CASS
Sentenza 16 dicembre 2020
Sentenza 16 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2020, n. 35966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35966 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA EF EL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Esaminate le note di replica depositate dalla difesa del ricorrente NA NT in cui, nel ribadire le censure formulate nei motivi di ricorso insisteva per lè.annullamento della impugnata sentenza con eventuale rideterminazione della pena previo riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35966 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 03/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 19 Settembre 2018, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia annullatoria della Corte di cassazione limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della operata riqualificazione giuridica del delitto di cui all'art.181 comma 1 bis del d.lgs. n.42 anno 2004, escludeva che nel giudizio di rinvio potesse essere esaminata la richiesta del riconoscimento delle circostanze attenùanti generiche in relazione al residuo capo di imputazione di cui all'art. 349 commi 1 e 2 cod.pen., essendosi realizzata una preclusione in quanto il giudice di legittimità aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso in relazione a tale fattispecie, con pronuncia di irrevocabilità della sentenza impugnata in relazione a tale ultimo reato. Si limitava pertanto a procedere ad una mera operazione aritmetica con lo scomputo della pena già in precedenza applicata per il reato per cui era intervenuta la causa estintiva e rideterminava la pena in tre anni di reclusione ed euro 500 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NA articolando due motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce l'illegittimità processuale del rifiuto di concedere un termine all'imputato onde concordare con il sostituto procuratore generale una pena in appello, atteso che la relativa questione non poteva ritenersi preclusa laddove l'annullamento era stato disposto proprio in funzione della rideterminazione della pena da parte del giudice del rinvio. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale per essere stata riconosciuta la irrevocabilità del punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art.349 cod.pen., atteso che la questione definita dal giudice di legittimità atteneva all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e non già al trattamento sanzionatorio per il suddetto delitto laddove la stessa Corte di legittimità aveva dato atto, nel ritenuto in fatto, che oggetto del ricorso era anche la pronuncia del giudice di appello nella parte in cui aveva negato, con grave difetto motivazionale sul punto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche se poi, su tale doglianza, non era seguita alcuna pronuncia. Rilevava peraltro che lo stesso art.628 comma 2 cod.proc.pen. ammetteva il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione e che nessun provvedimento era stato assunto sul richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che, ai sensi 1 dell'art.624 commi 1 e 2 cod.proc.pen. l'autorità di cosa giudicata si era formata esclusivamente in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato e non già sul punto concernente il trattamento sanzionatorio per la cui rideterminazione era stato pronunciato annullamento con rinvio. 3. All'esito delle conclusioni scritte del procuratore generale ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.137/2020, la difesa del ricorrente NA depositava note di replica con cui, nel ribadire le censure formulate nei motivi di ricorso, insisteva per l'annullamento della impugnata sentenza con eventuale rideterminazione della pena previo riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, nonché sull'ulteriore doglianza relativa alla mancata ammissione al concordato in appello in sede di rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è palesemente infondato. Invero nel giudizio di rinvio ex art.627 cod.proc.pen. deve ritenersi inammissibile la formulazione del concordato in appello così come concepito dall'art-599 bis cod.proc.pen. anche con rinuncia ai motivi in quanto, essendo ormai avvenuto lo svolgimento dei giudizi di secondo grado e di legittimità, tale istituto si pone in contrasto con la finalità deflattiva assegnata a tale istituto (sez.5, 22.6.2020, Copponi Fabrizio, Rv.279595). 2. Infondato risulta invece il secondo motivo di ricorso. L'asserita irrevocabilità della pronuncia di appello, sulla cui base il giudice di rinvio esclude di potere esaminare le doglianze concernenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta invero consacrata dal giudice di legittimità laddove la pronuncia del S.C. non si limita a riconoscere la inammissibilità della impugnazione concernente il reato di cui all'art.349 cod.pen.„ ma nel dispositivo della sentenza espressamente indica la irrevocabilità della pronuncia relativamente a detto reato. Invero la preclusione richiamata dal giudice del rinvio è integrata dallo stesso decisum del giudice di legittimità il quale ha imposto al giudice di rinvio di ritenere come definitiva, e non più revocabile, la sentenza relativamente al reato di cui all'art.349 cod.pen. Una tale statuizione ha pertanto delimitato l'ambito decisionale del giudice di rinvio (il quale è tenuto a uniformarsi ad essa per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso) e contiene altresì una specifica disposizione, 'ai sensi dell'art.624 II comma cod.proc.pen., sulla definitività della pronuncia sulle condanne, ribadita nel dispositivo. 2 3. Tale statuizione pertanto risulta insuscettibile di essere riconsiderata in questa sede proprio in relazione all'efficacia vincolante del decisum rispetto al giudice del rinvio e conseguentemente nella successiva sede di legittimità avverso la pronuncia di questi, non solo sulla base di un giudicato progressivo idoneo a precludere la rilevanza di fenomeni, anche processuali, sopravvenuti alla suddetta pronuncia sulla responsabilità dichiarata irrevocabile, ma sulla base dello stesso dictum delk iC. in merito alla intangibilità di tale capo della decisione, che risulta comprendere tanto l'affermazione di responsabilità penale del giudicato, quanto le conseguenze sanzionatorie di una siffatta affermazione. 3.1 Sotto diverso profilo va rimarcato che, nonostante lo sforzo argomentativo del ricorrente, che fa leva sulla distinzione tra punti e capi della sentenza annullata per gli effetti di cui all'art.624 I comma cod.proc.pen. e sulla insensibilità dell'affermazione della responsabilità dell'imputato sul punto concernente il trattamento sanzionatorio, quale limite alla pure ritenuta progressività della formazione del giudicato, tali temi risultano adeguatamente affrontati fin dalle pronunce della S.C. a sezioni unite degli anni '90 e in particolare 11 maggio 1993 Ligresti;
23.11.1990 Agnese, 26.3.1997 Attinà e 19.1.1994 Cenerini Rv.196889 la quale, nel ribadire la correttezza delle precedenti pronunce a sezioni unite sulla formazione progressiva del giudicato, tanto rispetto all'art.545 del codice di procedura penale ormai abrogato, quanto in relazione all'art.624 I e II comma cod.proc.pen. in vigore, ha concluso che il legislatore aveva inteso riferirsi, anche plasticamente alle parti di sentenza in ordine alle quali si è del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente completato l'iter processuale e che hanno così acquisito autorità di cosa giudicata. Dovendosi intendere con il termine parti (della decisione), qualsiasi statuizione che abbia una propria autonomia giuridico concettuale, non annullate dalla sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, che si trovino in connessione non essenziale con quelle annullate, ove la relazione indicata dal legislatore con tale espressione deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppure annullata (da ultimo in termini adesivi alle pronunce richiamate sez.I, 24.9.2015, Catanese, Rv 264815). 4. Nella specie il giudice di legittimità non ha lasciato alcuno spazio ad una interpretazione coerente con le aspettative del ricorrente, essendosi limitato ad annullare la sentenza ai fini della rideterminazione della pena in 3 relazione al residuo reato di cui all'art.349 cod.pen., di cui affermava la intangibilità, una volta ridimensionata la portata sanzionatoria in ragione della esclusione del reato urbanistico. Una eventuale omissione di pronuncia, a fronte dell'esaustivo dettato precettivo della pronuncia di legittimità, che delimita i poteri del giudice del rinvio, non poteva che essere fatto valere nelle forme di cui all'ar.625 bis cod.proc.pen., qualora ne sussistessero i presupposti di legge. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3.12.2020
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA EF EL che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Esaminate le note di replica depositate dalla difesa del ricorrente NA NT in cui, nel ribadire le censure formulate nei motivi di ricorso insisteva per lè.annullamento della impugnata sentenza con eventuale rideterminazione della pena previo riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35966 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 03/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 19 Settembre 2018, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia annullatoria della Corte di cassazione limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della operata riqualificazione giuridica del delitto di cui all'art.181 comma 1 bis del d.lgs. n.42 anno 2004, escludeva che nel giudizio di rinvio potesse essere esaminata la richiesta del riconoscimento delle circostanze attenùanti generiche in relazione al residuo capo di imputazione di cui all'art. 349 commi 1 e 2 cod.pen., essendosi realizzata una preclusione in quanto il giudice di legittimità aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso in relazione a tale fattispecie, con pronuncia di irrevocabilità della sentenza impugnata in relazione a tale ultimo reato. Si limitava pertanto a procedere ad una mera operazione aritmetica con lo scomputo della pena già in precedenza applicata per il reato per cui era intervenuta la causa estintiva e rideterminava la pena in tre anni di reclusione ed euro 500 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NA articolando due motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce l'illegittimità processuale del rifiuto di concedere un termine all'imputato onde concordare con il sostituto procuratore generale una pena in appello, atteso che la relativa questione non poteva ritenersi preclusa laddove l'annullamento era stato disposto proprio in funzione della rideterminazione della pena da parte del giudice del rinvio. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale per essere stata riconosciuta la irrevocabilità del punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art.349 cod.pen., atteso che la questione definita dal giudice di legittimità atteneva all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e non già al trattamento sanzionatorio per il suddetto delitto laddove la stessa Corte di legittimità aveva dato atto, nel ritenuto in fatto, che oggetto del ricorso era anche la pronuncia del giudice di appello nella parte in cui aveva negato, con grave difetto motivazionale sul punto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche se poi, su tale doglianza, non era seguita alcuna pronuncia. Rilevava peraltro che lo stesso art.628 comma 2 cod.proc.pen. ammetteva il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione e che nessun provvedimento era stato assunto sul richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che, ai sensi 1 dell'art.624 commi 1 e 2 cod.proc.pen. l'autorità di cosa giudicata si era formata esclusivamente in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato e non già sul punto concernente il trattamento sanzionatorio per la cui rideterminazione era stato pronunciato annullamento con rinvio. 3. All'esito delle conclusioni scritte del procuratore generale ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.137/2020, la difesa del ricorrente NA depositava note di replica con cui, nel ribadire le censure formulate nei motivi di ricorso, insisteva per l'annullamento della impugnata sentenza con eventuale rideterminazione della pena previo riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, nonché sull'ulteriore doglianza relativa alla mancata ammissione al concordato in appello in sede di rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è palesemente infondato. Invero nel giudizio di rinvio ex art.627 cod.proc.pen. deve ritenersi inammissibile la formulazione del concordato in appello così come concepito dall'art-599 bis cod.proc.pen. anche con rinuncia ai motivi in quanto, essendo ormai avvenuto lo svolgimento dei giudizi di secondo grado e di legittimità, tale istituto si pone in contrasto con la finalità deflattiva assegnata a tale istituto (sez.5, 22.6.2020, Copponi Fabrizio, Rv.279595). 2. Infondato risulta invece il secondo motivo di ricorso. L'asserita irrevocabilità della pronuncia di appello, sulla cui base il giudice di rinvio esclude di potere esaminare le doglianze concernenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta invero consacrata dal giudice di legittimità laddove la pronuncia del S.C. non si limita a riconoscere la inammissibilità della impugnazione concernente il reato di cui all'art.349 cod.pen.„ ma nel dispositivo della sentenza espressamente indica la irrevocabilità della pronuncia relativamente a detto reato. Invero la preclusione richiamata dal giudice del rinvio è integrata dallo stesso decisum del giudice di legittimità il quale ha imposto al giudice di rinvio di ritenere come definitiva, e non più revocabile, la sentenza relativamente al reato di cui all'art.349 cod.pen. Una tale statuizione ha pertanto delimitato l'ambito decisionale del giudice di rinvio (il quale è tenuto a uniformarsi ad essa per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso) e contiene altresì una specifica disposizione, 'ai sensi dell'art.624 II comma cod.proc.pen., sulla definitività della pronuncia sulle condanne, ribadita nel dispositivo. 2 3. Tale statuizione pertanto risulta insuscettibile di essere riconsiderata in questa sede proprio in relazione all'efficacia vincolante del decisum rispetto al giudice del rinvio e conseguentemente nella successiva sede di legittimità avverso la pronuncia di questi, non solo sulla base di un giudicato progressivo idoneo a precludere la rilevanza di fenomeni, anche processuali, sopravvenuti alla suddetta pronuncia sulla responsabilità dichiarata irrevocabile, ma sulla base dello stesso dictum delk iC. in merito alla intangibilità di tale capo della decisione, che risulta comprendere tanto l'affermazione di responsabilità penale del giudicato, quanto le conseguenze sanzionatorie di una siffatta affermazione. 3.1 Sotto diverso profilo va rimarcato che, nonostante lo sforzo argomentativo del ricorrente, che fa leva sulla distinzione tra punti e capi della sentenza annullata per gli effetti di cui all'art.624 I comma cod.proc.pen. e sulla insensibilità dell'affermazione della responsabilità dell'imputato sul punto concernente il trattamento sanzionatorio, quale limite alla pure ritenuta progressività della formazione del giudicato, tali temi risultano adeguatamente affrontati fin dalle pronunce della S.C. a sezioni unite degli anni '90 e in particolare 11 maggio 1993 Ligresti;
23.11.1990 Agnese, 26.3.1997 Attinà e 19.1.1994 Cenerini Rv.196889 la quale, nel ribadire la correttezza delle precedenti pronunce a sezioni unite sulla formazione progressiva del giudicato, tanto rispetto all'art.545 del codice di procedura penale ormai abrogato, quanto in relazione all'art.624 I e II comma cod.proc.pen. in vigore, ha concluso che il legislatore aveva inteso riferirsi, anche plasticamente alle parti di sentenza in ordine alle quali si è del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente completato l'iter processuale e che hanno così acquisito autorità di cosa giudicata. Dovendosi intendere con il termine parti (della decisione), qualsiasi statuizione che abbia una propria autonomia giuridico concettuale, non annullate dalla sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, che si trovino in connessione non essenziale con quelle annullate, ove la relazione indicata dal legislatore con tale espressione deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppure annullata (da ultimo in termini adesivi alle pronunce richiamate sez.I, 24.9.2015, Catanese, Rv 264815). 4. Nella specie il giudice di legittimità non ha lasciato alcuno spazio ad una interpretazione coerente con le aspettative del ricorrente, essendosi limitato ad annullare la sentenza ai fini della rideterminazione della pena in 3 relazione al residuo reato di cui all'art.349 cod.pen., di cui affermava la intangibilità, una volta ridimensionata la portata sanzionatoria in ragione della esclusione del reato urbanistico. Una eventuale omissione di pronuncia, a fronte dell'esaustivo dettato precettivo della pronuncia di legittimità, che delimita i poteri del giudice del rinvio, non poteva che essere fatto valere nelle forme di cui all'ar.625 bis cod.proc.pen., qualora ne sussistessero i presupposti di legge. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3.12.2020