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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 300/2021 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Gaetano Sole Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 300/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 238/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 3 maggio 2021,
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Realmonte (AG) il 5 maggio 1970, rappresentati e difesi dagli avv.ti AL Lo Schiavo e Paola
Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Mussomeli in via
Caltanissetta n 21,
- appellanti -
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Michele Lupo e Sandra Lupo e elettivamente domiciliata, presso lo studio di essi in
Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176,
- appellata -
, e , successori di , CP_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1 CP_3
[...] CP_5
-appellati contumaci-
1
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso all'udienza del 31 ottobre 2024 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
In particolare e concludevano chiedendo di accogliere Parte_2 Parte_1
l'appello proposto, e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata “statuendo: - la nullità della donazione effettuata nei confronti del convenuto limitatamente alla somma di € 79.750,00 Pt_1
corrispondente alla somma di sua spettanza per i motivi sopra addotti -disporre che in ragione delle norme sulla successione legittima, i beni non indicati in testamento debbano essere suddivisi in parti eguali tra gli eredi.- In considerazione della morte del le parti non ricomprese nel Persona_2 testamento e cioè le somme di € 79.750,00 devono dividersi in ragione degli eredi e cioè , CP_6
AL, e in ragione di ¼ e pertanto nella somma di € 19.937,50 per erede. - CP_7 CP_8
Poiché gli eredi di sono e e poiché nel presente giudizio la sola parte CP_5 Parte_3 CP_1
è richiedente condanna luigi a rifondere la somma di spettanza della stessa per € Pt_1 CP_5
9.968,75 pari al 50% della quota. - Segue la condanna degli appellati, al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. nonché al pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio D'appello da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. In subordine parte appellante chiedeva di statuire “la nullità della donazione effettuata nei confronti del convenuto limitatamente alla somma di € 79.750,00 corrispondente Pt_1
alla somma di sua spettanza per i motivi sopra addotti. - Ciò tenuto conto che nell' atto di citazione la richiesta di parte attrice è di €19.937,50 come quota di 1/8 della somma di €159.500,00, somma quindi da dividersi tra i e , tenuto conto che è la sola parte procedente nel giudizio e Parte_3 CP_9
la quota dalla stessa richiedibile per legge con la domanda proposta ammonta al Controparte_1
€9.968,75. Risulta evidente che mai parte convenuta potrebbe essere condannata ad una somma superiore specie a quella indicata nella sentenza impugnata per € 31900,00 in quanto in ciò si concreta il vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c., a norma del quale il giudice deve pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa, e nei limiti del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione soltanto l'effetto giuridico domandato, senza introdurne –come invece ha fatto il giudice di prime cure nella sentenza impugnata –diversi e ulteriori somme. - Condanna a rifondere la somma di spettanza della stessa per € 9.968,75 Parte_1 CP_5
pari al 50% della quota di spettanza della . - Segue la condanna degli appellati, al Parte_4
pagamento delle spese processuali di primo grado in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. nonché al pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio D'appello da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. ”.
2 Parte appellata concludeva chiedendo “ rigettare l'appello avanzato dai sigg.ri CP_3
e , perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto secondo CP_2 Controparte_4 quanto esposto nell'atto di costituzione depositato il 9 marzo 2022 e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Oggetto: divisione ereditaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in primo grado per chiedere la divisione giudiziale di beni Controparte_1 proveniente dall'eredità di , deceduto in data 2 novembre 2009, di cui lo stesso Persona_2
disponeva tramite testamento olografo, datato 30 giugno 2001.
Assumeva che contemplato nel testamento del cuius, presentava denuncia di Parte_1 successione contenente errori in ordine all'attribuzione dei beni poiché non teneva conto che taluni immobili rientravano nell'eredità solo in parte, essendo l'altra parte in comproprietà con la EL
( deceduta in data 17 gennaio 2010, che nominava erede universale con testamento Persona_3
) o con la EL , di cui essa attrice era figlia ed erede ex lege Parte_2 CP_10 unitamente all'altro figlio (cfr. perizia di parte di parte , doc. 7 e 8 della CP_11 Controparte_1
comparsa di costituzione del presente giudizio).
L'attrice assumeva altresì che il de cuius in data 2 agosto 2005 emetteva quattro Persona_2
assegni di importo complessivo di €. 159.500,00, tratti sul proprio conto corrente, in favore di
[...]
Qualificando la suddetta attribuzione come donazione, ne deduceva la nullità per Parte_1 carenza della forma prescritta dall'art. 782 c.c. e chiedeva che la cifra donata venisse ricompresa nell'asse ereditario del de cuius e che venisse a lei attribuita la somma di sua spettanza, quantificata, nelle conclusioni, nella quota di 1/8.
L'azione di divisione veniva proposta nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, e nei riguardi di , e rispetto ai quali CP_11 CP_3 CP_5 Persona_1 CP_1
deduceva l'estraneità alla successione e l'erronea indicazione degli stessi nella denuncia di
[...]
successione del de cuius . Persona_2
In luogo di , deceduto nelle more del giudizio, si costituivano i successori Persona_1 CP_2
e
[...] CP_3 Controparte_4
Con sentenza parziale n. 577/2016 pubblicata il 6 dicembre 2016, non appellata, il Tribunale rigettava la pretesa proposta dai successori di , volta a ottenere il riconoscimento, in suo favore, Persona_1
3 del lascito ereditario contemplato nel testamento del de cuius , e statuiva in ordine Persona_2 all'esclusione di un immobile, l'abitazione sita in Mussumeli, via Giacomo Longo 20, dall'eredità del suddetto de cuius.
Con sentenza definitiva n. 238/2021 pubblicata il 3 maggio 2021, impugnata nel presente giudizio, il
Tribunale disponeva la divisione del compendio ereditario secondo l'ipotesi sub B formulata dal consulente tecnico nominato d'ufficio, prevedente l'attribuzione degli immobili ai vari condividenti e il pagamento a carico di della somma spettante all'attrice in Parte_1 Parte_5
conseguenza della nullità della donazione.
Escludeva, il Tribunale, la fondatezza delle contestazioni dei convenuti in ordine alla giusta CP_3 individuazione dei beni rientranti nell'asse da dividere da parte del consulente tecnico e in ordine alla esistenza di litisconsorti necessari pretermessi.
Per quanto più interessa nel presente giudizio, in relazione ai motivi di gravame, il Tribunale dichiarava la nullità della donazione della somma di €. 159.500,00 eseguita dal de cuius in Persona_2
favore di per mancanza della forma prescritta ad substantiam dall'art. 782 c.c. Parte_1
e, rilevato che la domanda era stata proposta solo da , disponeva il pagamento, da parte Controparte_1 di della sola somma spettante all'attrice, quantificata nella misura di €. Parte_1
31.900,00, pari ad 1/5 di quanto ricevuto in donazione, in ragione del fatto che il de cuius nel testamento aveva designato cinque eredi: i nipoti , e , CP_3 CP_5 Persona_1 CP_1
,
[...] Pt_1 Parte_1
Il Tribunale motivava assumendo che l'intento del testatore era quello di mantenere un equilibrio tra le diverse posizioni dei chiamati e che il diritto alla restituzione della somma donata, avanzata dall'attrice, andava accolta nei suddetti limiti in ragione del fatto che in tale misura sarebbe stata distribuita dal de cuius ai soggetti designati.
Il giudice di prime cure rigettava, altresì, la domanda di risarcimento proposta dalle parti per ritardata divisione dell'eredità.
Inoltre compensava integralmente le spese di lite per la complessità del giudizio: le spese di ctu venivano poste nella misura di 2/6 ciascuno in capo a e e sulle Controparte_1 Parte_1
altre parti, in egual misura, per la restante quota di 2/6.
Con il gravame proposto, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che pronuncia sulla fondatezza della domanda di nullità della donazione e quello relativo alla determinazione della somma da restituire a , corrispondenti a due distinti paragrafi;
gli appellanti impugnano anche Controparte_1
il capo sulle spese di lite e di consulenza tecnica.
4 Gli appellanti, tuttavia, non contestano la declaratoria di nullità della donazione eseguita dal de cuius
a ma, esclusivamente, la misura della restituzione disposta Persona_2 Parte_1
in favore dell'attrice, odierna appellata.
In relazione alla modifiche da apportare alla sentenza, affermano che il conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegni emessi a favore di era cointestato anche ad Parte_1 R_
, deceduta successivamente al fratello e affermano che poteva
[...] CP_3 CP_3 legalmente disporre solo della metà e quindi di € 79000,00 in quanto dell'altra metà la titolare era la EL . La stessa quindi alla morte di era sia tra gli eredi della somma R_ R_ CP_3 donata al di € 79,000 sia titolare ex lege della rimanente somma di € 79,000,00 in quanto Pt_1
contitolare del conto corrente».
Assumono quindi che tale somma «come donazione deve essere collazionata e divisa per legge»; quindi richiamano la disciplina della collazione e asseriscono poi che la donazione, volontariamente esclusa dal de cuius dal testamento, deve essere ripartita secondo le norme della successione legittima.
Deducono, richiamando giurisprudenza sul punto, che in caso di istituzione ex re certa, i beni non inclusi nel testamento o sopravvenuti dopo la redazione della scheda testamentaria debbano essere attribuiti ex lege, a meno che risulti che la volontà istitutiva del testatore sia stata totale, ossia riferita consapevolmente all'unità del patrimonio e che nell' accertare l'effettiva volontà del de cuius occorre considerare la composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda testamentaria al fine di chiarire la natura della disposizione in termini di legato o istituzione di erede.
Quindi, in conclusione, deducono che bisogna provvedere alla ripartizione dei beni in conformità a tali principi sicché « alla morte di eredi legittimi sono la EL , gli eredi Persona_2 R_
della EL i due di cui una sola odierna attrice, AL, e con conseguente CP_5 CP_1 CP_8 assegnazione di ognuno per le rispettive quote di ¼ di € 79,000,00 Quindi appare evidente che la somma cosi ripartita produca nell'asse di ciascun erede un corrispettivo pari ad € 19.750,00 cioè ¼ di €79.000,00».
Aggiungono poi «come la richiesta di parte attrice in atti sia di 19.937,50 ma come quota dei due eredi
, e quindi come parte procedente in assenza di altro erede la stessa domanda avrebbe CP_10
dovuto essere ridotta della metà» ovvero ad €. 9.968,75,00.
Secondo gli appellanti, poi, avendo parte attrice in primo grado domandato la corresponsione della quota di 1/8 della somma oggetto di donazione nulla, la statuizione della sentenza, che attribuiva una somma maggiore, è viziata da extrapetizione con violazione dell'art. 112 c.p.c.
In subordine gli appellanti ripropongono la doglianza in ordine alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e richiamano nuovamente le stesse ragioni di gravame già espresse. Si dolgono anche che il giudice abbia scelto il progetto divisionale senza motivazione.
5 Segue l'enunciazione di tre motivi di appello che sostanzialmente riprendono, rispettivamente, le doglianze sul criterio di attribuzione della somma donata in relazione alla portata dell'istituzione ex re certa, sulla scelta immotivata del progetto divisionale e sul vizio di ultrapetizione.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché prolisso e ripetitivo. In ordine al primo motivo eccepisce che l'interpretazione del testamento del de cuius non è stata oggetto di trattazione e indagine nel giudizio di primo grado, assume l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame.
************
In ordine all'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata, questa oltre a sollevare la non intellegibilità del gravame, in relazione ai vari motivi di appello, ha espressamente dedotto la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali la cui violazione determina, in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità dello stesso. Va tuttavia precisato che l'irragionevole estensione del ricorso è sanzionata non di per sé ma in quanto impedisca di cogliere le censure mosse alla sentenza e l'esatta ricostruzione della vicenda giudiziale.
Non pare dunque al Collegio che la censura svolta dall'appellata concreti un vizio diverso da quello sanzionato con l'inammissibilità dall'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente, nel caso in cui l'appello sia difforme dal modello legale previsto per il suo contenuto.
Peraltro tale fattispecie di inammissibilità va accertata d'ufficio (Cassazione civile sez. un. 29 gennaio
2000 n. 16); è irrilevante pertanto la mancata riproposizione dell'eccezione della parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni, avente l'intento di rinunciare ad essa siccome chiarito espressamente con la comparsa conclusionale.
Pur verboso e ridondante, il gravame, all'esame complessivo, consente di individuare con certezza le statuizioni impugnate, consentendo la corretta determinazione del quantum appellatum, salvo poi a verificare con riferimento a ciascun motivo se risultino enunciate le ragioni che inficiano il ragionamento logico e giuridico condotto dalla sentenza impugnata.
Ciò detto, il primo motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
È infondato nella parte in cui assume che, essendo il conto corrente, sul quale venivano tratti gli assegni emessi in favore di cointestato al de cuius e alla Parte_1 Persona_2 EL poteva legalmente disporre solo della metà e quindi di € 79000,00 in R_ CP_3
quanto dell'altra metà la titolare era la EL . La stessa quindi alla morte di R_ R_ era sia tra gli eredi della somma donata al di € 79,000 sia titolare ex lege della CP_3 Pt_1 rimanente somma di € 79,000,00 in quanto contitolare del conto corrente».
Invero l'eredità comprende i beni presenti nel patrimonio della persona defunta al momento della morte - come verrà meglio spiegato più avanti - quindi, avendo disposto in vita della somma CP_3
6 di denaro in favore di questa certamente non costituisce parte della sua eredità Parte_1
e, pertanto, non può essere devoluta né alla EL né ad altri.
In secondo luogo la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto, sicché una volta provata l'esistenza di conti cointestati, è onere della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione offrire la prova contraria della non riferibilità a sè delle operazioni effettuate (Cassazione civile sez. I, 22/07/2004, n.13663 rispetto ad un caso in cui la moglie esponeva di non essere obbligata, nei confronti dell'istituito di credito, per i saldi debitori dei conti correnti dei quali era cointestataria con il marito, nel frattempo deceduto, per essere estranea alle operazioni di prelievo;
nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 08/09/2006, n.19305 che, in una fattispecie in cui gli eredi del cointestatario deducevano che l'altro cointestatario si era impossessato illegittimamente di una somma tratta con assegno dal conto comune, dopo avere escluso che il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito "contratto nell'interesse esclusivo" di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ., comma 1, afferma che la funzione del contratto di conto corrente bancario è l'espletamento del servizio di cassa in favore e nell'interesse di tutti i contitolari, i quali, infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo).
A fronte della presunzione derivante dalla cointestazione del conto corrente sarebbe stato quindi onere dell'appellante provare l'estraneità della cointestataria, ovvero la EL del de cuius, R_
, alla emissione di assegni, tratti sul conto cointestato, a favore di per essere
[...] Parte_1
stati questi emessi da senza che fosse stata a lui conferita l'autorizzazione. Persona_2
Nel caso di specie non solo non è stata fornita tale prova ma, gli appellanti, in primo grado, affermano
«il sig. era pienamente consapevole dell'operazione che stava compiendo, così Persona_2
come non bisogna dimenticare lo era la sig.ra cointestataria del conto che avrebbe Persona_3
di certo potuto opporsi» (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 6).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante afferma il principio, consolidato, secondo il quale la presunzione circa l'eguaglianza delle quote di conto bancario cointestato, ai sensi dell'art. 1298 co. 2
c.c., rappresenta una presunzione legale juris tantum che, dando luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata dando la prova del versamento di somme di pertinenza esclusiva di uno soltanto dei correntisti, anche attraverso presunzioni semplici, e che in tal caso il cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
7 Ma nel caso di specie non viene in rilievo la divisione, a titolo di successione, delle somme giacenti sul conto relitto, né la misura della titolarità delle quote di ciascun cointestatario, ma si discute, piuttosto, di un atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius servendosi di somme giacenti su conto cointestato con un terzo e non è stata provata, né, invero, neppure dedotta, la proprietà esclusiva delle somme in capo al terzo né l'opposizione di questo all'operazione.
Per la restante parte il motivo è inammissibile.
L'eredità è costituita dai rapporti patrimoniali facenti capo al de cuis al momento della sua morte.
In caso di successione necessaria, al fine di determinare la legittima spettante ai legittimari, si tiene in conto, oltre il valore dei beni relitti, appartenenti al defunto alla sua morte, anche il valore dei debiti ereditari, che vanno detratti, e il valore dei beni donati dal defunto;
il legittimario ha il diritto di agire per conseguire la legittima quando le disposizioni donative o testamentarie abbiano reso insufficiente il patrimonio ereditario a conferire quanto a lui spettante.
Ma fuori da questa ipotesi e, dunque, in caso di successione legittima o testamentaria, l'atto dispositivo compiuto in vita dal de cuius, gratuito od oneroso, comporta la fuoriuscita del bene dal patrimonio ereditario e, pertanto, nessuna pretesa può accampare sui beni non rinvenuti nel patrimonio ereditario l'erede che non sia legittimario.
Ora nel caso di specie, l'appellante e le altre parti del giudizio non hanno la qualità di legittimari che per legge è riservata al coniuge, ai figli e in mancanza di questi, agli ascendenti;
l'attribuzione di €.
€. 159.500,00 da in favore di pacificamente qualificata Persona_2 Parte_1
come donazione, avvenuta in data 2 agosto 2005, ha determinato la spendita della relativa cifra da parte del de cuius che dunque non può considerarsi appartenente all'asse ereditario.
Consegue che le argomentazioni di parte appellante volte a dimostrare, speculando sui rapporti tra institutio ex re certa e successione legittima, che le somme oggetto della donazione nulla vanno devolute agli eredi legittimi è priva di senso e errata in diritto.
Occorre infatti ribadire che l'inefficacia della donazione in primo grado è conseguita - non ad una azione tipica del legittimario connessa al suo diritto di legittima, mai esperita mancando in CP_1
la relativa qualità - all'azione di nullità per mancanza di forma.
[...]
Priva di fondamento è anche l'affermazione che la somma oggetto della donazione, a seguito della declaratoria di nullità, sia oggetto di collazione;
mediante la collazione, infatti, i legittimari, ovvero il coniuge e i figli del de cuius, conferiscono all'eredità i beni ricevuti in donazione, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria da dividere, ma nel caso di specie non sussistono legittimari.
8 La successione di costituisce, allora, solo il titolo costitutivo di Persona_2 Controparte_1
rispetto alla proprietà delle somme derivante dalla inefficacia, originaria, della liberalità conseguente alla declaratoria della sua nullità.
Quanto alla ipotesi in cui i beni assegnati dal testatore non esauriscono il patrimonio ereditario e se questi debbano essere devoluti secondo le regole della successione legittima - come sostenuto da parte appellante - o in ragione delle quote ereditarie risultanti dalle assegnazioni fatte dal testatore, occorre precisare che nell'ambito delle disposizioni testamentarie, le disposizioni a titolo particolare conferiscono specifici diritti patrimoniali e attribuiscano la qualità di legatario, mentre le disposizioni a titolo universale attribuiscono la qualità di erede, cioè la posizione di successore nella generalità dei rapporti ereditari, attivi e passivi, per l'intero o per una quota (art. 588 co. 1 c.c.).
L'assegnazione di beni determinati può, tuttavia, configurare una successione a titolo universale, c.d. institutio ex re certa, qualora il testatore abbia inteso attribuirli come quota del patrimonio relitto sicché la quota del beneficiario è determinabile in base alla relazione del valore del bene attribuito rispetto al valore del patrimonio ereditario (art. 588 co. 2 c.c.).
Ora, l'appellante fraintende il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza richiamata, anche con la comparsa conclusionale, che non ha inteso statuire che i beni di cui il testore non dispone per testamento si ripartiscono secondo le regole della successione legittima;
ha piuttosto specificato che, una volta accertato che l'attribuzione di singoli beni costituisce, non legato, ma istituzione di erede ex re certa -in base all'interpretazione del testamento finalizzata a individuare l'effettiva volontà del testatore, valutando l'elemento letterale e logico (ex pluris Cassazione civile, sez. II , 03/06/2024 , n. 15387) - i beni devono essere assegnati secondo le quote ereditarie risultanti dalle assegnazioni fatte dal testatore che scaturiscono dal rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento e “in mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege.
(arg. ex art. 734 c.c.). La quota dell'istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell'asse, succede l'erede legittimo;
nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, n.9487 parte motiva;
nello stesso senso
Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17868: “ L'istituto ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione,
9 i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma 2, ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma
1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti").
La giurisprudenza, quindi, ha inteso chiarire che l'institutio ex re certa non attribuisce all'istituito la qualità di unico erede e, quando non comprende la totalità dei beni, l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, in tal modo, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle res certe attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario;
l'erede legittimo quindi può concorrere nel caso in cui beni relitti siano, per valore, superiori a quelli da ricomprendere nella quota dell'erede testamentario, determinata dal testatore.
Ma parte appellante, lungi dall'affrontare la questione interpretativa del testamento – del quale non viene neppure richiamato il contenuto - assume che i beni non oggetto di disposizione del de cuius vadano attribuiti agli eredi legittimi senza specificare se i soggetti contemplati nel testamento siano legatari, o eredi per l'intero o pro quota, e senza affrontare il tema del rapporto tra beni oggetto di lascito e il valore complessivo dei beni relitti, ai fini di determinare la quota di eredità in cui sarebbero subentrati i chiamati;
parte appellante, peraltro, nella sua prospettazione che i soggetti chiamati nel testamento siano eredi ex re certa ma non chiarisce la misura della loro quota, derivante dal rapporto tra il valore dell'asse ereditario e il valore dei beni attribuiti a ciascuno e, conseguentemente, l'assunto che gli eredi legittimi debbano partecipare alla divisione dei beni non contemplati nel testamento rimane ingiustificata.
Si citano, peraltro, fra gli eredi legittimi taluni soggetti, AL e , che non furono parti del CP_8
giudizio di primo grado e dei quali non è spiegato il rapporto di parentela con il de cuius, sì da verificare, in relazione ai parenti superstiti, se essi abbiano un grado di parentela che determini la qualità di eredi legittimi.
In definitiva il motivo, in tale parte, è lacunoso e non indica quali siano i fatti di cui il giudice a quo
- che ha ritenuto che la somma oggetto di donazione nulla dovesse essere ripartita fra i cinque soggetti contemplati nel testamento - avrebbe dovuto tener conto ai fini della decisione e che avrebbero condotto ad una pronuncia di diverso tenore;
pur indicando la decisione alternativa, da emettere in luogo della sentenza riformata, si omette del tutto di enunciare gli argomenti che confutino le ragioni addotte dal primo giudice.
Il secondo motivo di appello è parimenti inammissibile.
10 Parte appellante contesta il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha statuito che la divisione avvenisse secondo il progetto divisionale redatto dal consulente tecnico nominato, di cui all'ipotesi sub B, assumendo che esso sia privo di motivazione.
L'appellante trascura del tutto che il giudice a quo ha argomentato la scelta rilevando di preferire il progetto di divisione che poneva a carico del donatario il pagamento della somma a favore dell'attrice
(soluzione B pag. 34 della relazione di c.t.u. datata 30 giugno 2017), piuttosto che tenere in conto della stessa al fine di diminuire la quota di beni da attribuire a in relazione al Parte_1 valore della somma ricevuta, ovvero la soluzione A “ipotesi di divisione ereditaria con compensazione della quota di denaro attraverso quote di terreno” (pag. 26 della relazione di ctu datata
30 giugno 2017).
Avverso tale argomentazione nessuna censua è stata proposta e risulta - come osservato da parte appellata - che l'appellante manifestava la sua preferenza per il progetto sub B. Parte_2
A parte il consenso prestato da uno degli appellanti all'ipotesi divisionale poi adottata dal Tribunale, comunque con il gravame non si indicano le contestazioni sollevate al progetto prescelto con la sentenza o le richieste avanzate in ordine all'attribuzione di beni o alla modalità di divisione ed ignorate dal giudice e non si indicano le ragioni per le quali la scelta operata sarebbe errata;
l'appellante si limita a richiamare la giurisprudenza in ordine all'onere di motivazione del giudicante in caso di dissenso dalle risultanze della consulenza tecnica o di adesione ad una delle diverse consulenze espletate in corso di causa che, nel caso di specie, risultano peraltro non pertinenti, senza chiarire le modifiche richieste in luogo della statuizione del giudice e le ragioni per le quali la scelta del progetto divisionale sarebbe viziata.
Il motivo è perciò inammissibile.
Il terzo motivo di appello è, invece, fondato.
L'art. 112 c.p.c. fa divieto al giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto e di porre a base della decisione fatti che non siano ritualmente dedotti o comunque acquisiti al processo come oggetto del contraddittorio, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, o di rilevare d'ufficio un'eccezione in senso stretto, così interferendo nel potere dispositivo delle parti, ferma restando il potere del giudice di ricostruire e qualificare giuridicamente i fatti in modo autonomo, anche applicando una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2004, n.11455:
“Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di
11 identificazione dell'azione (petitum e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta
a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto
a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante”).
Il vulnus al principio della domanda sussiste anche laddove la discrasia tra chiesto e pronunciato si appunti sulla quantificazione operata dall'istante e la sentenza, accogliendo la domanda proposta, condanni la controparte al pagamento di una somma maggiore di quella richiesta. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/03/2006, n.6096: “Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del quantum richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante”).
L'appellata in primo grado ha domandato - come osservato da parte appellante - di Controparte_1
dichiarare la nullità della donazione di €. 159.000.00 eseguita dal de cuius in favore di
[...]
e la corresponsione di una somma pari alla quota a lei spettante determinata in 1/8; Parte_1
la domanda non conteneva inoltre clausole volte alla liquidazione di un importo anche maggiore ove accertato.
Ne consegue che il Tribunale, riconosciuta la fondatezza della domanda di nullità della donazione, avrebbe dovuto limitare la condanna dell'appellante alla restituzione della somma richiesta (€.
19.937.5), quand'anche fosse risultato che ad essa spettaste un importo maggiore, ed, avendo condannato al pagamento di somma superiore a quella richiesta, è incorso nel vizio denunciato di ultrapetizione.
La sentenza impugnata va quindi riformata sul punto e, in conseguenza, bisogna statuire che la restituzione in favore di , da parte di sia limitata a €. 19.937.5, Controparte_1 Parte_1 ferma la statuizione sulla decorrenza degli interessi dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, pur avendo l'appellante impugnato il relativo capo, nessun motivo di censura ha avanzato in proposito.
D'altro canto anche se la riforma della sentenza impugnata implica un nuovo regolamento sulle spese di lite, poiché ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la
12 caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, si ritiene di confermare la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di ctu statuita dal giudice, come, peraltro, richiesto anche da parte appellata.
Difatti, anche in seguito all'accoglimento del terzo motivo di gravame, parte appellata rimane vittoriosa sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal de cuius a Parte_1 in virtù di donazione nulla, sebbene per un minore importo. Si aggiunga che all'esito complessivo del giudizio, risultano inoltre rigettate, con statuizione non impugnata e, dunque, passata in giudicato, ulteriori domande proposte dalle parti (cfr. paragrafo “infondatezza delle domande risarcitorie” nella sentenza impugnata).
Anche le spese del presente giudizio, per la medesima ragione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 300/2021 R.G., nella contumacia, che dichiara, di , CP_2
e successori di , , , CP_3 Controparte_4 Persona_1 CP_3 CP_5
ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento del gravame proposto da e riforma Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 238/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 3 maggio 2021 e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, della somma di €. 19.937.5, confermando per il resto la sentenza impugnata;
[...]
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di gravame.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
13
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Gaetano Sole Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 300/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 238/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 3 maggio 2021,
TRA
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Realmonte (AG) il 5 maggio 1970, rappresentati e difesi dagli avv.ti AL Lo Schiavo e Paola
Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Mussomeli in via
Caltanissetta n 21,
- appellanti -
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Michele Lupo e Sandra Lupo e elettivamente domiciliata, presso lo studio di essi in
Caltanissetta nel viale Sicilia n. 176,
- appellata -
, e , successori di , CP_2 CP_3 Controparte_4 Persona_1 CP_3
[...] CP_5
-appellati contumaci-
1
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso all'udienza del 31 ottobre 2024 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
In particolare e concludevano chiedendo di accogliere Parte_2 Parte_1
l'appello proposto, e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata “statuendo: - la nullità della donazione effettuata nei confronti del convenuto limitatamente alla somma di € 79.750,00 Pt_1
corrispondente alla somma di sua spettanza per i motivi sopra addotti -disporre che in ragione delle norme sulla successione legittima, i beni non indicati in testamento debbano essere suddivisi in parti eguali tra gli eredi.- In considerazione della morte del le parti non ricomprese nel Persona_2 testamento e cioè le somme di € 79.750,00 devono dividersi in ragione degli eredi e cioè , CP_6
AL, e in ragione di ¼ e pertanto nella somma di € 19.937,50 per erede. - CP_7 CP_8
Poiché gli eredi di sono e e poiché nel presente giudizio la sola parte CP_5 Parte_3 CP_1
è richiedente condanna luigi a rifondere la somma di spettanza della stessa per € Pt_1 CP_5
9.968,75 pari al 50% della quota. - Segue la condanna degli appellati, al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. nonché al pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio D'appello da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. In subordine parte appellante chiedeva di statuire “la nullità della donazione effettuata nei confronti del convenuto limitatamente alla somma di € 79.750,00 corrispondente Pt_1
alla somma di sua spettanza per i motivi sopra addotti. - Ciò tenuto conto che nell' atto di citazione la richiesta di parte attrice è di €19.937,50 come quota di 1/8 della somma di €159.500,00, somma quindi da dividersi tra i e , tenuto conto che è la sola parte procedente nel giudizio e Parte_3 CP_9
la quota dalla stessa richiedibile per legge con la domanda proposta ammonta al Controparte_1
€9.968,75. Risulta evidente che mai parte convenuta potrebbe essere condannata ad una somma superiore specie a quella indicata nella sentenza impugnata per € 31900,00 in quanto in ciò si concreta il vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c., a norma del quale il giudice deve pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa, e nei limiti del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione soltanto l'effetto giuridico domandato, senza introdurne –come invece ha fatto il giudice di prime cure nella sentenza impugnata –diversi e ulteriori somme. - Condanna a rifondere la somma di spettanza della stessa per € 9.968,75 Parte_1 CP_5
pari al 50% della quota di spettanza della . - Segue la condanna degli appellati, al Parte_4
pagamento delle spese processuali di primo grado in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. nonché al pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio D'appello da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. ”.
2 Parte appellata concludeva chiedendo “ rigettare l'appello avanzato dai sigg.ri CP_3
e , perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto secondo CP_2 Controparte_4 quanto esposto nell'atto di costituzione depositato il 9 marzo 2022 e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Oggetto: divisione ereditaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in primo grado per chiedere la divisione giudiziale di beni Controparte_1 proveniente dall'eredità di , deceduto in data 2 novembre 2009, di cui lo stesso Persona_2
disponeva tramite testamento olografo, datato 30 giugno 2001.
Assumeva che contemplato nel testamento del cuius, presentava denuncia di Parte_1 successione contenente errori in ordine all'attribuzione dei beni poiché non teneva conto che taluni immobili rientravano nell'eredità solo in parte, essendo l'altra parte in comproprietà con la EL
( deceduta in data 17 gennaio 2010, che nominava erede universale con testamento Persona_3
) o con la EL , di cui essa attrice era figlia ed erede ex lege Parte_2 CP_10 unitamente all'altro figlio (cfr. perizia di parte di parte , doc. 7 e 8 della CP_11 Controparte_1
comparsa di costituzione del presente giudizio).
L'attrice assumeva altresì che il de cuius in data 2 agosto 2005 emetteva quattro Persona_2
assegni di importo complessivo di €. 159.500,00, tratti sul proprio conto corrente, in favore di
[...]
Qualificando la suddetta attribuzione come donazione, ne deduceva la nullità per Parte_1 carenza della forma prescritta dall'art. 782 c.c. e chiedeva che la cifra donata venisse ricompresa nell'asse ereditario del de cuius e che venisse a lei attribuita la somma di sua spettanza, quantificata, nelle conclusioni, nella quota di 1/8.
L'azione di divisione veniva proposta nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, e nei riguardi di , e rispetto ai quali CP_11 CP_3 CP_5 Persona_1 CP_1
deduceva l'estraneità alla successione e l'erronea indicazione degli stessi nella denuncia di
[...]
successione del de cuius . Persona_2
In luogo di , deceduto nelle more del giudizio, si costituivano i successori Persona_1 CP_2
e
[...] CP_3 Controparte_4
Con sentenza parziale n. 577/2016 pubblicata il 6 dicembre 2016, non appellata, il Tribunale rigettava la pretesa proposta dai successori di , volta a ottenere il riconoscimento, in suo favore, Persona_1
3 del lascito ereditario contemplato nel testamento del de cuius , e statuiva in ordine Persona_2 all'esclusione di un immobile, l'abitazione sita in Mussumeli, via Giacomo Longo 20, dall'eredità del suddetto de cuius.
Con sentenza definitiva n. 238/2021 pubblicata il 3 maggio 2021, impugnata nel presente giudizio, il
Tribunale disponeva la divisione del compendio ereditario secondo l'ipotesi sub B formulata dal consulente tecnico nominato d'ufficio, prevedente l'attribuzione degli immobili ai vari condividenti e il pagamento a carico di della somma spettante all'attrice in Parte_1 Parte_5
conseguenza della nullità della donazione.
Escludeva, il Tribunale, la fondatezza delle contestazioni dei convenuti in ordine alla giusta CP_3 individuazione dei beni rientranti nell'asse da dividere da parte del consulente tecnico e in ordine alla esistenza di litisconsorti necessari pretermessi.
Per quanto più interessa nel presente giudizio, in relazione ai motivi di gravame, il Tribunale dichiarava la nullità della donazione della somma di €. 159.500,00 eseguita dal de cuius in Persona_2
favore di per mancanza della forma prescritta ad substantiam dall'art. 782 c.c. Parte_1
e, rilevato che la domanda era stata proposta solo da , disponeva il pagamento, da parte Controparte_1 di della sola somma spettante all'attrice, quantificata nella misura di €. Parte_1
31.900,00, pari ad 1/5 di quanto ricevuto in donazione, in ragione del fatto che il de cuius nel testamento aveva designato cinque eredi: i nipoti , e , CP_3 CP_5 Persona_1 CP_1
,
[...] Pt_1 Parte_1
Il Tribunale motivava assumendo che l'intento del testatore era quello di mantenere un equilibrio tra le diverse posizioni dei chiamati e che il diritto alla restituzione della somma donata, avanzata dall'attrice, andava accolta nei suddetti limiti in ragione del fatto che in tale misura sarebbe stata distribuita dal de cuius ai soggetti designati.
Il giudice di prime cure rigettava, altresì, la domanda di risarcimento proposta dalle parti per ritardata divisione dell'eredità.
Inoltre compensava integralmente le spese di lite per la complessità del giudizio: le spese di ctu venivano poste nella misura di 2/6 ciascuno in capo a e e sulle Controparte_1 Parte_1
altre parti, in egual misura, per la restante quota di 2/6.
Con il gravame proposto, gli appellanti impugnano il capo della sentenza che pronuncia sulla fondatezza della domanda di nullità della donazione e quello relativo alla determinazione della somma da restituire a , corrispondenti a due distinti paragrafi;
gli appellanti impugnano anche Controparte_1
il capo sulle spese di lite e di consulenza tecnica.
4 Gli appellanti, tuttavia, non contestano la declaratoria di nullità della donazione eseguita dal de cuius
a ma, esclusivamente, la misura della restituzione disposta Persona_2 Parte_1
in favore dell'attrice, odierna appellata.
In relazione alla modifiche da apportare alla sentenza, affermano che il conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegni emessi a favore di era cointestato anche ad Parte_1 R_
, deceduta successivamente al fratello e affermano che poteva
[...] CP_3 CP_3 legalmente disporre solo della metà e quindi di € 79000,00 in quanto dell'altra metà la titolare era la EL . La stessa quindi alla morte di era sia tra gli eredi della somma R_ R_ CP_3 donata al di € 79,000 sia titolare ex lege della rimanente somma di € 79,000,00 in quanto Pt_1
contitolare del conto corrente».
Assumono quindi che tale somma «come donazione deve essere collazionata e divisa per legge»; quindi richiamano la disciplina della collazione e asseriscono poi che la donazione, volontariamente esclusa dal de cuius dal testamento, deve essere ripartita secondo le norme della successione legittima.
Deducono, richiamando giurisprudenza sul punto, che in caso di istituzione ex re certa, i beni non inclusi nel testamento o sopravvenuti dopo la redazione della scheda testamentaria debbano essere attribuiti ex lege, a meno che risulti che la volontà istitutiva del testatore sia stata totale, ossia riferita consapevolmente all'unità del patrimonio e che nell' accertare l'effettiva volontà del de cuius occorre considerare la composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda testamentaria al fine di chiarire la natura della disposizione in termini di legato o istituzione di erede.
Quindi, in conclusione, deducono che bisogna provvedere alla ripartizione dei beni in conformità a tali principi sicché « alla morte di eredi legittimi sono la EL , gli eredi Persona_2 R_
della EL i due di cui una sola odierna attrice, AL, e con conseguente CP_5 CP_1 CP_8 assegnazione di ognuno per le rispettive quote di ¼ di € 79,000,00 Quindi appare evidente che la somma cosi ripartita produca nell'asse di ciascun erede un corrispettivo pari ad € 19.750,00 cioè ¼ di €79.000,00».
Aggiungono poi «come la richiesta di parte attrice in atti sia di 19.937,50 ma come quota dei due eredi
, e quindi come parte procedente in assenza di altro erede la stessa domanda avrebbe CP_10
dovuto essere ridotta della metà» ovvero ad €. 9.968,75,00.
Secondo gli appellanti, poi, avendo parte attrice in primo grado domandato la corresponsione della quota di 1/8 della somma oggetto di donazione nulla, la statuizione della sentenza, che attribuiva una somma maggiore, è viziata da extrapetizione con violazione dell'art. 112 c.p.c.
In subordine gli appellanti ripropongono la doglianza in ordine alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e richiamano nuovamente le stesse ragioni di gravame già espresse. Si dolgono anche che il giudice abbia scelto il progetto divisionale senza motivazione.
5 Segue l'enunciazione di tre motivi di appello che sostanzialmente riprendono, rispettivamente, le doglianze sul criterio di attribuzione della somma donata in relazione alla portata dell'istituzione ex re certa, sulla scelta immotivata del progetto divisionale e sul vizio di ultrapetizione.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché prolisso e ripetitivo. In ordine al primo motivo eccepisce che l'interpretazione del testamento del de cuius non è stata oggetto di trattazione e indagine nel giudizio di primo grado, assume l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame.
************
In ordine all'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata, questa oltre a sollevare la non intellegibilità del gravame, in relazione ai vari motivi di appello, ha espressamente dedotto la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali la cui violazione determina, in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità dello stesso. Va tuttavia precisato che l'irragionevole estensione del ricorso è sanzionata non di per sé ma in quanto impedisca di cogliere le censure mosse alla sentenza e l'esatta ricostruzione della vicenda giudiziale.
Non pare dunque al Collegio che la censura svolta dall'appellata concreti un vizio diverso da quello sanzionato con l'inammissibilità dall'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente, nel caso in cui l'appello sia difforme dal modello legale previsto per il suo contenuto.
Peraltro tale fattispecie di inammissibilità va accertata d'ufficio (Cassazione civile sez. un. 29 gennaio
2000 n. 16); è irrilevante pertanto la mancata riproposizione dell'eccezione della parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni, avente l'intento di rinunciare ad essa siccome chiarito espressamente con la comparsa conclusionale.
Pur verboso e ridondante, il gravame, all'esame complessivo, consente di individuare con certezza le statuizioni impugnate, consentendo la corretta determinazione del quantum appellatum, salvo poi a verificare con riferimento a ciascun motivo se risultino enunciate le ragioni che inficiano il ragionamento logico e giuridico condotto dalla sentenza impugnata.
Ciò detto, il primo motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
È infondato nella parte in cui assume che, essendo il conto corrente, sul quale venivano tratti gli assegni emessi in favore di cointestato al de cuius e alla Parte_1 Persona_2 EL poteva legalmente disporre solo della metà e quindi di € 79000,00 in R_ CP_3
quanto dell'altra metà la titolare era la EL . La stessa quindi alla morte di R_ R_ era sia tra gli eredi della somma donata al di € 79,000 sia titolare ex lege della CP_3 Pt_1 rimanente somma di € 79,000,00 in quanto contitolare del conto corrente».
Invero l'eredità comprende i beni presenti nel patrimonio della persona defunta al momento della morte - come verrà meglio spiegato più avanti - quindi, avendo disposto in vita della somma CP_3
6 di denaro in favore di questa certamente non costituisce parte della sua eredità Parte_1
e, pertanto, non può essere devoluta né alla EL né ad altri.
In secondo luogo la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto, sicché una volta provata l'esistenza di conti cointestati, è onere della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione offrire la prova contraria della non riferibilità a sè delle operazioni effettuate (Cassazione civile sez. I, 22/07/2004, n.13663 rispetto ad un caso in cui la moglie esponeva di non essere obbligata, nei confronti dell'istituito di credito, per i saldi debitori dei conti correnti dei quali era cointestataria con il marito, nel frattempo deceduto, per essere estranea alle operazioni di prelievo;
nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 08/09/2006, n.19305 che, in una fattispecie in cui gli eredi del cointestatario deducevano che l'altro cointestatario si era impossessato illegittimamente di una somma tratta con assegno dal conto comune, dopo avere escluso che il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito "contratto nell'interesse esclusivo" di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ., comma 1, afferma che la funzione del contratto di conto corrente bancario è l'espletamento del servizio di cassa in favore e nell'interesse di tutti i contitolari, i quali, infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo).
A fronte della presunzione derivante dalla cointestazione del conto corrente sarebbe stato quindi onere dell'appellante provare l'estraneità della cointestataria, ovvero la EL del de cuius, R_
, alla emissione di assegni, tratti sul conto cointestato, a favore di per essere
[...] Parte_1
stati questi emessi da senza che fosse stata a lui conferita l'autorizzazione. Persona_2
Nel caso di specie non solo non è stata fornita tale prova ma, gli appellanti, in primo grado, affermano
«il sig. era pienamente consapevole dell'operazione che stava compiendo, così Persona_2
come non bisogna dimenticare lo era la sig.ra cointestataria del conto che avrebbe Persona_3
di certo potuto opporsi» (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 6).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante afferma il principio, consolidato, secondo il quale la presunzione circa l'eguaglianza delle quote di conto bancario cointestato, ai sensi dell'art. 1298 co. 2
c.c., rappresenta una presunzione legale juris tantum che, dando luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata dando la prova del versamento di somme di pertinenza esclusiva di uno soltanto dei correntisti, anche attraverso presunzioni semplici, e che in tal caso il cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
7 Ma nel caso di specie non viene in rilievo la divisione, a titolo di successione, delle somme giacenti sul conto relitto, né la misura della titolarità delle quote di ciascun cointestatario, ma si discute, piuttosto, di un atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius servendosi di somme giacenti su conto cointestato con un terzo e non è stata provata, né, invero, neppure dedotta, la proprietà esclusiva delle somme in capo al terzo né l'opposizione di questo all'operazione.
Per la restante parte il motivo è inammissibile.
L'eredità è costituita dai rapporti patrimoniali facenti capo al de cuis al momento della sua morte.
In caso di successione necessaria, al fine di determinare la legittima spettante ai legittimari, si tiene in conto, oltre il valore dei beni relitti, appartenenti al defunto alla sua morte, anche il valore dei debiti ereditari, che vanno detratti, e il valore dei beni donati dal defunto;
il legittimario ha il diritto di agire per conseguire la legittima quando le disposizioni donative o testamentarie abbiano reso insufficiente il patrimonio ereditario a conferire quanto a lui spettante.
Ma fuori da questa ipotesi e, dunque, in caso di successione legittima o testamentaria, l'atto dispositivo compiuto in vita dal de cuius, gratuito od oneroso, comporta la fuoriuscita del bene dal patrimonio ereditario e, pertanto, nessuna pretesa può accampare sui beni non rinvenuti nel patrimonio ereditario l'erede che non sia legittimario.
Ora nel caso di specie, l'appellante e le altre parti del giudizio non hanno la qualità di legittimari che per legge è riservata al coniuge, ai figli e in mancanza di questi, agli ascendenti;
l'attribuzione di €.
€. 159.500,00 da in favore di pacificamente qualificata Persona_2 Parte_1
come donazione, avvenuta in data 2 agosto 2005, ha determinato la spendita della relativa cifra da parte del de cuius che dunque non può considerarsi appartenente all'asse ereditario.
Consegue che le argomentazioni di parte appellante volte a dimostrare, speculando sui rapporti tra institutio ex re certa e successione legittima, che le somme oggetto della donazione nulla vanno devolute agli eredi legittimi è priva di senso e errata in diritto.
Occorre infatti ribadire che l'inefficacia della donazione in primo grado è conseguita - non ad una azione tipica del legittimario connessa al suo diritto di legittima, mai esperita mancando in CP_1
la relativa qualità - all'azione di nullità per mancanza di forma.
[...]
Priva di fondamento è anche l'affermazione che la somma oggetto della donazione, a seguito della declaratoria di nullità, sia oggetto di collazione;
mediante la collazione, infatti, i legittimari, ovvero il coniuge e i figli del de cuius, conferiscono all'eredità i beni ricevuti in donazione, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria da dividere, ma nel caso di specie non sussistono legittimari.
8 La successione di costituisce, allora, solo il titolo costitutivo di Persona_2 Controparte_1
rispetto alla proprietà delle somme derivante dalla inefficacia, originaria, della liberalità conseguente alla declaratoria della sua nullità.
Quanto alla ipotesi in cui i beni assegnati dal testatore non esauriscono il patrimonio ereditario e se questi debbano essere devoluti secondo le regole della successione legittima - come sostenuto da parte appellante - o in ragione delle quote ereditarie risultanti dalle assegnazioni fatte dal testatore, occorre precisare che nell'ambito delle disposizioni testamentarie, le disposizioni a titolo particolare conferiscono specifici diritti patrimoniali e attribuiscano la qualità di legatario, mentre le disposizioni a titolo universale attribuiscono la qualità di erede, cioè la posizione di successore nella generalità dei rapporti ereditari, attivi e passivi, per l'intero o per una quota (art. 588 co. 1 c.c.).
L'assegnazione di beni determinati può, tuttavia, configurare una successione a titolo universale, c.d. institutio ex re certa, qualora il testatore abbia inteso attribuirli come quota del patrimonio relitto sicché la quota del beneficiario è determinabile in base alla relazione del valore del bene attribuito rispetto al valore del patrimonio ereditario (art. 588 co. 2 c.c.).
Ora, l'appellante fraintende il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza richiamata, anche con la comparsa conclusionale, che non ha inteso statuire che i beni di cui il testore non dispone per testamento si ripartiscono secondo le regole della successione legittima;
ha piuttosto specificato che, una volta accertato che l'attribuzione di singoli beni costituisce, non legato, ma istituzione di erede ex re certa -in base all'interpretazione del testamento finalizzata a individuare l'effettiva volontà del testatore, valutando l'elemento letterale e logico (ex pluris Cassazione civile, sez. II , 03/06/2024 , n. 15387) - i beni devono essere assegnati secondo le quote ereditarie risultanti dalle assegnazioni fatte dal testatore che scaturiscono dal rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento e “in mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege.
(arg. ex art. 734 c.c.). La quota dell'istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell'asse, succede l'erede legittimo;
nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, n.9487 parte motiva;
nello stesso senso
Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17868: “ L'istituto ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione,
9 i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c., comma 2, ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma
1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito ex re certa, va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti").
La giurisprudenza, quindi, ha inteso chiarire che l'institutio ex re certa non attribuisce all'istituito la qualità di unico erede e, quando non comprende la totalità dei beni, l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, in tal modo, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle res certe attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario;
l'erede legittimo quindi può concorrere nel caso in cui beni relitti siano, per valore, superiori a quelli da ricomprendere nella quota dell'erede testamentario, determinata dal testatore.
Ma parte appellante, lungi dall'affrontare la questione interpretativa del testamento – del quale non viene neppure richiamato il contenuto - assume che i beni non oggetto di disposizione del de cuius vadano attribuiti agli eredi legittimi senza specificare se i soggetti contemplati nel testamento siano legatari, o eredi per l'intero o pro quota, e senza affrontare il tema del rapporto tra beni oggetto di lascito e il valore complessivo dei beni relitti, ai fini di determinare la quota di eredità in cui sarebbero subentrati i chiamati;
parte appellante, peraltro, nella sua prospettazione che i soggetti chiamati nel testamento siano eredi ex re certa ma non chiarisce la misura della loro quota, derivante dal rapporto tra il valore dell'asse ereditario e il valore dei beni attribuiti a ciascuno e, conseguentemente, l'assunto che gli eredi legittimi debbano partecipare alla divisione dei beni non contemplati nel testamento rimane ingiustificata.
Si citano, peraltro, fra gli eredi legittimi taluni soggetti, AL e , che non furono parti del CP_8
giudizio di primo grado e dei quali non è spiegato il rapporto di parentela con il de cuius, sì da verificare, in relazione ai parenti superstiti, se essi abbiano un grado di parentela che determini la qualità di eredi legittimi.
In definitiva il motivo, in tale parte, è lacunoso e non indica quali siano i fatti di cui il giudice a quo
- che ha ritenuto che la somma oggetto di donazione nulla dovesse essere ripartita fra i cinque soggetti contemplati nel testamento - avrebbe dovuto tener conto ai fini della decisione e che avrebbero condotto ad una pronuncia di diverso tenore;
pur indicando la decisione alternativa, da emettere in luogo della sentenza riformata, si omette del tutto di enunciare gli argomenti che confutino le ragioni addotte dal primo giudice.
Il secondo motivo di appello è parimenti inammissibile.
10 Parte appellante contesta il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha statuito che la divisione avvenisse secondo il progetto divisionale redatto dal consulente tecnico nominato, di cui all'ipotesi sub B, assumendo che esso sia privo di motivazione.
L'appellante trascura del tutto che il giudice a quo ha argomentato la scelta rilevando di preferire il progetto di divisione che poneva a carico del donatario il pagamento della somma a favore dell'attrice
(soluzione B pag. 34 della relazione di c.t.u. datata 30 giugno 2017), piuttosto che tenere in conto della stessa al fine di diminuire la quota di beni da attribuire a in relazione al Parte_1 valore della somma ricevuta, ovvero la soluzione A “ipotesi di divisione ereditaria con compensazione della quota di denaro attraverso quote di terreno” (pag. 26 della relazione di ctu datata
30 giugno 2017).
Avverso tale argomentazione nessuna censua è stata proposta e risulta - come osservato da parte appellata - che l'appellante manifestava la sua preferenza per il progetto sub B. Parte_2
A parte il consenso prestato da uno degli appellanti all'ipotesi divisionale poi adottata dal Tribunale, comunque con il gravame non si indicano le contestazioni sollevate al progetto prescelto con la sentenza o le richieste avanzate in ordine all'attribuzione di beni o alla modalità di divisione ed ignorate dal giudice e non si indicano le ragioni per le quali la scelta operata sarebbe errata;
l'appellante si limita a richiamare la giurisprudenza in ordine all'onere di motivazione del giudicante in caso di dissenso dalle risultanze della consulenza tecnica o di adesione ad una delle diverse consulenze espletate in corso di causa che, nel caso di specie, risultano peraltro non pertinenti, senza chiarire le modifiche richieste in luogo della statuizione del giudice e le ragioni per le quali la scelta del progetto divisionale sarebbe viziata.
Il motivo è perciò inammissibile.
Il terzo motivo di appello è, invece, fondato.
L'art. 112 c.p.c. fa divieto al giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto e di porre a base della decisione fatti che non siano ritualmente dedotti o comunque acquisiti al processo come oggetto del contraddittorio, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, o di rilevare d'ufficio un'eccezione in senso stretto, così interferendo nel potere dispositivo delle parti, ferma restando il potere del giudice di ricostruire e qualificare giuridicamente i fatti in modo autonomo, anche applicando una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2004, n.11455:
“Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di
11 identificazione dell'azione (petitum e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta
a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto
a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante”).
Il vulnus al principio della domanda sussiste anche laddove la discrasia tra chiesto e pronunciato si appunti sulla quantificazione operata dall'istante e la sentenza, accogliendo la domanda proposta, condanni la controparte al pagamento di una somma maggiore di quella richiesta. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/03/2006, n.6096: “Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del quantum richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante”).
L'appellata in primo grado ha domandato - come osservato da parte appellante - di Controparte_1
dichiarare la nullità della donazione di €. 159.000.00 eseguita dal de cuius in favore di
[...]
e la corresponsione di una somma pari alla quota a lei spettante determinata in 1/8; Parte_1
la domanda non conteneva inoltre clausole volte alla liquidazione di un importo anche maggiore ove accertato.
Ne consegue che il Tribunale, riconosciuta la fondatezza della domanda di nullità della donazione, avrebbe dovuto limitare la condanna dell'appellante alla restituzione della somma richiesta (€.
19.937.5), quand'anche fosse risultato che ad essa spettaste un importo maggiore, ed, avendo condannato al pagamento di somma superiore a quella richiesta, è incorso nel vizio denunciato di ultrapetizione.
La sentenza impugnata va quindi riformata sul punto e, in conseguenza, bisogna statuire che la restituzione in favore di , da parte di sia limitata a €. 19.937.5, Controparte_1 Parte_1 ferma la statuizione sulla decorrenza degli interessi dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, pur avendo l'appellante impugnato il relativo capo, nessun motivo di censura ha avanzato in proposito.
D'altro canto anche se la riforma della sentenza impugnata implica un nuovo regolamento sulle spese di lite, poiché ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la
12 caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, si ritiene di confermare la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di ctu statuita dal giudice, come, peraltro, richiesto anche da parte appellata.
Difatti, anche in seguito all'accoglimento del terzo motivo di gravame, parte appellata rimane vittoriosa sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal de cuius a Parte_1 in virtù di donazione nulla, sebbene per un minore importo. Si aggiunga che all'esito complessivo del giudizio, risultano inoltre rigettate, con statuizione non impugnata e, dunque, passata in giudicato, ulteriori domande proposte dalle parti (cfr. paragrafo “infondatezza delle domande risarcitorie” nella sentenza impugnata).
Anche le spese del presente giudizio, per la medesima ragione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 300/2021 R.G., nella contumacia, che dichiara, di , CP_2
e successori di , , , CP_3 Controparte_4 Persona_1 CP_3 CP_5
ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento del gravame proposto da e riforma Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 238/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 3 maggio 2021 e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, della somma di €. 19.937.5, confermando per il resto la sentenza impugnata;
[...]
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di gravame.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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