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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo, Presidente dott. Salvatore Regasto, giudice dott.ssa Daniela Lagani, giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dell'avv. Felicia Parte_1 C.F._1
Villella presso il cui studio in Lamezia Terme, via S. Miceli n. 41/A è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, nato il [...], a [...] e residente in Lissone (Monza), Controparte_1 alla via Santa Margherita n. 20 Resistente- contumace e con l'intervento del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni in fatto e diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.12.2020 e ritualmente notificato,
[...] ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la separazione giudiziale da Parte_1 Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme il 22/08/2013. La ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata la figlia ancora minorenne, nata Per_1
a Lamezia Terme il 16.11.2013 e che i coniugi avevano fissato la residenza familiare, in Lamezia Terme, alla via Razionale n. 37, presso l'abitazione dei genitori della ricorrente. Ha altresì dedotto che da tempo i coniugi vivevano, di fatto, separati, avendo Controparte_1 abbandonato il tetto coniugale dall'anno 2014, per sopravvenute incompatibilità di carattere ed incomprensioni che avrebbero fatto venir meno la comunione materiale e spirituale tra loro, tanto da rendere intollerabile la convivenza sotto lo stesso tetto;
a tal riguardo ha rappresentato che il rapporto tra i coniugi si sarebbe deteriorato, irrimediabilmente, a causa del comportamento fedifrago e della dipendenza dal gioco del resistente, che lo avrebbe portato a sperperare, all'insaputa della ricorrente, il patrimonio familiare. Ha infine dedotto che, nel mese di novembre 2014, avendo scoperto quanto sopra, ha allontanato il proprio coniuge dalla casa coniugale e che quest'ultimo ha creato un'altra famiglia, con la nascita di due figli, e nati a Catanzaro il 20/11/2017, Per_2 Persona_3 regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, disinteressandosi al contempo della piccola alla quale ha dedicato, nei primi anni di vita, solo qualche visita sporadica. Per_1
Per tali motivi, essendo cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale con il coniuge ed essendo venuto meno l'affectio coniugalis, necessario all'armonioso sviluppo della famiglia, la
1 ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi. Ha inoltre chiesto di disporre, a carico del resistente, la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore, nella misura di € 400,00 e l'affidamento esclusivo della figlia minore, con la collocazione della stessa presso la madre. 2. Nonostante la regolare notificazione, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3. In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 19 ottobre 2021, resosi impossibile il tentativo di conciliazione per l'assenza di , il Presidente Controparte_1 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno. Ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso la medesima e presso la casa coniugale, assegnata in uso alla ricorrente. Ha disposto altresì il diritto del padre di fare visita e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze scolastiche della bambina. Ha infine posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia
[...] minore, la somma mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente e da versare alla moglie tramite bonifico bancario, entro i primi cinque giorni del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ha quindi rimesso le parti davanti al giudice istruttore. 4. Con la memoria integrativa, la ricorrente ha reiterato le proprie richieste, chiedendo, in modifica dei provvedimenti presidenziali, di stabilire l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia minore nella misura maggiore di € 400,00 e che, per quanto concerne il diritto di visita da parte del padre, questo avvenisse alla presenza della madre con esclusione del diritto di tenere con sé la piccola Per_1
Parte resistente ha omesso di costituirsi anche in tale fase processuale, nonostante regolare notifica.
5. Dopo una serie di rinvii, dovuti all'impossibilità di notificare il decreto presidenziale e di fissazione dell'udienza per irreperibilità del resistente, all'udienza del 18.10.2022 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza n. 913/2022 del 14.11.2022 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e rimessa la causa per l'istruttoria all'udienza del 02.05.2023. Esaminati i testi, all'udienza del 05.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. Con ordinanza del 7.08.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo a causa dell'intervenuto trasferimento in altro Ufficio Giudiziario del giudice relatore e all'udienza del 07.03.2025 la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, espressamente richiesti dalla parte.
6. Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altro Giudice Istruttore, precedentemente titolari del ruolo, al quali lo scrivente magistrato è subentrato solo all'udienza
07.03.2025. Nel merito l'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 913/2022. Pertanto, la presente pronuncia concerne la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, in particolare la domanda di affido esclusivo e la determinazione a carico del genitore non affidatario/non collocatario del mantenimento della figlia minore. Ciò posto, con riguardo al regime di affidamento della figlia minore deve rilevarsi che Per_1
l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. Ed invero, la legge n. 54 del 2006, obbliga il Giudice a considerare l'affidamento
2 condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori" e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e, cioè, connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore. Sul punto la Cassazione ha di recente ribadito, che in tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. (vedi Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16280; in tal senso anche Cass. Civ. n. 21054 del 2022; Cassazione civile, sez. I, 06/03/2019, n. 6535; Cass. Civ. n. 21425 del 2022). Nel caso di specie, occorre preliminarmente evidenziare che con provvedimento presidenziale del 25.11.2021 è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, sul presupposto del totale disinteresse manifestato negli anni dal padre nei riguardi della minore Per_1
Le risultanze testimoniali hanno fornito riscontro probatorio circa l'assenza del padre nella vita affettiva della figlia, il comportamento fedifrago di parte resistente e la sua dipendenza dal gioco. Va confermato pertanto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, giustificato dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia anche dopo la separazione. A tal riguardo, il suo trasferimento nella città di Monza (luogo, individuato dopo diverse ricerche, in cui è stato notificato da ultimo il provvedimento presidenziale) dove vivrebbe con la nuova famiglia e il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a provare la discontinuità, se non addirittura la latitanza, nell'esercizio del diritto di visita e, quindi, il disinteresse del padre verso la figlia. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui 'integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso' (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi conforme all'interesse della figlia l'affidamento condiviso, tenuto conto che le decisioni che riguardano la minore dovranno più Per_1 opportunamente essere prese dal genitore che conosce il suo carattere, le sue inclinazioni e i suoi bisogni. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, va rigettata la richiesta di parte ricorrente di permettere che la visita del padre avvenga alla presenza della madre e che quest'ultimo trattenga con sé la minore in assenza di allegazioni e ulteriori elementi rispetto a quanto deciso in fase Per_1 presidenziale che possano rappresentare il particolare pregiudizio per l'interesse della minore e giustificare la modifica, anche parziale, del provvedimento. Deve pertanto confermarsi il diritto di visita del padre, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore. Quanto ai profili di natura economica, resta di esaminare la domanda di riconoscimento di un assegno
3 nella misura maggiore di € 400,00 in favore della figlia, fissato in sede presidenziale in € 300,00 mensili. Ritiene il Collegio di dover confermare la misura di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del resistente già disposto dal Presidente del Tribunale, atteso che successivamente all'emanazione dell'ordinanza presidenziale non sono stati acquisiti elementi da giustificarne una modifica. Al riguardo, si evidenzia che parte ricorrente nulla ha dedotto sui motivi a sostegno della domanda, né ha provveduto ad allegare alcuna documentazione utile a valutare la propria situazione economico-reddituale all'attualità (dichiarazioni dei redditi, CUD, certificato di disoccupazione), da cui evincere una modifica della propria capacità contributiva al mantenimento della minore. 7. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidati, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione alla metà tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma l'affido esclusivo della figlia alla madre, disponendo che il padre incontri Per_1 la minore liberamente, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze della minore;
2) conferma il regolamento dei rapporti patrimoniali già dato dal Presidente con ordinanza del 25.10.2021 e, pertanto, dichiara tenuto parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma da corrispondere in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico bancario e da rivalutare annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
4
, C.F. , rappresentata e difesa dell'avv. Felicia Parte_1 C.F._1
Villella presso il cui studio in Lamezia Terme, via S. Miceli n. 41/A è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, nato il [...], a [...] e residente in Lissone (Monza), Controparte_1 alla via Santa Margherita n. 20 Resistente- contumace e con l'intervento del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni in fatto e diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.12.2020 e ritualmente notificato,
[...] ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la separazione giudiziale da Parte_1 Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme il 22/08/2013. La ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale è nata la figlia ancora minorenne, nata Per_1
a Lamezia Terme il 16.11.2013 e che i coniugi avevano fissato la residenza familiare, in Lamezia Terme, alla via Razionale n. 37, presso l'abitazione dei genitori della ricorrente. Ha altresì dedotto che da tempo i coniugi vivevano, di fatto, separati, avendo Controparte_1 abbandonato il tetto coniugale dall'anno 2014, per sopravvenute incompatibilità di carattere ed incomprensioni che avrebbero fatto venir meno la comunione materiale e spirituale tra loro, tanto da rendere intollerabile la convivenza sotto lo stesso tetto;
a tal riguardo ha rappresentato che il rapporto tra i coniugi si sarebbe deteriorato, irrimediabilmente, a causa del comportamento fedifrago e della dipendenza dal gioco del resistente, che lo avrebbe portato a sperperare, all'insaputa della ricorrente, il patrimonio familiare. Ha infine dedotto che, nel mese di novembre 2014, avendo scoperto quanto sopra, ha allontanato il proprio coniuge dalla casa coniugale e che quest'ultimo ha creato un'altra famiglia, con la nascita di due figli, e nati a Catanzaro il 20/11/2017, Per_2 Persona_3 regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, disinteressandosi al contempo della piccola alla quale ha dedicato, nei primi anni di vita, solo qualche visita sporadica. Per_1
Per tali motivi, essendo cessata ogni forma di comunione spirituale e materiale con il coniuge ed essendo venuto meno l'affectio coniugalis, necessario all'armonioso sviluppo della famiglia, la
1 ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi. Ha inoltre chiesto di disporre, a carico del resistente, la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore, nella misura di € 400,00 e l'affidamento esclusivo della figlia minore, con la collocazione della stessa presso la madre. 2. Nonostante la regolare notificazione, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3. In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 19 ottobre 2021, resosi impossibile il tentativo di conciliazione per l'assenza di , il Presidente Controparte_1 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno. Ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso la medesima e presso la casa coniugale, assegnata in uso alla ricorrente. Ha disposto altresì il diritto del padre di fare visita e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze scolastiche della bambina. Ha infine posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia
[...] minore, la somma mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente e da versare alla moglie tramite bonifico bancario, entro i primi cinque giorni del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ha quindi rimesso le parti davanti al giudice istruttore. 4. Con la memoria integrativa, la ricorrente ha reiterato le proprie richieste, chiedendo, in modifica dei provvedimenti presidenziali, di stabilire l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia minore nella misura maggiore di € 400,00 e che, per quanto concerne il diritto di visita da parte del padre, questo avvenisse alla presenza della madre con esclusione del diritto di tenere con sé la piccola Per_1
Parte resistente ha omesso di costituirsi anche in tale fase processuale, nonostante regolare notifica.
5. Dopo una serie di rinvii, dovuti all'impossibilità di notificare il decreto presidenziale e di fissazione dell'udienza per irreperibilità del resistente, all'udienza del 18.10.2022 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza n. 913/2022 del 14.11.2022 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e rimessa la causa per l'istruttoria all'udienza del 02.05.2023. Esaminati i testi, all'udienza del 05.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. Con ordinanza del 7.08.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo a causa dell'intervenuto trasferimento in altro Ufficio Giudiziario del giudice relatore e all'udienza del 07.03.2025 la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, espressamente richiesti dalla parte.
6. Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altro Giudice Istruttore, precedentemente titolari del ruolo, al quali lo scrivente magistrato è subentrato solo all'udienza
07.03.2025. Nel merito l'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 913/2022. Pertanto, la presente pronuncia concerne la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, in particolare la domanda di affido esclusivo e la determinazione a carico del genitore non affidatario/non collocatario del mantenimento della figlia minore. Ciò posto, con riguardo al regime di affidamento della figlia minore deve rilevarsi che Per_1
l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. Ed invero, la legge n. 54 del 2006, obbliga il Giudice a considerare l'affidamento
2 condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori" e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e, cioè, connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore. Sul punto la Cassazione ha di recente ribadito, che in tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. (vedi Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16280; in tal senso anche Cass. Civ. n. 21054 del 2022; Cassazione civile, sez. I, 06/03/2019, n. 6535; Cass. Civ. n. 21425 del 2022). Nel caso di specie, occorre preliminarmente evidenziare che con provvedimento presidenziale del 25.11.2021 è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, sul presupposto del totale disinteresse manifestato negli anni dal padre nei riguardi della minore Per_1
Le risultanze testimoniali hanno fornito riscontro probatorio circa l'assenza del padre nella vita affettiva della figlia, il comportamento fedifrago di parte resistente e la sua dipendenza dal gioco. Va confermato pertanto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, giustificato dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia anche dopo la separazione. A tal riguardo, il suo trasferimento nella città di Monza (luogo, individuato dopo diverse ricerche, in cui è stato notificato da ultimo il provvedimento presidenziale) dove vivrebbe con la nuova famiglia e il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a provare la discontinuità, se non addirittura la latitanza, nell'esercizio del diritto di visita e, quindi, il disinteresse del padre verso la figlia. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui 'integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso' (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi conforme all'interesse della figlia l'affidamento condiviso, tenuto conto che le decisioni che riguardano la minore dovranno più Per_1 opportunamente essere prese dal genitore che conosce il suo carattere, le sue inclinazioni e i suoi bisogni. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, va rigettata la richiesta di parte ricorrente di permettere che la visita del padre avvenga alla presenza della madre e che quest'ultimo trattenga con sé la minore in assenza di allegazioni e ulteriori elementi rispetto a quanto deciso in fase Per_1 presidenziale che possano rappresentare il particolare pregiudizio per l'interesse della minore e giustificare la modifica, anche parziale, del provvedimento. Deve pertanto confermarsi il diritto di visita del padre, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore. Quanto ai profili di natura economica, resta di esaminare la domanda di riconoscimento di un assegno
3 nella misura maggiore di € 400,00 in favore della figlia, fissato in sede presidenziale in € 300,00 mensili. Ritiene il Collegio di dover confermare la misura di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del resistente già disposto dal Presidente del Tribunale, atteso che successivamente all'emanazione dell'ordinanza presidenziale non sono stati acquisiti elementi da giustificarne una modifica. Al riguardo, si evidenzia che parte ricorrente nulla ha dedotto sui motivi a sostegno della domanda, né ha provveduto ad allegare alcuna documentazione utile a valutare la propria situazione economico-reddituale all'attualità (dichiarazioni dei redditi, CUD, certificato di disoccupazione), da cui evincere una modifica della propria capacità contributiva al mantenimento della minore. 7. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidati, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione alla metà tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma l'affido esclusivo della figlia alla madre, disponendo che il padre incontri Per_1 la minore liberamente, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze della minore;
2) conferma il regolamento dei rapporti patrimoniali già dato dal Presidente con ordinanza del 25.10.2021 e, pertanto, dichiara tenuto parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma da corrispondere in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico bancario e da rivalutare annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
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