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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26369/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26369/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIACENZA MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in POIRINO il 12/04/1997.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
PRENDE ATTO che l'alloggio di residenza dei coniugi, di proprietà dei genitori del ricorrente
[...]
(o ), sito in Villastellone (TO), Via Lavatoio n. 1, resta nella Parte_1 Parte_1 disponibilità del Sig. medesimo che continuerà ad abitarvi. Pt_1
PRENDE ATTO che le parti concordano che venga attribuita alla ricorrente l'intera Parte_2 proprietà dell'immobile attualmente di proprietà comune (per la quota del 50% cadauno) composto da alloggio con cantina e giardino sito in Poirino (TO), Via G. Gentile n. 58, censito al N.C.E.U. del Comune di Poirino al Foglio 61, particella 498, sub. 15, cat. A/2, Cl. 1, cons. 5/5 vani, R.C. €. 355,06, Piano T (quanto all'alloggio e giardino) e S1 (quanto alla cantina), e autorimessa di pertinenza sita in Poirino (TO), Via G. Gentile n. 56, censita al N.C.E.U. del Comune di Poirino al Foglio 61, particella 498, sub. 12, cat. C/6, Cl. 2, cons. 27 mq2, Piano S1 (immobile acquistato con atto di compravendita in data 27/01/2011 a rogito Not. Repertorio n. 59385 – Raccolta n. 31466), senza versamento di Persona_1 prezzo, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione e risoluzione della crisi coniugale mediante la presente separazione consensuale. Si impegnano a stipulare l'atto notarile per il trasferimento della quota di proprietà del 50% attualmente in capo al ricorrente Parte_1
(o ) a favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla
[...] Parte_1 Parte_2 pronuncia della sentenza di cui al 4° comma dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
PRENDE ATTO che il cane di nome HI , di proprietà della ricorrente Per_2 PartitaIVA_1
viene affidato in detenzione al Sig. . Parte_2 Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26369/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIACENZA MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in POIRINO il 12/04/1997.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
PRENDE ATTO che l'alloggio di residenza dei coniugi, di proprietà dei genitori del ricorrente
[...]
(o ), sito in Villastellone (TO), Via Lavatoio n. 1, resta nella Parte_1 Parte_1 disponibilità del Sig. medesimo che continuerà ad abitarvi. Pt_1
PRENDE ATTO che le parti concordano che venga attribuita alla ricorrente l'intera Parte_2 proprietà dell'immobile attualmente di proprietà comune (per la quota del 50% cadauno) composto da alloggio con cantina e giardino sito in Poirino (TO), Via G. Gentile n. 58, censito al N.C.E.U. del Comune di Poirino al Foglio 61, particella 498, sub. 15, cat. A/2, Cl. 1, cons. 5/5 vani, R.C. €. 355,06, Piano T (quanto all'alloggio e giardino) e S1 (quanto alla cantina), e autorimessa di pertinenza sita in Poirino (TO), Via G. Gentile n. 56, censita al N.C.E.U. del Comune di Poirino al Foglio 61, particella 498, sub. 12, cat. C/6, Cl. 2, cons. 27 mq2, Piano S1 (immobile acquistato con atto di compravendita in data 27/01/2011 a rogito Not. Repertorio n. 59385 – Raccolta n. 31466), senza versamento di Persona_1 prezzo, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione e risoluzione della crisi coniugale mediante la presente separazione consensuale. Si impegnano a stipulare l'atto notarile per il trasferimento della quota di proprietà del 50% attualmente in capo al ricorrente Parte_1
(o ) a favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla
[...] Parte_1 Parte_2 pronuncia della sentenza di cui al 4° comma dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
PRENDE ATTO che il cane di nome HI , di proprietà della ricorrente Per_2 PartitaIVA_1
viene affidato in detenzione al Sig. . Parte_2 Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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