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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 511/2023 RGAC vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Martina Vetere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla Via F. Acri N.3 appellante e
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Toma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie alla via Malta n.65 appellata e
, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore appellato non costituito con l'intervento del Procuratore Generale
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, Parte_1
contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e per l'effetto: - in via preliminare ed istruttoria ammettere la C.T.U. grafologica già ammessa in primo grado e poi revocata, intesa ad accertare la falsità delle firme disconosciute dall'attore odierno appellante apposte sugli avvisi di ricevimento oggetto del presente giudizio;
- nel merito dichiarare false le firme apposte sulle cartoline a/r attestanti la rituale notifica degli atti a cui le stesse si riferiscono meglio specificati nella narrativa che precede.
All'accoglimento dell'appello proposto deve seguire quale logica e giuridica conseguenza la condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza”.
Per l'appellata : “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - nel merito, dichiarare inammissibile / improcedibile querela proposta confermando la sentenza;
- sempre nel merito in via subordinata, respingere la domanda nei confronti dell' per difetto di legittimazione passiva Controparte_1
e per difetto di titolarità passiva dedotta in giudizio;
- in subordine, nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare gli enti impositori, in persona del legale rappresentante pro, siano tenuto, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire
l'Agente della riscossione da ogni richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
Per il PG -parere reso il 04.03.2024: “Letti gli atti, si chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 27.11.2020, conveniva e Parte_1 CP_2
, dinnanzi il tribunale di Cosenza, al fine di sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento relative alla notifica effettuata a mezzo posta degli avvisi di addebito n. 33420130003529787000, 33420140000187333000 e CP_2
33420140003685648000. Tale circostanza era emersa nell'ambito del giudizio di opposizione instaurato da dinnanzi il tribunale Parte_1
di Cosenza -sezione lavoro- avverso l'intimazione di pagamento n.
03420199012088011000 notificata dall' e di cui Controparte_1
appunto era stata eccepita la nullità per omessa notifica dei suddetti avvisi di addebito. Alla prima udienza di comparizione Parte_1
disconosceva le firme apposte sulle cartoline di ricevimento prodotte in copia fotostatica da , in quanto non corrispondenti alla propria firma CP_2 né a quella di un familiare convivente o di altro soggetto autorizzato alla ricezione.
Pertanto, instaurava il giudizio di querela di falso nel Parte_1
quale si costituivano sia che , eccependo CP_2 Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e nel merito insistendo per il rigetto dell'avversa domanda. Comunicati gli atti al PM per il prescritto intervento, il giudice rigettava la richiesta avanzata dall'appellante di consulenza tecnica grafologica (in un primo tempo ammessa) e all'udienza del 06.10.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
165/2023 del 25.01.2023 - pubblicata il 30.01.2023 -, il tribunale di Cosenza rigettava la querela di falso sull'assunto che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Più in particolare, posto che la notifica degli avvisi di addebito può avvenire tramite invio di posta CP_2
raccomandata con avviso di ricevimento e che tra i soggetti legittimati a ricevere l'atto rientrano, oltre al destinatario, le persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, l'attore avrebbe dovuto provare non solo che la firma apposta non fosse la sua, ma neppure degli altri soggetti legittimati a ricevere l'atto.
impugnava la decisione, con atto di citazione del Parte_1
10.03.2023, eccependone l'erroneità in relazione all'asserita mancanza di prova circa la falsità delle firme. L'appellante lamentava infatti di avere richiesto che venisse disposta consulenza tecnica grafologica, unico strumento in grado di verificare e accertare la veridicità delle firme;
tale istanza, seppure inizialmente accolta, era stata, poi, rigettata con ordinanza del 16.05.2022, a causa della mancata produzione delle scritture di comparazione quanto alle firme della moglie, mentre era stata ritenuta superflua per quanto concerne le firme di . Parte_1
Con la decisione impugnata il giudice di primo grado aveva confermato la revoca dell'ordinanza con cui era stata disposta la consulenza tecnica grafologica in quanto, a suo avviso, richiesta solo per la verifica della firma dell'appellante e dunque non estensibile alla sottoscrizione della moglie, soggetto ricevente l'avviso di addebito;
quanto invece alla firma dell'appellante apposta su altro avviso di addebito, il giudice ne aveva motivato il rigetto sull'assunto che la stessa fosse rassomigliante a quelle allegate a comparazione. Ebbene, lamentava l'appellante che il rigetto della richiesta consulenza grafologica era del tutto ingiustificato posto che era volta alla verificazione di tutte le firme e che le stesse erano comunque comparabili con la documentazione in atti (firmata anche dalla moglie) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
L'appellante pertanto chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 18.04.2022 si costituiva l che, Controparte_1
preliminarmente, insisteva sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva e nel merito sul rigetto dell'appello; non si costituiva . CP_2
Con ordinanza pubblicata il 01.07.2024 il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e rinviava la causa al 18.02.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con concessione dei relativi termini.
La causa veniva poi rinviata d'ufficio al 10.03.2025 e, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 27.03.2025. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non CP_2
costituitosi in giudizio.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza n. 165/2023 rilevando che il tribunale di Cosenza era pervenuto al rigetto della querela di falso, proposta per accertare la non autenticità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con cui erano stati notificati due avvisi di addebito emessi dall' , precisamente l' .65027601663-8, relativo CP_2 CP_3
all'avviso di addebito n. 33420140003685648000, e l' .65017321128- CP_3
2, relativo all'avviso di addebito n. 33420130003529787000, sull'erroneo presupposto che l'attore non avesse fornito le “firme di comparazione” necessarie e che, in ogni caso, le firme, che si ritiene fossero state apposte dallo stesso signor , apparissero autentiche. Pt_1
L'appellante, in particolare, ha segnalato che le firme di comparazione avrebbero potuto essere acquisite anche mediante attività d'ufficio e che la verifica richiesta non avrebbe potuto prescindere dall'espletamento di una attenta consulenza grafologica e non si sarebbe potuta basare su una valutazione sommaria.
La censura non coglie nel segno.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito la disciplina sulle modalità di notifica dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che, secondo l'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e l'art. 26 D.P.R. n.
602/1973, può essere eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ha precisato che, in tale ipotesi, l'atto da notificare può essere consegnato in plico chiuso al destinatario o alle “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda……… senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
Nel caso in esame, l'avviso di ricevimento n. 65017321128-2 riporta il nominativo della signora , qualificatasi moglie del destinatario, Parte_2
e, come correttamente affermato in motivazione dal tribunale, l'attore non poteva limitarsi ad allegare e dimostrare che la sottoscrizione ivi apposta non fosse “proveniente dalla propria persona dovendo necessariamente dedurre e comprovare, in rapporto alla estesa potenzialità fidefaciente dell'avviso in parola, che la firma ivi apposta non (provenga) provenisse nemmeno da alcuno degli altri soggetti virtualmente legittimati a ricevere
l'atto in via sostitutiva”. Ma tale dimostrazione non è stata offerta al collegio giudicante e la lacuna non poteva, certo, essere superata, così come indicato dall'appellante, mediante un'attività d'ufficio che avrebbe finito per eludere l'onere probatorio gravante sull'attore.
E, per quel che riguarda la firma apposta sulla ricevuta n. n.65027601663-
8, relativa all'avviso di addebito n. 33420140003685648000, il ragionamento seguito dal primo giudice risulta logico e coerente, posto che disattende la richiesta di consulenza tecnica grafologica sul presupposto che i tratti della firma attribuita al signor sono palesemente identici ai Pt_1
tratti delle firme di comparazione e, in particolare, ai tratti della firma apposta sulla procura alle liti rilasciata al difensore. Peraltro, la censura dell'appellante si limita, sul punto, a ribadire la richiesta di consulenza senza spiegare le ragioni per cui la verifica diretta del tribunale dovrebbe essere inattendibile. L'appello deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del signor Pt_1
al pagamento delle spese processuali a favore dell' , da Controparte_1
compensarsi in misura pari ad ½ in relazione alla particolarità delle questioni esaminate.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentane, e dell' , in persona del
[...] CP_2
legale rappresentante, con la partecipazione del P.G., avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 165 del 30.01.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia dell' ; CP_2
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dell , liquidate in € 3.950,00, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CAP, da compensarsi in misura pari ad ½ e da distrarsi a favore del procuratore di parte appellata;
-nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 23.11.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 511/2023 RGAC vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Martina Vetere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla Via F. Acri N.3 appellante e
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Toma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie alla via Malta n.65 appellata e
, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore appellato non costituito con l'intervento del Procuratore Generale
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, Parte_1
contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e per l'effetto: - in via preliminare ed istruttoria ammettere la C.T.U. grafologica già ammessa in primo grado e poi revocata, intesa ad accertare la falsità delle firme disconosciute dall'attore odierno appellante apposte sugli avvisi di ricevimento oggetto del presente giudizio;
- nel merito dichiarare false le firme apposte sulle cartoline a/r attestanti la rituale notifica degli atti a cui le stesse si riferiscono meglio specificati nella narrativa che precede.
All'accoglimento dell'appello proposto deve seguire quale logica e giuridica conseguenza la condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza”.
Per l'appellata : “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - nel merito, dichiarare inammissibile / improcedibile querela proposta confermando la sentenza;
- sempre nel merito in via subordinata, respingere la domanda nei confronti dell' per difetto di legittimazione passiva Controparte_1
e per difetto di titolarità passiva dedotta in giudizio;
- in subordine, nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare gli enti impositori, in persona del legale rappresentante pro, siano tenuto, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire
l'Agente della riscossione da ogni richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
Per il PG -parere reso il 04.03.2024: “Letti gli atti, si chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 27.11.2020, conveniva e Parte_1 CP_2
, dinnanzi il tribunale di Cosenza, al fine di sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte sulle cartoline di ricevimento relative alla notifica effettuata a mezzo posta degli avvisi di addebito n. 33420130003529787000, 33420140000187333000 e CP_2
33420140003685648000. Tale circostanza era emersa nell'ambito del giudizio di opposizione instaurato da dinnanzi il tribunale Parte_1
di Cosenza -sezione lavoro- avverso l'intimazione di pagamento n.
03420199012088011000 notificata dall' e di cui Controparte_1
appunto era stata eccepita la nullità per omessa notifica dei suddetti avvisi di addebito. Alla prima udienza di comparizione Parte_1
disconosceva le firme apposte sulle cartoline di ricevimento prodotte in copia fotostatica da , in quanto non corrispondenti alla propria firma CP_2 né a quella di un familiare convivente o di altro soggetto autorizzato alla ricezione.
Pertanto, instaurava il giudizio di querela di falso nel Parte_1
quale si costituivano sia che , eccependo CP_2 Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e nel merito insistendo per il rigetto dell'avversa domanda. Comunicati gli atti al PM per il prescritto intervento, il giudice rigettava la richiesta avanzata dall'appellante di consulenza tecnica grafologica (in un primo tempo ammessa) e all'udienza del 06.10.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
165/2023 del 25.01.2023 - pubblicata il 30.01.2023 -, il tribunale di Cosenza rigettava la querela di falso sull'assunto che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Più in particolare, posto che la notifica degli avvisi di addebito può avvenire tramite invio di posta CP_2
raccomandata con avviso di ricevimento e che tra i soggetti legittimati a ricevere l'atto rientrano, oltre al destinatario, le persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, l'attore avrebbe dovuto provare non solo che la firma apposta non fosse la sua, ma neppure degli altri soggetti legittimati a ricevere l'atto.
impugnava la decisione, con atto di citazione del Parte_1
10.03.2023, eccependone l'erroneità in relazione all'asserita mancanza di prova circa la falsità delle firme. L'appellante lamentava infatti di avere richiesto che venisse disposta consulenza tecnica grafologica, unico strumento in grado di verificare e accertare la veridicità delle firme;
tale istanza, seppure inizialmente accolta, era stata, poi, rigettata con ordinanza del 16.05.2022, a causa della mancata produzione delle scritture di comparazione quanto alle firme della moglie, mentre era stata ritenuta superflua per quanto concerne le firme di . Parte_1
Con la decisione impugnata il giudice di primo grado aveva confermato la revoca dell'ordinanza con cui era stata disposta la consulenza tecnica grafologica in quanto, a suo avviso, richiesta solo per la verifica della firma dell'appellante e dunque non estensibile alla sottoscrizione della moglie, soggetto ricevente l'avviso di addebito;
quanto invece alla firma dell'appellante apposta su altro avviso di addebito, il giudice ne aveva motivato il rigetto sull'assunto che la stessa fosse rassomigliante a quelle allegate a comparazione. Ebbene, lamentava l'appellante che il rigetto della richiesta consulenza grafologica era del tutto ingiustificato posto che era volta alla verificazione di tutte le firme e che le stesse erano comunque comparabili con la documentazione in atti (firmata anche dalla moglie) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
L'appellante pertanto chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 18.04.2022 si costituiva l che, Controparte_1
preliminarmente, insisteva sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva e nel merito sul rigetto dell'appello; non si costituiva . CP_2
Con ordinanza pubblicata il 01.07.2024 il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e rinviava la causa al 18.02.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con concessione dei relativi termini.
La causa veniva poi rinviata d'ufficio al 10.03.2025 e, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 27.03.2025. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non CP_2
costituitosi in giudizio.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza n. 165/2023 rilevando che il tribunale di Cosenza era pervenuto al rigetto della querela di falso, proposta per accertare la non autenticità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con cui erano stati notificati due avvisi di addebito emessi dall' , precisamente l' .65027601663-8, relativo CP_2 CP_3
all'avviso di addebito n. 33420140003685648000, e l' .65017321128- CP_3
2, relativo all'avviso di addebito n. 33420130003529787000, sull'erroneo presupposto che l'attore non avesse fornito le “firme di comparazione” necessarie e che, in ogni caso, le firme, che si ritiene fossero state apposte dallo stesso signor , apparissero autentiche. Pt_1
L'appellante, in particolare, ha segnalato che le firme di comparazione avrebbero potuto essere acquisite anche mediante attività d'ufficio e che la verifica richiesta non avrebbe potuto prescindere dall'espletamento di una attenta consulenza grafologica e non si sarebbe potuta basare su una valutazione sommaria.
La censura non coglie nel segno.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito la disciplina sulle modalità di notifica dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che, secondo l'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e l'art. 26 D.P.R. n.
602/1973, può essere eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ha precisato che, in tale ipotesi, l'atto da notificare può essere consegnato in plico chiuso al destinatario o alle “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda……… senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
Nel caso in esame, l'avviso di ricevimento n. 65017321128-2 riporta il nominativo della signora , qualificatasi moglie del destinatario, Parte_2
e, come correttamente affermato in motivazione dal tribunale, l'attore non poteva limitarsi ad allegare e dimostrare che la sottoscrizione ivi apposta non fosse “proveniente dalla propria persona dovendo necessariamente dedurre e comprovare, in rapporto alla estesa potenzialità fidefaciente dell'avviso in parola, che la firma ivi apposta non (provenga) provenisse nemmeno da alcuno degli altri soggetti virtualmente legittimati a ricevere
l'atto in via sostitutiva”. Ma tale dimostrazione non è stata offerta al collegio giudicante e la lacuna non poteva, certo, essere superata, così come indicato dall'appellante, mediante un'attività d'ufficio che avrebbe finito per eludere l'onere probatorio gravante sull'attore.
E, per quel che riguarda la firma apposta sulla ricevuta n. n.65027601663-
8, relativa all'avviso di addebito n. 33420140003685648000, il ragionamento seguito dal primo giudice risulta logico e coerente, posto che disattende la richiesta di consulenza tecnica grafologica sul presupposto che i tratti della firma attribuita al signor sono palesemente identici ai Pt_1
tratti delle firme di comparazione e, in particolare, ai tratti della firma apposta sulla procura alle liti rilasciata al difensore. Peraltro, la censura dell'appellante si limita, sul punto, a ribadire la richiesta di consulenza senza spiegare le ragioni per cui la verifica diretta del tribunale dovrebbe essere inattendibile. L'appello deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del signor Pt_1
al pagamento delle spese processuali a favore dell' , da Controparte_1
compensarsi in misura pari ad ½ in relazione alla particolarità delle questioni esaminate.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentane, e dell' , in persona del
[...] CP_2
legale rappresentante, con la partecipazione del P.G., avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 165 del 30.01.2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia dell' ; CP_2
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dell , liquidate in € 3.950,00, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CAP, da compensarsi in misura pari ad ½ e da distrarsi a favore del procuratore di parte appellata;
-nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 23.11.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo