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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3969/2024 promossa da:
( ) difesa dagli avv.ti LABORAGINE ANDREA, Parte_1 C.F._1
ER CHIARA;
elettivamente domiciliata presso lo studio in C.So Vittorio Emanuele II, 6
10123 Torino Italia
ATTRICE contro
( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale conferito dalla sig.ra
[...]
al Dr. per grave inadempimento del medico. Pt_1 Pt_2
Condannare e dichiarare tenuto il Dr. alla restituzione del compenso ricevuto pari a Controparte_1
€ 2.402,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al relativo soddisfo.
Condannare e dichiarare tenuto il Dr. al risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1 dei danni patrimoniali nella misura di € 14.550,00 e non patrimoniali nella misura di € 30.248,50 o nella diversa e anche veriore somma ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al relativo soddisfo.
1 Insiste per la liquidazione del danno biologico, rinunciando in questo caso alla liquidazione del danno patrimoniale pari al costo dell'intervento emendativo.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.2.2024 ha chiesto il risarcimento del Parte_1 danno subito a seguito dei fatti qui esposti:
• Negli anni 1985 e 1995 la NC ebbe due gravidanze, con relativi aumenti ponderali e successivo dimagrimento di 18 Kg nel corso degli anni, fino a raggiungere nel 2017 il peso di
80 chilogrammi;
lamentava globosità addominale con eccesso cutaneo a grembiule;
• la si sottopose a visita specialistica dal Dr. chirurgo plastico Pt_1 Controparte_1 specializzato in chirurgia estetica;
• il Dr. prospettò alla NC la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico CP_1 estetico di addominoplastica, finalizzato alla rimozione del tessuto adiposo e della pelle in eccesso;
• In data 11.09.2017, la fu pertanto ricoverata presso la Casa di Cura “La Cittadella Pt_1
Sociale” di Pieve del Cairo.
• Il giorno stesso, senza alcuna informativa su rischi e possibili complicanze, la NC fu sottoposta, in anestesia subaracnoidea più sedazione, a intervento chirurgico di “resezione cutanea addome” in base a diagnosi di “lipodistrofia addome”.
• Pagò € 2.402,00 in favore del Dr. oltre a € 1.502,00 in favore della CP_1 [...]
per gli esami di laboratorio, sala operatoria e tutte le prestazione in day Controparte_2 surgery ed € 502,00 in favore del Dr. per la prestazione di anestesia Controparte_3 finalizzata all'intervento.
• L'intervento chirurgico non ha portato al miglioramento estetico desiderato dall'odierna attrice, ma ha addirittura peggiorato le condizioni della paziente, arrecandole un grave inestetismo.
2 • In occasione della rimozione dei punti di sutura era allora presente il padre del Dr. CP_1 anch'egli medico chirurgo, il quale vedendo il risultato dell'intervento chirurgico operato dal figlio e delle relative conseguenze, esclamò inorridito “è opera tua?!”.
• I punti di sutura applicati alla ferita ancora oggi non risultano correttamente rimossi.
• Attualmente parte attrice avverte e lamenta prurito e dolorosità dell'addome, oltreché un comprensibile disagio e rifiuto del proprio aspetto, che ne ha condizionato in peggio l'intimità con il marito, le proprie abitudini e la vita di relazione. Infatti, la ha accusato i classici Pt_1 sintomi della depressione maggiore. L'attrice in particolare ha registrato umore depresso e assenza di interesse rispetto alle attività di piacere;
ha perso l'intimità con il marito;
evita di farsi vedere dalle colleghe nello spogliatoio del luogo di lavoro;
per due anni non è più andata al mare ed in piscina;
ora indossa solo costumi interi. A causa della conformazione disformica del proprio addome è costretta ad utilizzare bretelle in luogo della cintura.
• Il medico legale cui la si è rivolta ha quantificato nel 10% il danno biologico Pt_1 permanente iatrogeno per malpratica chirurgica, tenuto conto del pregiudizio estetico che supera la preesistenza;
il danno biologico temporaneo in relazione alla convalescenza post-operatoria a seguito della correzione chirurgica è stato valutato in: 2 giorni totale, 8 giorni a parziale al 75%,
10 giorni a parziale a 50% e 10 giorni a parziale 25%; i costi per correggere l'attuale situazione dismorfica con nuovo intervento chirurgico ammontano ad euro 12.000,00 omnicomprensivi.
• Le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno ed il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i., hanno avuto esito negativo.
L'attrice ha chiesto quindi di condannare il Dr. al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali nella misura di € 30.248,50 e del danno patrimoniale nella misura di € 14.550,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al relativo soddisfo.
Nessuno si è costituito per parte convenuta che è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, con il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
*********
La documentazione prodotta in atti ed in particolare la cartella clinica, ha dimostrato che la si è sottoposta in data 11.09.17 presso la Casa di Cura “Cittadella Sociale” ad un intervento di Pt_1
3 “lipectomia addome” realizzato dal medico chirurgo dr Per_1
L'intervento aveva la finalità di migliorare l'aspetto estetico dell' attrice che presentava “ lipodistrofia addome con grembiule”, condizione anatomica caratterizzata da accumulo anomalo/distribuzione irregolare di tessuto adiposo nell'area addominale associata alla formazione di un "grembiule" di pelle e grasso che tende a pendere verso il basso.
Il Collegio peritale ha accertato che
➢ la manualità chirurgica è descritta come “incisione sovrapubica” con successivo “isolamento e resezione grembiule addominale a tutto spessore” me l'esito è di cicatrice bispino-iliaca e, quindi, di cicatrice che ha estensione orizzontale tra le due spine iliache anteriori superiore. La cicatrice sovrapubica è posizionata nella parte bassa dell'addome mentre una cicatrice bispino- iliaca – come quella del caso che ci occupa - copre una porzione più ampia ed alta dell'area addominale.
➢ L'incisione chirurgica dell'11/09/17 -appunto non sovrapubica ma bispino-iliaca-, è da ritenersi inadeguata nel caso di specie, sia per la progettazione che per l'attività chirurgica circoscritta ad una lipectomia in quando sarebbe stato indubbiamente opportuno programmare e attuare una addominoplastica con riposizionamento dell'ombelico e sutura dei retti dell'addome;
➢ le prestazioni professionali richieste in similari circostanze non comportano la soluzione di problemi di particolare difficoltà per specialisti del settore e, nel caso che ci occupa, è indubbiamente ravvisabile una difettata pianificazione e, di conseguenza, una incompleta attività chirurgica.
➢ In difetto di riscontri sullo status quo ante della paziente e quindi sull'apprezzabilità del danno differenziale, il Collegio ha stimato un danno biologico del 7-8%;
➢ la mancata correzione di un “addome con grembiule” con aggravato inestetismo addominale è una condizione in grado di generare, di per sé, problemi fisici condizionanti attività quotidiane come, ad esempio, camminare, piegarsi o praticare esercizi fisici e problemi relazionali con conseguente ritiro sociale.
➢ Questo pregiudizio può essere emendato con intervento di addominoplastica del costo di euro
12.000,00 ed un conseguente periodo di temporanea biologica di 2 giorni al 100%, di 8 giorni al
75%, di dieci giorni al 50% e di 10 giorni al 25%;
I testi hanno confermato il disagio patito dalla dopo l'intervento chirurgico con Pt_1 esito negativo:
- Il marito della , ha confermato che la moglie per qualche anno non era andata al Pt_1
4 mare o in piscina e che successivamente aveva preso ad indossare solo costumi interi;
ancora oggi ha problemi a mostrarsi;
- le colleghe del lavoro e ed il marito della hanno riferito Parte_3 Persona_2 Pt_1 che la sul luogo di lavoro fa in modo di non doversi spogliare davanti alle Pt_1 compagne ed in passato era costretta ad indossare le bretelle per evitare indumenti che stringessero sull'addome;
- la cugina e suo marito hanno riferito che dopo l'intervento la al Parte_4 Pt_1 mare non indossava altro che costumi interi.
Si deve concludere che l'istruttoria ha provato la responsabilità professionale del dr il CP_1 quale ha trattato l'inestetismo all'addome della NC con un inadeguato intervento di lipectomia invece che con una più opportuna addominoplastica, eseguendo una cicatrice non sovrapubica ma bispino-iliaca con esito incontrovertibilmente antiestetico.
Va quindi accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla . Pt_1
1. danno non patrimoniale
Viene liquidato sulla base delle tabelle milanesi 2024 in uso presso questo Tribunale.
1.a Danno per invalidità permanente
La NC al momento dell'intervento aveva 55 anni.
Il danno è stato stimato dal Collegio nell'8%. Si evidenzia che non è stato possibile accertare quale fosse il danno differenziale sulla base della condizione pregressa della . Nella Pt_1 valutazione del Collegio tuttavia ha pesato anche il fatto, non contestato, che la pregressa situazione estetica dell'addome della paziente non era ottimale.
Sulla base delle premesse sopra esposte, l'importo liquidabile è così calcolato:
• € 13.222,00 (€ 2264,00 x 8 punti di invalidità) a titolo di mero danno biologico
• € 3.306,00 a titolo di danno morale nella sua percentuale massima. La NC ha allegato e provato la sofferenza patita ed in particolare il senso di vergogna all'idea di esporsi, al mare o in piscina o davanti alle colleghe e la frustrazione e delusione per non aver migliorato la sua condizione estetica, ed anzi averla notevolmente peggiorata.
• Non si ritiene invece di poter riconoscere alcuna personalizzazione del danno, poiché
l'attrice non ha allegato né provato lo svolgimento di attività particolari per cui l'inestetismo provocato dall'intervento chirurgico, abbia arrecato un danno ulteriore.
5 L'importo totale dovuto a titolo di danno permanente ammonta quindi ad € 16.528,00 (già liquidate all'attualità).
1. b Danno da invalidità temporanea
Il Collegio non ha specificatamente quantificato questo danno che tuttavia può senz'altro ricavarsi dalla valutazione fatta per il caso in cui la prencipe decidesse di sottomettersi ad un intervento ripartivo di addominoplastica, operazione diversa dal punto di vista tecnico ma verosimilmente parimenti impattante dal punto di vista della degenza post operatoria:
• € 230,00 di temporanea biologica al 100%, per 2 giorni
• € 690,00 di temporanea biologica al 75%, per 8 giorni
• € 575,00 per temporanea biologica al 50% per 10 giorni
• € 287,50 di temporanea biologica al 25% per 10 giorni
Totale € 1.782,50
Il danno non patrimoniale ammonta complessivamente ad € 18.310,50 ( € 16.528,00 per danno permanente + € 1.782,50 per invalidità temporanea), già valutati all'attualità.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria o della liquidazione del danno all'attualità (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie).
Sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
2. Danno patrimoniale ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, così quantificato: Parte_5
• € 1.502,00 spese sostenute in favore della per gli esami di Controparte_2 laboratorio, sala operatoria e tutte le prestazione in day surgery (doc. 2 ) ;
• € 502,00 spesa sostenuta in favore del Dr. per la prestazione di Controparte_3 anestesia finalizzata all'intervento (doc. 2);
• € 546,00 per spese di mediazione (doc. 10 di parte attrice)
• € 2.402,00 per compenso al che ha reso una prestazione non conforme a perizia e CP_1 diligenza, non adempiendo quindi ai suoi obblighi contrattuali, ragione per cui il contratto professionale va risolto, con conseguente restituzione del compenso pagato
6 Parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni ha riferito che l'attrice non intende sottoporsi ad un altro intervento chirurgico e quindi ottenuta la liquidazione del danno biologico, ha rinunciato alla liquidazione del danno patrimoniale pari al costo dell'intervento emendativo.
L'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ammonta quindi ad € € 4.952,00. Su questo importo è dovuta la rivalutazione dai singoli pagamenti in data 11.9.2017 fino ad oggi ( € 1.025,06) per l'importo di € 5.977,06; su questa somma sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Conclusioni
Il contratto d'opera professionale va risolto per grave inadempimento dello CP_1
L'importo dovuto per danno non patrimoniale e danno patrimoniale ammonta quindi a complessivi € 24.287,56 ( € 18.310,50 + € 5.977,06), oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_1 Controparte_1 provvede: dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale;
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di parte attrice di € Controparte_1
24.287,56 , oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna ll'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di , liquidandole in € € 5.077,00 per compensi ed € 518,00 + 27,00 per Parte_1 spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 25.2.2025, a carico di parte convenuta.
Torino, 23/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3969/2024 promossa da:
( ) difesa dagli avv.ti LABORAGINE ANDREA, Parte_1 C.F._1
ER CHIARA;
elettivamente domiciliata presso lo studio in C.So Vittorio Emanuele II, 6
10123 Torino Italia
ATTRICE contro
( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale conferito dalla sig.ra
[...]
al Dr. per grave inadempimento del medico. Pt_1 Pt_2
Condannare e dichiarare tenuto il Dr. alla restituzione del compenso ricevuto pari a Controparte_1
€ 2.402,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al relativo soddisfo.
Condannare e dichiarare tenuto il Dr. al risarcimento in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1 dei danni patrimoniali nella misura di € 14.550,00 e non patrimoniali nella misura di € 30.248,50 o nella diversa e anche veriore somma ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al relativo soddisfo.
1 Insiste per la liquidazione del danno biologico, rinunciando in questo caso alla liquidazione del danno patrimoniale pari al costo dell'intervento emendativo.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.2.2024 ha chiesto il risarcimento del Parte_1 danno subito a seguito dei fatti qui esposti:
• Negli anni 1985 e 1995 la NC ebbe due gravidanze, con relativi aumenti ponderali e successivo dimagrimento di 18 Kg nel corso degli anni, fino a raggiungere nel 2017 il peso di
80 chilogrammi;
lamentava globosità addominale con eccesso cutaneo a grembiule;
• la si sottopose a visita specialistica dal Dr. chirurgo plastico Pt_1 Controparte_1 specializzato in chirurgia estetica;
• il Dr. prospettò alla NC la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico CP_1 estetico di addominoplastica, finalizzato alla rimozione del tessuto adiposo e della pelle in eccesso;
• In data 11.09.2017, la fu pertanto ricoverata presso la Casa di Cura “La Cittadella Pt_1
Sociale” di Pieve del Cairo.
• Il giorno stesso, senza alcuna informativa su rischi e possibili complicanze, la NC fu sottoposta, in anestesia subaracnoidea più sedazione, a intervento chirurgico di “resezione cutanea addome” in base a diagnosi di “lipodistrofia addome”.
• Pagò € 2.402,00 in favore del Dr. oltre a € 1.502,00 in favore della CP_1 [...]
per gli esami di laboratorio, sala operatoria e tutte le prestazione in day Controparte_2 surgery ed € 502,00 in favore del Dr. per la prestazione di anestesia Controparte_3 finalizzata all'intervento.
• L'intervento chirurgico non ha portato al miglioramento estetico desiderato dall'odierna attrice, ma ha addirittura peggiorato le condizioni della paziente, arrecandole un grave inestetismo.
2 • In occasione della rimozione dei punti di sutura era allora presente il padre del Dr. CP_1 anch'egli medico chirurgo, il quale vedendo il risultato dell'intervento chirurgico operato dal figlio e delle relative conseguenze, esclamò inorridito “è opera tua?!”.
• I punti di sutura applicati alla ferita ancora oggi non risultano correttamente rimossi.
• Attualmente parte attrice avverte e lamenta prurito e dolorosità dell'addome, oltreché un comprensibile disagio e rifiuto del proprio aspetto, che ne ha condizionato in peggio l'intimità con il marito, le proprie abitudini e la vita di relazione. Infatti, la ha accusato i classici Pt_1 sintomi della depressione maggiore. L'attrice in particolare ha registrato umore depresso e assenza di interesse rispetto alle attività di piacere;
ha perso l'intimità con il marito;
evita di farsi vedere dalle colleghe nello spogliatoio del luogo di lavoro;
per due anni non è più andata al mare ed in piscina;
ora indossa solo costumi interi. A causa della conformazione disformica del proprio addome è costretta ad utilizzare bretelle in luogo della cintura.
• Il medico legale cui la si è rivolta ha quantificato nel 10% il danno biologico Pt_1 permanente iatrogeno per malpratica chirurgica, tenuto conto del pregiudizio estetico che supera la preesistenza;
il danno biologico temporaneo in relazione alla convalescenza post-operatoria a seguito della correzione chirurgica è stato valutato in: 2 giorni totale, 8 giorni a parziale al 75%,
10 giorni a parziale a 50% e 10 giorni a parziale 25%; i costi per correggere l'attuale situazione dismorfica con nuovo intervento chirurgico ammontano ad euro 12.000,00 omnicomprensivi.
• Le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno ed il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i., hanno avuto esito negativo.
L'attrice ha chiesto quindi di condannare il Dr. al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali nella misura di € 30.248,50 e del danno patrimoniale nella misura di € 14.550,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al relativo soddisfo.
Nessuno si è costituito per parte convenuta che è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, con il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
*********
La documentazione prodotta in atti ed in particolare la cartella clinica, ha dimostrato che la si è sottoposta in data 11.09.17 presso la Casa di Cura “Cittadella Sociale” ad un intervento di Pt_1
3 “lipectomia addome” realizzato dal medico chirurgo dr Per_1
L'intervento aveva la finalità di migliorare l'aspetto estetico dell' attrice che presentava “ lipodistrofia addome con grembiule”, condizione anatomica caratterizzata da accumulo anomalo/distribuzione irregolare di tessuto adiposo nell'area addominale associata alla formazione di un "grembiule" di pelle e grasso che tende a pendere verso il basso.
Il Collegio peritale ha accertato che
➢ la manualità chirurgica è descritta come “incisione sovrapubica” con successivo “isolamento e resezione grembiule addominale a tutto spessore” me l'esito è di cicatrice bispino-iliaca e, quindi, di cicatrice che ha estensione orizzontale tra le due spine iliache anteriori superiore. La cicatrice sovrapubica è posizionata nella parte bassa dell'addome mentre una cicatrice bispino- iliaca – come quella del caso che ci occupa - copre una porzione più ampia ed alta dell'area addominale.
➢ L'incisione chirurgica dell'11/09/17 -appunto non sovrapubica ma bispino-iliaca-, è da ritenersi inadeguata nel caso di specie, sia per la progettazione che per l'attività chirurgica circoscritta ad una lipectomia in quando sarebbe stato indubbiamente opportuno programmare e attuare una addominoplastica con riposizionamento dell'ombelico e sutura dei retti dell'addome;
➢ le prestazioni professionali richieste in similari circostanze non comportano la soluzione di problemi di particolare difficoltà per specialisti del settore e, nel caso che ci occupa, è indubbiamente ravvisabile una difettata pianificazione e, di conseguenza, una incompleta attività chirurgica.
➢ In difetto di riscontri sullo status quo ante della paziente e quindi sull'apprezzabilità del danno differenziale, il Collegio ha stimato un danno biologico del 7-8%;
➢ la mancata correzione di un “addome con grembiule” con aggravato inestetismo addominale è una condizione in grado di generare, di per sé, problemi fisici condizionanti attività quotidiane come, ad esempio, camminare, piegarsi o praticare esercizi fisici e problemi relazionali con conseguente ritiro sociale.
➢ Questo pregiudizio può essere emendato con intervento di addominoplastica del costo di euro
12.000,00 ed un conseguente periodo di temporanea biologica di 2 giorni al 100%, di 8 giorni al
75%, di dieci giorni al 50% e di 10 giorni al 25%;
I testi hanno confermato il disagio patito dalla dopo l'intervento chirurgico con Pt_1 esito negativo:
- Il marito della , ha confermato che la moglie per qualche anno non era andata al Pt_1
4 mare o in piscina e che successivamente aveva preso ad indossare solo costumi interi;
ancora oggi ha problemi a mostrarsi;
- le colleghe del lavoro e ed il marito della hanno riferito Parte_3 Persona_2 Pt_1 che la sul luogo di lavoro fa in modo di non doversi spogliare davanti alle Pt_1 compagne ed in passato era costretta ad indossare le bretelle per evitare indumenti che stringessero sull'addome;
- la cugina e suo marito hanno riferito che dopo l'intervento la al Parte_4 Pt_1 mare non indossava altro che costumi interi.
Si deve concludere che l'istruttoria ha provato la responsabilità professionale del dr il CP_1 quale ha trattato l'inestetismo all'addome della NC con un inadeguato intervento di lipectomia invece che con una più opportuna addominoplastica, eseguendo una cicatrice non sovrapubica ma bispino-iliaca con esito incontrovertibilmente antiestetico.
Va quindi accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla . Pt_1
1. danno non patrimoniale
Viene liquidato sulla base delle tabelle milanesi 2024 in uso presso questo Tribunale.
1.a Danno per invalidità permanente
La NC al momento dell'intervento aveva 55 anni.
Il danno è stato stimato dal Collegio nell'8%. Si evidenzia che non è stato possibile accertare quale fosse il danno differenziale sulla base della condizione pregressa della . Nella Pt_1 valutazione del Collegio tuttavia ha pesato anche il fatto, non contestato, che la pregressa situazione estetica dell'addome della paziente non era ottimale.
Sulla base delle premesse sopra esposte, l'importo liquidabile è così calcolato:
• € 13.222,00 (€ 2264,00 x 8 punti di invalidità) a titolo di mero danno biologico
• € 3.306,00 a titolo di danno morale nella sua percentuale massima. La NC ha allegato e provato la sofferenza patita ed in particolare il senso di vergogna all'idea di esporsi, al mare o in piscina o davanti alle colleghe e la frustrazione e delusione per non aver migliorato la sua condizione estetica, ed anzi averla notevolmente peggiorata.
• Non si ritiene invece di poter riconoscere alcuna personalizzazione del danno, poiché
l'attrice non ha allegato né provato lo svolgimento di attività particolari per cui l'inestetismo provocato dall'intervento chirurgico, abbia arrecato un danno ulteriore.
5 L'importo totale dovuto a titolo di danno permanente ammonta quindi ad € 16.528,00 (già liquidate all'attualità).
1. b Danno da invalidità temporanea
Il Collegio non ha specificatamente quantificato questo danno che tuttavia può senz'altro ricavarsi dalla valutazione fatta per il caso in cui la prencipe decidesse di sottomettersi ad un intervento ripartivo di addominoplastica, operazione diversa dal punto di vista tecnico ma verosimilmente parimenti impattante dal punto di vista della degenza post operatoria:
• € 230,00 di temporanea biologica al 100%, per 2 giorni
• € 690,00 di temporanea biologica al 75%, per 8 giorni
• € 575,00 per temporanea biologica al 50% per 10 giorni
• € 287,50 di temporanea biologica al 25% per 10 giorni
Totale € 1.782,50
Il danno non patrimoniale ammonta complessivamente ad € 18.310,50 ( € 16.528,00 per danno permanente + € 1.782,50 per invalidità temporanea), già valutati all'attualità.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria o della liquidazione del danno all'attualità (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie).
Sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
2. Danno patrimoniale ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, così quantificato: Parte_5
• € 1.502,00 spese sostenute in favore della per gli esami di Controparte_2 laboratorio, sala operatoria e tutte le prestazione in day surgery (doc. 2 ) ;
• € 502,00 spesa sostenuta in favore del Dr. per la prestazione di Controparte_3 anestesia finalizzata all'intervento (doc. 2);
• € 546,00 per spese di mediazione (doc. 10 di parte attrice)
• € 2.402,00 per compenso al che ha reso una prestazione non conforme a perizia e CP_1 diligenza, non adempiendo quindi ai suoi obblighi contrattuali, ragione per cui il contratto professionale va risolto, con conseguente restituzione del compenso pagato
6 Parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni ha riferito che l'attrice non intende sottoporsi ad un altro intervento chirurgico e quindi ottenuta la liquidazione del danno biologico, ha rinunciato alla liquidazione del danno patrimoniale pari al costo dell'intervento emendativo.
L'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ammonta quindi ad € € 4.952,00. Su questo importo è dovuta la rivalutazione dai singoli pagamenti in data 11.9.2017 fino ad oggi ( € 1.025,06) per l'importo di € 5.977,06; su questa somma sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Conclusioni
Il contratto d'opera professionale va risolto per grave inadempimento dello CP_1
L'importo dovuto per danno non patrimoniale e danno patrimoniale ammonta quindi a complessivi € 24.287,56 ( € 18.310,50 + € 5.977,06), oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_1 Controparte_1 provvede: dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale;
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di parte attrice di € Controparte_1
24.287,56 , oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna ll'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di , liquidandole in € € 5.077,00 per compensi ed € 518,00 + 27,00 per Parte_1 spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 25.2.2025, a carico di parte convenuta.
Torino, 23/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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