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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9577/20 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09 ottobre 2024; promossa da
, Parte_1
nata a [...] l'[...] ( ) elettivamente domicilita in Settimo CodiceFiscale_1
Rottaro (TO), Via Corsera n.2, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Nardella, che la rappresentata e difende giusta procura in atti
attrice
contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n° 668, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Lanaia
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_2
Leo, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n° 668, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Giuseppina Lanaia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 9 convenuto
e nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_3 C.F._4
residente in [...]C.da San Leo
convenuta contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30.07.2020 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale in proprio e nella qualità di erede del de cuius Controparte_3 Per_1
, nonché e nella qualità di eredi del de cuius padre, al
[...] Controparte_1 Controparte_2
fine di chiedere ed ottenere la condanna al pagamento della complessiva somma di € 89.823,41 a titolo di risarcimento danni.
Esponeva che con atto di citazione ritualmente notificato, la stessa, quale erede dei genitori e aveva convenenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Persona_2 Persona_3
– sez.di , e per chiedere la risoluzione per CP_4 Controparte_3 Persona_1
inadempimento delle obbligazioni assunte dai convenuti con il contratto di vitalizio assistenziale (in notaio giusto atto pubblico del 26.01.1998) e la restituzione dell'immobile ceduto a Persona_4
titolo di corrispettivo.
Esponeva in particolare che i propri genitori bisognosi di assistenza continua avevano sottoscritto in data 26.01.1998 un contratto di vitalizio assistenziale con i coniugi e Controparte_3 Per_1
avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà dell'immobile sito in AS (CT), Via
[...]
Oberdan n. 2 contraddistinta al foglio 107, particella 1956, dietro corrispettivo dell'assistenza morale e pagina 2 di 9 materiale completa e continuativa, vita natural durante. Deduceva che in data 12.12.1998
contravvenendo alle obbligazioni assunte con il predetto contratto, i predetti Persona_5
ricoveravano i coniugi presso la Casa di Ospitalità VA Bellia ove entrambi Persona_6
decedevano nei mesi successivi. Rilevava che si costituivano in giudizio i coniugi chiedendo il rigetto della domanda attorea e formulando domanda Persona_5
riconvenzionale di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme pagate per il miglioramento e la ristrutturazione dell'immobile.
Deduceva quindi che il Tribunale di Catania – sez. di AS - con sentenza n. 136/2010 rigettava la domanda e condannava l'odierna attrice al pagamento della spese di giustizia. Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la risoluzione del contratto di Parte_1
vitalizio per inadempimento dei convenuti. Si costituivano i coniugi (deceduto Persona_5
nelle more del giudizio) chiedendo il rigetto del gravame e ripropronendo la domanda riconvenzionale di cui al primo grado di giudizio.
La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1993/16 del 27.12.2016 accoglieva parzialmente la domanda e nel riformare la sentenza di primo grado dichiarava risolto il contratto di vitalizio assistenziale sottoscritto tra i coniugi da una parte e i coniugi Persona_6 Persona_5
dall'altra in data 26.01.1998 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli appellati,
condannava al pagamento in favore degli stessi (pro quota hereditaria) della Parte_1
somma di € 28.146,79 (€ 23.498,79 a titolo di spese fatte per riparazioni straordinarie + € 4.648,00 a titolo di indennità per migliorie apportate all'immobile) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Compensava nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannava
[...]
in proprio e nella qualità e i figli ( e quali eredi del de CP_3 Controparte_1 Controparte_2
cuius , costituitisi a seguito di riassunzione del giudizio interrotto, a rifondere a Persona_1
favore di , il restante 70% liquidandolo quanto al giudizio di primo grado Parte_1
nella somma di € 2.500,00 per diritti ed onorari (oltre esborsi, spese generali, iva e cpa) e per il secondo pagina 3 di 9 grado di giudizio nella somma di € 6.660,50 (oltre esborsi, spese generali, iva e cpa).
Esponeva quindi che nelle more veniva a conoscenza che l'immobile di cui al contratto di vitalizio assistenziale risolto con sentenza n. 1993/16 era stato venduto con atto pubblico del 18.09.2000 in notaio di ai coniugi e . Persona_7 CP_4 CP_5 CP_6
Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 89823.41, pari al valore dell'immobile e delle spese del giudizio liquidate nei giudizi sopra richiamati.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea perché infondata in fatto Controparte_1
ed in diritto ed eccependo preliminarmente il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di e per mancata notifica dell'atto di citazione e mancato rispetto Controparte_2 Controparte_3
dei termini a comparire, chiedendo nel merito il rigetto della avversa domanda, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 23.06.2023 il Giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e concedendo i termini di legge per la rinotifica. Controparte_2 Controparte_3
Si costituiva eccependo la irregolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 Controparte_2
c.p.c. a suo favore e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 03.01.2024 il Tribunale rilevata la tempestività e la regolarità della rinotifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e , ammetteva la Controparte_2 Controparte_3
prova per testi articolata da parte convenuta e rigettava perché ininfluente la prova per testi articolata da parte attrice, riservando all'esito di provvedere sulla richiesta di ctu per la stima del valore dell'immobile.
Espletata la prova testi, il Tribunale con ordinanza del 14.03.2024 non “essendo possibile effettuare
alcuna valutazione di stima sull'immobile al momento precedente la vendita a terzi, atteso che è stato
accertato che l'immobile è stato integralmente ristrutturato e non vi è prova né delle condizioni al
momento della vendita né degli interventi eseguiti” riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 09.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice ritenuta la causa matura pagina 4 di 9 per la decisione assegnava i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che seppur ritualmente citata non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Dalle risultanze processuali è emerso che la domanda dell'odierna attrice di risarcimento danni per lesione del proprio patrimonio scaturisce dalla circostanza che l'immobile sito in AS (CT), Via
Oberdan n. 2 contraddistinta al foglio 107, particella 1956, (la cui proprietà era stata trasferita a titolo di corrispettivo dai defunti genitori ai coniugi , giusto contratto di vitalizio Persona_5
assitenziale sottoscritto in data 26.01.1998 (cfr. in atti)), dichiarato risolto per inadempimento dei predetto coniugi con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1993/16 del 27.12.2016, era stato venduto (dagli eredi di ) in data 18.09.2000 ai coniugi Persona_1 CP_7
Come documentalmente provato, infatti, con atto in Notaio di del Persona_7 CP_4
18.9.2000, i coniugi vendevano l'immobile per cui è causa a e Persona_8 CP_6
per il prezzo di Lire 25 milioni, pari a circa € 12.911,00 (cfr. allegato in atti). CP_5
Dal contratto di compravendita si evince che trattavasi all'epoca della sottoscrizione dell'atto di una
“casa terrana di vecchia costruzione (…) composta nell'intero di due vani, un vano rustico, piccola
cucina, cortile e metà cisterna”, e il prezzo convenuto fu convenuto in Lire 25.000,00 ( circa €
12.911,00).
Tale circostanza è stata confermata nel corso dell'escussione testimoniale di che CP_5
dichiarava “ …l'immobile è stato acquistato nel settembre del 2000 da me e da mio marito CP_6
L'immobile si trovava in pessime condizioni ed all'interno si trovava anche una mangiatoia
[...]
per gli animali”, ed ancora “L'immobile è stato da noi completamete ristrutturato ed è da noi
attualmente abitato”.
Ne discende che in atti vi è prova (contratto di compravendita del 18.09.2000 e verbale di prova pagina 5 di 9 testimoniale) che all'epoca della compravendita l'immobile per cui è causa aveva un valore nettamente inferiore a quello successivo alla ristrutturazione operata dagli attuali proprietari a seguito dell'acquisto, presumibilmente conforme al prezzo di vendita (€ 12.911,00).
La relazione di stima prodotta dalla stessa attrice a fondamento della domanda risarcitoria avanzata non prova l'effettivo valore che aveva l'immobile al tempo della vendita: nella stessa si legge che
“l'immobile si presenta in ottimo stato in quanto ristrutturato da recente”; ed inoltre, che viene data una valutazione “considerando lo stato attuale dell'immobile”.
Dalle risultanze processuali è emersa l'impossibilità di effettuare una valutazione di stima sull'immobile al momento precedente la vendita a terzi, atteso che è stato accertato che l'immobile è
stato integralmente ristrutturato e non vi è prova né delle condizioni al momento della vendita né degli interventi eseguiti.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, accertato l'inadempimento contrattuale in relazione al contratto di vitalizio assistenziale dichiarato risolto come anzidetto, la domanda proposta da va parzialmente accolta, condannando le parti convenute in solido al Parte_1
pagamento in suo favore della somma di € 12.911,00 (pari al prezzo di vendita dell'immobile).
Ed infatti non è revocabile in dubbio che non essendo possibile la restituzione del bene immobile,
essendo questo stato alinenato a terzi (di buona fede), parte attrice ha solo diritto alla restituzione del valore che il bene aveva all'epoca del trasferimento, oltre rivalutazione alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali al soddisfo.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a parte attrice, ed in particolare la somma di €
7.374,20 liquidata a titolo di spese legali nella sentenza n. 1993/2016 della Corte di Appello di Catania.
Tale somma non può essere oggetto di ulteriore statuizione di condanna, atetso che per la stessa la parte ha già un titolo esecutivo che può azionare per il recupero.
Parte convenuta in via di eccezione ha opposto un proprio maggior credito.
A tal fine va rilevato che la citata sentenza della Corte d'Appello di Catania n° 1993/2016 per un pagina 6 di 9 verso dichiarava risolto il contratto vitalizio stipulato il 26.1.1998 ma per altro condannava l'attrice al pagamento in favore degli odierni convenuti dell'importo di € 28.146,79, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e che, al riguardo, va accolta l'eccezione di compensazione legale sollevata dalle parti convenute in merito alla condanna di parte attrice.
Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – la quale include il requisito della certezza – ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito. L'art. 1241 – Estinzione
per compensazione – dispone: “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si
estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. L'art. 1242,
comma 1, prosegue: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il
giudice non può rilevarla d' ufficio”. L'art. 1243 – Compensazione legale e giudiziale – continua: “La
compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una
quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”. Per credito liquido – espressione letterale dell'art. 1243 c.c., comma 1, riferito alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo. La
liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione,
e quindi al titolo costitutivo del credito. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione –
estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), ne discende, per consolidato principio, che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, nel quid, nel quale, nel quantum debeatur).
In merito alla compensazione legale le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
23225/2016 hanno risolto i contrasti giurisprudenziali sollevati al riguardo fissando dei principi di pagina 7 di 9 diritto in virtù dei quali “…Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3,…A) “Le norme del codice civile
sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in
compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la
ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per
compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa
eccezione, rigetta la domanda” … “1) la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte,
e per avere efficacia estintiva “satisfattoria” deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi,
liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili
dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260)” …“La
compensazione legale si distingue da quella giudiziale perchè per la ricorrenza della prima i due
crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la
seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel
processo, purchè reputato di “pronta e facile liquidazione”. (SS.UU, 15 novembre 2016, n. 23225).
Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n, 30677/2023 a ribadire il principio in virtù del quale "La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella
prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del
controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile (come prescritto dall'art.
1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono
esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il
giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)". (Cass. Civ. sez. I
n.30677/2023).
In ragione di ciò nessuna somma è dovuta dalle odierne parti convenute in favore di
[...]
poiché in accoglimento della superiore eccezione va dichiarata la compensazione Parte_1
legale tra il maggior credito vantato dai convenuti e quello riconosciuto in capo a Parte_1
.
[...]
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
in solido e al pagamento in favore di parte Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
attrice della somma di € 12.911,00 oltre rivalutazione monetaria dal 26.1.1998 alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali – sulla somma rivalutata – al siddisfo;
compensa integralmente la predetta somma con il maggior credito vantato dai convenuti fino alla concorrenza di € 28.146,79 oltre accessori come indicati nella sentenza della Corte di Appello n.
1993/2016 e per l'ulteriore effetto dichiara che nessuna somma è dovuta da parte convenuta a parte attrice a seguito della predetta compensazione;
compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania addì 26 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 9
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9577/20 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09 ottobre 2024; promossa da
, Parte_1
nata a [...] l'[...] ( ) elettivamente domicilita in Settimo CodiceFiscale_1
Rottaro (TO), Via Corsera n.2, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Nardella, che la rappresentata e difende giusta procura in atti
attrice
contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n° 668, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Lanaia
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_2
Leo, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n° 668, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Giuseppina Lanaia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 9 convenuto
e nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_3 C.F._4
residente in [...]C.da San Leo
convenuta contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30.07.2020 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale in proprio e nella qualità di erede del de cuius Controparte_3 Per_1
, nonché e nella qualità di eredi del de cuius padre, al
[...] Controparte_1 Controparte_2
fine di chiedere ed ottenere la condanna al pagamento della complessiva somma di € 89.823,41 a titolo di risarcimento danni.
Esponeva che con atto di citazione ritualmente notificato, la stessa, quale erede dei genitori e aveva convenenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Persona_2 Persona_3
– sez.di , e per chiedere la risoluzione per CP_4 Controparte_3 Persona_1
inadempimento delle obbligazioni assunte dai convenuti con il contratto di vitalizio assistenziale (in notaio giusto atto pubblico del 26.01.1998) e la restituzione dell'immobile ceduto a Persona_4
titolo di corrispettivo.
Esponeva in particolare che i propri genitori bisognosi di assistenza continua avevano sottoscritto in data 26.01.1998 un contratto di vitalizio assistenziale con i coniugi e Controparte_3 Per_1
avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà dell'immobile sito in AS (CT), Via
[...]
Oberdan n. 2 contraddistinta al foglio 107, particella 1956, dietro corrispettivo dell'assistenza morale e pagina 2 di 9 materiale completa e continuativa, vita natural durante. Deduceva che in data 12.12.1998
contravvenendo alle obbligazioni assunte con il predetto contratto, i predetti Persona_5
ricoveravano i coniugi presso la Casa di Ospitalità VA Bellia ove entrambi Persona_6
decedevano nei mesi successivi. Rilevava che si costituivano in giudizio i coniugi chiedendo il rigetto della domanda attorea e formulando domanda Persona_5
riconvenzionale di condanna dell'attrice alla restituzione delle somme pagate per il miglioramento e la ristrutturazione dell'immobile.
Deduceva quindi che il Tribunale di Catania – sez. di AS - con sentenza n. 136/2010 rigettava la domanda e condannava l'odierna attrice al pagamento della spese di giustizia. Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la risoluzione del contratto di Parte_1
vitalizio per inadempimento dei convenuti. Si costituivano i coniugi (deceduto Persona_5
nelle more del giudizio) chiedendo il rigetto del gravame e ripropronendo la domanda riconvenzionale di cui al primo grado di giudizio.
La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1993/16 del 27.12.2016 accoglieva parzialmente la domanda e nel riformare la sentenza di primo grado dichiarava risolto il contratto di vitalizio assistenziale sottoscritto tra i coniugi da una parte e i coniugi Persona_6 Persona_5
dall'altra in data 26.01.1998 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli appellati,
condannava al pagamento in favore degli stessi (pro quota hereditaria) della Parte_1
somma di € 28.146,79 (€ 23.498,79 a titolo di spese fatte per riparazioni straordinarie + € 4.648,00 a titolo di indennità per migliorie apportate all'immobile) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Compensava nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannava
[...]
in proprio e nella qualità e i figli ( e quali eredi del de CP_3 Controparte_1 Controparte_2
cuius , costituitisi a seguito di riassunzione del giudizio interrotto, a rifondere a Persona_1
favore di , il restante 70% liquidandolo quanto al giudizio di primo grado Parte_1
nella somma di € 2.500,00 per diritti ed onorari (oltre esborsi, spese generali, iva e cpa) e per il secondo pagina 3 di 9 grado di giudizio nella somma di € 6.660,50 (oltre esborsi, spese generali, iva e cpa).
Esponeva quindi che nelle more veniva a conoscenza che l'immobile di cui al contratto di vitalizio assistenziale risolto con sentenza n. 1993/16 era stato venduto con atto pubblico del 18.09.2000 in notaio di ai coniugi e . Persona_7 CP_4 CP_5 CP_6
Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 89823.41, pari al valore dell'immobile e delle spese del giudizio liquidate nei giudizi sopra richiamati.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea perché infondata in fatto Controparte_1
ed in diritto ed eccependo preliminarmente il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di e per mancata notifica dell'atto di citazione e mancato rispetto Controparte_2 Controparte_3
dei termini a comparire, chiedendo nel merito il rigetto della avversa domanda, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 23.06.2023 il Giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e concedendo i termini di legge per la rinotifica. Controparte_2 Controparte_3
Si costituiva eccependo la irregolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 Controparte_2
c.p.c. a suo favore e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 03.01.2024 il Tribunale rilevata la tempestività e la regolarità della rinotifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e , ammetteva la Controparte_2 Controparte_3
prova per testi articolata da parte convenuta e rigettava perché ininfluente la prova per testi articolata da parte attrice, riservando all'esito di provvedere sulla richiesta di ctu per la stima del valore dell'immobile.
Espletata la prova testi, il Tribunale con ordinanza del 14.03.2024 non “essendo possibile effettuare
alcuna valutazione di stima sull'immobile al momento precedente la vendita a terzi, atteso che è stato
accertato che l'immobile è stato integralmente ristrutturato e non vi è prova né delle condizioni al
momento della vendita né degli interventi eseguiti” riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 09.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice ritenuta la causa matura pagina 4 di 9 per la decisione assegnava i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che seppur ritualmente citata non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Dalle risultanze processuali è emerso che la domanda dell'odierna attrice di risarcimento danni per lesione del proprio patrimonio scaturisce dalla circostanza che l'immobile sito in AS (CT), Via
Oberdan n. 2 contraddistinta al foglio 107, particella 1956, (la cui proprietà era stata trasferita a titolo di corrispettivo dai defunti genitori ai coniugi , giusto contratto di vitalizio Persona_5
assitenziale sottoscritto in data 26.01.1998 (cfr. in atti)), dichiarato risolto per inadempimento dei predetto coniugi con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1993/16 del 27.12.2016, era stato venduto (dagli eredi di ) in data 18.09.2000 ai coniugi Persona_1 CP_7
Come documentalmente provato, infatti, con atto in Notaio di del Persona_7 CP_4
18.9.2000, i coniugi vendevano l'immobile per cui è causa a e Persona_8 CP_6
per il prezzo di Lire 25 milioni, pari a circa € 12.911,00 (cfr. allegato in atti). CP_5
Dal contratto di compravendita si evince che trattavasi all'epoca della sottoscrizione dell'atto di una
“casa terrana di vecchia costruzione (…) composta nell'intero di due vani, un vano rustico, piccola
cucina, cortile e metà cisterna”, e il prezzo convenuto fu convenuto in Lire 25.000,00 ( circa €
12.911,00).
Tale circostanza è stata confermata nel corso dell'escussione testimoniale di che CP_5
dichiarava “ …l'immobile è stato acquistato nel settembre del 2000 da me e da mio marito CP_6
L'immobile si trovava in pessime condizioni ed all'interno si trovava anche una mangiatoia
[...]
per gli animali”, ed ancora “L'immobile è stato da noi completamete ristrutturato ed è da noi
attualmente abitato”.
Ne discende che in atti vi è prova (contratto di compravendita del 18.09.2000 e verbale di prova pagina 5 di 9 testimoniale) che all'epoca della compravendita l'immobile per cui è causa aveva un valore nettamente inferiore a quello successivo alla ristrutturazione operata dagli attuali proprietari a seguito dell'acquisto, presumibilmente conforme al prezzo di vendita (€ 12.911,00).
La relazione di stima prodotta dalla stessa attrice a fondamento della domanda risarcitoria avanzata non prova l'effettivo valore che aveva l'immobile al tempo della vendita: nella stessa si legge che
“l'immobile si presenta in ottimo stato in quanto ristrutturato da recente”; ed inoltre, che viene data una valutazione “considerando lo stato attuale dell'immobile”.
Dalle risultanze processuali è emersa l'impossibilità di effettuare una valutazione di stima sull'immobile al momento precedente la vendita a terzi, atteso che è stato accertato che l'immobile è
stato integralmente ristrutturato e non vi è prova né delle condizioni al momento della vendita né degli interventi eseguiti.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, accertato l'inadempimento contrattuale in relazione al contratto di vitalizio assistenziale dichiarato risolto come anzidetto, la domanda proposta da va parzialmente accolta, condannando le parti convenute in solido al Parte_1
pagamento in suo favore della somma di € 12.911,00 (pari al prezzo di vendita dell'immobile).
Ed infatti non è revocabile in dubbio che non essendo possibile la restituzione del bene immobile,
essendo questo stato alinenato a terzi (di buona fede), parte attrice ha solo diritto alla restituzione del valore che il bene aveva all'epoca del trasferimento, oltre rivalutazione alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali al soddisfo.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a parte attrice, ed in particolare la somma di €
7.374,20 liquidata a titolo di spese legali nella sentenza n. 1993/2016 della Corte di Appello di Catania.
Tale somma non può essere oggetto di ulteriore statuizione di condanna, atetso che per la stessa la parte ha già un titolo esecutivo che può azionare per il recupero.
Parte convenuta in via di eccezione ha opposto un proprio maggior credito.
A tal fine va rilevato che la citata sentenza della Corte d'Appello di Catania n° 1993/2016 per un pagina 6 di 9 verso dichiarava risolto il contratto vitalizio stipulato il 26.1.1998 ma per altro condannava l'attrice al pagamento in favore degli odierni convenuti dell'importo di € 28.146,79, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e che, al riguardo, va accolta l'eccezione di compensazione legale sollevata dalle parti convenute in merito alla condanna di parte attrice.
Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – la quale include il requisito della certezza – ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito. L'art. 1241 – Estinzione
per compensazione – dispone: “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si
estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. L'art. 1242,
comma 1, prosegue: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il
giudice non può rilevarla d' ufficio”. L'art. 1243 – Compensazione legale e giudiziale – continua: “La
compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una
quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”. Per credito liquido – espressione letterale dell'art. 1243 c.c., comma 1, riferito alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo. La
liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione,
e quindi al titolo costitutivo del credito. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione –
estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), ne discende, per consolidato principio, che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, nel quid, nel quale, nel quantum debeatur).
In merito alla compensazione legale le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
23225/2016 hanno risolto i contrasti giurisprudenziali sollevati al riguardo fissando dei principi di pagina 7 di 9 diritto in virtù dei quali “…Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3,…A) “Le norme del codice civile
sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in
compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la
ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per
compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa
eccezione, rigetta la domanda” … “1) la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte,
e per avere efficacia estintiva “satisfattoria” deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi,
liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili
dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260)” …“La
compensazione legale si distingue da quella giudiziale perchè per la ricorrenza della prima i due
crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la
seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel
processo, purchè reputato di “pronta e facile liquidazione”. (SS.UU, 15 novembre 2016, n. 23225).
Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n, 30677/2023 a ribadire il principio in virtù del quale "La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella
prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del
controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile (come prescritto dall'art.
1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono
esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il
giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)". (Cass. Civ. sez. I
n.30677/2023).
In ragione di ciò nessuna somma è dovuta dalle odierne parti convenute in favore di
[...]
poiché in accoglimento della superiore eccezione va dichiarata la compensazione Parte_1
legale tra il maggior credito vantato dai convenuti e quello riconosciuto in capo a Parte_1
.
[...]
pagina 8 di 9 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
in solido e al pagamento in favore di parte Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
attrice della somma di € 12.911,00 oltre rivalutazione monetaria dal 26.1.1998 alla data della presente sentenza ed oltre interessi legali – sulla somma rivalutata – al siddisfo;
compensa integralmente la predetta somma con il maggior credito vantato dai convenuti fino alla concorrenza di € 28.146,79 oltre accessori come indicati nella sentenza della Corte di Appello n.
1993/2016 e per l'ulteriore effetto dichiara che nessuna somma è dovuta da parte convenuta a parte attrice a seguito della predetta compensazione;
compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania addì 26 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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