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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
RE PE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5009/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7124/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 22.2.2025, concernente una cartella di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento precedentemente emessi dal Comune di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 2.479,45.
Il ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato, per omessa notificazione di qualsivoglia atto prodromico, eccependo di conseguenza la prescrizione del relativo debito. Deduceva poi la illegittimità delle imposizioni tributarie per essere l'immobile tassato inutilizzato e privo di forniture . Eccepiva poi la carente motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, sostenendo l'avvenuta cristallizzazione del debito a cagione della mancata impugnazione di tale provvedimento.
Anche il Comune di Reggio Calabria si costituiva, depositando documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento indicati nel provvedimento impugnato, sostenendo la inammissibilità delle doglianze relative al merito dell'imposizione a cagione della mancata impugnazione dei suddetti atti impositivi. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 20.11.2025, parte ricorrente chiedeva preliminarmente disporsi la riunione del presente giudizio a quello portante il n. 5751/2025, pendente presso questa Corte e concernente altro ricorso da esso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo successivamente nelle more notificato, fondato sugli stessi titoli di riscossione di cui al provvedimento oggetto del presente giudizio.
Nel merito, confutava la validità probatoria della documentazione prodotta dalle parti resistenti a comprova della regolare notifica degli atti di rispettiva competenza. Deduceva la inesistenza delle notificazione degli atti pregressi, effettuata da indirizzi PEC a suo dire non esistenti nei pubblici registri.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di riunione sopra illustrata, sia perché le asserzioni del ricorrente non risultano affatto documentate, non essendo stato prodotto né il ricorso né il provvedimento impugnato così da consentire alla Corte di pienamente valutare le eventuali ragioni di connessione;
sia perché il presente giudizio è maturo per la decisione, laddove non risulta che quello al quale esso dovrebbe essere riunito sia stato ancora fissato.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Le parti convenute hanno prodotto documentazione che comprova l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati nella intimazione di pagamento impugnata, notifiche effettuate per PEC, nelle date rispettivamente indicate, all'indirizzo di posta certificata del ricorrente.
Deve essere rigettata l'eccezione relativa alla inesistenza della notificazione dei provvedimenti indicati nella intimazione impugnata.
Ritiene la Corte condivisibile il principio elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione a S.U. in materia di notifica di atto giudiziario effettuato dalla Procura Generale della Corte dei Conti mediante un indirizzo Pec non inserito nei registri previsti dalla legge, come desumibile dalla motivazione che segue: “….tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Né vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma
12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
(convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.
A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro. Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante..” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
Il Giudice di legittimità ha pertanto diversificato tra le notifiche eseguite dalla pubblica amministrazione e quelle eseguite dai privati, associando solo a queste ultime il requisito dell'impiego degli indirizzi PEC dei registri normativamente previsti, ai fini della individuazione di requisiti legali necessari per la certezza della individuazione del mittente.
Né nel caso di specie vi sono margini di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, rispettivamente, dal concessionario della riscossione e dal Comune di Reggio Calabria sull'oggetto della notifica, atteso che l'indirizzo di posta elettronica impiegato comunque consentiva di individuare il mittente e l'atto notificato inerisce proprio la funzione esercitata dal mittente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni dalla data di notifica degli atti indicati nell'intimazione impugnata a quella della notifica del medesimo provvedimento.
L'eccezione di carente motivazione è infondata, poiché l'intimazione impugnata fa dettagliato riferimento ai suddetti titoli di riscossione precedentemente notificati, che pertanto parte ricorrente ben conosceva.
Nessun ingresso possono infine avere le doglianze relative al merito dell'imposizione, in quanto esse andavano fatte valere insorgendo entro i termini di legge avverso i suddetti atti impositivi.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di entrambe le parti resistenti costituite, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.
284,00 più accessori come per legge, se dovuti, per ciascuna di esse.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
RE PE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5009/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259006238154000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7124/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 22.2.2025, concernente una cartella di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento precedentemente emessi dal Comune di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 2.479,45.
Il ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato, per omessa notificazione di qualsivoglia atto prodromico, eccependo di conseguenza la prescrizione del relativo debito. Deduceva poi la illegittimità delle imposizioni tributarie per essere l'immobile tassato inutilizzato e privo di forniture . Eccepiva poi la carente motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, sostenendo l'avvenuta cristallizzazione del debito a cagione della mancata impugnazione di tale provvedimento.
Anche il Comune di Reggio Calabria si costituiva, depositando documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento indicati nel provvedimento impugnato, sostenendo la inammissibilità delle doglianze relative al merito dell'imposizione a cagione della mancata impugnazione dei suddetti atti impositivi. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 20.11.2025, parte ricorrente chiedeva preliminarmente disporsi la riunione del presente giudizio a quello portante il n. 5751/2025, pendente presso questa Corte e concernente altro ricorso da esso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo successivamente nelle more notificato, fondato sugli stessi titoli di riscossione di cui al provvedimento oggetto del presente giudizio.
Nel merito, confutava la validità probatoria della documentazione prodotta dalle parti resistenti a comprova della regolare notifica degli atti di rispettiva competenza. Deduceva la inesistenza delle notificazione degli atti pregressi, effettuata da indirizzi PEC a suo dire non esistenti nei pubblici registri.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente essere rigettata la richiesta di riunione sopra illustrata, sia perché le asserzioni del ricorrente non risultano affatto documentate, non essendo stato prodotto né il ricorso né il provvedimento impugnato così da consentire alla Corte di pienamente valutare le eventuali ragioni di connessione;
sia perché il presente giudizio è maturo per la decisione, laddove non risulta che quello al quale esso dovrebbe essere riunito sia stato ancora fissato.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Le parti convenute hanno prodotto documentazione che comprova l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati nella intimazione di pagamento impugnata, notifiche effettuate per PEC, nelle date rispettivamente indicate, all'indirizzo di posta certificata del ricorrente.
Deve essere rigettata l'eccezione relativa alla inesistenza della notificazione dei provvedimenti indicati nella intimazione impugnata.
Ritiene la Corte condivisibile il principio elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione a S.U. in materia di notifica di atto giudiziario effettuato dalla Procura Generale della Corte dei Conti mediante un indirizzo Pec non inserito nei registri previsti dalla legge, come desumibile dalla motivazione che segue: “….tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Né vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma
12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
(convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.
A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro. Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante..” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
Il Giudice di legittimità ha pertanto diversificato tra le notifiche eseguite dalla pubblica amministrazione e quelle eseguite dai privati, associando solo a queste ultime il requisito dell'impiego degli indirizzi PEC dei registri normativamente previsti, ai fini della individuazione di requisiti legali necessari per la certezza della individuazione del mittente.
Né nel caso di specie vi sono margini di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, rispettivamente, dal concessionario della riscossione e dal Comune di Reggio Calabria sull'oggetto della notifica, atteso che l'indirizzo di posta elettronica impiegato comunque consentiva di individuare il mittente e l'atto notificato inerisce proprio la funzione esercitata dal mittente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni dalla data di notifica degli atti indicati nell'intimazione impugnata a quella della notifica del medesimo provvedimento.
L'eccezione di carente motivazione è infondata, poiché l'intimazione impugnata fa dettagliato riferimento ai suddetti titoli di riscossione precedentemente notificati, che pertanto parte ricorrente ben conosceva.
Nessun ingresso possono infine avere le doglianze relative al merito dell'imposizione, in quanto esse andavano fatte valere insorgendo entro i termini di legge avverso i suddetti atti impositivi.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di entrambe le parti resistenti costituite, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.
284,00 più accessori come per legge, se dovuti, per ciascuna di esse.