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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 699/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- ricorrente
contro (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Novara, Baluardo La Marmora n. 15, presso lo studio dell'Avv. RAMELLA CINZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis c.p.c. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE CP_2 disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare l'insussistenza in capo alla SI.ra , delle condizioni Controparte_1 sanitarie necessarie per la prestazione previdenziale di cui all'art. 1 della Legge n.222/1984 e, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto da Controparte_1
e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri
[...] confronti. Per lo svolgimento delle operazioni peritali l' richiama la nomina di cui al CP_2 paragrafo 5 del presente atto.
Con vittoria di spese come per legge.
1 PER LA CONVENUTA Em_1 Controparte_1 nel merito: In via principale: confermate le risultanze peritali di cui all'atp rg 574/2023, rigettare il ricorso in opposizione proposto dall' e per l'effetto accertare e dichiarare CP_2 il diritto dell'esponente all'assegno di invalidità di cui all'art. 1 legge 222/1984 con conseguente condanna al pagamento della prestazione. Con il favore di spese e competenze relative al procedimento rg 574/2023 e al presente da distrarre in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2024, l' ricorreva al Tribunale di CP_2
Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione agli esiti dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 574/2023 di questo Tribunale. L'opponente premetteva che, con ricorso depositato il 22.5.2023 e iscritto al r.g. n. 574/2023, aveva adito l'intestato Tribunale, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “RICORRE alla S.V. Ill.ma affinché venga fissata, con decreto, l'udienza alla quale dovrà comparire l' Controparte_3
– corrente in Roma, Via Ciro il Grande, 21, ed anche in Novara, c.so
[...] della Vittoria n. 8, in persona del suo Presidente pro-tempore, ed il CTU cui sia affidato l'incarico di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente all'assegno di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge 222/1984 a decorrere dal 25/5/2022, o da data meglio vista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”. Con memoria dell'1.9.2023, l' si era costituito, concludendo per il rigetto del ricorso. Pt_1
Il GOP delegato aveva disposto CTU medico legale, affidata alla dott.ssa
, la quale aveva depositato la propria relazione il 21.2.2024. Il 29.5.2024, Per_1
l' aveva depositato atto di dissenso dalla CTU. CP_2
Agiva, in questa sede, opponendosi al riconoscimento dei requisiti per la prestazione richiesta. Riferiva che la stessa aveva subito un infortunio sul lavoro il 6.8.2021 e aveva ricevuto l'indennizzo INAIL per inabilità temporanea. Dopo il periodo di congedo, il medico competente l'aveva giudicata inidonea alla mansione ed ella era stata licenziata. Il 29.4.2023, aveva presentato domanda di NASpI, che era stata accolta e la ricorrente aveva percepito la prestazione fino al 31.1.2024. Deduceva che al momento, l'opposta non percepiva prestazioni di invalidità civile, ma era titolare dello status di cui all'art. 3, primo comma, l. n. 104/1993. Rammentava l'anamnesi fisiopatologica della stessa. Sosteneva che le patologie e gli interventi chirurgici subiti da non CP_1 influissero in modo marcato sulla capacità lavorativa della stessa e anche la lombalgia conseguente all'infortunio lavorativo non determinasse l'eliminazione della capacità lavorativa, ma soltanto una sua riduzione. Richiamava, in tal senso, il parere dei propri
2 medici. Evidenziava che il giudizio di inidoneità del medico competente aveva riguardato solo la mansione specifica. Concludeva per l'assenza della gravità tale da giustificare i benefici di cui all'art. 1, l. n. 222/1984. Richiamava, quindi, la normativa in tema di prestazioni di invalidità e inabilità ordinarie e i relativi requisiti.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il Controparte_1
29.5.2024. Richiamava le conclusioni del CTU della fase precedente, evidenziando che le doglianze dell si risolvevano in una censura del tutto generica, non fondata sulla CP_2 documentazione medica esaminata nella fase di ATPO e da cui non emergeva alcuna incongruenza della valutazione espressa dal CTU. Ne chiedeva, quindi, la conferma. Rammentava, a sua volta, l'anamnesi della ricorrente, che aveva subito vari interventi chirurgici per gravi patologie, in un quadro ulteriormente aggravato dall'infortunio lavorativo. Condivideva, pertanto, le conclusioni della CTU, che aveva ritenuto che le attività lavorative rientranti nelle esperienze e competenze della ricorrente non fossero più compatibili con il suo quadro patologico. Né l' aveva CP_2 indicato quali fossero le attività lavorative “leggere” in cui la medesima avrebbe potuto essere impegnata. Evidenziava che la stessa, pur priva di occupazione, presentava dolore e parestesie dell'arto superiore sinistro, derivanti da sofferenza del tratto cervicale della colonna vertebrale e aveva subito intervento chirurgico per sospetta patologia tumorale. Si opponeva all'istanza di rinnovazione della CTU.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto. Sul piano giuridico, occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ATPO non è in tutto e per tutto equiparabile all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale decisorio, emesso in esito a un procedimento a cognizione piena, come nel caso dell'appello, ma costituisce la prima occasione che le parti hanno di sottoporre la CTU al vaglio critico del giudice. Pertanto, se un'opposizione del tutto immotivata è senz'altro destinata a una declaratoria di inammissibilità, non possono essere de plano richiamati i requisiti previsti dalla legge per l'atto di impugnazione.
Per altro verso, si osserva, in armonia con l'autorevole avviso della giurisprudenza costituzionale, che l'onere di motivazione dell'opposizione determina la “necessaria delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito” (Corte cost., 28.10.2014, n. 243), sicché la cognizione resta limitata ai vizi della CTU lamentati nell'atto di opposizione. 2. Nel caso di specie, l non ha affatto contestato vizi logici o metodologici CP_2 nell'elaborato peritale, ma si è limitato a trascrivere nel ricorso il parere dei propri
3 consulenti, per cui le (incontestate) patologie di cui soffre la ricorrente non comporterebbero la riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore a un terzo.
Ritiene, per contro, il Tribunale che dalla lettura dell'elaborato peritale non emergano aporie logiche, né metodologiche, tali da richiedere la rinnovazione delle operazioni, né l'integrazione delle stesse da parte del consulente (non risultando, peraltro, dalle difese delle parti, alcuna ulteriore indagine che potrebbe utilmente essere compiuta, né oscurità nelle conclusioni che richiedano chiarimenti).
Alla CTU è stato posto il seguente quesito: “il CTU letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, visitato il periziando, descriva le condizioni di salute di parte ricorrente e dica se sussistano o meno le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, chiarendo, in ipotesi, la relativa decorrenza (se dalla data amministrativa ovvero da altra data successiva). In particolare il CTU verifichi la sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione alla domanda di cui al ricorso e dica: (assegno ordinario di invalidità: art. 1 L. 12/06/1984 n. 222) se la capacità di lavoro di parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
La dott.ssa , incaricata dell'incombente, ha dato atto della Per_1 partecipazione del solo CTP dell' alle operazioni e di aver, comunque, inviato la CP_2 bozza di relazione a entrambe le parti.
Prosegue la relazione con l'accurato esame dei dati anamnestici e della documentazione medica rilevante per il giudizio richiesto, ivi compresi i pareri dei medici dell' , che avevano negato lo status di invalidità reclamato dalla ricorrente. CP_2
La CTU dà altresì atti di aver compiuto personalmente la visita della perizianda.
La CTU osserva, quindi, che: “Dalla disamina della documentazione medica in atti e dall'esito della visita si evince che la SI.ra è affetta dagli Controparte_1 esiti di asportazione di un melanoma al III stadio di Clark alla coscia sx con linfoadenectomia inguinale una lesione alla spalla sx, esiti di una cardiopatia ischemica trattata con stent associata ad una lieve insufficienza valvolare. E' inoltre affetta da una lombalgia cronica in un quadro di spondilodiscoartrosi. Risulta, infine, un episodio di lombalgia da sforzo per infortunio sul lavoro nel settembre del 2021. Per tali patologie, con visita effettuata in data 27.05.2022 la SI.ra è stata Controparte_1 giudicata soggetto non invalido e non inabile ex legge 222/84. In tale occasione, il quadro clinico risultava però essere ancora “non stabilizzato”. Alla valutazione collegiale su ricorso del 28.09.2022 è stato confermato il precedente giudizio di soggetto non invalido e non inabile. Dalle certificazioni mediche esaminate risulta nel settembre del 2011 un intervento di isteroannessiectomia bilaterale per una fibromatosi uterina ex exeresi di un melanoma alla coscia sx nel 2016, con successivo follow-up fortunatamente negativo. Nel 2018 viene sottoposta ad angioplastica ed impianto di stent per una angina instabile con ischemia inducibile in un quadro di stenosi critica dell'interventricolare anteriore. Infine dalla documentazione risulta una lombalgia cronica in un quadro di spondilodiscoartrosi documentata strumentalmente e aggravata da un infortunio sul lavoro occorso nell'agosto 2021. Alla visita nel corso del presente
4 accertamento, la SI.ra è apparsa in buone condizioni generali. All'obiettività CP_1 cardio-polmonare si sono apprezzati toni parafonici, ritmici e un MV presente e diffuso su tutto l'ambito polmonare. Si è inoltre apprezzata una ipostenia prensile, una minima ipotrofia muscolare alla coscia sx ed una ipomobilità del rachide con spinalgia pressoria diffusa e contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale. Sulla base di quanto emerge dalle certificazioni specialistiche e da quanto obiettivato in sede di visita in corso di ctu si ritiene che il quadro polipatologico di cui soffre la SI.ra e le relative conseguenze disfuzionali determinano una riduzione della CP_1 capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84. In considerazione della sfera attitudinale del soggetto che ha svolto per 22 anni l'attività di tappezziere e successivamente ha lavorato come oss fino al all'aprile 2022, svolgendo quindi attività usuranti e prevalentemente di tipo “manuale”, si ritiene del tutto giustificato il riconoscimento di una condizione di “invalidità”. In particolare dall'epoca dell'accertamento su ricorso effettuato dall il 28.09.2022, considerata la stabilizzazione del quadro CP_2 disfunzionale al rachide (non ancora stabilizzato alla visita collegiale di maggio 2022), unitamente alla patologia cardiovascolare di cui soffre e agli esiti dell'asportazione di un melanoma alla coscia con residua ipotrofia muscolare, si ritiene che la SI.ra
presentasse a e a tutt'oggi presenti una capacità di lavoro in Controparte_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo (invalidità). In sintesi, quindi, per rispondere al quesito posto dall'Ill.mo SI. Giudice, si ritiene che a far data dal 28.09.2022 la SI.ra Controparte_1 presenti una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo e che, pertanto, a causa del quadro clinico-disfunzionale di cui soffre, possa essere considerata soggetto invalido ex art. 1 Legge 222/84”.
Il CTP dell' ha, quindi, replicato con le osservazioni oggi pedissequamente CP_2 riprese nel ricorso in opposizione. In particolare, ha rammentato l'anamnesi, ha ritenuto che la cardiopatia ischemica e l'asportazione della nevromatosi deltoidea non influissero in modo marcato sulla capacità lavorativa del soggetto. La patologia più rilevante sarebbe stata la lombalgia, ma anche in relazione a essa, nel corso delle visite presso l' , non era stata riscontrata una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni CP_2 confacenti alle attitudini.
La CTU ha replicato concordando circa lo scarso rilievo, ai fini che qui interessano, dell'asportazione del melanoma e della nevromatosi e circa il maggior rilievo della spondilodiscoartrosi. In relazione a quest'ultima, ha evidenziato che “La ricorrente presenta un quadro algico-disfunzionale al rachide caratterizzato da lombalgia, ipomobilità della colonna vertebrale con spinalgia pressoria diffusa e contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, come si è potuto apprezzare in corso di ctu”. Quanto alle patologie cardiocircolatorie, ha osservato che “Si ritiene, invece, che la patologia ischemica cardiocircolatoria già sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione, nonostante la buona FE attualmente registrata, possa incidere su attività lavorative di tipo manuale come quelle di artigiano tappezziere e di OSS, svolte
5 per molti anni dalla SI.ra , in quanto “Se è pur vero che nelle strutture CP_1 sanitarie lo sforzo per la movimentazione dei pazienti da parte degli operatori sanitari dovrebbe essere ridotto mediante l'utilizzo di ausili tecnici (purtroppo non sempre a disposizione), si ritiene che nel complesso (considerate le varie attività che devono essere svolte) la mansione di OSS e, più genericamente, attività manuali di tipo semplice
o complesso che prevedano un intenso impegno ergico complessivo, non siano più compatibili con il quadro algico-disfunzionale della SI.ra . CP_1
La CTU ha, quindi, concluso circa l'incompatibilità tra le patologie di cui soffre la ricorrente, giudicate gravi sulla base di vari indici (quali gli esiti delle visite del MC e della visita neurochirurgica, la prescrizione di farmaci oppiacei) e lo svolgimento di attività lavorative manuali, le uniche rientranti nell'esperienza pregressa del soggetto. Ha, pertanto, ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, l. n. 222/84.
Tali conclusioni, del tutto immuni da vizi logici, devono essere integralmente condivise. Appare, infatti, del tutto evidente che un soggetto a cui sia precluso lo svolgimento di lavori pesanti e di sollevamento pesi con il rachide in flessione non possa essere adibito, nemmeno con limitazioni, all'attività di OSS, come, invece, sostenuto dall' . È, infatti, del tutto notorio che tali mansioni comportano necessariamente il CP_2 sollevamento di gravi, anche con aiuti meccanici e si caratterizzano per il notevole impegno, anche in orari inusuali e anche per far fronte a emergenze e urgenze sanitarie di varia entità. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.500 per la fase di ATPO e in euro 5.000 per la fase di merito, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' , risultato soccombente. CP_2
Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione, accerta e dichiara la sussistenza, in capo a
[...]
, del requisito di cui all'art. 1, l. n. 222/1984, a far data dal 28.9.2022 CP_1
e condanna l' al pagamento delle prestazioni conseguenti a norma di legge, oltre CP_2 interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda al saldo;
6 2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 2.500 per la fase di ATPO ed euro CP_1
5.000 per la fase di merito, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Ramella;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Così deciso il 13.5.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 699/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- ricorrente
contro (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Novara, Baluardo La Marmora n. 15, presso lo studio dell'Avv. RAMELLA CINZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis c.p.c. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE CP_2 disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare l'insussistenza in capo alla SI.ra , delle condizioni Controparte_1 sanitarie necessarie per la prestazione previdenziale di cui all'art. 1 della Legge n.222/1984 e, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto da Controparte_1
e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri
[...] confronti. Per lo svolgimento delle operazioni peritali l' richiama la nomina di cui al CP_2 paragrafo 5 del presente atto.
Con vittoria di spese come per legge.
1 PER LA CONVENUTA Em_1 Controparte_1 nel merito: In via principale: confermate le risultanze peritali di cui all'atp rg 574/2023, rigettare il ricorso in opposizione proposto dall' e per l'effetto accertare e dichiarare CP_2 il diritto dell'esponente all'assegno di invalidità di cui all'art. 1 legge 222/1984 con conseguente condanna al pagamento della prestazione. Con il favore di spese e competenze relative al procedimento rg 574/2023 e al presente da distrarre in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2024, l' ricorreva al Tribunale di CP_2
Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione agli esiti dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 574/2023 di questo Tribunale. L'opponente premetteva che, con ricorso depositato il 22.5.2023 e iscritto al r.g. n. 574/2023, aveva adito l'intestato Tribunale, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “RICORRE alla S.V. Ill.ma affinché venga fissata, con decreto, l'udienza alla quale dovrà comparire l' Controparte_3
– corrente in Roma, Via Ciro il Grande, 21, ed anche in Novara, c.so
[...] della Vittoria n. 8, in persona del suo Presidente pro-tempore, ed il CTU cui sia affidato l'incarico di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente all'assegno di invalidità ai sensi dell'art.1 della legge 222/1984 a decorrere dal 25/5/2022, o da data meglio vista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”. Con memoria dell'1.9.2023, l' si era costituito, concludendo per il rigetto del ricorso. Pt_1
Il GOP delegato aveva disposto CTU medico legale, affidata alla dott.ssa
, la quale aveva depositato la propria relazione il 21.2.2024. Il 29.5.2024, Per_1
l' aveva depositato atto di dissenso dalla CTU. CP_2
Agiva, in questa sede, opponendosi al riconoscimento dei requisiti per la prestazione richiesta. Riferiva che la stessa aveva subito un infortunio sul lavoro il 6.8.2021 e aveva ricevuto l'indennizzo INAIL per inabilità temporanea. Dopo il periodo di congedo, il medico competente l'aveva giudicata inidonea alla mansione ed ella era stata licenziata. Il 29.4.2023, aveva presentato domanda di NASpI, che era stata accolta e la ricorrente aveva percepito la prestazione fino al 31.1.2024. Deduceva che al momento, l'opposta non percepiva prestazioni di invalidità civile, ma era titolare dello status di cui all'art. 3, primo comma, l. n. 104/1993. Rammentava l'anamnesi fisiopatologica della stessa. Sosteneva che le patologie e gli interventi chirurgici subiti da non CP_1 influissero in modo marcato sulla capacità lavorativa della stessa e anche la lombalgia conseguente all'infortunio lavorativo non determinasse l'eliminazione della capacità lavorativa, ma soltanto una sua riduzione. Richiamava, in tal senso, il parere dei propri
2 medici. Evidenziava che il giudizio di inidoneità del medico competente aveva riguardato solo la mansione specifica. Concludeva per l'assenza della gravità tale da giustificare i benefici di cui all'art. 1, l. n. 222/1984. Richiamava, quindi, la normativa in tema di prestazioni di invalidità e inabilità ordinarie e i relativi requisiti.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il Controparte_1
29.5.2024. Richiamava le conclusioni del CTU della fase precedente, evidenziando che le doglianze dell si risolvevano in una censura del tutto generica, non fondata sulla CP_2 documentazione medica esaminata nella fase di ATPO e da cui non emergeva alcuna incongruenza della valutazione espressa dal CTU. Ne chiedeva, quindi, la conferma. Rammentava, a sua volta, l'anamnesi della ricorrente, che aveva subito vari interventi chirurgici per gravi patologie, in un quadro ulteriormente aggravato dall'infortunio lavorativo. Condivideva, pertanto, le conclusioni della CTU, che aveva ritenuto che le attività lavorative rientranti nelle esperienze e competenze della ricorrente non fossero più compatibili con il suo quadro patologico. Né l' aveva CP_2 indicato quali fossero le attività lavorative “leggere” in cui la medesima avrebbe potuto essere impegnata. Evidenziava che la stessa, pur priva di occupazione, presentava dolore e parestesie dell'arto superiore sinistro, derivanti da sofferenza del tratto cervicale della colonna vertebrale e aveva subito intervento chirurgico per sospetta patologia tumorale. Si opponeva all'istanza di rinnovazione della CTU.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto. Sul piano giuridico, occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ATPO non è in tutto e per tutto equiparabile all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale decisorio, emesso in esito a un procedimento a cognizione piena, come nel caso dell'appello, ma costituisce la prima occasione che le parti hanno di sottoporre la CTU al vaglio critico del giudice. Pertanto, se un'opposizione del tutto immotivata è senz'altro destinata a una declaratoria di inammissibilità, non possono essere de plano richiamati i requisiti previsti dalla legge per l'atto di impugnazione.
Per altro verso, si osserva, in armonia con l'autorevole avviso della giurisprudenza costituzionale, che l'onere di motivazione dell'opposizione determina la “necessaria delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito” (Corte cost., 28.10.2014, n. 243), sicché la cognizione resta limitata ai vizi della CTU lamentati nell'atto di opposizione. 2. Nel caso di specie, l non ha affatto contestato vizi logici o metodologici CP_2 nell'elaborato peritale, ma si è limitato a trascrivere nel ricorso il parere dei propri
3 consulenti, per cui le (incontestate) patologie di cui soffre la ricorrente non comporterebbero la riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore a un terzo.
Ritiene, per contro, il Tribunale che dalla lettura dell'elaborato peritale non emergano aporie logiche, né metodologiche, tali da richiedere la rinnovazione delle operazioni, né l'integrazione delle stesse da parte del consulente (non risultando, peraltro, dalle difese delle parti, alcuna ulteriore indagine che potrebbe utilmente essere compiuta, né oscurità nelle conclusioni che richiedano chiarimenti).
Alla CTU è stato posto il seguente quesito: “il CTU letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, visitato il periziando, descriva le condizioni di salute di parte ricorrente e dica se sussistano o meno le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, chiarendo, in ipotesi, la relativa decorrenza (se dalla data amministrativa ovvero da altra data successiva). In particolare il CTU verifichi la sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione alla domanda di cui al ricorso e dica: (assegno ordinario di invalidità: art. 1 L. 12/06/1984 n. 222) se la capacità di lavoro di parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
La dott.ssa , incaricata dell'incombente, ha dato atto della Per_1 partecipazione del solo CTP dell' alle operazioni e di aver, comunque, inviato la CP_2 bozza di relazione a entrambe le parti.
Prosegue la relazione con l'accurato esame dei dati anamnestici e della documentazione medica rilevante per il giudizio richiesto, ivi compresi i pareri dei medici dell' , che avevano negato lo status di invalidità reclamato dalla ricorrente. CP_2
La CTU dà altresì atti di aver compiuto personalmente la visita della perizianda.
La CTU osserva, quindi, che: “Dalla disamina della documentazione medica in atti e dall'esito della visita si evince che la SI.ra è affetta dagli Controparte_1 esiti di asportazione di un melanoma al III stadio di Clark alla coscia sx con linfoadenectomia inguinale una lesione alla spalla sx, esiti di una cardiopatia ischemica trattata con stent associata ad una lieve insufficienza valvolare. E' inoltre affetta da una lombalgia cronica in un quadro di spondilodiscoartrosi. Risulta, infine, un episodio di lombalgia da sforzo per infortunio sul lavoro nel settembre del 2021. Per tali patologie, con visita effettuata in data 27.05.2022 la SI.ra è stata Controparte_1 giudicata soggetto non invalido e non inabile ex legge 222/84. In tale occasione, il quadro clinico risultava però essere ancora “non stabilizzato”. Alla valutazione collegiale su ricorso del 28.09.2022 è stato confermato il precedente giudizio di soggetto non invalido e non inabile. Dalle certificazioni mediche esaminate risulta nel settembre del 2011 un intervento di isteroannessiectomia bilaterale per una fibromatosi uterina ex exeresi di un melanoma alla coscia sx nel 2016, con successivo follow-up fortunatamente negativo. Nel 2018 viene sottoposta ad angioplastica ed impianto di stent per una angina instabile con ischemia inducibile in un quadro di stenosi critica dell'interventricolare anteriore. Infine dalla documentazione risulta una lombalgia cronica in un quadro di spondilodiscoartrosi documentata strumentalmente e aggravata da un infortunio sul lavoro occorso nell'agosto 2021. Alla visita nel corso del presente
4 accertamento, la SI.ra è apparsa in buone condizioni generali. All'obiettività CP_1 cardio-polmonare si sono apprezzati toni parafonici, ritmici e un MV presente e diffuso su tutto l'ambito polmonare. Si è inoltre apprezzata una ipostenia prensile, una minima ipotrofia muscolare alla coscia sx ed una ipomobilità del rachide con spinalgia pressoria diffusa e contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale. Sulla base di quanto emerge dalle certificazioni specialistiche e da quanto obiettivato in sede di visita in corso di ctu si ritiene che il quadro polipatologico di cui soffre la SI.ra e le relative conseguenze disfuzionali determinano una riduzione della CP_1 capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84. In considerazione della sfera attitudinale del soggetto che ha svolto per 22 anni l'attività di tappezziere e successivamente ha lavorato come oss fino al all'aprile 2022, svolgendo quindi attività usuranti e prevalentemente di tipo “manuale”, si ritiene del tutto giustificato il riconoscimento di una condizione di “invalidità”. In particolare dall'epoca dell'accertamento su ricorso effettuato dall il 28.09.2022, considerata la stabilizzazione del quadro CP_2 disfunzionale al rachide (non ancora stabilizzato alla visita collegiale di maggio 2022), unitamente alla patologia cardiovascolare di cui soffre e agli esiti dell'asportazione di un melanoma alla coscia con residua ipotrofia muscolare, si ritiene che la SI.ra
presentasse a e a tutt'oggi presenti una capacità di lavoro in Controparte_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo (invalidità). In sintesi, quindi, per rispondere al quesito posto dall'Ill.mo SI. Giudice, si ritiene che a far data dal 28.09.2022 la SI.ra Controparte_1 presenti una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo e che, pertanto, a causa del quadro clinico-disfunzionale di cui soffre, possa essere considerata soggetto invalido ex art. 1 Legge 222/84”.
Il CTP dell' ha, quindi, replicato con le osservazioni oggi pedissequamente CP_2 riprese nel ricorso in opposizione. In particolare, ha rammentato l'anamnesi, ha ritenuto che la cardiopatia ischemica e l'asportazione della nevromatosi deltoidea non influissero in modo marcato sulla capacità lavorativa del soggetto. La patologia più rilevante sarebbe stata la lombalgia, ma anche in relazione a essa, nel corso delle visite presso l' , non era stata riscontrata una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni CP_2 confacenti alle attitudini.
La CTU ha replicato concordando circa lo scarso rilievo, ai fini che qui interessano, dell'asportazione del melanoma e della nevromatosi e circa il maggior rilievo della spondilodiscoartrosi. In relazione a quest'ultima, ha evidenziato che “La ricorrente presenta un quadro algico-disfunzionale al rachide caratterizzato da lombalgia, ipomobilità della colonna vertebrale con spinalgia pressoria diffusa e contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, come si è potuto apprezzare in corso di ctu”. Quanto alle patologie cardiocircolatorie, ha osservato che “Si ritiene, invece, che la patologia ischemica cardiocircolatoria già sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione, nonostante la buona FE attualmente registrata, possa incidere su attività lavorative di tipo manuale come quelle di artigiano tappezziere e di OSS, svolte
5 per molti anni dalla SI.ra , in quanto “Se è pur vero che nelle strutture CP_1 sanitarie lo sforzo per la movimentazione dei pazienti da parte degli operatori sanitari dovrebbe essere ridotto mediante l'utilizzo di ausili tecnici (purtroppo non sempre a disposizione), si ritiene che nel complesso (considerate le varie attività che devono essere svolte) la mansione di OSS e, più genericamente, attività manuali di tipo semplice
o complesso che prevedano un intenso impegno ergico complessivo, non siano più compatibili con il quadro algico-disfunzionale della SI.ra . CP_1
La CTU ha, quindi, concluso circa l'incompatibilità tra le patologie di cui soffre la ricorrente, giudicate gravi sulla base di vari indici (quali gli esiti delle visite del MC e della visita neurochirurgica, la prescrizione di farmaci oppiacei) e lo svolgimento di attività lavorative manuali, le uniche rientranti nell'esperienza pregressa del soggetto. Ha, pertanto, ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, l. n. 222/84.
Tali conclusioni, del tutto immuni da vizi logici, devono essere integralmente condivise. Appare, infatti, del tutto evidente che un soggetto a cui sia precluso lo svolgimento di lavori pesanti e di sollevamento pesi con il rachide in flessione non possa essere adibito, nemmeno con limitazioni, all'attività di OSS, come, invece, sostenuto dall' . È, infatti, del tutto notorio che tali mansioni comportano necessariamente il CP_2 sollevamento di gravi, anche con aiuti meccanici e si caratterizzano per il notevole impegno, anche in orari inusuali e anche per far fronte a emergenze e urgenze sanitarie di varia entità. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.500 per la fase di ATPO e in euro 5.000 per la fase di merito, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' , risultato soccombente. CP_2
Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione, accerta e dichiara la sussistenza, in capo a
[...]
, del requisito di cui all'art. 1, l. n. 222/1984, a far data dal 28.9.2022 CP_1
e condanna l' al pagamento delle prestazioni conseguenti a norma di legge, oltre CP_2 interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda al saldo;
6 2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 2.500 per la fase di ATPO ed euro CP_1
5.000 per la fase di merito, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Ramella;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Così deciso il 13.5.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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