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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 480/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 480/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...],
e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 10.09.1980 e residente in [...], C.so Giuseppe Garibaldi,
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Ivana Antonella DE ANGELIS (c.f. - pec: C.F._3
- tel./fax 0982.95465) del Foro di Paola, presso il cui Email_1 studio sito in IF (CS) alla via Santa Maria 3 sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 29 aprile 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IF (CS) in data 30.12.2000 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n.1 atto, parte II serie A anno 2001, rilevando che dalla loro unione è nata in [...] il [...] la figlia Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che il sig. dichiara di svolgere la professione di muratore e che il reddito Parte_1 dichiarato negli ultimi tre anni è stato pari a:
• € 26.116,00 nell'anno 2023;
• € 24.522,00 nell'anno 2022;
• € 22.756,00 nell'anno 2021;
- e che il suo patrimonio è così formato:
• nessun diritto reale su beni immobili;
• nessun bene mobile registrato
- che la sig.ra , dichiara di svolgere la professione di salumiera con contratto Parte_2 part time e che negli ultimi tre anni ha presentato i seguenti ISEE:
• € 3802,55 presentata nell'anno 2023;
• € 3467,52 presentato nell'anno 2024;
• € 3305,99 presentato nell'anno 2025;
- che il suo patrimonio è così formato:
• unità immobiliare sita in IF in Corso Garibaldi 3;
• nessun bene mobile registrato;
- che i coniugi si sono separati consensualmente su domanda congiunta, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 3 maggio 2009, omologato dal Tribunale di Paola, reg n. 32 /2009 D. Omol;
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto n. 32/2009 del 3.05.2009 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Parte_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2) Il sig. verserà a a titolo di contributo al proprio Parte_1 Persona_1 mantenimento la somma di € 200.00 mensili, sull'iban della Poatepay evolution: [...] intestato alla predetta e detta somma sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese sino a quando la stessa sarà divenuta economicamente autosufficiente.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 480/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in IF (CS) in data 30.12.2000 e Parte_1 Pt_2 Parte_2 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n .1 atto, parte II serie A anno 2001;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di IF (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di IF (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 12.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 480/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...],
e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 10.09.1980 e residente in [...], C.so Giuseppe Garibaldi,
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Ivana Antonella DE ANGELIS (c.f. - pec: C.F._3
- tel./fax 0982.95465) del Foro di Paola, presso il cui Email_1 studio sito in IF (CS) alla via Santa Maria 3 sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 29 aprile 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IF (CS) in data 30.12.2000 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n.1 atto, parte II serie A anno 2001, rilevando che dalla loro unione è nata in [...] il [...] la figlia Persona_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che il sig. dichiara di svolgere la professione di muratore e che il reddito Parte_1 dichiarato negli ultimi tre anni è stato pari a:
• € 26.116,00 nell'anno 2023;
• € 24.522,00 nell'anno 2022;
• € 22.756,00 nell'anno 2021;
- e che il suo patrimonio è così formato:
• nessun diritto reale su beni immobili;
• nessun bene mobile registrato
- che la sig.ra , dichiara di svolgere la professione di salumiera con contratto Parte_2 part time e che negli ultimi tre anni ha presentato i seguenti ISEE:
• € 3802,55 presentata nell'anno 2023;
• € 3467,52 presentato nell'anno 2024;
• € 3305,99 presentato nell'anno 2025;
- che il suo patrimonio è così formato:
• unità immobiliare sita in IF in Corso Garibaldi 3;
• nessun bene mobile registrato;
- che i coniugi si sono separati consensualmente su domanda congiunta, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 3 maggio 2009, omologato dal Tribunale di Paola, reg n. 32 /2009 D. Omol;
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto n. 32/2009 del 3.05.2009 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Parte_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2) Il sig. verserà a a titolo di contributo al proprio Parte_1 Persona_1 mantenimento la somma di € 200.00 mensili, sull'iban della Poatepay evolution: [...] intestato alla predetta e detta somma sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese sino a quando la stessa sarà divenuta economicamente autosufficiente.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 480/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in IF (CS) in data 30.12.2000 e Parte_1 Pt_2 Parte_2 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n .1 atto, parte II serie A anno 2001;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di IF (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di IF (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 12.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo