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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 06/03/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 650/2024 promossa
DA
, nata il [...] a [...], C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Francesca Forani ed Elisabetta De
Santis, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria, dall'avv. Fabiana
Screpante, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente ad oggetto Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 marzo 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
in forma concordataria in regime patrimoniale di separazione dei beni con a Controparte_1
Ponzano di Fermo, atto trascritto al n. 6, Parte II, Serie B, Anno 2008, del Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune, di aver stabilito la residenza coniugale a Grottazzolina in via De Nicola n. 11 in uno stabile di proprietà del padre del marito e che dall'unione coniugale erano nati il il 31.12.2016, domandava la pronuncia di separazione personale a Per_1 Persona_2
seguito di intollerabilità della convivenza.
Rilevava che, dopo la cessazione della convivenza, ella era rimasta di comune accordo nell'abitazione, mentre il si era spostato nella sovrastante mansarda, e chiedeva che venisse CP_1
applicato l'affidamento condiviso, con collocamento dei figli presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale, diritti di visita del padre a weekends alternati, nei pomeriggi infrasettimanali, durante le festività secondo il principio dell'alternanza e nel corso delle vacanze estive per due settimane e che venisse fissato un contributo del padre al mantenimento dei figli, pari a complessivi € 500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'attribuzione a sé interamente dell'assegno unico e universale.
Con memoria difensiva depositata il 25 luglio 2024 si costituiva , allegando Controparte_1
che la crisi coniugale era imputabile alla che aveva intrattenuto parallele relazioni Pt_1
sentimentali e che la stessa era rimasta nella casa coniugale, in cui rientrava dal lavoro solo verso le
20,00, in attesa di trovare una nuova collocazione.
Chiedeva la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, il collocamento dei figli presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale ed i diritti di visita della madre per tre giorni a settimana,
a weekends alternati, durante le festività secondo il principio dell'alternanza e per quindici giorni durante le vacanze estive.
All'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 erano assunti i provvedimenti provvisori, con assegnazione della casa coniugale al padre, presso cui erano collocati i figli, fissazione di un contributo per il loro mantenimento a carico della madre per complessivi € 450,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie e diritti di visita della madre per due giorni a settimana da concordare tra i genitori ed a weekends alternati.
Alla successiva udienza del 6 marzo 2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni di separazione, di cui chiedevano il recepimento del provvedimento decisiorio, nei seguenti termini:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno;
2. i figli minori e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, ma avranno la residenza privilegiata presso il padre;
3. i Sigg.ri e nel precipuo interesse dei figli minori, si impegnano a mantenere per Pt_1 CP_1
il futuro un contegno improntato al reciproco rispetto e ad un sereno dialogo tra loro impegnandosi, altresì, a collaborare, a confrontarsi ed a decidere insieme le questioni riguardanti i figli, con particolare riferimento a quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta delle attività ludiche/sportive, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Si impegnano, inoltre, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando, alla presenza dei minori, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'una dell'altro, nonché delle rispettive famiglie di origine, così come di fornire informazioni denigranti, squalificanti o alienanti;
4. la casa coniugale sita in Grottazzolina, Via De Nicola n. 11, di proprietà del padre del Sig.
verrà assegnata a quest'ultimo, ove risiederà unitamente ai due figli minori;
Controparte_1
5. la regolamentazione delle visite madre-figli avverrà secondo il seguente schema:
- ogni settimana, i minori staranno con la madre il lunedì ed il mercoledì con pernottamento e, segnatamente, dopo aver svolto i compiti, quando verranno prelevati dai nonni materni i quali si occuperanno di accompagnarli e riprenderli alle attività sportive o extrascolastiche eventualmente frequentate, fino al mattino successivo, quando verranno riaccompagnati dalla madre a scuola
(ovvero presso l'abitazione paterna durante il periodo estivo);
- a settimane alterne, i minori staranno con la madre il week-end dalle ore 9,00 del sabato fino al lunedì successivo, quando verranno riaccompagnati dalla madre a scuola (ovvero presso l'abitazione paterna durante il periodo estivo);
6. i giorni e gli orari di cui sopra potranno essere modificati previo accordo dei genitori, in considerazione di sopraggiunte esigenze lavorative dei medesimi e tenendo conto degli impegni e dei desideri dei minori, così come saranno i medesimi genitori a gestire ed organizzare direttamente tra di loro impegni ed attività, scolastiche ed extrascolastiche, dei figli;
7. durante le festività natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24.12
o il 25.12, nonché il 31.12 o l'1.01, oltre ad ulteriori cinque giorni, anche non consecutivi, da trascorrere con la madre nel periodo compreso tra il 26.12 ed il 6.01 in aggiunta alla regolamentazione ordinaria;
8. durante le vacanze estive (giugno/luglio/agosto), i minori trascorreranno con la madre un periodo di venti giorni in aggiunta alla regolamentazione ordinaria, di cui almeno dieci consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie. I minori trascorreranno con il padre, nel mese di luglio o agosto, sette giorni consecutivi, con possibilità per la madre di procedere successivamente al recupero delle frequentazioni perse durante il suddetto periodo;
9. durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, le giornate della Pasqua o del lunedì dell'Angelo, oltre ad ulteriori due giorni, anche non consecutivi, da trascorrere con la madre;
10. la medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
11. i minori trascorreranno con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà; i giorni dei compleanni dei minori verranno festeggiati secondo i desideri dei minori medesimi, possibilmente alla presenza di entrambi i genitori;
12. la Sig.ra corrisponderà al Sig. un assegno mensile pari a Parte_1 Controparte_1 complessivi € 300,00 (trecento/00) a titolo di contribuzione per il mantenimento di entrambi i figli minori, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese. L'ammontare dell'assegno dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ufficiali ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
13. le spese straordinarie per i figli minori, così come individuate dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d. Riforma Cartabia, saranno sostenute al 50% dai genitori;
14. l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito al 50% dai genitori;
15. le parti dichiarano di essere entrambi in attualità di guadagno e, quindi, economicamente autosufficienti e di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento e/o agli alimenti;
16. la Sig.ra si impegna a rimettere la querela presentata nei confronti del Sig. Parte_1
innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, per cui è Controparte_1
pendente il procedimento penale n. 2485/2024, eventuali spese resteranno a carico della Sig.ra
Pt_1
17. i coniugi concordano che gli effetti del presente atto decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso;
18. le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.”.
Le condizioni concordate, che assicurano adeguati contatti del genitore non collocatario con i figli ed un idoneo contributo economico da parte del medesimo per la prole in rapporto alla capacità reddituale, appaiono recepibili nella pronuncia di separazione, che trova fondamento nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Segue ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponzano di Fermo di procedere all'annotazione nei registri di stato civile della presente sentenza.
Come concordato tra le parti le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale, alle condizioni concordate indicate in parte motiva, dei coniugi e , unitisi in matrimonio in forma concordataria il 14 Parte_1 Controparte_1 settembre 2008 a Ponzano di Fermo, atto registrato negli Atti di Matrimonio di tale Comune dell'anno
2008, numero 9, parte II, serie A, ufficio 1 ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ponzano di Fermo di procedere alla relativa annotazione.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan Dott.ssa Sara Marzialetti