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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 92/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALLOCCO MIRELLA, elettivamente domiciliata Parte_1
in PIAZZA CAVOUR 6 SALUZZO, presso il difensore avv. ALLOCCO MIRELLA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINI SILVIA, elettivamente domiciliato CP_1
in VIA MONTECUCCOLI, 6, TORINO, presso il difensore avv. FRANCESCHINI SILVIA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta
Le parti hanno rassegnato conclusioni conformi come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 3.6.2025
pagina 1 di 4 Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso ex art. 473-bis.14 e ss. c.p.c. depositato in data 16.1.2025 la sig.ra chiedeva al Pt_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., insistendo per l'affidamento super esclusivo della figlia, con collocazione presso di sé, incontri protetti padre-figlia nonché un contributo a carico del padre per il mantenimento della minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate.
Si costituiva parte convenuta in data 26.3.2025 dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, sicché all'udienza dell'8.5.2025 il Giudice relatore assegnava termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le conclusioni definitive condivise.
Le parti provvedevano in conformità depositando il 3.6.2025 le note congiunte, sottoscritte anche personalmente, e rassegnando le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 4 Con ordinanza 10.6.2025 il Giudice relatore, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le proprie conclusioni scritte.
Il P.M. concludeva come segue “Visto, nulla si oppone”.
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assumesse la forma (ormai abbandonata a favore dei rito unico) del rito camerale previsto (Cass.
30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del
D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la pagina 3 di 4 previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento della minore con modalità esclusiva rafforzata alla madre trova ampia giustificazione negli atti di causa (cfr. ricorso ed allegati) ed appare – al pari della collocazione e del regime di visita padre-figlia, come concordati – rispondente alle esigenze di protezione della minore.
Per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione di appaia, in base Per_1 all'art. 337 octies c.c., superflua (oltre che impraticabile stante l'età), non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Anche le altre condizioni concordate tra le parti, ed in particolare quelle relative al mantenimento della bambina, paiono congrue e rispondenti all'interesse della medesima.
La pronuncia può pertanto essere emessa alle condizioni concordate dalle parti e sopra trascritte, rispetto alle quali nulla osta.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo integrale raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis.14 e ss. c.p.c.,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita, il mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], nonché su ogni altra questione connessa, in conformità alle Per_1
condizioni tutte concordate dalle parti, riportate nelle note di trattazione scritta depositate in data
3.6.2025, riportate in parte motiva, e che anche qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 92/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALLOCCO MIRELLA, elettivamente domiciliata Parte_1
in PIAZZA CAVOUR 6 SALUZZO, presso il difensore avv. ALLOCCO MIRELLA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINI SILVIA, elettivamente domiciliato CP_1
in VIA MONTECUCCOLI, 6, TORINO, presso il difensore avv. FRANCESCHINI SILVIA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta
Le parti hanno rassegnato conclusioni conformi come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 3.6.2025
pagina 1 di 4 Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata a [...] il [...] dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Per_1 CP_1 Pt_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso ex art. 473-bis.14 e ss. c.p.c. depositato in data 16.1.2025 la sig.ra chiedeva al Pt_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., insistendo per l'affidamento super esclusivo della figlia, con collocazione presso di sé, incontri protetti padre-figlia nonché un contributo a carico del padre per il mantenimento della minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate.
Si costituiva parte convenuta in data 26.3.2025 dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, sicché all'udienza dell'8.5.2025 il Giudice relatore assegnava termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le conclusioni definitive condivise.
Le parti provvedevano in conformità depositando il 3.6.2025 le note congiunte, sottoscritte anche personalmente, e rassegnando le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 4 Con ordinanza 10.6.2025 il Giudice relatore, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le proprie conclusioni scritte.
Il P.M. concludeva come segue “Visto, nulla si oppone”.
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assumesse la forma (ormai abbandonata a favore dei rito unico) del rito camerale previsto (Cass.
30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del
D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la pagina 3 di 4 previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento della minore con modalità esclusiva rafforzata alla madre trova ampia giustificazione negli atti di causa (cfr. ricorso ed allegati) ed appare – al pari della collocazione e del regime di visita padre-figlia, come concordati – rispondente alle esigenze di protezione della minore.
Per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione di appaia, in base Per_1 all'art. 337 octies c.c., superflua (oltre che impraticabile stante l'età), non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Anche le altre condizioni concordate tra le parti, ed in particolare quelle relative al mantenimento della bambina, paiono congrue e rispondenti all'interesse della medesima.
La pronuncia può pertanto essere emessa alle condizioni concordate dalle parti e sopra trascritte, rispetto alle quali nulla osta.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo integrale raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis.14 e ss. c.p.c.,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita, il mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], nonché su ogni altra questione connessa, in conformità alle Per_1
condizioni tutte concordate dalle parti, riportate nelle note di trattazione scritta depositate in data
3.6.2025, riportate in parte motiva, e che anche qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4