Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Labia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento:
- del decreto prot. -OMISSIS- e notificato il 21 novembre successivo, del Prefetto della Provincia di Foggia;
- della nota -OMISSIS- del Dirigente dell’Area I della Prefettura di Foggia, avente ad oggetto “avvio del procedimento per la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del decreto di porto di pistola per difesa personale e per l’applicazione del divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS”, quale atto presupposto;
- di ogni altro atto del procedimento, connesso e correlato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AR LL e uditi per le parti i difensori l'avv. Tommaso Labia, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Riferisce il ricorrente, -OMISSIS-, di essere in possesso del titolo di guardia particolare giurata (GP) e della connessa licenza di porto di arma per uso di difesa personale.
Dal momento del conferimento del decreto di nomina a GP, il medesimo svolge attività di vigilanza campestre alle dipendenze del -OMISSIS-.
Nel corso degli anni e sino all’attualità, le amministrazioni competenti hanno rilasciato Ininterrottamente, in favore del ricorrente, i provvedimenti di rinnovo periodico dei predetti titoli di polizia.
Nel maggio 2023, mentre era nell’esercizio delle proprie funzioni di GP e durante un servizio di controllo campestre, il ricorrente era dapprima verbalmente e poi fisicamente aggredito da malviventi che tentavano altresì di sottrargli la pistola in dotazione, subendo dalle stesse gravi minacce di morte e lesioni personali.
Per questo episodio, il ricorrente ha sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-; sennonché anche gli stessi asseriti aggressori, per il medesimo episodio, hanno denunciato il ricorrente.
In conseguenza di questo episodio, -OMISSIS-, con relativo verbale di pari data, i Carabinieri del Comando - Stazione di -OMISSIS- hanno provveduto, ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni in possesso del ricorrente, nonché del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto di pistola uso di difesa personale, di cui il ricorrente era in quel momento titolare.
Nella stessa occasione, i Carabinieri hanno deferito il ricorrente, ai sensi dell’art. 697 c.p., sul presupposto che lo stesso detenesse, oltre alle armi legalmente detenute (due pistole semiautomatiche), un numero di munizioni superiori a quelle denunciate (pari a 30 su 80).
Con nota -OMISSIS-, la Prefettura di Foggia ha comunicato al ricorrente
l’avvio del procedimento di revoca del decreto di nomina a GP, del decreto di porto di pistola per uso di difesa personale e della misura inibitoria, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Riferisce altresì il ricorrente che, alle denunce per l’episodio violento, non ha fatto seguito alcun procedimento penale, posto che, in data 19 dicembre 2023, rimetteva, al pari dei suoi presunti aggressori, la querela.
Nel frattempo, il Presidente del -OMISSIS- per il quale il ricorrente lavora ha inviato alla Prefettura numerose richieste (del 21 agosto 2023, dell’8 gennaio 2024 e del 24 aprile 2024) e intrattenuto incontri con funzionari della competente amministrazione, al fine di ottenere la restituzione dei titoli in favore del ricorrente.
La Prefettura, con nota -OMISSIS-, ha comunque avviato il procedimento per la revoca del decreto di nomina a GP, del decreto di pistola per difesa personale e per l’applicazione del divieto di detenzione d’armi ai sensi dell’art. 39 TULPS.
In data 6 febbraio 2025, il ricorrente ha avanzato richiesta per il rinnovo ovvero il rilascio del decreto a GP (già in scadenza) ed affinché, in conseguenza dell’accoglimento di detta richiesta, potesse essere riassunto alle dipendenze del precitato -OMISSIS- e ricominciare a svolgere attività lavorativa di guardia campestre.
In data 7 aprile 2025, per il tramite del proprio legale di fiducia, il ricorrente ha prodotto altra istanza alla Prefettura di Foggia, con cui ha richiesto l’adozione dei provvedimenti necessari alla restituzione dei titoli richiesti e al rinnovo delle autorizzazioni sopra indicate.
Con decreto -OMISSIS-, notificata al ricorrente il successivo 21 novembre, la Prefettura di Foggia ha disposto, a carico del ricorrente, il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Col medesimo decreto, la Prefettura ha fissato altresì il termine di centocinquanta giorni per la cessione a terzi delle armi legalmente detenute ed ordinato di comunicare l'avvenuta cessione in mancanza della quale avrebbe disposto la loro confisca, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 152/1975.
2.- Con l’odierno ricorso, il ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di misura cautelare, il menzionato decreto, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n.241/1990; violazione dell’art. 3 del Decreto del Ministro dell’Interno n. 284 del 2 febbraio 1993 e della tabella allegata al D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, celerità, economicità ed imparzialità, collaborazione e buona fede; violazione del principio del giusto procedimento.
Nel decreto impugnato non è giustificata in alcun modo la distanza temporale di oltre due anni non solo tra il momento di inizio e quello di conclusione del procedimento, ma anche e soprattutto tra il ritiro cautelativo delle armi e dei titoli e l’adozione del provvedimento impugnato, tenuto altresì conto che “i provvedimenti in materia di armi - per la loro natura precauzionale e preventiva - essendo volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità nel provvedere” (Cons. Stato Sez. III, 8 marzo 2023, n. 2469).
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n.241/1990, in correlazione con gli artt. 1 e 2 della L. n.241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 D. Min. Interno n. 284/1993; violazione per falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, 6 lettere a), b) e d), 7 e 10 b) della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità; violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto assoluto di valutazione e di istruttoria.
Le garanzie partecipative e d’interlocuzione dell’interessato sono state instaurate solo in via apparente.
3) Violazione per falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.); violazione dell’art. 3 della L. n.241/1990 in combinato disposto con l’art. 21-octies, comma 1, della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed insufficiente e contraddittoria motivazione; illogicità e travisamento dei fatti; sviamento; ingiustizia manifesta ed arbitrarietà; contraddittorietà; violazione degli artt. 1 della L. n. 241/1990 e 97 Cost. e dei principi di proporzionalità, buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa.
Il provvedimento impugnato consiste nel divieto ordinato dal Prefetto, come previsto dall’art.39 T.U.L.P.S.: tuttavia, nella parte dispositiva, oltre all’espresso richiamo al menzionato articolo, sono indicate altre disposizioni che, seppur attinenti lo stesso apparato normativo, rispetto alla prima, prevedono differenti competenze provvedimentali ed un’applicabilità basata su altri presupposti.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto depositato il 9 marzo 2026.
La causa è stata inserita nel ruolo della camera di consiglio del 10 marzo 2026, per la discussione sull’istanza cautelare.
Nel corso dell’udienza, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti.
3.- Il Collegio avverte, in via preliminare, la necessità di circoscrivere esattamente l’oggetto del decreto impugnato.
Nelle sue premesse, il decreto dà atto della comunicazione di avvio del procedimento trasmessa all’interessato con nota -OMISSIS-. La predetta comunicazione indica l’avvio simultaneo di due procedimenti di revoca, per l’esattezza, del decreto di GP e del decreto del porto di pistola per difesa personale, oltreché del procedimento per l’applicazione della misura inibitoria, ai sensi dell’art. 39 TULPS.
Nella parte dispositiva, tuttavia, il decreto impugnato fa esclusivamente riferimento al divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 TULPS, con conseguente prescrizione di cedere a terzi le armi legalmente detenute, nel termine perentorio di 150 giorni
Nulla è invece indicato riguardo alla revoca del decreto di nomina a GP, aspetto sul quale l’amministrazione sembra non avere ancora deciso, tanto più che il ricorrente, in data 6 febbraio 2025, probabilmente mosso da ragioni precauzionali considerata la prossimità della scadenza temporale della relativa autorizzazione, aveva avanzato richiesta di rilascio ovvero di suo rinnovo. Su quest’ultima richiesta non risulta, dagli atti del giudizio, che la Prefettura abbia risposto, benché nella parte motiva del decreto impugnato si faccia espresso riferimento al supplemento d’istruttoria di cui alla nota -OMISSIS-, con la quale la Prefettura medesima ha chiesto al Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia di “…voler riferire se sussistono i motivi ostativi alla restituzione al signor -OMISSIS- del solo decreto di nomina a guardia particolare giurata”.
Agli atti della causa è depositata la nota del 9 novembre 2023, proveniente dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e pervenuta alla Prefettura il successivo 30; nella predetta nota si fa esclusivo riferimento alla cessione a titolo definitivo delle armi, in possesso del ricorrente, ad un’armeria autorizzata.
Allo stato degli atti, pertanto, il decreto impugnato dispone la revoca esclusivamente del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, aspetto sul quale va quindi circoscritto l’odierno giudizio, fermo rimanendo il prosieguo delle decisioni che la Prefettura intenderà assumere sull’altro aspetto relativo alla revoca del titolo di GP che, al momento, risulta soltanto ritirato in via cautelare.
4.- Ciò chiarito, nel merito il ricorso è infondato.
4.1.- Infondata è la prima censura.
I termini per la definizione del procedimento avviato dalla Prefettura di Foggia sono ordinatori e non implicano, alla loro scadenza, il decadere del potere dispositivo dell’autorità, permanendo costante e incondizionato l’interesse pubblico all’uso appropriato delle armi a beneficio dell’ordine e della sicurezza pubblici.
Nel caso specifico, lo iato temporale tra la misura cautelativa del ritiro e il divieto definitivo si giustifica, da un lato, con l’esigenza prioritaria di sottrarre immediatamente al ricorrente la disponibilità delle armi dopo che si sono verificati una serie di episodi, a suo carico puntualmente contestati, i quali hanno seriamente compromesso l’alto standard di affidabilità richiesto nell’uso appropriato delle armi stesse. Dall’altro, dalla necessità, prima di decidere, di condurre un’istruttoria completa e approfondita, indispensabile per esaminare gli episodi contestati, incluso quelli eventualmente favorevoli all’interessato.
4.2.- In questo senso, è infondata anche la seconda censura.
Il Comando della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha proceduto al ritiro cautelare, ai sensi dell’art. 39 TULPS, delle armi e dei titoli di polizia rilasciati al ricorrente, quale GP, dipendente del -OMISSIS- di vigilanza sopra menzionato, a seguito del deferimento del predetto all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 697 c.p. (detenzione abusiva di munizioni), avendo riscontrato la detenzione di trenta cartucce non denunciate e pertanto sottoposte a sequestro penale. Ovvio che il ritiro cautelare, per la natura stessa del provvedimento, non sia stato preceduto da alcuna comunicazione preventiva.
Questa è avvenuta con la nota -OMISSIS-, con la quale la Prefettura ha tempestivamente informato il ricorrente dell’avvio dei procedimenti per la revoca del decreto di nomina a GP, del porto di pistola per difesa personale e per l’applicazione della misura inibitoria ai sensi dell’art. 39 TULPS.
4.3.- Infondata è, infine, la terza censura.
Il richiamo non pertinente di talune delle disposizioni del TULPS non incrina la legittimità del provvedimento impugnato che si regge fondamentalmente sulle prescrizioni di cui all’art. 39 TULPS, sussistendone tutti i presupposti dopo che al ricorrente sono stati contestati una molteplicità di episodi i quali, oggettivamente, hanno incrinato il grado di affidabilità che di norma si pretende al detentore di armi, tanto più se l’uso delle stesse è collegato, com’è nella fattispecie in esame, a ragioni lavorative.
Per il profilo della motivazione e istruttorio, il decreto si presenta esaustivo.
Lo stesso si riconduce per relationem alla nota n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024, con la quale la Questura di Foggia illustra alla Prefettura gli esiti del controllo amministrativo eseguito, in data 1° dicembre 2023, presso la sede del -OMISSIS- dove il ricorrente prestava servizio con funzioni di GP, benché privo dei titoli di polizia prescritti in quanto ritirati in via cautelare.
Giova ricordare che l’apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto la valutazione sull’affidabilità del soggetto che detiene o aspira ad ottenere il porto d'armi. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di pervenire ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento della responsabilità in ambito penale, ma implica una prognosi verosimile ed attendibile sulla base delle circostanze del caso concreto, sì da ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi.
È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti è riconosciuta natura cautelare e preventiva (Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui la non affidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Quest’esegesi è, peraltro, confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'art. 39 R.D. n. 773 del 1931 nel punto in cui, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso non appropriato delle stesse.
Come chiarito nello stesso decreto impugnato, l’apprezzamento discrezionale degli elementi di fatto ai quali in via potenziale si ricollega l’eventualità di abuso d’armi include anche la sola pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, a prescindere dal loro esito nell’ambito dell’ordinamento penale, nonché la presenza di denunce o querele nei confronti dell’interessato.
5.- Si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni, in relazione alla particolarità delle vicende che hanno condotto all’assunzione del provvedimento impugnato per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LL, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.