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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 2212/2024 promossa da:
- ass. avv. PANUZZO (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 25/2/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
- con ricorso depositato in data 14.3.2024 il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento peritale svolto nella fase di a.t.p., ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<
1. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il sig.
Pt_1
ha diritto, per lo stato patologico in cui versa, al riconoscimento delle
[...] provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 e L. 508/88 ovvero dell'indennità di accompagnamento, nonché del riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/1992 (già riconosciuto dal CTU Dott. ) il tutto Per_1
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (28/06/2022), e/o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il relativo beneficio, così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
2. condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
3. condannare l al pagamento per intero delle spese di CTU sia della fase di ATP CP_1
che di merito;
4. Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite>>; - l si è costituito in giudizio ed ha chiesto di dichiarare inammissibile la domanda CP_1
di condanna e di respingere la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 l. 18/1980 in quanto infondata,
- sentite le parti, disposta nuova c.t.u., la causa è stata discussa all'odierna udienza;
rilevato che la C.t.u. nominata nella presente fase del giudizio, dottoressa
, si è così espressa: Per_2 <all risulta un quadro cognitivo deponente per lieve deterioramento mentre sotto il profilo motorio si constatata la presenza di una ipotrofia del quadricipite femorale ovvero quel muscolo che ha funzione antigravitazionale e permette statica in posizione eretta possibilit deambulare. segno indiretto deambulazione inefficace ma sicuramente inequivocabile. inoltre agli arti inferiori sono presenti edemi discreta entit con fovea improntante da verosimile flebostasi correlata ad assenza scarsa le ginocchia hanno aspetto caratteristicamente gonartrosico limitazione dell tale depone anche non idonea motricit rilevarsi come deficit comprometta alcune funzioni delle adl gi detto quelle strettamente connesse lavarsi o bagno igiene personale quotidiana abbigliamento uso dei servizi trasferimenti sul dal water pulizia dopo l cos rilevato nella valutazione geriatrica alle schede degli indici funzionalit conclusione ritiene odierno operazioni peritali deponga perdita somatica soggetto della deambulatoria ovvia ricaduta negativa su attivit vita riesce a compiere autonomia. pertanto ricorrente i requisiti cui all legge globalmente necessita assistenza continuativa gli atti quotidiani vita. quanto attiene decorrenza sulla base documentazione ed particolare ipotonomiotrofia qf funzionale oggi databile al febbraio>>; ritenuto che non vi sia motivo per disattendere le ben argomentate conclusioni del C.t.u., che non sono state contestate da alcuna delle parti nei termini ad esse assegnate e neppure in sede di discussione e devono dunque qui intendersi integralmente richiamate;
ritenuto, per le ragioni dianzi esposte, che la domanda di accertamento del requisito di cui all'art. 1 l. 18/1980 sia meritevole di accoglimento, con la decorrenza indicata dalla
C.t.u.: come chiarito dalla Corte di Cassazione “in ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, e caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell'ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza.” (così, tra le altre, Cass. 26160/2011); rilevato che in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 l.
104/1992, accertate in sede di a.t.p., non v'è contestazione ad opera dell CP_1
ritenuto che non sia ammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione, in considerazione della peculiarità del presente giudizio, incardinato ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. con riferimento al solo accertamento della sussistenza del c.d. requisito sanitario;
i tratti caratteristici del procedimento sono invero stati compiutamente illustrati dalla Corte di
Cassazione (sentenze n. 6084/2014 e 6085/2014) come segue: “ il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. (…) Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'articolo 969 bis del medesimo codice e dall'articolo 10 comma sei bis Dl 203/2005 convertito in legge 248/2005. Nell'istanza di
ATP il ricorrente deve quindi indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute, questi sono infatti gli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della invalidità. Indi, secondo le ordinarie regole processuali, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare, entro un certo termine, se intendono muovere contestazioni. A questo punto si aprono, in via alternativa, i seguenti casi: o la definitività del parere espresso dal CTU o l'apertura di un procedimento contenzioso concernente ancora esclusivamente il requisito sanitario. La prima: ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice "omologa" l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile né modificabile". (…) In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive. (…) Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui,
a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). (…) Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. (…)Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta. Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie (omologa, o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non prescrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. (…) Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che ha cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità"; ritenuto che, in considerazione della reiezione della domanda di condanna e del fatto che il requisito sanitario è maturato dopo l'esaurimento dell'at.p. (e valutato quindi ex art. 149 disp. att. c.p.c.), le spese della fase di opposizione possano essere compensate per metà, e per il resto esser poste a carico dell rimasto soccombente;
CP_1
ritenuto che alle stesse conclusioni possa pervenirsi per quanto concerne le spese della prima fase del giudizio, all'esito della quale era stata accertata la sussistenza della sola condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/1992;
ritenuto che
in ragione dell'esito complessivo del giudizio e del fatto che la parte ricorrente ha dichiarato di versare nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc le spese delle c.t.u., già liquidate con separati provvedimenti, debbano esser poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il ricorrente versa in una condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/1992; accerta e dichiara che il ricorrente ha il requisito sanitario previsto dall'art. 1 l. 18/1980 per l'indennità di accompagnamento dal febbraio 2024; respinge ogni altra domanda, pone le spese delle consulenze, già liquidate con separati provvedimenti, a carico dell' CP_1
compensa per metà le spese delle due fasi del giudizio e dichiara tenuto e condanna l a pagare al ricorrente la residua metà, complessivamente liquidata in euro CP_1
4000, oltre i.v.a., c.p.a, spese 15%, da distrarsi in favore del difensore.
La giudice
Roberta PASTORE