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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR Annunziata
nella persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 44/2022 R.G., in materia di rapporti condominiali e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
01.11.1957 (C.F. ), , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
13.05.1954 (C.F. ), , nata a [...] a C.F._4 Parte_5
NO (NA) il 21.12.1986 (C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._5 atti, dall'Avv. Antonio OC (C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._6 domiciliano in AP (NA) al Largo Ferrantina a Chiaia n. 10,
RICORRENTI
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._7 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Grazioli (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in OR del GR (NA) alla C.F._8
Via Vittorio Veneto n. 26
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.11.2025
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato in data 04.01.2022, , Parte_1
, , e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di ex amministratore del fabbricato sito in OR del GR (NA) alla CP_1
Via Tripoli n. 4, al fine di sentire condannare quest'ultimo alla consegna di tutta la documentazione condominiale in suo possesso. A sostegno della domanda gli attori deducevano che, con raccomandata A/R del 26.03.2021, i condomini comunicavano al di non aver più necessità CP_1 di fruire della sua prestazione professionale e, dunque, gli chiedevano di consegnare tutta la documentazione condominiale in suo possesso;
quest'ultimo, tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, non provvedeva a tale adempimento e si limitava a rendersi disponibile a che i condomini accedessero alla documentazione condominiale solo per estrarne copia e non anche per ritirarla.
Tanto premesso, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
concludevano chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto degli istanti alla Parte_5 restituzione di tutta la documentazione condominiale in possesso di;
per l'effetto, CP_1 condannare a consegnare agli istanti tutta la documentazione in suo possesso CP_1 afferente al Condominio di cui trattasi;
di condannare altresì il resistente al risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti nella misura di € 3.000,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
di fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a € 200,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Fissata con decreto del 13.01.2022 la comparizione delle parti per l'udienza del 23.05.2022, il ricorso ed il decreto venivano ritualmente notificati al resistente in data 21.01.2022.
Si costitutiva in giudizio, in data 13.05.2022, eccependo l'inammissibilità e/o CP_1
l'improponibilità del ricorso oltre che la sua infondatezza per violazione degli artt. 1129 e 66 disp. att. c.c. In particolare, il resistente deduceva che, con regolare delibera assembleare del 25.02.2021, era stato confermato il suo incarico di amministratore del e che, Parte_6 dunque, alcuna valenza poteva essere attribuita alla comunicazione del 26.03.2021, stante l'impossibilità di revocare l'amministratore con una semplice raccomandata ma essendo all'uopo necessaria o una decisione dell'assemblea dei condomini adottata secondo un preciso iter procedurale o un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto, non essendo valida la revoca dell'incarico comunicata a mezzo raccomandata A/R del 26.03.2021, precisava di CP_1 essere ancora l'amministratore in carica e di non essere dunque tenuto alla consegna della documentazione condominiale in suo possesso.
2 Tanto premesso, il resistente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna degli istanti alla refusione delle spese di lite.
Con provvedimento del 23.05.2022, ritenuto che l'oggetto del giudizio e le questioni trattate fossero incompatibili con la natura sommaria del giudizio, veniva disposta la trasformazione del rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Nelle more del giudizio, , e revocavano il Parte_3 Controparte_2 Parte_5 mandato originariamente conferito all'Avv. Antonio OC.
Con note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2023 gli istanti deducevano che, con delibera assembleare del 15.05.2023, l'assemblea dei condomini accoglieva le dimissioni di CP_1
e nominava un nuovo amministratore di condominio nella persona di Parte_7
Dunque, acquisito il verbale di passaggio di consegna del 30.05.23 da parte dal vecchio amministratore al nuovo amministratore , con note ritualmente depositate ex art. CP_1 Pt_7
127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.04.2025, le parti concordemente concludevano chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Infine, all'esito dell'udienza di discussione del 05.11.2025 trattata in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Questioni Preliminari
Si dà atto che in sede di note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2023, l'avvocato Antonio
OC rappresentava che con lettera raccomandata del giugno 2023, i suoi assistiti sigg.
[...]
, e , gli hanno revocato il mandato, e di continuare a Parte_3 Parte_5 Controparte_2 rappresentare, pertanto, soltanto i ricorrenti , e Parte_2 Parte_1 Parte_4
.
[...]
Ciò posto si rileva che l'art. 85 c.p.c. consente ad entrambe le parti di recedere liberamente dal mandato alle liti con la precisazione, tuttavia, che la revoca e/o la rinuncia non hanno effetto nei confronti delle altre parti processuali finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Ciò comporta che, al fine di tutelare la controparte e garantire la normale prosecuzione del processo, il difensore conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, mentre non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la rinuncia/revoca ha pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determina il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il contratto di patrocinio.
Dunque il difensore al quale è stato revocato il mandato non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante ma tali effetti decorrono solo dal momento della revoca in poi,
3 mantenendosi validi tutti gli atti difensivi precedentemente svolti (cfr. Cass. n. 28004/2021). E ancora “l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della rinuncia o revoca fino a sostituzione «nei confronti dell'altra parte», non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale (Cass. 29 agosto 1992, n. 9994)” (cfr. Cass. n. 31687/2019).
Sulla cessazione della materia del contendere.
Come già anticipato, risulta pacifico tra le parti e provato per tabulas che con delibera assembleare
15.05.2023 al punto n. 4 dell'o.d.g. l'assemblea dei condomini, all'unanimità dei presenti (millesimi
551,92), accettava le dimissioni irrevocabili presentate dall'amministratore in carica CP_1
e, contestualmente, nominava nuovo amministratore condominiale pro tempore e a titolo
[...] gratuito Parte_7
In detta sede l'amministratore dimissionario, , si impegnava altresì a consegnare CP_1 alla nel termine di 10 giorni, l'intera documentazione attinente alla sua gestione. Pt_7
Dunque, come comprovato dal verbale di passaggio di consegne del 30.05.2023 in atti,
l'amministratore uscente del , , faceva fede Parte_6 CP_1 all'impegno assunto consegnando alla amministratrice entrante, i seguenti Parte_7 documenti: registro verbali dal 10.02.2016 al 15.05.2023; plico contenente le tabelle millesimali;
plico contenente documenti della gestione precedente;
plico contenente cartellina dei lavori eseguiti al fabbricato nell'anno 2017; plico contenente codice fiscale del condominio;
plico contenente documentazione condominiale e vari estratto conto e chiuso a giugno 2021; plichi contenenti fatture
Enel pagate fino al 22.02.2021; plico contenente varie quietanze assicurazione pagate;
plico contenente visure catastali;
rendiconto di gestione approvato anno 2021, 2022 e dal 01.01.2023 al
30.04.2023.
Orbene, la consegna da parte dell'amministratore uscente di tutta la documentazione condominiale in suo possesso, determina la cessazione della materia del contendere avendo gli istanti agito in giudizio proprio al fine di ottenere la restituzione di detta documentazione.
La cessazione della materia del contendere, può infatti definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di
4 una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La materia del contendere può dunque ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. II, 28/05/2013, n. 13217; conf. Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007 n. 23289, e Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005 n. 11962).
Devono ritenersi assorbite dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere le ulteriori domande proposte dai ricorrenti di risarcimento danni e di condanna ex art. 614 bis c.p.c.
Sulla soccombenza virtuale.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione, sezione quarta civile, ordinanza 14 luglio 2020, n. 14939). Invero, sarebbe immotivata la compensazione delle spese disposta in ragione della sola intervenuta cessazione della materia del contendere (Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 21 marzo 2016, n 5555).
Il criterio della soccombenza virtuale impone al giudice di valutare il merito della controversia come si presentava prima della cessazione della materia del contendere;
tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto la cui motivazione non richiede di dar conto di tutte le risultanze probatorie, ed è sindacabile in Cassazione solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 marzo 2025 n. 7573).
La soccombenza virtuale potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 gennaio
2021, n. 1098).
Nella fattispecie in esame, il ricorso in oggetto risulta infondato poiché gli istanti hanno richiesto la consegna della documentazione condominiale a allorquando quest'ultimo era CP_1 ancora amministratore del . Parte_6
Invero, l'art. 1130, comma 8, c.c. stabilisce che l'amministratore di condominio deve “conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio” e, soltanto al momento della cessazione dell'incarico, ai sensi del riformato art. 1129, comma 8, c.c., “è tenuto alla consegna di
5 tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini” in quanto detta documentazione risulta indispensabile ai fini della corretta gestione del condominio da parte del successivo amministratore. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che:
“L'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione, ovvero al singolo condòmino che gliene faccia richiesta nel caso di mancata nomina dell'amministratore.”
(Cass. Civ. n. 18185/2021).
Gli istanti non potevano dunque pretendere dal la consegna della documentazione CP_1 condominiale – la quale può essere richiesta solo all'amministratore uscente - poiché quest'ultimo, al tempo della raccomandata del 26.03.2021, ricopriva ancora la carica di amministratore in virtù di delibera assembleare del 25.02.2021.
Invero, ai sensi dell'art. 1129 c.c., la revoca dell'amministratore di condominio richiede l'adempimento di determinate formalità; precisamente, la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina (ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Nell'ipotesi poi di gravi irregolarità o di inadempimenti legati alla gestione o alla rappresentanza, la revoca può essere disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Dunque, a ben vedere, non è possibile disporre la revoca dell'amministratore in modo irrituale, ad esempio, come nel caso de quo, tramite una semplice raccomandata.
non consegnava agli istanti la documentazione richiesta con raccomandata A/R del CP_1
26.03.2021 poiché la revoca dell'incarico di amministratore in essa contenuta non poteva ritenersi legittima.
A conferma di tale conclusione vi è il fatto che, con successiva delibera assembleare del 15.05.2023 al punto n. 4 dell'o.d.g. venivano accettate le dimissioni irrevocabili del con decorrenza CP_1 dalla data dell'assemblea. Sul punto, lo stesso precisava “di ritenersi da oggi sollevato dall'incarico che aveva ricevuto in passato dai condomini in quanto solo oggi il suo mandato è venuto a cessare regolarmente e nel rispetto della normativa vigente in materia e non invece attraverso la comunicazione di revoca dell'incarico inviata all'amministratore con una semplice raccomandata postale”. Orbene, qualora l'incarico di amministratore fosse terminato con la raccomandata del
26.03.2021, non si sarebbe resa necessaria una successiva e formale delibera assembleare in tal senso.
Sulle spese di lite.
6 Le spese di lite, per i motivi di cui sopra, seguono la soccombenza virtuale di , Parte_1
e e si liquidano, come da dispositivo, applicando i parametri Parte_2 Parte_4 minimi di cui al D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile (scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) tenuto conto dell'assenza di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per quanto riguarda gli altri ricorrenti si compensano integralmente tra le parti, in quanto la lite risulta transatta dagli stessi in via stragiudiziale secondo quanto rappresentato dal resistente.
PQM
Il Tribunale di OR Annunzia, I sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria
Rosaria Barbato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
, , e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1
, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
[...] dichiara cessata la materia del contendere;
condanna i soccombenti , e al Parte_1 Parte_2 Parte_4 pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori come per legge con attribuzione all'Avv. Giacomo Grazioli dichiaratosi antistatario;
compensa le spese nei rapporti tra le altre parti processuali;
Così deciso in OR Annunziata 03.12.2025 Il giudice unico
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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