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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/08/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2415/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2415/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Stefano Di Salvatore, presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n. 14 e presso il cui indirizzo telematico
è elettivamente domiciliato Email_1
ATTRICE contro
(C.F.: ) quale Controparte_1 P.IVA_2 incorporante per fusione Controparte_2
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per mandato allegato della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angela Tavaglione, presso il cui studio in Firenze, Via
Bolognese n. 55 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2024, N. 2415/2022 R.G. 2 / 11
per , l'Avv. Stefano Di Salvatore chiede Parte_1 che venga chiesto al Ctu di rispondere al punto c2) utilizzando i parametri indicati nelle osservazioni in quanto ai sensi dell'art. 4 “Decorrenza e durata del contratto” il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile”; in subordine precisa le proprie conclusioni come segue: “Voglia
l'Onorevole Tribunale di Siena adìto, contrariis reiectis: A) in via principale: 1) accertare e dichiarare, l'indeterminatezza/indeterminabilità della clausola disciplinante il tasso dell'operazione di leasing (TIA) oggetto di causa per tutte le motivazioni esposte in atti, e per l'effetto accertare e dichiarare, la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e/o delle Istruzioni di Banca di Italia del 25.07.2003
e/o 29.07.2009 e/o 30.06.2012 ordinando la sostituzione del tasso indicato con quello previsto dall'art. 117, co. VII lett. a) TUB, e così condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con Sede Legale in Via Aldo Moro, 11/13 - 53100 , previa CP_1 rideterminazione del piano di rimborso dei canoni, a corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di € 140.266,00 (importo calcolato fino al canone numero 86) o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto;
in via alternativa, accertare e dichiarare, in conseguenza della predetta indeterminatezza/indeterminabilità della clausola disciplinante il tasso dell'operazione di leasing (TIA), la nullità della stessa ex art. 1419 comma 2 c.c. per le ragioni di cui narrativa e, per l'effetto, ordinare sostituzione del tasso indicato con quello legale ex art. 1284 c.c. vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto, condannando in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di € 124.131,54 (calcolata fino al canone
n. 86), nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del N. 2415/2022 R.G. 3 / 11
leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto, o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
B) In via subordinata: 2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 117 comma 6
TUB, la nullità della clausola del contratto di leasing impugnato disciplinante il tasso dell'operazione perché la Convenuta ha previsto ed in ogni caso applicato in concreto un Tasso Interno di Attualizzazione difforme in senso più sfavorevole all'attrice rispetto al valore del tasso dell'operazione pubblicizzato e poi previsto nel contratto per tutte le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 117, co. VII, lett. a) TUB e delle disposizioni di Banca di Italia del
25.07.2003 e/o 29.07.2009 e/o 30.06.2012 la sostituzione del valore del tasso formalmente indicato con il tasso previsto dall'art. 117, co. VII lett. a) TUB, e così condannare in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in Via Aldo Moro, 11/13 -
53100 , previa rideterminazione del piano di rimborso dei canoni, a CP_1 corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di €
140.266,00 (importo calcolato fino al canone numero 86) o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto. 3) In via di estremo subordine a quanto finora richiesto, accertare e dichiarare che i canoni periodici versati dalla società attrice sono stati maggiori dei canoni che avrebbe dovuto pagare in funzione del TIA annuo del 63234% per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, ordinare, la rideterminazione dei canoni calcolati al Tasso Interno di
Attualizzazione annuo del 6,3234%; per l'ulteriore effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con Sede Legale in Via Aldo Moro, 11/13 - 53100 , previa CP_1 rideterminazione del piano di rimborso dei canoni, a corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di €4.302,58 (importo calcolato fino al canone numero 86) o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi N. 2415/2022 R.G. 4 / 11
e rivalutazione, nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto.”; per l'Avv. Angela Tavaglione Controparte_1 così conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare tutte le domande avversarie, con vittoria di spese, e competenze difensive (ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 2 D.M.
n. 55/2014).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.10.2022, Parte_1 semplificata conveniva Controparte_5 dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che
[...] aveva stipulato in data 21.10.2014, il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1438158/001, in cui era indicato il tasso leasing del 6,3234%; sulla base di una consulenza tecnica di parte, lamentava i) l'indeterminatezza del Tasso interno di attualizzazione (c.d. “TIA”) o Tasso Leasing “contrattuale”, ii) l'applicazione di un
TIA in concreto applicato di valore superiore rispetto a quello effettivamente previsto nel contratto e prima ancora pubblicizzato;
iii) l'errata determinazione dei canoni calcolati al TIA pari al valore del 6,32340% indicato nel contratto;
eccepiva pertanto la nullità della clausola che prevedeva il tasso leasing o TIA, costituente elemento essenziale del contratto;
concludeva chiedendo pertanto la rideterminazione dei canoni al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. e la restituzione delle somme pagate in eccesso, con vittoria di spese.
La convenuta , Controparte_4 [...] si costituiva il 17.1.2023 in vista dell'udienza di Controparte_3 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 31.1.2023 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
in particolare, sosteneva che, alla luce delle circolari di Banca d'Italia del 2009 e del 2012, il TIA aveva solo funzione informativa e che la sua mancanza o erroneità non determinava N. 2415/2022 R.G. 5 / 11
la nullità del contratto;
contestava in ogni caso la sua determinazione da parte del consulente di parte attrice;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 31.1.2023 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta dal Giudice con ordinanza del
25.5.2023.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2023, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di accertamento della Parte_2 nullità di un contratto di leasing in relazione alla clausola indicante il tasso leasing o tasso interno di attualizzazione (c.d. TIA), per la mancata indicazione degli elementi necessari al relativo calcolo e, in subordine, per la sua errata indicazione in contratto, e di conseguente ricalcolo delle somme dovute e di restituzione di quelle indebitamente versate.
Si deve in proposito premettere che il tasso leasing (o TIR), per come definito dalla
Banca d'Italia nel provvedimento del 29 luglio 2009 intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, è il tasso interno di attualizzazione, per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti;
in buona sostanza il tasso leasing è pari al tasso interno che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale;
il TIR deve essere invero distinto dal TAN, che è un tasso solo nominale perché non tiene conto del tipo di rateizzazione: infatti, la sola ipotesi in cui il TAN coincide con il tasso reale degli interessi è quella in cui il pagamento degli interessi abbia luogo una tantum a fine N. 2415/2022 R.G. 6 / 11
anno insieme con la restituzione totale della somma capitale, sicché, se il TAN fosse dello x% e la somma ricevuta a prestito fosse 100, a fine anno verrebbe restituita la somma di 100 + X%: 100 a titolo di capitale e X a titolo di interesse.
Nel citato provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il riferimento al tasso leasing è tuttavia inserito solo nell'ambito della sezione II - “Pubblicità e informazione precontrattuale”, in particolare nell'art. 3 “Fogli informativi”, laddove è espressamente previsto che “Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”; viceversa, nessun riferimento al c.d. tasso leasing è contenuto nella sezione III - “Contratti”, ove all'art. 3 “Contenuto dei contratti” è ancora previsto che “I contratti indicano il tasso d'interesse...” ma non vi è alcun richiamo, per i contratti di leasing, al tasso leasing come definito nella sezione relativa all'informazione precontrattuale.
In effetti, secondo l'interpretazione prevalente, il tema della determinatezza o della determinabilità del tasso di interesse attiene essenzialmente al tasso nominale, e non invece al AE (nel quale vanno notoriamente incluse, a fini di trasparenza, determinate voci che compongono il c.d. costo complessivo del credito, ulteriori rispetto agli interessi), e neppure al TE (che rappresenta il tasso effettivo contrattuale, che va raffrontato con il tasso-soglia ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura) e nemmeno al TIR.
In questa prospettiva, l'indicazione del tasso leasing, contenuta solo nella Sez. II -
“pubblicità e informazione precontrattuale”, così come l'indicazione dell'ISC/AE (nei contratti in cui va inserito detto indicatore), ha perciò una finalità esclusivamente informativa, in termini di trasparenza contrattuale, ed ha quindi valenza di regola di comportamento, la cui violazione può comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale;
in questo senso, l'erronea o mancata indicazione del tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria non può determinare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai N. 2415/2022 R.G. 7 / 11
consumatori, le conseguenze di cui all'art. 125-bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno, ove peraltro l'interessato abbia fornito la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente al tasso leasing fossero state veritiere, ma apparentemente superiori - e dunque non concorrenziali - rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario finanziatore).
Il Tribunale non ignora la pronuncia della Cassazione civile, sez. III, 13 maggio
2021 n. 12889, richiamata anche dalla società attrice, la quale ha affermato che “la funzione della trasparenza … non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto” ed ha quindi evidenziato che oggi si può affermare la declinabilità della trasparenza in senso economico, sul presupposto che “il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, …. solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza… sull'equilibrio economico del contratto”.
La Cassazione, tuttavia, ha escluso che la mera mancanza o erronea indicazione del tasso leasing comporti la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminabilità del corrispettivo e quindi dell'oggetto, richiamando il principio per cui, affinché una clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse e, a tal fine, occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun N. 2415/2022 R.G. 8 / 11
margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (in tal senso, seppure in tema di contratto di mutuo, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n.
154, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2018, n. 8028; analogamente, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2014, n. 25205).
Ciò detto in generale, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che ha stipulato con Parte_2 Controparte_4 CP_4
, in data 21.10.2014, il
[...] Controparte_3 contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1438158/001 (doc. 2 fasc.conv.; doc. 1 fasc.att.), avente ad oggetto il complesso immobiliare in corso di ristrutturazione sito in Mediglia (MI), Via Giacomo Leopardi n. 1, rappresentato al
NCEU di tale Comune al foglio 3 particella 125 subalterno 1; con il contratto in questione, in buona sostanza, la si è obbligata a finanziare la ristrutturazione CP_3 del complesso immobiliare da parte della cioè a fornire la Parte_2 copertura finanziaria necessaria nei limiti dell'importo stabilito in contratto, e, una volta completata la ristrutturazione ed ottenuta la consegna del complesso immobiliare, la società utilizzatrice si è, a sua volta, obbligata a restituire tale somma a rate, secondo le modalità indicate in contratto.
In particolare, nel contratto, le parti hanno indicato, il tasso leasing nella misura del
6,3234%, l'importo totale del finanziamento, pari ad € 628.502,00 oltre IVA, il canone iniziale di € 157.125,50 oltre IVA da versare al momento della sottoscrizione del contratto, la durata pari a dodici anni e le modalità di determinazione dei canoni mensili, in misura corrispondente allo 0,6544% dell'importo totale del finanziamento, da pagarsi dal primo giorno del primo mese successivo alla consegna, e dell'opzione di acquisto finale, in misura corrispondente al 20% dell'importo totale del finanziamento.
In data 3.8.2015, le parti hanno quindi proceduto alla consegna dell'immobile
(docc. 4 fasc.conv.) ed il contratto è stato conseguentemente integrato (docc. 3 fasc.conv.) con l'esatta previsione dei termini di pagamento, ovvero con N. 2415/2022 R.G. 9 / 11
l'indicazione dell'importo della rata mensile di € 4.112,95 e dell'opzione finale di acquisto di € 125.700,40, calcolate per come indicato supra.
Alla luce di quanto precede, si deve anzitutto escludere che il tasso leasing, invero chiaramente indicato all'art. 6 del contratto in questione nella misura del 6,3234%, non fosse previamente determinabile sulla base di criteri oggettivi.
È pur vero che, per come riconosciuto anche nella consulenza tecnica d'ufficio, per determinare il tasso leasing, così come definito dalla Banca d'Italia, senza margini di incertezza o discrezionalità, è necessario conoscere non solo gli importi dei flussi finanziari a cui è soggetto l'utilizzatore sia in entrate (erogazione) che in uscita
(rimborso) ma anche le rispettive date.
Ed in questa prospettiva, è anche vero che, nel contratto stipulato il 21.10.2014, non era possibile individuare esattamente il tasso leasing, in quanto l'utilizzatrice avrebbe dovuto versare le rate mensili a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e tale data non era indicata.
Tuttavia, proprio perché l'individuazione della data di consegna del bene dipendeva dalla consegna dell'immobile, che era a sua volta subordinata alla sua ristrutturazione da parte dell'utilizzatrice, l'individuazione di tale data non era rimessa alla concedente ma all'utilizzatrice e, in effetti, è stata poi decisa dall'utilizzatrice stessa, seppure in epoca successiva al 21.10.2014, al momento della consegna stessa.
E ciò appare sufficiente a considerare determinabile l'oggetto del contratto sotto il profilo della determinazione del corrispettivo, ovvero appunto del tasso leasing, in quanto, di fatto, l'unico elemento inizialmente mancante, ovvero appunto quello della decorrenza dei pagamenti, era comunque determinabile da parte dell'utilizzatore e non era lasciato alla scelta discrezionale del concedente.
Nel caso di specie, peraltro, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, il tasso di leasing rideterminato è pari al 6,0511%, ovvero è addirittura inferiore rispetto a quello indicato nel contratto. E quindi, nessun danno può lamentare l'utilizzatrice dalla sua errata indicazione. N. 2415/2022 R.G. 10 / 11
In conclusione, quindi, la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi è infondata e deve essere rigettata.
Ogni ulteriore domanda risulta assorbita.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, l'attrice deve essere condannato a rimborsare a Parte_2 le spese di lite da essa sostenute, spese che Controparte_1 vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed
€ 260.000,00 in considerazione dell'importo richiesto in restituzione, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice Parte_2
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
N. 2415/2022 R.G. 11 / 11
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di Parte_2
Siena, 15 agosto 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2415/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Stefano Di Salvatore, presso il cui studio in Roma, Viale Liegi n. 14 e presso il cui indirizzo telematico
è elettivamente domiciliato Email_1
ATTRICE contro
(C.F.: ) quale Controparte_1 P.IVA_2 incorporante per fusione Controparte_2
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per mandato allegato della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angela Tavaglione, presso il cui studio in Firenze, Via
Bolognese n. 55 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2024, N. 2415/2022 R.G. 2 / 11
per , l'Avv. Stefano Di Salvatore chiede Parte_1 che venga chiesto al Ctu di rispondere al punto c2) utilizzando i parametri indicati nelle osservazioni in quanto ai sensi dell'art. 4 “Decorrenza e durata del contratto” il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile”; in subordine precisa le proprie conclusioni come segue: “Voglia
l'Onorevole Tribunale di Siena adìto, contrariis reiectis: A) in via principale: 1) accertare e dichiarare, l'indeterminatezza/indeterminabilità della clausola disciplinante il tasso dell'operazione di leasing (TIA) oggetto di causa per tutte le motivazioni esposte in atti, e per l'effetto accertare e dichiarare, la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e/o delle Istruzioni di Banca di Italia del 25.07.2003
e/o 29.07.2009 e/o 30.06.2012 ordinando la sostituzione del tasso indicato con quello previsto dall'art. 117, co. VII lett. a) TUB, e così condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con Sede Legale in Via Aldo Moro, 11/13 - 53100 , previa CP_1 rideterminazione del piano di rimborso dei canoni, a corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di € 140.266,00 (importo calcolato fino al canone numero 86) o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto;
in via alternativa, accertare e dichiarare, in conseguenza della predetta indeterminatezza/indeterminabilità della clausola disciplinante il tasso dell'operazione di leasing (TIA), la nullità della stessa ex art. 1419 comma 2 c.c. per le ragioni di cui narrativa e, per l'effetto, ordinare sostituzione del tasso indicato con quello legale ex art. 1284 c.c. vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto, condannando in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di € 124.131,54 (calcolata fino al canone
n. 86), nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del N. 2415/2022 R.G. 3 / 11
leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto, o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
B) In via subordinata: 2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 117 comma 6
TUB, la nullità della clausola del contratto di leasing impugnato disciplinante il tasso dell'operazione perché la Convenuta ha previsto ed in ogni caso applicato in concreto un Tasso Interno di Attualizzazione difforme in senso più sfavorevole all'attrice rispetto al valore del tasso dell'operazione pubblicizzato e poi previsto nel contratto per tutte le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 117, co. VII, lett. a) TUB e delle disposizioni di Banca di Italia del
25.07.2003 e/o 29.07.2009 e/o 30.06.2012 la sostituzione del valore del tasso formalmente indicato con il tasso previsto dall'art. 117, co. VII lett. a) TUB, e così condannare in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in Via Aldo Moro, 11/13 -
53100 , previa rideterminazione del piano di rimborso dei canoni, a CP_1 corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di €
140.266,00 (importo calcolato fino al canone numero 86) o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto. 3) In via di estremo subordine a quanto finora richiesto, accertare e dichiarare che i canoni periodici versati dalla società attrice sono stati maggiori dei canoni che avrebbe dovuto pagare in funzione del TIA annuo del 63234% per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, ordinare, la rideterminazione dei canoni calcolati al Tasso Interno di
Attualizzazione annuo del 6,3234%; per l'ulteriore effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con Sede Legale in Via Aldo Moro, 11/13 - 53100 , previa CP_1 rideterminazione del piano di rimborso dei canoni, a corrispondere, pagare e restituire alla società attrice la somma complessiva di €4.302,58 (importo calcolato fino al canone numero 86) o le somme maggiori o minori di giustizia, oltre interessi N. 2415/2022 R.G. 4 / 11
e rivalutazione, nonché condannarla a versare alla società attrice le somme a titolo di differenziale medio tempore maturate dal canone n. 87 in poi sino alla fine del leasing o fino al momento in cui la controparte non inizi ad addebitare il canone corretto.”; per l'Avv. Angela Tavaglione Controparte_1 così conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare tutte le domande avversarie, con vittoria di spese, e competenze difensive (ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 2 D.M.
n. 55/2014).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.10.2022, Parte_1 semplificata conveniva Controparte_5 dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che
[...] aveva stipulato in data 21.10.2014, il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1438158/001, in cui era indicato il tasso leasing del 6,3234%; sulla base di una consulenza tecnica di parte, lamentava i) l'indeterminatezza del Tasso interno di attualizzazione (c.d. “TIA”) o Tasso Leasing “contrattuale”, ii) l'applicazione di un
TIA in concreto applicato di valore superiore rispetto a quello effettivamente previsto nel contratto e prima ancora pubblicizzato;
iii) l'errata determinazione dei canoni calcolati al TIA pari al valore del 6,32340% indicato nel contratto;
eccepiva pertanto la nullità della clausola che prevedeva il tasso leasing o TIA, costituente elemento essenziale del contratto;
concludeva chiedendo pertanto la rideterminazione dei canoni al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. e la restituzione delle somme pagate in eccesso, con vittoria di spese.
La convenuta , Controparte_4 [...] si costituiva il 17.1.2023 in vista dell'udienza di Controparte_3 prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 31.1.2023 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
in particolare, sosteneva che, alla luce delle circolari di Banca d'Italia del 2009 e del 2012, il TIA aveva solo funzione informativa e che la sua mancanza o erroneità non determinava N. 2415/2022 R.G. 5 / 11
la nullità del contratto;
contestava in ogni caso la sua determinazione da parte del consulente di parte attrice;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 31.1.2023 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta dal Giudice con ordinanza del
25.5.2023.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2023, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di accertamento della Parte_2 nullità di un contratto di leasing in relazione alla clausola indicante il tasso leasing o tasso interno di attualizzazione (c.d. TIA), per la mancata indicazione degli elementi necessari al relativo calcolo e, in subordine, per la sua errata indicazione in contratto, e di conseguente ricalcolo delle somme dovute e di restituzione di quelle indebitamente versate.
Si deve in proposito premettere che il tasso leasing (o TIR), per come definito dalla
Banca d'Italia nel provvedimento del 29 luglio 2009 intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, è il tasso interno di attualizzazione, per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti;
in buona sostanza il tasso leasing è pari al tasso interno che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale;
il TIR deve essere invero distinto dal TAN, che è un tasso solo nominale perché non tiene conto del tipo di rateizzazione: infatti, la sola ipotesi in cui il TAN coincide con il tasso reale degli interessi è quella in cui il pagamento degli interessi abbia luogo una tantum a fine N. 2415/2022 R.G. 6 / 11
anno insieme con la restituzione totale della somma capitale, sicché, se il TAN fosse dello x% e la somma ricevuta a prestito fosse 100, a fine anno verrebbe restituita la somma di 100 + X%: 100 a titolo di capitale e X a titolo di interesse.
Nel citato provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il riferimento al tasso leasing è tuttavia inserito solo nell'ambito della sezione II - “Pubblicità e informazione precontrattuale”, in particolare nell'art. 3 “Fogli informativi”, laddove è espressamente previsto che “Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”; viceversa, nessun riferimento al c.d. tasso leasing è contenuto nella sezione III - “Contratti”, ove all'art. 3 “Contenuto dei contratti” è ancora previsto che “I contratti indicano il tasso d'interesse...” ma non vi è alcun richiamo, per i contratti di leasing, al tasso leasing come definito nella sezione relativa all'informazione precontrattuale.
In effetti, secondo l'interpretazione prevalente, il tema della determinatezza o della determinabilità del tasso di interesse attiene essenzialmente al tasso nominale, e non invece al AE (nel quale vanno notoriamente incluse, a fini di trasparenza, determinate voci che compongono il c.d. costo complessivo del credito, ulteriori rispetto agli interessi), e neppure al TE (che rappresenta il tasso effettivo contrattuale, che va raffrontato con il tasso-soglia ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura) e nemmeno al TIR.
In questa prospettiva, l'indicazione del tasso leasing, contenuta solo nella Sez. II -
“pubblicità e informazione precontrattuale”, così come l'indicazione dell'ISC/AE (nei contratti in cui va inserito detto indicatore), ha perciò una finalità esclusivamente informativa, in termini di trasparenza contrattuale, ed ha quindi valenza di regola di comportamento, la cui violazione può comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale;
in questo senso, l'erronea o mancata indicazione del tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria non può determinare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai N. 2415/2022 R.G. 7 / 11
consumatori, le conseguenze di cui all'art. 125-bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno, ove peraltro l'interessato abbia fornito la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente al tasso leasing fossero state veritiere, ma apparentemente superiori - e dunque non concorrenziali - rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario finanziatore).
Il Tribunale non ignora la pronuncia della Cassazione civile, sez. III, 13 maggio
2021 n. 12889, richiamata anche dalla società attrice, la quale ha affermato che “la funzione della trasparenza … non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto” ed ha quindi evidenziato che oggi si può affermare la declinabilità della trasparenza in senso economico, sul presupposto che “il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, …. solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza… sull'equilibrio economico del contratto”.
La Cassazione, tuttavia, ha escluso che la mera mancanza o erronea indicazione del tasso leasing comporti la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminabilità del corrispettivo e quindi dell'oggetto, richiamando il principio per cui, affinché una clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse e, a tal fine, occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun N. 2415/2022 R.G. 8 / 11
margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (in tal senso, seppure in tema di contratto di mutuo, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n.
154, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2018, n. 8028; analogamente, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2014, n. 25205).
Ciò detto in generale, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che ha stipulato con Parte_2 Controparte_4 CP_4
, in data 21.10.2014, il
[...] Controparte_3 contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1438158/001 (doc. 2 fasc.conv.; doc. 1 fasc.att.), avente ad oggetto il complesso immobiliare in corso di ristrutturazione sito in Mediglia (MI), Via Giacomo Leopardi n. 1, rappresentato al
NCEU di tale Comune al foglio 3 particella 125 subalterno 1; con il contratto in questione, in buona sostanza, la si è obbligata a finanziare la ristrutturazione CP_3 del complesso immobiliare da parte della cioè a fornire la Parte_2 copertura finanziaria necessaria nei limiti dell'importo stabilito in contratto, e, una volta completata la ristrutturazione ed ottenuta la consegna del complesso immobiliare, la società utilizzatrice si è, a sua volta, obbligata a restituire tale somma a rate, secondo le modalità indicate in contratto.
In particolare, nel contratto, le parti hanno indicato, il tasso leasing nella misura del
6,3234%, l'importo totale del finanziamento, pari ad € 628.502,00 oltre IVA, il canone iniziale di € 157.125,50 oltre IVA da versare al momento della sottoscrizione del contratto, la durata pari a dodici anni e le modalità di determinazione dei canoni mensili, in misura corrispondente allo 0,6544% dell'importo totale del finanziamento, da pagarsi dal primo giorno del primo mese successivo alla consegna, e dell'opzione di acquisto finale, in misura corrispondente al 20% dell'importo totale del finanziamento.
In data 3.8.2015, le parti hanno quindi proceduto alla consegna dell'immobile
(docc. 4 fasc.conv.) ed il contratto è stato conseguentemente integrato (docc. 3 fasc.conv.) con l'esatta previsione dei termini di pagamento, ovvero con N. 2415/2022 R.G. 9 / 11
l'indicazione dell'importo della rata mensile di € 4.112,95 e dell'opzione finale di acquisto di € 125.700,40, calcolate per come indicato supra.
Alla luce di quanto precede, si deve anzitutto escludere che il tasso leasing, invero chiaramente indicato all'art. 6 del contratto in questione nella misura del 6,3234%, non fosse previamente determinabile sulla base di criteri oggettivi.
È pur vero che, per come riconosciuto anche nella consulenza tecnica d'ufficio, per determinare il tasso leasing, così come definito dalla Banca d'Italia, senza margini di incertezza o discrezionalità, è necessario conoscere non solo gli importi dei flussi finanziari a cui è soggetto l'utilizzatore sia in entrate (erogazione) che in uscita
(rimborso) ma anche le rispettive date.
Ed in questa prospettiva, è anche vero che, nel contratto stipulato il 21.10.2014, non era possibile individuare esattamente il tasso leasing, in quanto l'utilizzatrice avrebbe dovuto versare le rate mensili a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e tale data non era indicata.
Tuttavia, proprio perché l'individuazione della data di consegna del bene dipendeva dalla consegna dell'immobile, che era a sua volta subordinata alla sua ristrutturazione da parte dell'utilizzatrice, l'individuazione di tale data non era rimessa alla concedente ma all'utilizzatrice e, in effetti, è stata poi decisa dall'utilizzatrice stessa, seppure in epoca successiva al 21.10.2014, al momento della consegna stessa.
E ciò appare sufficiente a considerare determinabile l'oggetto del contratto sotto il profilo della determinazione del corrispettivo, ovvero appunto del tasso leasing, in quanto, di fatto, l'unico elemento inizialmente mancante, ovvero appunto quello della decorrenza dei pagamenti, era comunque determinabile da parte dell'utilizzatore e non era lasciato alla scelta discrezionale del concedente.
Nel caso di specie, peraltro, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, il tasso di leasing rideterminato è pari al 6,0511%, ovvero è addirittura inferiore rispetto a quello indicato nel contratto. E quindi, nessun danno può lamentare l'utilizzatrice dalla sua errata indicazione. N. 2415/2022 R.G. 10 / 11
In conclusione, quindi, la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi è infondata e deve essere rigettata.
Ogni ulteriore domanda risulta assorbita.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, l'attrice deve essere condannato a rimborsare a Parte_2 le spese di lite da essa sostenute, spese che Controparte_1 vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37
e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed
€ 260.000,00 in considerazione dell'importo richiesto in restituzione, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice Parte_2
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
N. 2415/2022 R.G. 11 / 11
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di Parte_2
Siena, 15 agosto 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi