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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1625/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione”, congiuntamente promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Morana
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c, depositato il 20.9.2024, e chiedevano congiuntamente a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la modifica delle condizioni della loro separazione consensuale, omologata con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 20/2024, resa il 4.1.2024, con la quale era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli (n. Persona_1
Modica il 4.11.2017) e e (n. Modica il 23.2.2020), con Persona_2 Per_3 collocamento stabile degli stessi presso la madre.
I ricorrenti spiegavano che l'affidamento condiviso era risultato di difficile applicazione, attese le particolari necessità dei minori;
in particolare, , a causa dei problemi di salute del minore , Parte_2 Per_2 che da ultimo aveva presentato gravi ritardi psicomotori e crisi epilettiche, si era trovata nelle effettive condizioni di dovere assumere decisioni improcrastinabili nell'interesse dei figli e in special modo del predetto minore.
Con accordo del 20.2.2024, pertanto, le parti avevano stabilito che ogni decisione in ordine ai figli minori fosse assunta in via esclusiva dalla madre con la quale i figli convivevano, concordando, altresì, di dar luogo alla modifica della sentenza di separazione nella parte in cui pagina 1 di 3 stabiliva l'affidamento condiviso dei minori, sostituendolo con quello esclusivo in favore della madre.
Le parti quindi chiedevano congiuntamente di disporre, perché più conforme all'interesse dei minori, l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, ferma ogni altra condizione di separazione omologata con la sentenza n. 20/2024.
Con ordinanza del 23.4.2025, il giudice delegato rilevava come non risultassero concretamente specificate, né tantomeno documentate, le ragioni giustificative del proposto affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, facendosi invero riferimento ad una generica impossibilità di intervento del padre e, d'altro canto, le condizioni di salute di uno dei tre figli non apparivano automaticamente giustificare l'affidamento esclusivo alla madre anche degli altri due figli, non affetti da patologie;
il g.d. fissava pertanto per il 12.5.2025 udienza di comparizione personale delle parti, per sentirle sul punto. In detta udienza, dichiarava che l'esigenza dell'affido esclusivo Parte_2 nasceva dal fatto che il padre non rispondeva quasi mai al telefono e non richiamava neppure dopo, sicchè diveniva assolutamente impossibile intervenire nell'immediato nell'interesse dei figli;
affermava di volere essere la sola a decidere in merito ad eventuali interventi medici dei figli.
confermava che nell'ultimo periodo non aveva risposto alle telefonate Parte_1 della , né aveva richiamato, senza una precisa giustificazione. Lo stesso dichiarava di Pt_2 essere in atto disoccupato, di non avere patente di guida, di avere problemi familiari.
Lo stesso concordava con la possibilità che la decidesse in via esclusiva Pt_2 possibili interventi sanitari per i figli;
affermava che, non avendo la patente di guida, non avrebbe potuto intervenire nell'immediato, né lo stesso si sentiva di provare a conseguire la patente, essendosi scoraggiato dopo la prima bocciatura.
L'avv. Morana, difensore di entrambe le parti, faceva presente di avere fatto spesso da tramite tra le parti stesse per la gestione delle questioni burocratiche relative alla scuola o alla salute dei bambini;
precisava che la domanda congiunta era nata da un'esigenza delle parti di gestire gli aspetti burocratici relativi ai minori, es. problemi scolastici o sanitari. L'avv. Morana infine chiedeva, in subordine alla domanda di cui al ricorso, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale.
Alla luce delle superiori emergenze processuali, ritiene il Collegio che l'affidamento esclusivo alla madre sia maggiormente conforme all'interesse dei figli, in ragione della ritenuta capacità genitoriale della madre stessa e della, per contro, non adeguata idoneità genitoriale del padre, il quale ha di fatto riconosciuto i propri limiti.
Pertanto, a modifica della sentenza di separazione n. 20/2024, resa dal Tribunale di
Ragusa in data 4.1.2024, ferma ogni altra statuizione, va omologato l'accordo delle parti avente ad oggetto la previsione dell'affidamento esclusivo alla madre dei tre figli Per_1
, e .
[...] Persona_2 Per_3
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con domanda congiunta. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1625/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e a modifica della Parte_1 Parte_2 sentenza di separazione n. 20/2024, resa dal Tribunale di Ragusa in data 4.1.2024, ferma ogni altra statuizione,
Omologa l'accordo delle parti avente ad oggetto la previsione dell'affidamento esclusivo alla madre dei tre figli , e . Persona_1 Persona_2 Per_3
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 27.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3