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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1604/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LUIGI P. MURCIANO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALICE GENOVESI
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLOTTA BRUNI CP_1 C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 757/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata l'8.6.2023
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 18.6.2025 veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “In via preliminare: - per i motivi di cui in narrativa, disporre in via immediata ed inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata intrapresa mediante la notifica dell'atto di precetto in data 29.06.2023 e dell'atto di significazione di sfratto in data 27.07.2023 dalla sig.ra in qualità di procuratrice Parte_2 del sig. - accogliere e disporre la chiamata in causa del terzo sig. nato a [...]_2 PO (PI) il 01.01.1945 (c.f. e residente in [...], PO C.F._3 (PI), fissando termine per la notifica del presente atto di appello e del decreto di fissazione di
pagina 1 di 8 udienza; nel merito ed in via principale: - in riforma integrale della sentenza appellata, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in PO (PI), via Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 23 part. 258 sub 7, in capo al sig. - in riforma CP_2 integrale della sentenza impugnata, accertare la mancanza di qualsivoglia titolo e diritto del sig. sull'immobile sito in PO (PI), via Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati CP_1 al foglio 23 part. 258 sub 7, e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del sig.
e per suo conto della sig.ra in qualità di sua procuratrice, avverso il CP_1 Parte_2 sig. odierno occupante dell'immobile anzidetto- con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”;
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Apello adita, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa , in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni meglio precisate in atti. Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti di legge. Nel merito rigettarsi dell'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n 757/2023 del 08.06.2023 Dr Parte_1 Pruneti – a conclusione del procedimento iscritto al n 917/2013 tra i Sigg ri e CP_1 [...]
perchè infondato sia in fatto che in diritto con conferma integrale della sentenza di primo Pt_1 grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva questa Corte di Appello, impugnando, nei confronti di Parte_1
, la sentenza n. 757/2023, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata l'8.6.2023, CP_1 che, in accoglimento della domanda proposta da , aveva accertato l'intervenuta CP_1 scadenza del contratto di comodato concluso tra le parti il 15.10.2019, registrato il 28.10.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in PO, Via di Vittorio n. 5 e condannato al Parte_1 rilascio, oltre che al pagamento delle spese di lite
1- Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva adito il Tribunale di Pisa, esponendo: CP_1 che, con contratto stipulato in data 15.10.2019, aveva, con , concesso in comodato, a CP_2
, l'immobile ubicato in PO, via di Vittorio n. 5; CP_1 che la durata del contatto di comodato veniva fissata in un anno, con la conseguenza che esso era venuto a scadenza il 14.10.2020; che, decorsa tale data, , nonostante i numerosi solleciti, non aveva provveduto a Parte_1 rilasciare l'immobile; che, con atto a rogito del Notaio del 30.07.2020, rep. n. 34.446, racc. n. 24.945, Persona_1
ed avevano proceduto alla divisione dei beni in comunione;
CP_2 CP_1 che, in forza di tale atto, a era stata attribuita la nuda proprietà dell'immobile concesso CP_2 in comodato e a l'usufrutto vitalizio;
CP_1
pagina 2 di 8 che, con lettera raccomandata del 4.6.2021, non ritirata, era stato invitato, Parte_1 inutilmente, al rilascio del bene;
concludeva, quindi, chiedendo di accertare l'occupazione sine titulo del bene e di condannare
[...]
al rilascio. Pt_1
1.2. – Non si costituiva in giudizio che, sulla regolarità della notifica nei suoi Parte_1 confronti, veniva dichiarato contumace.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, nella sentenza impugnata, accoglieva la domanda, ritenendo provati i fatti costitutivi della pretesa attorea, rappresentati dalla stipula del contratto di comodato, dalla scadenza del termine
(avvenuta il 14.10.2020) e dall'inadempimento del convenuto all'obbligo di riconsegna.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , affidandosi ad un unico motivo. Parte_1
In particolare, l'appellante deduceva che, in data 27.7.2003, egli aveva ricevuto la notifica del ricorso in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. promosso da avverso la CP_2 suddetta sentenza, con cui aveva chiesto di accertare e dichiarare la piena proprietà, a suo favore, dell'immobile concesso in comodato al medesimo . Parte_1
Ciò sul presupposto dell'esistenza di una scrittura privata stipulata tra e , Parte_1 CP_1 in pari data dell'atto di divisione, con cui gli stessi avevano riconosciuto che “gli immobili che per accordo delle parti dovevano essere assegnati in piena proprietà al sig. sono stati a CP_2 questi assegnati in nuda proprietà mentre l'usufrutto vitalizio su detti immobili è stato fittiziamente assegnato a ” e, ancora, che “ si obbliga a rinunciare a titolo CP_1 CP_1 gratuito all'usufrutto vitalizio su tutti gli immobili assegnati in nuda proprietà a , dietro CP_2 semplice richiesta di quest'ultimo”.
Pertanto, in virtù del citato accordo, l'immobile in questione era nella piena ed esclusiva disponibilità di , con la conseguenza che , non vantando sullo stesso alcun CP_2 CP_1 titolo, non era legittimato ad agire in giudizio per richiederne la restituzione a . Parte_1
aveva appreso dell'esistenza di tale scrittura successivamente alla conclusione del Parte_1 giudizio di primo grado, essendone venuto a conoscenza solo in data 27.7.2023, a seguito della notifica del ricorso in opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. da parte di . CP_2
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e chiamata in causa di richiesta di riforma della sentenza gravata CP_2 in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 8 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.3. – A seguito di diversi rinvii disposti su istanza congiunta delle parti anche per la pendenza del procedimento di mediazione (conclusosi negativamente), all'udienza del 18.6.2025 la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che l'unica parte presente rinunciava a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In primo luogo, mette conto di evidenziare che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata deve ritenersi assorbita dal trattenimento della causa in decisione.
3.2. – In secondo luogo, deve essere disattesa l'istanza dell'appellante di chiamata in causa del terzo , in quanto il contumace, costituendosi in appello, accetta il processo in statu et CP_2 termine (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.2.2001, n. 1720), con la conseguenza che non può esercitare facoltà (come, appunto, quella di chiamare in causa terzi) ormai definitivamente precluse.
D'altra parte, giova considerare che la chiamata in causa è diretta a far accertare la piena proprietà dell'immobile in capo a , e ciò costituisce una domanda nuova, in quanto del CP_2 tutto esulante dall'oggetto della lite, con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
Né è ipotizzabile che la chiamata in causa sia volta a sanare un difetto del contraddittorio (il che, ad ogni modo, determinerebbe la regressione del procedimento al primo giudice ex art. 354
c.p.c.), in quanto, come affermato dalla Suprema Corte: “In caso di pluralità di locatori, ciascuno di essi gode di pieni poteri gestori e presumendosi, in difetto di prova contraria, il consenso degli altri locatori, può agire al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, dovendosi pertanto escludere la necessità di integrazione del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.7.2019, n.
17933).
Principio che, per identità di ratio, è applicabile anche nell'ipotesi di comodato, trattandosi di negozio (come la locazione) diretto a costituire un diritto personale di godimento.
3.3. – Per quanto riguarda la documentazione prodotta, in questo grado di giudizio, da parte appellante, deve esserne dichiarata l'inammissibilità, essendo all'originario contumace preclusa pure la produzione di nuovi documenti (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3.1.2024, n. 108).
pagina 4 di 8 Discorso diverso deve, tuttavia, essere fatto per quanto riguarda la scrittura privata del
30.7.2020, stipulata tra ed , a cui era completamente estraneo, CP_2 CP_1 Parte_1 essendo altamente verosimile che egli ne sia venuto a conoscenza solo a seguito della notifica del ricorso in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. da parte di . CP_2
L'appellante, quindi, ha diritto di essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., al fine di poter produrre tale documento, stante l'impossibilità di procedere al suo tempestivo deposito anche nel caso in cui egli si fosse ritualmente costituito nel giudizio di primo grado.
3.4. – Va, poi, disattesa l'istanza, formulata da parte appellante, di interruzione del processo a seguito del decesso di . CP_1
Invero, oltre a trattarsi di circostanza non documentata (non essendo stato depositato il certificato di morte), è necessario rilevare che l'istanza non proviene dalla parte colpita dal (presunto) evento interruttivo, di talché la stessa non può essere accolta.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 24.4.2018, n. 10048).
3.5. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello, se non inammissibile, è comunque infondato.
Si applica, infatti, il seguente principio: “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 9.10.2020, n. 21853; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n. 20371/2013).
pagina 5 di 8 Orbene, è pacifico che, alla data di stipula del contratto di comodato (15.10.2019), CP_1 avesse la piena disponibilità dell'immobile ubicato in PO, Via di Vittorio n. 5, per esserne comproprietario insieme a . CP_2
Ne consegue che egli aveva la disponibilità giuridica del bene e, pertanto, era certamente legittimato non solo a concederlo in comodato ma anche a richiederne la restituzione.
In proposito, non rilevano le circostanze insorte a seguito della divisione del compendio immobiliare tra e , con cui venne attribuita al primo la nuda proprietà ed al CP_2 CP_1 secondo l'usufrutto sul bene concesso in comodato a . Parte_1
Anche a voler ritenere la natura simulata di tale atto (nel senso che pieno proprietario sarebbe unicamente ), ciò non fa venire meno la legittimazione di ad agire in CP_2 CP_1 giudizio per ottenere la restituzione del bene.
Difatti, tale legittimazione si fonda sul contratto di comodato, concluso il 15.10.2019, tra
[...]
, da un lato, e , dall'altro, e, quindi, sulla qualità di parte assunta da Pt_3 CP_1 Parte_1
in tale negozio. CP_1
Ebbene, nel predetto contratto era stato espressamente previsto che la sua durata sarebbe stata di un anno e che, alla scadenza, il comodatario si sarebbe impegnato a restituirlo.
Indubbia, dunque, è la legittimazione di a far valere il rispetto degli impegni CP_1 contrattuali assunti da , essendo entrambi parti del regolamento negoziale. Parte_1
Ad ogni modo, parte appellante non ha neppure dedotto che all'eventuale perdita della disponibilità giuridica del bene (circostanza, peraltro, non dimostrata) sia conseguito il venir meno anche di quella di fatto che, da sola, legittimerebbe il comodante a dare in comodato un bene ed a richiederne la restituzione.
4.2. – Pertanto, le domande con cui l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in PO (PI), via
Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 23 part. 258 sub 7, in capo al sig. CP_2
nonché di “accertare la mancanza di qualsivoglia titolo e diritto del sig.
[...] CP_1 sull'immobile sito in PO (PI), via Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 23 part. 258 sub 7”, si presentano inammissibili non solo ex art. 345 c.p.c. (in quanto nuove) ma anche perché omettono completamente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Correttamente, invero, il tribunale, nell'esaminare la domanda proposta dall'originario ricorrente, ha considerato suoi elementi costitutivi unicamente la stipula del contratto di comodato, la scadenza del termine ivi previsto e la mancata restituzione da parte del comodatario, aggiungendo pagina 6 di 8 solo ad abundantiam (“ad ogni buon conto”) la considerazione in ordine al fatto che CP_1 avesse provato anche la titolarità del diritto di usufrutto, conseguita successivamente.
Difatti, oggetto del presente giudizio non è l'accertamento del regime dominicale dell'immobile concesso in comodato, bensì dell'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali Parte_1 assunte.
Inadempimento che può ritenersi assolutamente pacifico, essendo incontestato che l'appellante non abbia proceduto alla riconsegna del bene alla scadenza e che, anzi, continui ad occuparlo sine titulo.
L'azione proposta da non aveva, dunque, carattere reale bensì esclusivamente CP_1 personale (in quanto fondata sul contratto di comodato), il che vale ulteriormente a confermare la sua legittimazione attiva.
D'altronde, per costante orientamento giurisprudenziale, l'azione personale diretta a conseguire la restituzione di un bene detenuto a titolo di comodato non si trasforma in azione reale in presenza delle contestazioni del convenuto in ordine alla proprietà del bene (Cass. civ. n. 8930/1998; S.U.,
n. 7305/2014; n. 795/2020).
In definitiva, l'appello si colloca pure ai limiti dell'inammissibilità, in quanto non sorretto da un'adeguata parte critica.
Al riguardo, la Cassazione ha da tempo chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (SS.UU n.36481/2022 che richiama espressamente SS.UU.n.27199/2017).
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex D.M.
55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa):
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 709,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 1.523,00
pagina 7 di 8 Compenso tabellare: € 3.261,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si esclude la fase decisoria, stante la mancata comparizione del procuratore di parte appellata all'udienza di discussione, e si applica il valore minimo per tutte le altre, al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata
(come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
5.1. – Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002.
5.2. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (indeterminabile) diverso da quello dichiarato nell'appello (€ 5.200).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 757/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata l'8.6.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1604/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LUIGI P. MURCIANO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALICE GENOVESI
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLOTTA BRUNI CP_1 C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 757/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata l'8.6.2023
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 18.6.2025 veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “In via preliminare: - per i motivi di cui in narrativa, disporre in via immediata ed inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata intrapresa mediante la notifica dell'atto di precetto in data 29.06.2023 e dell'atto di significazione di sfratto in data 27.07.2023 dalla sig.ra in qualità di procuratrice Parte_2 del sig. - accogliere e disporre la chiamata in causa del terzo sig. nato a [...]_2 PO (PI) il 01.01.1945 (c.f. e residente in [...], PO C.F._3 (PI), fissando termine per la notifica del presente atto di appello e del decreto di fissazione di
pagina 1 di 8 udienza; nel merito ed in via principale: - in riforma integrale della sentenza appellata, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in PO (PI), via Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 23 part. 258 sub 7, in capo al sig. - in riforma CP_2 integrale della sentenza impugnata, accertare la mancanza di qualsivoglia titolo e diritto del sig. sull'immobile sito in PO (PI), via Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati CP_1 al foglio 23 part. 258 sub 7, e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del sig.
e per suo conto della sig.ra in qualità di sua procuratrice, avverso il CP_1 Parte_2 sig. odierno occupante dell'immobile anzidetto- con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”;
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Apello adita, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa , in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni meglio precisate in atti. Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti di legge. Nel merito rigettarsi dell'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n 757/2023 del 08.06.2023 Dr Parte_1 Pruneti – a conclusione del procedimento iscritto al n 917/2013 tra i Sigg ri e CP_1 [...]
perchè infondato sia in fatto che in diritto con conferma integrale della sentenza di primo Pt_1 grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva questa Corte di Appello, impugnando, nei confronti di Parte_1
, la sentenza n. 757/2023, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata l'8.6.2023, CP_1 che, in accoglimento della domanda proposta da , aveva accertato l'intervenuta CP_1 scadenza del contratto di comodato concluso tra le parti il 15.10.2019, registrato il 28.10.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in PO, Via di Vittorio n. 5 e condannato al Parte_1 rilascio, oltre che al pagamento delle spese di lite
1- Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva adito il Tribunale di Pisa, esponendo: CP_1 che, con contratto stipulato in data 15.10.2019, aveva, con , concesso in comodato, a CP_2
, l'immobile ubicato in PO, via di Vittorio n. 5; CP_1 che la durata del contatto di comodato veniva fissata in un anno, con la conseguenza che esso era venuto a scadenza il 14.10.2020; che, decorsa tale data, , nonostante i numerosi solleciti, non aveva provveduto a Parte_1 rilasciare l'immobile; che, con atto a rogito del Notaio del 30.07.2020, rep. n. 34.446, racc. n. 24.945, Persona_1
ed avevano proceduto alla divisione dei beni in comunione;
CP_2 CP_1 che, in forza di tale atto, a era stata attribuita la nuda proprietà dell'immobile concesso CP_2 in comodato e a l'usufrutto vitalizio;
CP_1
pagina 2 di 8 che, con lettera raccomandata del 4.6.2021, non ritirata, era stato invitato, Parte_1 inutilmente, al rilascio del bene;
concludeva, quindi, chiedendo di accertare l'occupazione sine titulo del bene e di condannare
[...]
al rilascio. Pt_1
1.2. – Non si costituiva in giudizio che, sulla regolarità della notifica nei suoi Parte_1 confronti, veniva dichiarato contumace.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, nella sentenza impugnata, accoglieva la domanda, ritenendo provati i fatti costitutivi della pretesa attorea, rappresentati dalla stipula del contratto di comodato, dalla scadenza del termine
(avvenuta il 14.10.2020) e dall'inadempimento del convenuto all'obbligo di riconsegna.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , affidandosi ad un unico motivo. Parte_1
In particolare, l'appellante deduceva che, in data 27.7.2003, egli aveva ricevuto la notifica del ricorso in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. promosso da avverso la CP_2 suddetta sentenza, con cui aveva chiesto di accertare e dichiarare la piena proprietà, a suo favore, dell'immobile concesso in comodato al medesimo . Parte_1
Ciò sul presupposto dell'esistenza di una scrittura privata stipulata tra e , Parte_1 CP_1 in pari data dell'atto di divisione, con cui gli stessi avevano riconosciuto che “gli immobili che per accordo delle parti dovevano essere assegnati in piena proprietà al sig. sono stati a CP_2 questi assegnati in nuda proprietà mentre l'usufrutto vitalizio su detti immobili è stato fittiziamente assegnato a ” e, ancora, che “ si obbliga a rinunciare a titolo CP_1 CP_1 gratuito all'usufrutto vitalizio su tutti gli immobili assegnati in nuda proprietà a , dietro CP_2 semplice richiesta di quest'ultimo”.
Pertanto, in virtù del citato accordo, l'immobile in questione era nella piena ed esclusiva disponibilità di , con la conseguenza che , non vantando sullo stesso alcun CP_2 CP_1 titolo, non era legittimato ad agire in giudizio per richiederne la restituzione a . Parte_1
aveva appreso dell'esistenza di tale scrittura successivamente alla conclusione del Parte_1 giudizio di primo grado, essendone venuto a conoscenza solo in data 27.7.2023, a seguito della notifica del ricorso in opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. da parte di . CP_2
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e chiamata in causa di richiesta di riforma della sentenza gravata CP_2 in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 8 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.3. – A seguito di diversi rinvii disposti su istanza congiunta delle parti anche per la pendenza del procedimento di mediazione (conclusosi negativamente), all'udienza del 18.6.2025 la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che l'unica parte presente rinunciava a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In primo luogo, mette conto di evidenziare che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata deve ritenersi assorbita dal trattenimento della causa in decisione.
3.2. – In secondo luogo, deve essere disattesa l'istanza dell'appellante di chiamata in causa del terzo , in quanto il contumace, costituendosi in appello, accetta il processo in statu et CP_2 termine (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.2.2001, n. 1720), con la conseguenza che non può esercitare facoltà (come, appunto, quella di chiamare in causa terzi) ormai definitivamente precluse.
D'altra parte, giova considerare che la chiamata in causa è diretta a far accertare la piena proprietà dell'immobile in capo a , e ciò costituisce una domanda nuova, in quanto del CP_2 tutto esulante dall'oggetto della lite, con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
Né è ipotizzabile che la chiamata in causa sia volta a sanare un difetto del contraddittorio (il che, ad ogni modo, determinerebbe la regressione del procedimento al primo giudice ex art. 354
c.p.c.), in quanto, come affermato dalla Suprema Corte: “In caso di pluralità di locatori, ciascuno di essi gode di pieni poteri gestori e presumendosi, in difetto di prova contraria, il consenso degli altri locatori, può agire al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, dovendosi pertanto escludere la necessità di integrazione del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.7.2019, n.
17933).
Principio che, per identità di ratio, è applicabile anche nell'ipotesi di comodato, trattandosi di negozio (come la locazione) diretto a costituire un diritto personale di godimento.
3.3. – Per quanto riguarda la documentazione prodotta, in questo grado di giudizio, da parte appellante, deve esserne dichiarata l'inammissibilità, essendo all'originario contumace preclusa pure la produzione di nuovi documenti (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3.1.2024, n. 108).
pagina 4 di 8 Discorso diverso deve, tuttavia, essere fatto per quanto riguarda la scrittura privata del
30.7.2020, stipulata tra ed , a cui era completamente estraneo, CP_2 CP_1 Parte_1 essendo altamente verosimile che egli ne sia venuto a conoscenza solo a seguito della notifica del ricorso in opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. da parte di . CP_2
L'appellante, quindi, ha diritto di essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., al fine di poter produrre tale documento, stante l'impossibilità di procedere al suo tempestivo deposito anche nel caso in cui egli si fosse ritualmente costituito nel giudizio di primo grado.
3.4. – Va, poi, disattesa l'istanza, formulata da parte appellante, di interruzione del processo a seguito del decesso di . CP_1
Invero, oltre a trattarsi di circostanza non documentata (non essendo stato depositato il certificato di morte), è necessario rilevare che l'istanza non proviene dalla parte colpita dal (presunto) evento interruttivo, di talché la stessa non può essere accolta.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 24.4.2018, n. 10048).
3.5. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello, se non inammissibile, è comunque infondato.
Si applica, infatti, il seguente principio: “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 9.10.2020, n. 21853; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n. 20371/2013).
pagina 5 di 8 Orbene, è pacifico che, alla data di stipula del contratto di comodato (15.10.2019), CP_1 avesse la piena disponibilità dell'immobile ubicato in PO, Via di Vittorio n. 5, per esserne comproprietario insieme a . CP_2
Ne consegue che egli aveva la disponibilità giuridica del bene e, pertanto, era certamente legittimato non solo a concederlo in comodato ma anche a richiederne la restituzione.
In proposito, non rilevano le circostanze insorte a seguito della divisione del compendio immobiliare tra e , con cui venne attribuita al primo la nuda proprietà ed al CP_2 CP_1 secondo l'usufrutto sul bene concesso in comodato a . Parte_1
Anche a voler ritenere la natura simulata di tale atto (nel senso che pieno proprietario sarebbe unicamente ), ciò non fa venire meno la legittimazione di ad agire in CP_2 CP_1 giudizio per ottenere la restituzione del bene.
Difatti, tale legittimazione si fonda sul contratto di comodato, concluso il 15.10.2019, tra
[...]
, da un lato, e , dall'altro, e, quindi, sulla qualità di parte assunta da Pt_3 CP_1 Parte_1
in tale negozio. CP_1
Ebbene, nel predetto contratto era stato espressamente previsto che la sua durata sarebbe stata di un anno e che, alla scadenza, il comodatario si sarebbe impegnato a restituirlo.
Indubbia, dunque, è la legittimazione di a far valere il rispetto degli impegni CP_1 contrattuali assunti da , essendo entrambi parti del regolamento negoziale. Parte_1
Ad ogni modo, parte appellante non ha neppure dedotto che all'eventuale perdita della disponibilità giuridica del bene (circostanza, peraltro, non dimostrata) sia conseguito il venir meno anche di quella di fatto che, da sola, legittimerebbe il comodante a dare in comodato un bene ed a richiederne la restituzione.
4.2. – Pertanto, le domande con cui l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in PO (PI), via
Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 23 part. 258 sub 7, in capo al sig. CP_2
nonché di “accertare la mancanza di qualsivoglia titolo e diritto del sig.
[...] CP_1 sull'immobile sito in PO (PI), via Di Vittorio n. 5 e censito al Catasto Fabbricati al foglio 23 part. 258 sub 7”, si presentano inammissibili non solo ex art. 345 c.p.c. (in quanto nuove) ma anche perché omettono completamente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Correttamente, invero, il tribunale, nell'esaminare la domanda proposta dall'originario ricorrente, ha considerato suoi elementi costitutivi unicamente la stipula del contratto di comodato, la scadenza del termine ivi previsto e la mancata restituzione da parte del comodatario, aggiungendo pagina 6 di 8 solo ad abundantiam (“ad ogni buon conto”) la considerazione in ordine al fatto che CP_1 avesse provato anche la titolarità del diritto di usufrutto, conseguita successivamente.
Difatti, oggetto del presente giudizio non è l'accertamento del regime dominicale dell'immobile concesso in comodato, bensì dell'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali Parte_1 assunte.
Inadempimento che può ritenersi assolutamente pacifico, essendo incontestato che l'appellante non abbia proceduto alla riconsegna del bene alla scadenza e che, anzi, continui ad occuparlo sine titulo.
L'azione proposta da non aveva, dunque, carattere reale bensì esclusivamente CP_1 personale (in quanto fondata sul contratto di comodato), il che vale ulteriormente a confermare la sua legittimazione attiva.
D'altronde, per costante orientamento giurisprudenziale, l'azione personale diretta a conseguire la restituzione di un bene detenuto a titolo di comodato non si trasforma in azione reale in presenza delle contestazioni del convenuto in ordine alla proprietà del bene (Cass. civ. n. 8930/1998; S.U.,
n. 7305/2014; n. 795/2020).
In definitiva, l'appello si colloca pure ai limiti dell'inammissibilità, in quanto non sorretto da un'adeguata parte critica.
Al riguardo, la Cassazione ha da tempo chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (SS.UU n.36481/2022 che richiama espressamente SS.UU.n.27199/2017).
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex D.M.
55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa):
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 709,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 1.523,00
pagina 7 di 8 Compenso tabellare: € 3.261,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si esclude la fase decisoria, stante la mancata comparizione del procuratore di parte appellata all'udienza di discussione, e si applica il valore minimo per tutte le altre, al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata
(come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
5.1. – Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002.
5.2. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (indeterminabile) diverso da quello dichiarato nell'appello (€ 5.200).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 757/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata l'8.6.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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