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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5735/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5735/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note scritte depositate il 10/02/2025 “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di
Ancona Voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, - revocare il decreto opposto e per l'effetto disporre la liquidazione degli onorari per la fase predibattimentale in aggiunta a quanto liquidato dal G.M. Cimini per la sola fase dibattimentale e/o per la fase introduttiva del giudizio. - Vittoria di spese con condanna del , secondo le regole della soccombenza”. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione del 06/11/2024 l'Avv. ha impugnato il decreto di Parte_1
liquidazione, emesso in suo favore dal Tribunale di Ancona, Sezione Penale, Giudice dott. Carlo
Cimini, in data 26/09/2024 e notificato in data 17/10/2024, nel procedimento penale N. 3060/2021
R.G.N.R. – N. 2169/23 R.G. TRIB., per l'attività professionale svolta quale difensore di fiducia dell'imputata persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal magistrato Controparte_2
competente in data 04/01/2024.
pagina 1 di 4 Il decreto impugnato ha liquidato i compensi nel seguente modo:
“per la Fase di Studio € 237,00, per la Fase Introduttiva / /, per la Fase Istruttoria € 567,00, per la Fase Decisoria € 709,00, Tot. € 1.513,00, riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/02 €
1.008,67”.
Lamenta il ricorrente la violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 e ss. D.P.R. 115/2002 e la omessa motivazione e liquidazione della fase predibattimentale e/o della fase introduttiva del procedimento.
Secondo il ricorrente la predetta liquidazione è inadeguata ed inidonea a compensare l'attività professionale svolta in attuazione del disposto costituzionale ed inferiore agli standard tabellari nonché infondata sia in fatto che in diritto.
Argomenta il ricorrente che il diritto al patrocinio è fondamentale per un equo processo, come stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e rappresenta una garanzia fondamentale per l'effettivo esercizio del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo.
Deduce ancora il ricorrente che, sulla istanza di liquidazione del compenso per l'attività compiuta nella udienza predibattimentale del 04/04/2024 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paola Moscaroli, il Giudice ha emesso pronuncia il 23/04/2024, depositata il 10/05/2024, di non luogo a provvedere “in quanto la liquidazione, per l'intero giudizio, avverrà ad opera del giudice dinanzi al quale pende il dibattimento (dott. Cimini)” e quest'ultimo ha provveduto con il decreto impugnato che, secondo il ricorrente, “In tal modo, di fatto, disconosceva valenza alla fase predibattimentale, violando l'applicazione della normativa sottesa e la ratio del nuovo istituto previsto dalla “riforma Cartabia”.
2. Il Giudice, con decreto del 14/11/2024, ha fissato l'udienza per la trattazione della causa nel merito del 15/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando a tal fine termine sino al
15/01/2025.
Il ricorrente ha provveduto nei termini successivamente concessi a dare prova della tempestività del ricorso in opposizione e all'udienza del 26/02/2025 ha depositato note scritte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Nessuno si è costituito per il convenuto. CP_1
3. Va premesso che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle
pagina 2 di 4 disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. 14/02/2024 n. 4082).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.
Innanzitutto, va osservato che l'udienza di comparizione predibattimentale introdotta dalla Riforma
Cartabia con l'art. 554-bis c.p.p. si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
Il ricorrente ha dimostrato di aver partecipato all'udienza predibattimentale del 04/04/2024 e di aver svolto le attività defensionali dell'udienza predibattimentale riportate nel verbale dell'udienza, depositando anche una memoria difensiva, ed ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso per la fase introduttiva ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.M. n. 55/2014.
Va infatti rilevato che “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n.
8414).
In particolare “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3, prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, con riferimento alle diverse fasi del giudizio, vengono elencate, in via esemplificativa le attività svolte dall'avvocato nelle diverse fasi. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12 elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile. L'elencazione non è limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni – che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale” (in motivazione Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n. 8414 cit.).
Nel caso in esame dal verbale di udienza del 04/04/2024 emerge l'attività defensionale svolta dal ricorrente sia durante gli accertamenti compiuti dal Giudice ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. sia discutendo la causa e allegando la memoria difensiva ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. ed il Giudice appunto “sentite le parti” si è ritirato in camera di consiglio per deliberare e terminata la deliberazione ha disposto la prosecuzione del giudizio.
Conseguentemente andrà liquidato il compenso per la fase introduttiva del giudizio di € 284,00, considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, che andrà ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
pagina 3 di 4 Conclusivamente in aggiunta a quanto liquidato dal G.M. Cimini per la sola fase dibattimentale, nell'importo di € 1.008,67, come richiesto dal ricorrente, va aggiunto l'importo di € 189,33 per la fase introduttiva del giudizio, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, e così va riconosciuto in totale l'onorario complessivo di € 1.198,00.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5735/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale N. 3060/2021 R.G.N.R. – N. 2169/23 Controparte_2
R.G. TRIB. del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo complessivo di € 1.198,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5735/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note scritte depositate il 10/02/2025 “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di
Ancona Voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, - revocare il decreto opposto e per l'effetto disporre la liquidazione degli onorari per la fase predibattimentale in aggiunta a quanto liquidato dal G.M. Cimini per la sola fase dibattimentale e/o per la fase introduttiva del giudizio. - Vittoria di spese con condanna del , secondo le regole della soccombenza”. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione del 06/11/2024 l'Avv. ha impugnato il decreto di Parte_1
liquidazione, emesso in suo favore dal Tribunale di Ancona, Sezione Penale, Giudice dott. Carlo
Cimini, in data 26/09/2024 e notificato in data 17/10/2024, nel procedimento penale N. 3060/2021
R.G.N.R. – N. 2169/23 R.G. TRIB., per l'attività professionale svolta quale difensore di fiducia dell'imputata persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal magistrato Controparte_2
competente in data 04/01/2024.
pagina 1 di 4 Il decreto impugnato ha liquidato i compensi nel seguente modo:
“per la Fase di Studio € 237,00, per la Fase Introduttiva / /, per la Fase Istruttoria € 567,00, per la Fase Decisoria € 709,00, Tot. € 1.513,00, riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/02 €
1.008,67”.
Lamenta il ricorrente la violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 e ss. D.P.R. 115/2002 e la omessa motivazione e liquidazione della fase predibattimentale e/o della fase introduttiva del procedimento.
Secondo il ricorrente la predetta liquidazione è inadeguata ed inidonea a compensare l'attività professionale svolta in attuazione del disposto costituzionale ed inferiore agli standard tabellari nonché infondata sia in fatto che in diritto.
Argomenta il ricorrente che il diritto al patrocinio è fondamentale per un equo processo, come stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e rappresenta una garanzia fondamentale per l'effettivo esercizio del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo.
Deduce ancora il ricorrente che, sulla istanza di liquidazione del compenso per l'attività compiuta nella udienza predibattimentale del 04/04/2024 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paola Moscaroli, il Giudice ha emesso pronuncia il 23/04/2024, depositata il 10/05/2024, di non luogo a provvedere “in quanto la liquidazione, per l'intero giudizio, avverrà ad opera del giudice dinanzi al quale pende il dibattimento (dott. Cimini)” e quest'ultimo ha provveduto con il decreto impugnato che, secondo il ricorrente, “In tal modo, di fatto, disconosceva valenza alla fase predibattimentale, violando l'applicazione della normativa sottesa e la ratio del nuovo istituto previsto dalla “riforma Cartabia”.
2. Il Giudice, con decreto del 14/11/2024, ha fissato l'udienza per la trattazione della causa nel merito del 15/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando a tal fine termine sino al
15/01/2025.
Il ricorrente ha provveduto nei termini successivamente concessi a dare prova della tempestività del ricorso in opposizione e all'udienza del 26/02/2025 ha depositato note scritte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Nessuno si è costituito per il convenuto. CP_1
3. Va premesso che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle
pagina 2 di 4 disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. 14/02/2024 n. 4082).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.
Innanzitutto, va osservato che l'udienza di comparizione predibattimentale introdotta dalla Riforma
Cartabia con l'art. 554-bis c.p.p. si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
Il ricorrente ha dimostrato di aver partecipato all'udienza predibattimentale del 04/04/2024 e di aver svolto le attività defensionali dell'udienza predibattimentale riportate nel verbale dell'udienza, depositando anche una memoria difensiva, ed ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso per la fase introduttiva ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.M. n. 55/2014.
Va infatti rilevato che “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n.
8414).
In particolare “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3, prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, con riferimento alle diverse fasi del giudizio, vengono elencate, in via esemplificativa le attività svolte dall'avvocato nelle diverse fasi. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12 elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile. L'elencazione non è limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni – che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale” (in motivazione Cass. civ., Sez. II, 23/03/2023 n. 8414 cit.).
Nel caso in esame dal verbale di udienza del 04/04/2024 emerge l'attività defensionale svolta dal ricorrente sia durante gli accertamenti compiuti dal Giudice ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. sia discutendo la causa e allegando la memoria difensiva ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. ed il Giudice appunto “sentite le parti” si è ritirato in camera di consiglio per deliberare e terminata la deliberazione ha disposto la prosecuzione del giudizio.
Conseguentemente andrà liquidato il compenso per la fase introduttiva del giudizio di € 284,00, considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, che andrà ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
pagina 3 di 4 Conclusivamente in aggiunta a quanto liquidato dal G.M. Cimini per la sola fase dibattimentale, nell'importo di € 1.008,67, come richiesto dal ricorrente, va aggiunto l'importo di € 189,33 per la fase introduttiva del giudizio, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, e così va riconosciuto in totale l'onorario complessivo di € 1.198,00.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5735/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale N. 3060/2021 R.G.N.R. – N. 2169/23 Controparte_2
R.G. TRIB. del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo complessivo di € 1.198,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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