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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Marco Pesoli Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3378/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LODO CLAUDIA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. parte nata a MO (PD) in [...] CP_1 C.F._2
14/07/1973, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BONAFIN PIERLUIGI, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “
1. Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre in Rovigo, via A.
Negri n. 17, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo / riconsegna dei bambini all'altro genitore. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. I coniugi
1 si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
2. Il sig. vedrà e terrà con sé i CP_1 figli minori e nei tempi e con le modalità di seguito indicate: a) il martedì dalle ore Per_1 Per_2
18.00 fino al mercoledì mattina, portandoli direttamente a scuola alle ore 8.00 e il giovedì sempre dalle ore 18.00 fino al venerdì mattina, accompagnandoli a scuola;
b) nei fine settimana: dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica fino alle ore 19.00 (20.00 nel periodo estivo) week-end intero con il padre ed il fine settimana successivo, dal venerdì alle ore 18.00 sino al sabato alle ore 19.00 (20.00 nel periodo estivo) e poi dalle ore 19.00 del sabato con la madre per il resto del week-end; c) il padre potrà trascorrere con i figli 15 (quindici) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo entro detto termine, il periodo sarà determinato dal genitore che per primo ha organizzato le proprie ferie), durante le vacanze natalizie suddividendone i giorni a metà con la madre e comprendendo ad anni alterni, il giorno di Natale o Capodanno e durante le vacanze pasquali, suddividendo i giorni a metà con la madre e comprendendo ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di pasquetta, il tutto sempre salvo migliori accordi dei genitori.
3. Il sig. corrisponderà CP_1 alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 bancario intestato alla medesima, la somma mensile di € 280,00 (€ 140,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Unitamente al predetto contributo, il sig. rimborserà mensilmente nella misura del CP_1
50% alla sig.ra , previa esibizione della relativa documentazione, all'inizio di ogni Parte_1 anno scolastico la spesa per le tasse scolastiche. Il sig. verserà inoltre il 50% delle CP_1 spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci non da banco, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private e di quelle che richiedono il preventivo accordo: scolastiche (viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola, baby sitter, viaggi di studio e istruzione all'estero, frequenza del conservatorio), sportive (attività sportive e relativa attrezzatura), mediche (per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche non effettuate tramite
SSN, cicli di psicoterapia o logopedia, visite specialistiche, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private, esami diagnostici e analisi cliniche), ludiche (corsi di musica, disegno, pittura o informatica, centri estivi, campi scuola, viaggi di istruzione o vacanze trascorse autonomamente senza i genitori) e per festeggiamenti dedicati ai figli. Dette spese dovranno essere sempre documentate dal genitore che chiede il rimborso.
4. I coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa
2 economica l'uno nei confronti dell'altra, in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale.
5. Per le questioni economiche ivi contenute il presente accordo produrrà tutti gli effetti anche esecutivi come per legge.
6. Spese compensate”.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20.10.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli , in data Per_1
9.6.2012, e , in data 13.5.2014. Per_2
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 28.2.2020, l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 12.2.2020.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 23.10.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 31.10.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 31.10.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 12.2.2020 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 28.2.2020 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaia adeguato a garantire ai figli minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROVIGO in data 24/04/2010 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di ROVIGO nell'anno 2010, al numero 5, parte II, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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