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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 429/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21 luglio 2023 da
Parte_1
(C.F.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rapp.te in carica, Arch. in Controparte_1
forza del vigente Statuto, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Mazzarella, giusta procura generale alle liti per Notar del Persona_1
22.07.2020 (Rep. N. 29426 racc. n. 18050) allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco
Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Andrea Bortoluzzi e Maria Laura Picunio, come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Nonché contro in persona del legale Controparte_3
rapp.te in carica, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, (C.F./P.I.
), non costituita P.IVA_3
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 68/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: opposizione a cartella di pagamento – sanzioni . Parte_1
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “a) In via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 68/2023 nei termini sopraindicati;
per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione proposta da Controparte_2
confermando la legittimità della cartella di pagamento opposta e la legittimità dell'iscrizione della nel Registro delle Società Controparte_2
d'Ingegneria tenuto da , nonché la debenza delle sanzioni Parte_1
irrogate, con ogni conseguenza di legge;
b) In linea subordinata, rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare in Parte_1
sentenza l'appellata al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori di legge. c) DOMANDA RESTITUTORIA: In
pag. 2/11 conseguenza, condannare la società appellata alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza della provvisoria Parte_1
esecutività della sentenza di primo grado, per complessivi €.5.149,92
(€.3.500,00 compensi, oltre accessori di legge); d) Con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “Preliminarmente: - dichiarare
l'inammissibilità / improcedibilità / improponibilità dell'appello proposto da per tutti i motivi di cui in contesto e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
la sentenza n. 68/2023 del 2/2/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione
Lavoro. in via principale: - Rigettarsi l'appello proposto da per tutti i Parte_1
motivi di cui in contesto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 68/2023 del 2/2/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro.
In via subordinata: - nella denegata eventualità in cui dovesse essere accolta una delle ragioni vantate dal ricorrente, rideterminare
l'ammontare delle sanzioni di cui alla cartella esattoriale n. 119 2022
00039961 18 000 per i motivi di cui in contesto.
In ogni caso: - Spese e compensi integralmente rifusi.
In via istruttoria:…”
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 21 luglio 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.68/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accolto la domanda della Controparte_2
avverso la cartella esattoriale n. 119 2022 0003996118 000 notificata da
, avente ad oggetto le sanzioni pretese Controparte_3
da in ragione dell'omessa comunicazione da parte della società Parte_1
pag. 3/11 ricorrente del proprio volume d'affari ai fini IVA nonché della quota derivante da attività professionale assoggettabile a contribuzione integrativa ex L. 6/1981 nelle annualità 2014 – 2018, per un ammontare complessivo di €.590,00, oltre oneri di esazione.
Con memoria depositata il 13 settembre 2024 si è costituita la
[...]
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di Controparte_2
respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sanzione in contestazione trae origine dalla mancata osservanza del suddetto obbligo dichiarativo con effetto dal gennaio 2014 a seguito dell'iscrizione d'ufficio della società nel Registro delle Società di
Ingegneria avvenuto con nota del 24.04.2020, con la quale veniva accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'iscrizione alla già negli anni antecedenti, provvedendo alla Pt_1
registrazione della stessa nell'archivio delle Società di Ingegneria con la matricola SI017020 a decorrere dal 01/01/2014 (primo anno per il quale le obbligazioni verso erano divenute esigibili). Parte_1
Il giudice lagunare ha puntualizzato che “La questione in concreto si pone in quanto la registrazione d' ufficio del 24.4.2020 nell'archivio delle Pa Società Ingegneria è avvenuta previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti già negli anni antecedenti, e dunque l' iscrizione è stata effettuata con decorrenza 01/01/2014 nei limiti della prescrizione quinquennale.”.
pag. 4/11 Ha premesso che ad , al pari degli altri enti previdenziali di Parte_1
categoria, a seguito del processo di privatizzazione introdotto con il d.l.vo n.509 del 1994, era stato riconosciuto un potere sanzionatorio e che tale potere era stato regolato dall'Ente con proprie disposizioni regolamentari, approvate dai Ministeri vigilanti.
Ciò posto con riguardo alla “sussistenza di potere sanzionatorio retroattivo per le omesse comunicazioni negli anni ante iscrizione d' ufficio
– che è potere in sé distinto, ovvero sì correlato, ma ulteriore, e per sua natura diverso, rispetto a quello di recupero della contribuzione” ha richiamato la Sentenza 25 agosto 2020 n. 17702 della Corte di Cassazione, ritenuta “perfettamente in termini, ovvero attinente, appunto, al potere sanzionatorio”.
In particolare, ne ha riportato ampi stralci di motivazione evidenziando che
“non è in alcun modo possibile né che, in assenza di una legge che deroghi all'art. 1, L. n. 689/1981, si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (così Corte di cassazione, n. 12367 del 1999), né che la normazione secondaria non preveda garanzie in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (v. in tal senso Corte di cassazione, n.
16498 e n. 17602 del 2003, nonché Corte di cassazione, S.U. n. 18262 del
2004).
Tra queste garanzie, ad avviso del Collegio, particolare rilievo assumono quelle dettate dagli artt. 13 e 14, I. n. 689/1981, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito, dovendo qui ribadirsi, come già rilevato da Corte di cassazione, n. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, cit., tanto l'estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni
pag. 5/11 amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (s'intende, nei limiti di cui all'art. 12, L. n.
689/1981), quanto, soprattutto, il principio secondo cui l'estensione del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione.”. Ha richiamato in relazione a tale principio altra giurisprudenza di legittimità (n.9310 del 2022).
Nel caso di specie, mancava proprio l'espressa statuizione circa il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
2) Propone appello , sulla scorta di un unico motivo. Parte_1
Censura la sentenza nella parte in cui il giudice veneziano ha erroneamente ritenuto insussistente un potere sanzionatorio con effetti “retroattivi” in capo alla medesima.
Delineato preliminarmente il quadro normativo di riferimento, l'Ente sostiene come il giudicante avrebbe trascurato, anzitutto, che tale menzionata potestà altro non è che diretta espressione dello statuto di autonomia regolamentare della medesima in virtù del disposto del d.l. vo n.509 del 1994 che per l'appunto ha riconosciuto, quale effetto del processo di delegificazione compiutosi con l'adozione del citato decreto, piena pag. 6/11 autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle Casse previdenziali
“privatizzate”, anche con riferimento alla più generale definizione del sistema di gestione e controllo degli obblighi contributivi, tra cui la determinazione della modalità di iscrizione obbligatoria e di identificazione dei soggetti alla stessa tenuti .
In tale contesto, dunque, deduce la legittima applicazione delle sanzioni per le omissioni dichiarative con riguardo le annualità in cui Controparte_2
non comunicava il proprio volume d'affari, pur avendone l'obbligo ai sensi della disciplina richiamata in atti, essendo del tutto incontestato che l'odierna appellata presentasse sin dal 2014 – come accertato nell'esercizio dei riconosciuti poteri di vigilanza ispettiva sugli iscritti all'Albo e alla società di ingegneria ex art.
2.6 R.G.P. – i requisiti in presenza dei quali ricorrevano le condizioni di legge per l'obbligatoria registrazione alla e i consequenziali adempimenti dichiarativi e contributivi, in virtù di Pt_1
quanto previsto dal Regolamento Generale di Previdenza.
Quanto poi alla giurisprudenza di legittimità citata dal giudice, ha osservato che la necessaria preventiva contestazione dell'addebito non potesse essere esteso in maniera analogica ai fatti di cui è causa, posto che l'appellante
“ha ripetutamente contestato alla società odierna appellata la ricorrenza delle condizioni di legge per la registrazione ad e le sanzioni Parte_1
per l'omissione dichiarativa, successivamente confluite nella cartella esattoriale opposta.”.
Per altro verso, il principio di diritto sotteso risulta superato dall'evoluzione giurisprudenziale successiva, citata in memoria, che in tema dei poteri delegati alle casse previdenziali privatizzate per effetto della suddetta delegificazione ha consacrato la legittimità del sistema degli obblighi pag. 7/11 contributivi così come delineato delle disposizioni regolamentari, ivi compresa la potestà di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio, con conseguente inapplicabilità della L. n. 689/1981 richiamata dal primo giudice.
Ha reiterato, infine, tutte le eccezioni e difese del precedente grado non accolte o comunque assorbite nella pronuncia impugnata, “da intendersi quali ulteriori motivi d'appello”.
3) L'appello, pur se ammissibile, è ritenuto infondato da questo collegio.
3.1) Va rigettata infatti, l'eccezione di sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza da parte dell'Ente alla pronuncia di prime cure, evidenziando a tal proposito come dal tenore della comunicazione pervenutale dalla in data 1.03.2023 - laddove dichiara l'estinzione del debito Pt_1
comunicato con nota del 10.06.2021 e il conseguente annullamento di Contr quest'ultima (v. doc. 11 ) - si ravvisa, una condotta chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, in assenza di un obbligo di provvedere all'annullamento della propria nota ovvero di estinguere il debito ivi portato, annullamento che ha comportato il venir meno di uno degli atti essenziali della procedura di recupero del credito, ossia l'intimazione ad adempiere ivi contenuta.
Su tale questione il collegio, infatti, reputa che debba essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'ad. 329 c.p.c., è configurabile quando la parte interessata abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e pag. 8/11 univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione (in tale senso, tra le altre, Cass. n. 34539 del 2021).
Nel caso di specie, la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla società, anche quando la riserva di impugnazione non venga a quest'ultima resa nota, non può di per sé considerarsi come condotta non inequivocabilmente sintomatica dell'intenzione di non impugnare e dell'accettazione della sentenza qui impugnata, dovendo al più presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare eventuali più gravi pregiudizi.
3.2) Nel merito.
La questione, nei limiti in cui è stata devoluta, alla luce del richiamo giurisprudenziale operato dal primo giudice, va risolta nei termini già fissati con la sentenza impugnata, posto che non è più in discussione la previsione ratione temporis del trattamento sanzionatorio1.
I due fondamentali argomenti invocati dall'Ente a sostegno della riforma non hanno attitudine a rivedere la conclusione circa l'illegittimità della pretesa sanzionatoria. 1 Ai sensi dell'art. 36.1 Statuto “…Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra (31 ottobre di Parte_1 ogni anno) il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa alle Parte_1 prestazioni di cui all'art. 23, sesto comma (…).”. L'art.
2.1 RGP dispone: “… Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra sopra (31 Parte_1 ottobre di ogni anno), il volume di affa vo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La Parte_1 comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. L'art.
2.3 dello stesso regolamento prevede: “L'omissione o il ritardo della comunicazione ovvero l'omessa comunicazione o aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro…”. pag. 9/11 Quanto ai richiami giurisprudenziali successivi la parte appellante, a parte la loro citazione mediante la sola citazione degli estremi, del tutto generica, priva com'è di indicazioni circa il principio di diritto ai fini in esame valorizzabile, non si avvede che si tratta di pronunce (ad esempio Cass. n.
4568/2021, n. 23627/2021, n.35914/2022) che attengono a pretese contributive e all'accertamento delle stesse mediante gli specifici modi (e relativa disciplina) di accertamento della contribuzione, quindi, di aspetto affatto diverso risetto alla mera pretesa sanzionatoria in questa sede in discussione.
3.3) Quanto alla sussistenza di un potere sanzionatorio e dei limiti del suo esercizio (in relazione a tale aspetto, ancora Cass. n.9310 del 2022), posto che non è più oggetto di discussione la legittimità in via astratta di un siffatto potere, va rimarcato che la possibilità di applicazione della sanzione soggiace all'obbligo di preventiva contestazione della violazione: una volta svolto l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio della società con effetto dal 2014 e la verifica della mancata osservanza dell'obbligo dichiarativo, quindi, la avrebbe dovuto Pt_1
procedere alla formale contestazione ai sensi degli artt.13 e 14 della legge n.689 del 1981.
Tali non possono essere considerate le comunicazioni invocate dall'Ente che devono presupporre l'avvenuto accertamento nel contraddittorio secondo la procedura ed i termini della legge di depenalizzazione citata: solo con l'osservanza di tale procedimento, quindi, può formarsi validamente il titolo da cui sorge la violazione, ed essere irrogata la conseguente sanzione da cui sorge l'obbligo del suo pagamento.
pag. 10/11 Le ulteriori questioni, richiamate da entrambe le parti, attinenti alla quantificazione delle sanzioni, pertanto, sono assorbite.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore di causa in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata, liquidate in €.400,00 oltre al rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21 luglio 2023 da
Parte_1
(C.F.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rapp.te in carica, Arch. in Controparte_1
forza del vigente Statuto, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Mazzarella, giusta procura generale alle liti per Notar del Persona_1
22.07.2020 (Rep. N. 29426 racc. n. 18050) allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco
Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Andrea Bortoluzzi e Maria Laura Picunio, come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Nonché contro in persona del legale Controparte_3
rapp.te in carica, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, (C.F./P.I.
), non costituita P.IVA_3
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 68/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: opposizione a cartella di pagamento – sanzioni . Parte_1
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “a) In via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 68/2023 nei termini sopraindicati;
per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione proposta da Controparte_2
confermando la legittimità della cartella di pagamento opposta e la legittimità dell'iscrizione della nel Registro delle Società Controparte_2
d'Ingegneria tenuto da , nonché la debenza delle sanzioni Parte_1
irrogate, con ogni conseguenza di legge;
b) In linea subordinata, rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare in Parte_1
sentenza l'appellata al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori di legge. c) DOMANDA RESTITUTORIA: In
pag. 2/11 conseguenza, condannare la società appellata alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in forza della provvisoria Parte_1
esecutività della sentenza di primo grado, per complessivi €.5.149,92
(€.3.500,00 compensi, oltre accessori di legge); d) Con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “Preliminarmente: - dichiarare
l'inammissibilità / improcedibilità / improponibilità dell'appello proposto da per tutti i motivi di cui in contesto e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
la sentenza n. 68/2023 del 2/2/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione
Lavoro. in via principale: - Rigettarsi l'appello proposto da per tutti i Parte_1
motivi di cui in contesto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 68/2023 del 2/2/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro.
In via subordinata: - nella denegata eventualità in cui dovesse essere accolta una delle ragioni vantate dal ricorrente, rideterminare
l'ammontare delle sanzioni di cui alla cartella esattoriale n. 119 2022
00039961 18 000 per i motivi di cui in contesto.
In ogni caso: - Spese e compensi integralmente rifusi.
In via istruttoria:…”
Svolgimento del processo
Col ricorso in appello depositato in data 21 luglio 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.68/23 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale ha accolto la domanda della Controparte_2
avverso la cartella esattoriale n. 119 2022 0003996118 000 notificata da
, avente ad oggetto le sanzioni pretese Controparte_3
da in ragione dell'omessa comunicazione da parte della società Parte_1
pag. 3/11 ricorrente del proprio volume d'affari ai fini IVA nonché della quota derivante da attività professionale assoggettabile a contribuzione integrativa ex L. 6/1981 nelle annualità 2014 – 2018, per un ammontare complessivo di €.590,00, oltre oneri di esazione.
Con memoria depositata il 13 settembre 2024 si è costituita la
[...]
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di Controparte_2
respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sanzione in contestazione trae origine dalla mancata osservanza del suddetto obbligo dichiarativo con effetto dal gennaio 2014 a seguito dell'iscrizione d'ufficio della società nel Registro delle Società di
Ingegneria avvenuto con nota del 24.04.2020, con la quale veniva accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'iscrizione alla già negli anni antecedenti, provvedendo alla Pt_1
registrazione della stessa nell'archivio delle Società di Ingegneria con la matricola SI017020 a decorrere dal 01/01/2014 (primo anno per il quale le obbligazioni verso erano divenute esigibili). Parte_1
Il giudice lagunare ha puntualizzato che “La questione in concreto si pone in quanto la registrazione d' ufficio del 24.4.2020 nell'archivio delle Pa Società Ingegneria è avvenuta previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti già negli anni antecedenti, e dunque l' iscrizione è stata effettuata con decorrenza 01/01/2014 nei limiti della prescrizione quinquennale.”.
pag. 4/11 Ha premesso che ad , al pari degli altri enti previdenziali di Parte_1
categoria, a seguito del processo di privatizzazione introdotto con il d.l.vo n.509 del 1994, era stato riconosciuto un potere sanzionatorio e che tale potere era stato regolato dall'Ente con proprie disposizioni regolamentari, approvate dai Ministeri vigilanti.
Ciò posto con riguardo alla “sussistenza di potere sanzionatorio retroattivo per le omesse comunicazioni negli anni ante iscrizione d' ufficio
– che è potere in sé distinto, ovvero sì correlato, ma ulteriore, e per sua natura diverso, rispetto a quello di recupero della contribuzione” ha richiamato la Sentenza 25 agosto 2020 n. 17702 della Corte di Cassazione, ritenuta “perfettamente in termini, ovvero attinente, appunto, al potere sanzionatorio”.
In particolare, ne ha riportato ampi stralci di motivazione evidenziando che
“non è in alcun modo possibile né che, in assenza di una legge che deroghi all'art. 1, L. n. 689/1981, si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (così Corte di cassazione, n. 12367 del 1999), né che la normazione secondaria non preveda garanzie in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (v. in tal senso Corte di cassazione, n.
16498 e n. 17602 del 2003, nonché Corte di cassazione, S.U. n. 18262 del
2004).
Tra queste garanzie, ad avviso del Collegio, particolare rilievo assumono quelle dettate dagli artt. 13 e 14, I. n. 689/1981, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito, dovendo qui ribadirsi, come già rilevato da Corte di cassazione, n. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, cit., tanto l'estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni
pag. 5/11 amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (s'intende, nei limiti di cui all'art. 12, L. n.
689/1981), quanto, soprattutto, il principio secondo cui l'estensione del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione.”. Ha richiamato in relazione a tale principio altra giurisprudenza di legittimità (n.9310 del 2022).
Nel caso di specie, mancava proprio l'espressa statuizione circa il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
2) Propone appello , sulla scorta di un unico motivo. Parte_1
Censura la sentenza nella parte in cui il giudice veneziano ha erroneamente ritenuto insussistente un potere sanzionatorio con effetti “retroattivi” in capo alla medesima.
Delineato preliminarmente il quadro normativo di riferimento, l'Ente sostiene come il giudicante avrebbe trascurato, anzitutto, che tale menzionata potestà altro non è che diretta espressione dello statuto di autonomia regolamentare della medesima in virtù del disposto del d.l. vo n.509 del 1994 che per l'appunto ha riconosciuto, quale effetto del processo di delegificazione compiutosi con l'adozione del citato decreto, piena pag. 6/11 autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle Casse previdenziali
“privatizzate”, anche con riferimento alla più generale definizione del sistema di gestione e controllo degli obblighi contributivi, tra cui la determinazione della modalità di iscrizione obbligatoria e di identificazione dei soggetti alla stessa tenuti .
In tale contesto, dunque, deduce la legittima applicazione delle sanzioni per le omissioni dichiarative con riguardo le annualità in cui Controparte_2
non comunicava il proprio volume d'affari, pur avendone l'obbligo ai sensi della disciplina richiamata in atti, essendo del tutto incontestato che l'odierna appellata presentasse sin dal 2014 – come accertato nell'esercizio dei riconosciuti poteri di vigilanza ispettiva sugli iscritti all'Albo e alla società di ingegneria ex art.
2.6 R.G.P. – i requisiti in presenza dei quali ricorrevano le condizioni di legge per l'obbligatoria registrazione alla e i consequenziali adempimenti dichiarativi e contributivi, in virtù di Pt_1
quanto previsto dal Regolamento Generale di Previdenza.
Quanto poi alla giurisprudenza di legittimità citata dal giudice, ha osservato che la necessaria preventiva contestazione dell'addebito non potesse essere esteso in maniera analogica ai fatti di cui è causa, posto che l'appellante
“ha ripetutamente contestato alla società odierna appellata la ricorrenza delle condizioni di legge per la registrazione ad e le sanzioni Parte_1
per l'omissione dichiarativa, successivamente confluite nella cartella esattoriale opposta.”.
Per altro verso, il principio di diritto sotteso risulta superato dall'evoluzione giurisprudenziale successiva, citata in memoria, che in tema dei poteri delegati alle casse previdenziali privatizzate per effetto della suddetta delegificazione ha consacrato la legittimità del sistema degli obblighi pag. 7/11 contributivi così come delineato delle disposizioni regolamentari, ivi compresa la potestà di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio, con conseguente inapplicabilità della L. n. 689/1981 richiamata dal primo giudice.
Ha reiterato, infine, tutte le eccezioni e difese del precedente grado non accolte o comunque assorbite nella pronuncia impugnata, “da intendersi quali ulteriori motivi d'appello”.
3) L'appello, pur se ammissibile, è ritenuto infondato da questo collegio.
3.1) Va rigettata infatti, l'eccezione di sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza da parte dell'Ente alla pronuncia di prime cure, evidenziando a tal proposito come dal tenore della comunicazione pervenutale dalla in data 1.03.2023 - laddove dichiara l'estinzione del debito Pt_1
comunicato con nota del 10.06.2021 e il conseguente annullamento di Contr quest'ultima (v. doc. 11 ) - si ravvisa, una condotta chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, in assenza di un obbligo di provvedere all'annullamento della propria nota ovvero di estinguere il debito ivi portato, annullamento che ha comportato il venir meno di uno degli atti essenziali della procedura di recupero del credito, ossia l'intimazione ad adempiere ivi contenuta.
Su tale questione il collegio, infatti, reputa che debba essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'ad. 329 c.p.c., è configurabile quando la parte interessata abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e pag. 8/11 univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione (in tale senso, tra le altre, Cass. n. 34539 del 2021).
Nel caso di specie, la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla società, anche quando la riserva di impugnazione non venga a quest'ultima resa nota, non può di per sé considerarsi come condotta non inequivocabilmente sintomatica dell'intenzione di non impugnare e dell'accettazione della sentenza qui impugnata, dovendo al più presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare eventuali più gravi pregiudizi.
3.2) Nel merito.
La questione, nei limiti in cui è stata devoluta, alla luce del richiamo giurisprudenziale operato dal primo giudice, va risolta nei termini già fissati con la sentenza impugnata, posto che non è più in discussione la previsione ratione temporis del trattamento sanzionatorio1.
I due fondamentali argomenti invocati dall'Ente a sostegno della riforma non hanno attitudine a rivedere la conclusione circa l'illegittimità della pretesa sanzionatoria. 1 Ai sensi dell'art. 36.1 Statuto “…Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra (31 ottobre di Parte_1 ogni anno) il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa alle Parte_1 prestazioni di cui all'art. 23, sesto comma (…).”. L'art.
2.1 RGP dispone: “… Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra sopra (31 Parte_1 ottobre di ogni anno), il volume di affa vo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La Parte_1 comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. L'art.
2.3 dello stesso regolamento prevede: “L'omissione o il ritardo della comunicazione ovvero l'omessa comunicazione o aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro…”. pag. 9/11 Quanto ai richiami giurisprudenziali successivi la parte appellante, a parte la loro citazione mediante la sola citazione degli estremi, del tutto generica, priva com'è di indicazioni circa il principio di diritto ai fini in esame valorizzabile, non si avvede che si tratta di pronunce (ad esempio Cass. n.
4568/2021, n. 23627/2021, n.35914/2022) che attengono a pretese contributive e all'accertamento delle stesse mediante gli specifici modi (e relativa disciplina) di accertamento della contribuzione, quindi, di aspetto affatto diverso risetto alla mera pretesa sanzionatoria in questa sede in discussione.
3.3) Quanto alla sussistenza di un potere sanzionatorio e dei limiti del suo esercizio (in relazione a tale aspetto, ancora Cass. n.9310 del 2022), posto che non è più oggetto di discussione la legittimità in via astratta di un siffatto potere, va rimarcato che la possibilità di applicazione della sanzione soggiace all'obbligo di preventiva contestazione della violazione: una volta svolto l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio della società con effetto dal 2014 e la verifica della mancata osservanza dell'obbligo dichiarativo, quindi, la avrebbe dovuto Pt_1
procedere alla formale contestazione ai sensi degli artt.13 e 14 della legge n.689 del 1981.
Tali non possono essere considerate le comunicazioni invocate dall'Ente che devono presupporre l'avvenuto accertamento nel contraddittorio secondo la procedura ed i termini della legge di depenalizzazione citata: solo con l'osservanza di tale procedimento, quindi, può formarsi validamente il titolo da cui sorge la violazione, ed essere irrogata la conseguente sanzione da cui sorge l'obbligo del suo pagamento.
pag. 10/11 Le ulteriori questioni, richiamate da entrambe le parti, attinenti alla quantificazione delle sanzioni, pertanto, sono assorbite.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore di causa in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata, liquidate in €.400,00 oltre al rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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