TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2068/2025 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Carlo Emanuele OR, elettivamente Parte_1
domiciliato in Via Quintino Sella n. 9, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Carlo Emanuele
OR
e
con il patrocinio dell'Avv. Michela GIRAUDO, elettivamente domiciliata Parte_2
in Via Monsignor Peano n. 2, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Michela GIRAUDO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Cuneo il 5.8.2023, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 63, Parte I dell'anno 2023;
che dal matrimonio non sono nati figli;
di essere separati in forza di sentenza di separazione emessa il 18.12.2024 e pubblicata il 16.1.2025;
che sin dalla data di comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo, nella procedura di separazione, ovverosia sin dall'udienza del 19.11.2024, la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso, tenuto conto del fatto che la procedura di separazione giudiziale era stata trasformata in consensuale, all'esito dell'adesione del marito, in prima udienza, alle richieste spiegate dalla ricorrente.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il Giudice relatore, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 19.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
A) CASA FAMILIARE
A.1) il signor continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale, sita in Cuneo, Via Monsignor Pt_1
Riberi n. 35, mentre la signora si è trasferita a vivere in Boves (CN), Via Vimercate n. 2 Pt_2
(doc. 3 e 4);
B) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
B.1) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento, nonché di aver definito ogni reciproco rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 6.8.2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto non è accoglibile, in difetto dei presupposti di legge. Non è infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge, con la conseguenza che la domanda di divorzio, come meglio si dirà di seguito, deve considerarsi improcedibile.
Ed invero, la procedura di separazione giudiziale – diversamente da quanto affermato dalle parti – non è mai stata trasformata in consensuale (non vi è alcun provvedimento in tal senso), né è stato emesso un provvedimento di omologa delle condizioni della separazione “consensualizzata”, ma piuttosto una sentenza giudiziale, su conclusioni conformi in punto status.
Come si legge nella sentenza n. 19/2025, infatti, le conclusioni rassegnate dal convenuto in quella sede erano le seguenti: “Il Sig. ondivide con la moglie l'opportunità di procedere con Parte_1
la separazione. Conseguentemente, senza nulla riconoscere e/o ammettere e con riserva di ogni difesa in sede penale, aderisce alle richieste avanzate dalla controparte all'interno del ricorso introduttivo chiedendo che l'Ill.mo Tribunale Voglia pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni ivi indicate”.
Si deve ulteriormente rammentare che, al momento dell'emissione della sentenza di separazione, era ancora addirittura efficace la misura del divieto di avvicinamento del convenuto alla residenza e ai luoghi frequentati dalla ricorrente, sicché sarebbe stata quantomeno inopportuna una trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, sulle conclusioni del convenuto in epigrafe trascritte.
Trattandosi dunque, senza ombra di dubbio, di separazione giudiziale, è necessario il decorso del termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale” indicato dall'art. 1 della legge del 6 maggio 2015 n. 55, rubricata “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, legge che ha introdotto il c.d. divorzio breve, modificando l'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale in data 19.11.2024, e che pertanto non è decorso il termine di dodici mesi sopra indicato, la domanda di divorzio non è, ad oggi, procedibile.
Né è possibile assegnare un nuovo termine alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta, attendendo l'avverarsi del presupposto di legge, posto che l'art. 3 comma 4 della 1° dicembre 1970,
n. 898 prevede che “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale”.
Il disposto normativo è dunque molto chiaro nel richiedere che la condizione temporale debba sussistere già al momento della proposizione del ricorso, e nel caso di specie il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 29.7.2025. Nulla in punto spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
IMPROCEDIBILE la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto il 5.8.2023 in Cuneo da: nato a [...] I GE (ALBANIA) il 23.9.1998, e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...].
[...]
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2068/2025 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Carlo Emanuele OR, elettivamente Parte_1
domiciliato in Via Quintino Sella n. 9, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Carlo Emanuele
OR
e
con il patrocinio dell'Avv. Michela GIRAUDO, elettivamente domiciliata Parte_2
in Via Monsignor Peano n. 2, Cuneo (CN) presso il difensore Avv. Michela GIRAUDO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Cuneo il 5.8.2023, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 63, Parte I dell'anno 2023;
che dal matrimonio non sono nati figli;
di essere separati in forza di sentenza di separazione emessa il 18.12.2024 e pubblicata il 16.1.2025;
che sin dalla data di comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo, nella procedura di separazione, ovverosia sin dall'udienza del 19.11.2024, la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso, tenuto conto del fatto che la procedura di separazione giudiziale era stata trasformata in consensuale, all'esito dell'adesione del marito, in prima udienza, alle richieste spiegate dalla ricorrente.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il Giudice relatore, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 19.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
A) CASA FAMILIARE
A.1) il signor continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale, sita in Cuneo, Via Monsignor Pt_1
Riberi n. 35, mentre la signora si è trasferita a vivere in Boves (CN), Via Vimercate n. 2 Pt_2
(doc. 3 e 4);
B) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
B.1) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento, nonché di aver definito ogni reciproco rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 6.8.2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto non è accoglibile, in difetto dei presupposti di legge. Non è infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge, con la conseguenza che la domanda di divorzio, come meglio si dirà di seguito, deve considerarsi improcedibile.
Ed invero, la procedura di separazione giudiziale – diversamente da quanto affermato dalle parti – non è mai stata trasformata in consensuale (non vi è alcun provvedimento in tal senso), né è stato emesso un provvedimento di omologa delle condizioni della separazione “consensualizzata”, ma piuttosto una sentenza giudiziale, su conclusioni conformi in punto status.
Come si legge nella sentenza n. 19/2025, infatti, le conclusioni rassegnate dal convenuto in quella sede erano le seguenti: “Il Sig. ondivide con la moglie l'opportunità di procedere con Parte_1
la separazione. Conseguentemente, senza nulla riconoscere e/o ammettere e con riserva di ogni difesa in sede penale, aderisce alle richieste avanzate dalla controparte all'interno del ricorso introduttivo chiedendo che l'Ill.mo Tribunale Voglia pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni ivi indicate”.
Si deve ulteriormente rammentare che, al momento dell'emissione della sentenza di separazione, era ancora addirittura efficace la misura del divieto di avvicinamento del convenuto alla residenza e ai luoghi frequentati dalla ricorrente, sicché sarebbe stata quantomeno inopportuna una trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, sulle conclusioni del convenuto in epigrafe trascritte.
Trattandosi dunque, senza ombra di dubbio, di separazione giudiziale, è necessario il decorso del termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale” indicato dall'art. 1 della legge del 6 maggio 2015 n. 55, rubricata “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, legge che ha introdotto il c.d. divorzio breve, modificando l'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale in data 19.11.2024, e che pertanto non è decorso il termine di dodici mesi sopra indicato, la domanda di divorzio non è, ad oggi, procedibile.
Né è possibile assegnare un nuovo termine alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta, attendendo l'avverarsi del presupposto di legge, posto che l'art. 3 comma 4 della 1° dicembre 1970,
n. 898 prevede che “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale”.
Il disposto normativo è dunque molto chiaro nel richiedere che la condizione temporale debba sussistere già al momento della proposizione del ricorso, e nel caso di specie il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 29.7.2025. Nulla in punto spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
IMPROCEDIBILE la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto il 5.8.2023 in Cuneo da: nato a [...] I GE (ALBANIA) il 23.9.1998, e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...].
[...]
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi