TAR Bari, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 347
TAR
Sentenza breve 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei termini di conclusione del procedimento

    I termini per la definizione del procedimento sono ordinatori e non comportano la decadenza del potere dell'autorità. Lo iato temporale si giustifica con l'esigenza di sottrarre immediatamente le armi e con la necessità di un'istruttoria completa.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio

    Il ritiro cautelare non richiede comunicazione preventiva. La comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta tempestivamente, informando il ricorrente dell'avvio dei procedimenti per la revoca dei titoli e l'applicazione della misura inibitoria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, insufficiente motivazione e illogicità

    Il provvedimento si regge sulle prescrizioni dell'art. 39 TULPS, sussistendone i presupposti a causa degli episodi contestati che hanno incrinato l'affidabilità del ricorrente. La motivazione è esaustiva e si riconduce per relationem alla nota della Questura. La valutazione sull'affidabilità del soggetto è discrezionale e si basa su un ragionamento probabilistico, non richiedendo certezza assoluta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 347
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 347
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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