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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
9767 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9767/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore in atto di citazione, il 22 aprile Parte_1
2015 mentre percorreva in bicicletta unitamente all'amico via Sebina nel CP_1
Comune di Provaglio di Iseo (BS), entrambi venivano travolti dall'autovettura Mercedes Classe
A, targata DZ400PZ, di proprietà e condotta da ed assicurata presso OP
, la quale provenendo dall'opposta direzione effettuava la manovra di Controparte_3 svolta omettendo di concedere la precedenza ai due ciclisti e provocandone la caduta sull'asfalto;
rilevato che nelle immediatezze del sinistro interveniva sul posto la Polizia Stradale di Brescia
(distaccamento di Darfo Boario Terme), contestando alla signora la violazione dell'art. CP_2
145 del Codice della Starda;
rilevato che a seguito del sinistro veniva trasportato e ricoverato presso Parte_1
l' di Brescia, da dove veniva poi dimesso con la diagnosi Controparte_4
1 “lesione plesso brachiale dx, frattura clavicola dx, frattura mascellare dx, frattura processo spinoso
C5 e C6, processo traverso C7, FLC sopracciglio dx ” (cfr. doc. 2 di parte attrice), nel periodo successivo al sinistro continuava a lamentare ulteriori danni di natura fisica per cui, si sottoponeva a visite neurochirurgiche di controllo e ad un intervento di “esplorazione e neurotizzazione per ss e ax” (cfr. doc. 7 di parte attrice), nonché a trattamenti di fisioterapia quotidiani;
rilevato che successivamente decideva di sottoporsi a visita medico-legale, che Parte_1 riscontrava “lesione del plesso brachiale destro, frattura composta del processo spinoso di C5, del processo spinoso di C6, con modesta diastasi ossea del tubercolo posteriore dx di C6 e del processo trasverso destro di C7, con diastasi dei monconi ossei, frattura della clavicola destra, frattura del mascellare destro con emoseno e rima di frattura anche del margine orbitario inferiore destro in sede mediale, flc sopracciglio destro” ed i seguenti postumi “danno biologico temporaneo: 35 giorni al
100%, 15 mesi al 75%; danno biologico permanente indicabile nella misura del 60%. Da mettere in conto la perdita della specifica capacità lavorativa di manutentore e di qualsiasi altra attività lavorativa manuale compatibile con la specifica esperienza e attitudine lavorativa del soggetto” (cfr. doc. 11 pag. 12-13 di parte attrice);
rilevato che l'attore all'epoca del sinistro lavorava come dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di manutentore polivalente di IV livello, presso la società Engie Servizi S.p.A. -
Cofely Italia SpA, da cui rimaneva assente a causa della malattia per il periodo che va dal 22 aprile 2015 (giorno del sinistro) al 10 dicembre 2016 ed a seguito della visita medica di cui all'art. 41 co. 2 lett. e-ter d.lgs. 81/2008, (visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione) ne veniva dichiarata l'inidoneità permanente allo svolgimento delle mansioni specifiche (cfr. doc. 19 di parte attrice) per cui la società, datore di lavoro, attivava la procedura di cui all'art 7 l. 604/66 al fine di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, non essendovi all'interno dell'azienda altra posizione lavorativa da potergli assegnare, motivo per cui il 2 dicembre 2016 interveniva la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in essere tra lo stesso e la predetta società (cfr. doc. 20 e 21 di parte attrice);
2 rilevato che all'attore veniva quindi accertata dall' l'invalidità civile con riduzione della CP_5 capacità lavorativa specifica al 50%, per cui veniva iscritto nelle liste di collocamento della provincia di Brescia dedicate agli invalidi civili ai sensi della l. 68/1999 (cfr. doc. 22 e 23 di parte attrice);
rilevato che a seguito del sinistro l'attore intraprendeva, unitamente alla moglie, un percorso di supporto psicologico e di psicoterapia per la coppia presso il Consultorio familiare SADR di Iseo (BS) all'esito del quale emergeva come la situazione personale e relazionale dello stesso avesse risentito del trauma occorso a seguito del sinistro, motivo per cui l'attore si sottoponeva a valutazione specialistica psichiatrica al fine di evidenziare quali danni biologici di natura psichiatrica avesse riportato per effetto del sinistro e lo psichiatra osservava che “l'esaminato, sulla base dei coerenti dati documentali, anamnestici e clinici, è stato ed è tuttora affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso, cronico, non complicato” riconoscendo un “danno biologico di natura psichica permanente del 10%” (cfr. doc. 27 pag.
5-7 di parte attrice);
rilevato che a seguito degli accertamenti psico-fisici effettuati dall'attore, il medico legale di parte provvedeva a integrare il proprio elaborato alla luce degli esiti menomativi residuati e incidenti nell'attualità sull'integrità psico-fisica del danneggiato così valutando i postumi subiti dall'attore: “danno biologico temporaneo: 35 giorni al 100%, 15 mesi al 75%; danno biologico permanente indicabile nella misura del 65%”, ribadendo inoltre che “alla luce dell'esame psichico effettuato, del quadro clinico immutato e dall'aggravamento del vissuto soggettivo si ribadisce la perdita della specifica della capacità lavorativa di manutentore e qualsiasi altra attività lavorativa manuale compatibile con la specifica esperienza e attitudine lavorativa del soggetto” (cfr. doc. 28 pag. 10 di parte attrice);
rilevato che l'attore si rivolgeva quindi tramite il proprio legale alla compagnia assicurativa presso cui era assicurata per la responsabilità civile l'autovettura Controparte_3
Mercedes Classe A, targata DZ400PZ di proprietà e condotta dalla signora OP che provvedeva a versare all'attore la somma di euro 12.000,00 quale acconto sul maggiore importo ed all'esito della visita presso il proprio medico legale provvedeva a liquidargli la complessiva somma di 390.000,00 (oltre l'acconto già versato di euro 12.000,00 per un totale quindi di euro 402.000,00 - cfr. doc. 32 di parte attrice);
3 rilevato che l'attore non riteneva satisfattiva la somma ricevuta da e Controparte_3 quindi invitava la compagnia assicurativa alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 cui l'assicurazione rispondeva negativamente ritenendo congrua la somma già versata (cfr. doc. 34 di parte attrice), motivo per cui il signor citava quindi in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la signora Parte_1 CP_6 in qualità di conducente e proprietaria dell'autovettura investitrice e la compagnia
[...] assicuratrice affinché, accertata l'esclusiva responsabilità della Controparte_3 signora nella causazione del sinistro per cui è causa, i convenuti fossero OP condannati in via solidale al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che venivano quantificati in euro 687.332,64 (al netto della somma già liquidata dalla compagnia assicurativa di euro 402.000,00);
rilevato che si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_3 contestando, innanzitutto, la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'attore e deducendo un suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver tenuto una condotta prudenziale approssimandosi all'intersezione laddove l'automobile che stava per attraversare l'incrocio era visibile e aveva quasi terminato di impegnare l'area stessa, contestava anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale e riguardo al danno patrimoniale da lucro cessante contestava che la situazione di disoccupazione dell'attore fosse da ricondurre effettivamente al sinistro e pertanto chiedeva in via principale che accertato il concorso colposo dell'attore nella verificazione del sinistro per cui è causa, fosse da ritenere satisfattiva la somma già versata a parte attrice respingendone le ulteriori pretese;
rilevato che non si costituiva in giudizio la signora nonostante la regolarità OP della notifica, per cui il giudice istruttore ne dichiarava la contumacia (verbale di causa del 31 ottobre 2019) e procedeva quindi all'istruzione della causa disponendo CTU medico-legale come da verbale di causa del 22 ottobre 2020, ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, in ordine alla dinamica del sinistro questa può essere ricavata con sufficiente chiarezza dal rapporto della Polizia Stradale di Brescia (distaccamento di Darfo Boario Terme) acquisito agli atti, per cui si deve ritenere acclarato che l'attore unitamente Parte_1 all'amico il 22 aprile 2015 in sella alle rispettive biciclette da corsa mentre CP_1
4 “percorrevano la Via Sebina nel centro abitato di Provaglio D'Iseo con orientamento di marcia da
Fontecolo (BS) a Iseo (BS). Giunti in un tratto in leggera discesa, asfaltato senza anomalie ove
l'arteria scorre rettilinea e presenta intersezione a destra con via Solferino e a sinistra con via
Lamosa, mentre procedevano con che precedeva di alcuni metri si Parte_1 CP_1 vedeva la propria corsia di marcia preclusa dalla Mercedes Classe A condotta da CP_2
, la quale proveniente da via Lamosa posta a sinistra rispetto alla direzione dei due ciclisti,
[...] effettuava l'attraversamento di via Sebina in quanto era sua intenzione immettersi nella via
Solferino, omettendo di concedere la dovuta precedenza agli stessi”, l'urto tra l'automobile e i velocipedi si concretizzava nella corsi di pertinenza dei due ciclisti e comprendeva “la parte anteriore dei velocipedi e la parte laterale destra dell'autovettura” (cfr. doc.37 di parte attrice, verbale Polizia Stradale);
rilevato altresì che dal Rapporto in questione risulta che nelle immediatezze del sinistro all'automobilista veniva elevato verbale per inosservanza dell'obbligo di dare la CP_2 precedenza ai sensi dell'articolo 145 del CdS”;
ritenuto dunque che può considerarsi accertata la responsabilità della convenuta CP_2 nella causazione del sinistro de quo, considerato che essa proveniente da via Lamosa
[...] effettuava l'attraversamento di via Sebina, diretta in via Solferino, e nell'attraversare la strada ometteva di dare la precedenza ai due ciclisti che si trovavano sulla strada principale, i quali nulla potevano fare per evitare l'urto trovandosi in prossimità dell'intersezione con le altre vie ed in un tratto di leggera discesa, per cui deve escludersi altresì l'applicabilità nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 2054 cc;
ritenuto quanto all'asserita concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, eccepita dall'assicurazione convenuta nelle proprie difese, che essa è rimasta generica e sostanzialmente non provata alla luce delle risultanze oggettive emergenti dal rapporto della
Polizia Stradale, così come del resto la dedotta eccessiva velocità del ciclista in corrispondenza dell'intersezione dato che non risulta che il ciclista superasse la velocità consentita e per il resto non vi è alcuna norma che limita la velocità che deve tenere il ciclista rispetto agli altri veicoli e ugualmente la circostanza che la convenuta al momento del sinistro avesse quasi ultimato la manovra di immissione da via Lamosa in via Solferino è contraddetta proprio dai danni riportati dall'autovettura nella parte laterale destra sia anteriore che posteriore;
5 ritenuto pertanto che per i motivi sopra esposti i convenuti e la compagnia OP assicuratrice vanno condannati in solido a risarcire all'attore Controparte_7 Parte_1
i danni subiti a seguito del sinistro che si liquidano come di seguito indicato;
[...]
rilevato cha dalla CTU del dottor datata 19 aprile 2021, che viene fatta Persona_1 propria da questo giudice apparendo congrua e ben motivata, risulta che a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa ha riportato “trauma facciale con FLC frontale destra, frattura scomposta con affondamento osseo della parete laterale e lievemente scomposta della parete anteriore del seno mascellare destro con emoseno e sottile frattura del margine orbitario inferiore destro, trauma distorsivo cervicale con frattura composta dei processi spinosi di C5 e C6, quest'ultima estesa alla base della lamina, frattura modestamente diastasata del tubercolo posteriore destro di C6 e del processo trasverso destro di C7, frattura scomposta diafisaria della clavicola destra” (cfr. pagg. 13 e
14 della CTU cit.), con una inabilità temporanea totale per i 14 giorni di ricovero ospedaliero e parziale al 75% per i 400 giorni successivi, per poi trascorrere direttamente nella attuale invalidità permanente (cfr. pag. 14 e 15 della CTU cit.);
rilevato quanto all'invalidità permanente che il CTU riscontrava che “alle lesioni subite residuano: esiti anatomici di fratture scomposte del seno mascellare di destra con emoseno e di frattura composta del pavimento orbitario a destra, senza deficit funzionali;
esiti, attendibilmente dolorosi, di fratture composte della apofisi spinosa di C5 e C6, di frattura lievemente diastasata del tubercolo posteriore destro di C6 e del processo trasverso destro di C7 e di frattura scomposta della clavicola destra;
esiti di complessa lesione da strappamento con avulsione delle radici sensitivo- motorie di C6, stiramento senza avulsione delle radici dorsali di C7 a destra e distrazione dei tronchi primari superiore e medio e delle corde laterale e posteriore di destra di C4, C5, C6, C7, oltre che di consensuale meningocele traumatico. Tale lesione anatomica complessa delle radici del plesso brachiale ha determinato essenzialmente una molto significativa limitazione funzionale della spalla, sostanzialmente equivalente ad una anchilosi in posizione favorevole mentre consente una sufficiente anche se limitata mobilità attiva del gomito, del polso e delle dita. Nel complesso l'arto è mantenuto addotto al tronco ed esteso e tende ad essere poco utilizzato, se non per attività alla altezza della vita.
Coesiste la riferita sintomatologia dolorosa, senz'altro attendibile viste le complesse lesioni radicolari del plesso brachiale, per cui viene utilizzato un analgesico oppioide a rilascio prolungato. A questa situazione, che ovviamente limita notevolmente le attività della vita quotidiana, anche se ha consentito il rinnovo della patente di guida con riduzione a cinque anni ma senza limitazioni, ed impedisce le 6 attività sportive prima praticate quali la bicicletta, il tennis e lo sci, l'interessato reagisce con una ovvia reazione di rabbia-frustrazione che è attendibile si traduca in un atteggiamento intollerante ed irascibile nei rapporti interpersonali” per cui così quantificava l'invalidità permanente residua “i postumi permanenti sopra descritti incidono sul bene della salute del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali costituendo un danno biologico quantificabile nel 55 %” (cfr. pag.17 della
CTU cit.);
rilevato quanto all'incidenza di detta invalidità sulla capacità lavorativa e sulla capacità reddituale dell'infortunato che il CTU osservava che “non si intende certamente entrare nel merito della risoluzione consensuale o meno del rapporto di lavoro con la ditta presso la quale l'attore era occupato. Quanto si può dire è che certamente la attuale menomazione non consente al signor Pt_1 di proseguire una efficace attività di operaio manutentore. La menomazione gli consentirebbe di essere adibito ad altra attività, e per questo motivo l'attore è iscritto nelle liste per il collocamento degli invalidi civili, quali ad esempio attività di portineria o genericamente di sorveglianza, ma è di tutta evidenza che non potrebbe essere adibito ad attività per le quali sia necessario l'utilizzo di entrambi gli arti superiori” (cfr. pagg.17 e 18 della CTU cit.) e rispondendo alle osservazioni delle parti, precisava che “quanto poi alla incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica sarà ovviamente l'attore a doverne documentare la traduzione in un danno economico. Sta di fatto che non si può non ammettere che il grave quadro clinico descritto a carico dell'arto superiore destro abbia incidenza sulla capacità lavorativa in concreto svolta dall'attore, all'epoca dei fatti quale operaio manutentore, così come su qualsiasi altra attività debba comportare un pesante uso dell'arto interessato. (cfr. pag.21 della CTU cit.);
rilevato dunque per quanto attiene il danno non patrimoniale alla persona che, attesa la congruità delle risultanze della CTU e presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.) opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto del quadro clinico presentato dall'attore a seguito del sinistro, dei danni subiti anche di natura psichica obiettivamente accertati e dell'incidenza degli stessi sulle normali condizioni di vita, il risarcimento complessivo dei danni, comprensivo del risarcimento per il periodo di inabilità temporanea e per i postumi permanenti può essere determinato ad oggi in euro 620.800,00, ciò praticamente con il massimo della personalizzazione prevista dalle citate tabelle attesa la riscontrata gravità delle conseguenze derivate;
7 rilevato quanto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa, che esso va provato specificamente, posto che è comunque applicabile anche in questo caso il principio di cui all'art.1227 cc secondo comma e, considerato il decorso del tempo, va verificata qual è stata l'incidenza effettiva del fatto illecito sulla capacità reddituale del danneggiato;
rilevato che nel caso di specie per quanto riguarda il reddito percepito negli anni successivi all'incidente, l'attore ha prodotto solo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016, 2017 e
2018 per cui, dato che la causa viene decisa in questo momento è necessario acquisire le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi e a questo riguardo la causa va quindi rimessa in istruzione come da separata ordinanza;
rilevato poi che vanno rimborsati all'attore gli importi delle spese mediche, così come riconosciute congrue e dovute dal CTU ammontanti ad euro 3.925,00 nonché le spese per i CTP, come documentate da parte attrice che ha prodotto le relative fatture ammontanti complessivamente ad euro 3.660,00 (cfr. spese mediche parte 3 attore) oltre alle spese legali per la fase stragiudiziale come documentate da parte attrice che ha prodotto la relativa fattura ammontanti ad euro 29.182,40 (cfr. spese parte 3 attore), somme che opportunamente rivalutate ad oggi ammontano complessivamente ad euro 43.533,00;
ritenuto quanto alle spese per l'acquisto della nuova autovettura che l'unica documentazione prodotta dall'attore sono due preventivi (cfr. doc. 26 di parte attrice) e non vi è prova sufficiente della necessità di detto acquisto posto che anche dalla patente non risulta che all'attore siano state imposte delle limitazioni in tal senso (cfr. doc. 25 di parte attrice), per cui la relativa domanda va rigettata;
rilevato quindi che a fronte di una danno accertato ad oggi di euro 664.333,00 di cui alle due voci sopra indicate (danno non patrimoniale e spese sostenute), la compagnia assicurativa ha già versato acconti per complessivi euro 472.000,00 per cui, applicati i criteri di cui Cass.n.1637/20, residua ancora come dovuto un importo di euro 108.463,00;
ritenuto pertanto che i convenuti e la compagnia assicuratrice OP [...]
vanno condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma CP_7 Parte_1 residua di euro 108.463,00 relativa al risarcimento del danno non patrimoniale e al rimborso delle spese sostenute, con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi, data della
8 liquidazione, sino al saldo effettivo, mentre la causa va rimessa in istruzione per la determinazione del risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa come da separata ordinanza;
rilevato infine che vanno liquidate le spese legali per questa sentenza da ritenersi definitiva in relazione alle voci di danno liquidate, spese pertanto che seguono la soccombenza e che si liquidano come in dispositivo oltre alle spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore;
P.Q.M.
il Tribunale, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione OP dell'incidente per cui è causa, condanna in solido tra loro e la compagnia OP assicuratrice a pagare a a titolo di risarcimento del danno Controparte_7 Parte_1 non patrimoniale e al rimborso delle spese sostenute la somma residua di euro 108.463,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi sino al saldo;
b) condanna in solido tra loro e la compagnia assicuratrice OP [...]
a rimborsare a le spese legali del presente giudizio che si liquidano in CP_7 Parte_1 euro 30.000,00 per compensi professionali ed euro 1.250,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonchè le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore;
c) rilette la causa in istruzione per la determinazione del risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia il 12 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9767/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attore in atto di citazione, il 22 aprile Parte_1
2015 mentre percorreva in bicicletta unitamente all'amico via Sebina nel CP_1
Comune di Provaglio di Iseo (BS), entrambi venivano travolti dall'autovettura Mercedes Classe
A, targata DZ400PZ, di proprietà e condotta da ed assicurata presso OP
, la quale provenendo dall'opposta direzione effettuava la manovra di Controparte_3 svolta omettendo di concedere la precedenza ai due ciclisti e provocandone la caduta sull'asfalto;
rilevato che nelle immediatezze del sinistro interveniva sul posto la Polizia Stradale di Brescia
(distaccamento di Darfo Boario Terme), contestando alla signora la violazione dell'art. CP_2
145 del Codice della Starda;
rilevato che a seguito del sinistro veniva trasportato e ricoverato presso Parte_1
l' di Brescia, da dove veniva poi dimesso con la diagnosi Controparte_4
1 “lesione plesso brachiale dx, frattura clavicola dx, frattura mascellare dx, frattura processo spinoso
C5 e C6, processo traverso C7, FLC sopracciglio dx ” (cfr. doc. 2 di parte attrice), nel periodo successivo al sinistro continuava a lamentare ulteriori danni di natura fisica per cui, si sottoponeva a visite neurochirurgiche di controllo e ad un intervento di “esplorazione e neurotizzazione per ss e ax” (cfr. doc. 7 di parte attrice), nonché a trattamenti di fisioterapia quotidiani;
rilevato che successivamente decideva di sottoporsi a visita medico-legale, che Parte_1 riscontrava “lesione del plesso brachiale destro, frattura composta del processo spinoso di C5, del processo spinoso di C6, con modesta diastasi ossea del tubercolo posteriore dx di C6 e del processo trasverso destro di C7, con diastasi dei monconi ossei, frattura della clavicola destra, frattura del mascellare destro con emoseno e rima di frattura anche del margine orbitario inferiore destro in sede mediale, flc sopracciglio destro” ed i seguenti postumi “danno biologico temporaneo: 35 giorni al
100%, 15 mesi al 75%; danno biologico permanente indicabile nella misura del 60%. Da mettere in conto la perdita della specifica capacità lavorativa di manutentore e di qualsiasi altra attività lavorativa manuale compatibile con la specifica esperienza e attitudine lavorativa del soggetto” (cfr. doc. 11 pag. 12-13 di parte attrice);
rilevato che l'attore all'epoca del sinistro lavorava come dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di manutentore polivalente di IV livello, presso la società Engie Servizi S.p.A. -
Cofely Italia SpA, da cui rimaneva assente a causa della malattia per il periodo che va dal 22 aprile 2015 (giorno del sinistro) al 10 dicembre 2016 ed a seguito della visita medica di cui all'art. 41 co. 2 lett. e-ter d.lgs. 81/2008, (visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione) ne veniva dichiarata l'inidoneità permanente allo svolgimento delle mansioni specifiche (cfr. doc. 19 di parte attrice) per cui la società, datore di lavoro, attivava la procedura di cui all'art 7 l. 604/66 al fine di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, non essendovi all'interno dell'azienda altra posizione lavorativa da potergli assegnare, motivo per cui il 2 dicembre 2016 interveniva la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in essere tra lo stesso e la predetta società (cfr. doc. 20 e 21 di parte attrice);
2 rilevato che all'attore veniva quindi accertata dall' l'invalidità civile con riduzione della CP_5 capacità lavorativa specifica al 50%, per cui veniva iscritto nelle liste di collocamento della provincia di Brescia dedicate agli invalidi civili ai sensi della l. 68/1999 (cfr. doc. 22 e 23 di parte attrice);
rilevato che a seguito del sinistro l'attore intraprendeva, unitamente alla moglie, un percorso di supporto psicologico e di psicoterapia per la coppia presso il Consultorio familiare SADR di Iseo (BS) all'esito del quale emergeva come la situazione personale e relazionale dello stesso avesse risentito del trauma occorso a seguito del sinistro, motivo per cui l'attore si sottoponeva a valutazione specialistica psichiatrica al fine di evidenziare quali danni biologici di natura psichiatrica avesse riportato per effetto del sinistro e lo psichiatra osservava che “l'esaminato, sulla base dei coerenti dati documentali, anamnestici e clinici, è stato ed è tuttora affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso, cronico, non complicato” riconoscendo un “danno biologico di natura psichica permanente del 10%” (cfr. doc. 27 pag.
5-7 di parte attrice);
rilevato che a seguito degli accertamenti psico-fisici effettuati dall'attore, il medico legale di parte provvedeva a integrare il proprio elaborato alla luce degli esiti menomativi residuati e incidenti nell'attualità sull'integrità psico-fisica del danneggiato così valutando i postumi subiti dall'attore: “danno biologico temporaneo: 35 giorni al 100%, 15 mesi al 75%; danno biologico permanente indicabile nella misura del 65%”, ribadendo inoltre che “alla luce dell'esame psichico effettuato, del quadro clinico immutato e dall'aggravamento del vissuto soggettivo si ribadisce la perdita della specifica della capacità lavorativa di manutentore e qualsiasi altra attività lavorativa manuale compatibile con la specifica esperienza e attitudine lavorativa del soggetto” (cfr. doc. 28 pag. 10 di parte attrice);
rilevato che l'attore si rivolgeva quindi tramite il proprio legale alla compagnia assicurativa presso cui era assicurata per la responsabilità civile l'autovettura Controparte_3
Mercedes Classe A, targata DZ400PZ di proprietà e condotta dalla signora OP che provvedeva a versare all'attore la somma di euro 12.000,00 quale acconto sul maggiore importo ed all'esito della visita presso il proprio medico legale provvedeva a liquidargli la complessiva somma di 390.000,00 (oltre l'acconto già versato di euro 12.000,00 per un totale quindi di euro 402.000,00 - cfr. doc. 32 di parte attrice);
3 rilevato che l'attore non riteneva satisfattiva la somma ricevuta da e Controparte_3 quindi invitava la compagnia assicurativa alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 cui l'assicurazione rispondeva negativamente ritenendo congrua la somma già versata (cfr. doc. 34 di parte attrice), motivo per cui il signor citava quindi in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la signora Parte_1 CP_6 in qualità di conducente e proprietaria dell'autovettura investitrice e la compagnia
[...] assicuratrice affinché, accertata l'esclusiva responsabilità della Controparte_3 signora nella causazione del sinistro per cui è causa, i convenuti fossero OP condannati in via solidale al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che venivano quantificati in euro 687.332,64 (al netto della somma già liquidata dalla compagnia assicurativa di euro 402.000,00);
rilevato che si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_3 contestando, innanzitutto, la dinamica del sinistro così come ricostruita dall'attore e deducendo un suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver tenuto una condotta prudenziale approssimandosi all'intersezione laddove l'automobile che stava per attraversare l'incrocio era visibile e aveva quasi terminato di impegnare l'area stessa, contestava anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale e riguardo al danno patrimoniale da lucro cessante contestava che la situazione di disoccupazione dell'attore fosse da ricondurre effettivamente al sinistro e pertanto chiedeva in via principale che accertato il concorso colposo dell'attore nella verificazione del sinistro per cui è causa, fosse da ritenere satisfattiva la somma già versata a parte attrice respingendone le ulteriori pretese;
rilevato che non si costituiva in giudizio la signora nonostante la regolarità OP della notifica, per cui il giudice istruttore ne dichiarava la contumacia (verbale di causa del 31 ottobre 2019) e procedeva quindi all'istruzione della causa disponendo CTU medico-legale come da verbale di causa del 22 ottobre 2020, ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, in ordine alla dinamica del sinistro questa può essere ricavata con sufficiente chiarezza dal rapporto della Polizia Stradale di Brescia (distaccamento di Darfo Boario Terme) acquisito agli atti, per cui si deve ritenere acclarato che l'attore unitamente Parte_1 all'amico il 22 aprile 2015 in sella alle rispettive biciclette da corsa mentre CP_1
4 “percorrevano la Via Sebina nel centro abitato di Provaglio D'Iseo con orientamento di marcia da
Fontecolo (BS) a Iseo (BS). Giunti in un tratto in leggera discesa, asfaltato senza anomalie ove
l'arteria scorre rettilinea e presenta intersezione a destra con via Solferino e a sinistra con via
Lamosa, mentre procedevano con che precedeva di alcuni metri si Parte_1 CP_1 vedeva la propria corsia di marcia preclusa dalla Mercedes Classe A condotta da CP_2
, la quale proveniente da via Lamosa posta a sinistra rispetto alla direzione dei due ciclisti,
[...] effettuava l'attraversamento di via Sebina in quanto era sua intenzione immettersi nella via
Solferino, omettendo di concedere la dovuta precedenza agli stessi”, l'urto tra l'automobile e i velocipedi si concretizzava nella corsi di pertinenza dei due ciclisti e comprendeva “la parte anteriore dei velocipedi e la parte laterale destra dell'autovettura” (cfr. doc.37 di parte attrice, verbale Polizia Stradale);
rilevato altresì che dal Rapporto in questione risulta che nelle immediatezze del sinistro all'automobilista veniva elevato verbale per inosservanza dell'obbligo di dare la CP_2 precedenza ai sensi dell'articolo 145 del CdS”;
ritenuto dunque che può considerarsi accertata la responsabilità della convenuta CP_2 nella causazione del sinistro de quo, considerato che essa proveniente da via Lamosa
[...] effettuava l'attraversamento di via Sebina, diretta in via Solferino, e nell'attraversare la strada ometteva di dare la precedenza ai due ciclisti che si trovavano sulla strada principale, i quali nulla potevano fare per evitare l'urto trovandosi in prossimità dell'intersezione con le altre vie ed in un tratto di leggera discesa, per cui deve escludersi altresì l'applicabilità nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 2054 cc;
ritenuto quanto all'asserita concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, eccepita dall'assicurazione convenuta nelle proprie difese, che essa è rimasta generica e sostanzialmente non provata alla luce delle risultanze oggettive emergenti dal rapporto della
Polizia Stradale, così come del resto la dedotta eccessiva velocità del ciclista in corrispondenza dell'intersezione dato che non risulta che il ciclista superasse la velocità consentita e per il resto non vi è alcuna norma che limita la velocità che deve tenere il ciclista rispetto agli altri veicoli e ugualmente la circostanza che la convenuta al momento del sinistro avesse quasi ultimato la manovra di immissione da via Lamosa in via Solferino è contraddetta proprio dai danni riportati dall'autovettura nella parte laterale destra sia anteriore che posteriore;
5 ritenuto pertanto che per i motivi sopra esposti i convenuti e la compagnia OP assicuratrice vanno condannati in solido a risarcire all'attore Controparte_7 Parte_1
i danni subiti a seguito del sinistro che si liquidano come di seguito indicato;
[...]
rilevato cha dalla CTU del dottor datata 19 aprile 2021, che viene fatta Persona_1 propria da questo giudice apparendo congrua e ben motivata, risulta che a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa ha riportato “trauma facciale con FLC frontale destra, frattura scomposta con affondamento osseo della parete laterale e lievemente scomposta della parete anteriore del seno mascellare destro con emoseno e sottile frattura del margine orbitario inferiore destro, trauma distorsivo cervicale con frattura composta dei processi spinosi di C5 e C6, quest'ultima estesa alla base della lamina, frattura modestamente diastasata del tubercolo posteriore destro di C6 e del processo trasverso destro di C7, frattura scomposta diafisaria della clavicola destra” (cfr. pagg. 13 e
14 della CTU cit.), con una inabilità temporanea totale per i 14 giorni di ricovero ospedaliero e parziale al 75% per i 400 giorni successivi, per poi trascorrere direttamente nella attuale invalidità permanente (cfr. pag. 14 e 15 della CTU cit.);
rilevato quanto all'invalidità permanente che il CTU riscontrava che “alle lesioni subite residuano: esiti anatomici di fratture scomposte del seno mascellare di destra con emoseno e di frattura composta del pavimento orbitario a destra, senza deficit funzionali;
esiti, attendibilmente dolorosi, di fratture composte della apofisi spinosa di C5 e C6, di frattura lievemente diastasata del tubercolo posteriore destro di C6 e del processo trasverso destro di C7 e di frattura scomposta della clavicola destra;
esiti di complessa lesione da strappamento con avulsione delle radici sensitivo- motorie di C6, stiramento senza avulsione delle radici dorsali di C7 a destra e distrazione dei tronchi primari superiore e medio e delle corde laterale e posteriore di destra di C4, C5, C6, C7, oltre che di consensuale meningocele traumatico. Tale lesione anatomica complessa delle radici del plesso brachiale ha determinato essenzialmente una molto significativa limitazione funzionale della spalla, sostanzialmente equivalente ad una anchilosi in posizione favorevole mentre consente una sufficiente anche se limitata mobilità attiva del gomito, del polso e delle dita. Nel complesso l'arto è mantenuto addotto al tronco ed esteso e tende ad essere poco utilizzato, se non per attività alla altezza della vita.
Coesiste la riferita sintomatologia dolorosa, senz'altro attendibile viste le complesse lesioni radicolari del plesso brachiale, per cui viene utilizzato un analgesico oppioide a rilascio prolungato. A questa situazione, che ovviamente limita notevolmente le attività della vita quotidiana, anche se ha consentito il rinnovo della patente di guida con riduzione a cinque anni ma senza limitazioni, ed impedisce le 6 attività sportive prima praticate quali la bicicletta, il tennis e lo sci, l'interessato reagisce con una ovvia reazione di rabbia-frustrazione che è attendibile si traduca in un atteggiamento intollerante ed irascibile nei rapporti interpersonali” per cui così quantificava l'invalidità permanente residua “i postumi permanenti sopra descritti incidono sul bene della salute del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali costituendo un danno biologico quantificabile nel 55 %” (cfr. pag.17 della
CTU cit.);
rilevato quanto all'incidenza di detta invalidità sulla capacità lavorativa e sulla capacità reddituale dell'infortunato che il CTU osservava che “non si intende certamente entrare nel merito della risoluzione consensuale o meno del rapporto di lavoro con la ditta presso la quale l'attore era occupato. Quanto si può dire è che certamente la attuale menomazione non consente al signor Pt_1 di proseguire una efficace attività di operaio manutentore. La menomazione gli consentirebbe di essere adibito ad altra attività, e per questo motivo l'attore è iscritto nelle liste per il collocamento degli invalidi civili, quali ad esempio attività di portineria o genericamente di sorveglianza, ma è di tutta evidenza che non potrebbe essere adibito ad attività per le quali sia necessario l'utilizzo di entrambi gli arti superiori” (cfr. pagg.17 e 18 della CTU cit.) e rispondendo alle osservazioni delle parti, precisava che “quanto poi alla incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica sarà ovviamente l'attore a doverne documentare la traduzione in un danno economico. Sta di fatto che non si può non ammettere che il grave quadro clinico descritto a carico dell'arto superiore destro abbia incidenza sulla capacità lavorativa in concreto svolta dall'attore, all'epoca dei fatti quale operaio manutentore, così come su qualsiasi altra attività debba comportare un pesante uso dell'arto interessato. (cfr. pag.21 della CTU cit.);
rilevato dunque per quanto attiene il danno non patrimoniale alla persona che, attesa la congruità delle risultanze della CTU e presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.) opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto del quadro clinico presentato dall'attore a seguito del sinistro, dei danni subiti anche di natura psichica obiettivamente accertati e dell'incidenza degli stessi sulle normali condizioni di vita, il risarcimento complessivo dei danni, comprensivo del risarcimento per il periodo di inabilità temporanea e per i postumi permanenti può essere determinato ad oggi in euro 620.800,00, ciò praticamente con il massimo della personalizzazione prevista dalle citate tabelle attesa la riscontrata gravità delle conseguenze derivate;
7 rilevato quanto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa, che esso va provato specificamente, posto che è comunque applicabile anche in questo caso il principio di cui all'art.1227 cc secondo comma e, considerato il decorso del tempo, va verificata qual è stata l'incidenza effettiva del fatto illecito sulla capacità reddituale del danneggiato;
rilevato che nel caso di specie per quanto riguarda il reddito percepito negli anni successivi all'incidente, l'attore ha prodotto solo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016, 2017 e
2018 per cui, dato che la causa viene decisa in questo momento è necessario acquisire le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi e a questo riguardo la causa va quindi rimessa in istruzione come da separata ordinanza;
rilevato poi che vanno rimborsati all'attore gli importi delle spese mediche, così come riconosciute congrue e dovute dal CTU ammontanti ad euro 3.925,00 nonché le spese per i CTP, come documentate da parte attrice che ha prodotto le relative fatture ammontanti complessivamente ad euro 3.660,00 (cfr. spese mediche parte 3 attore) oltre alle spese legali per la fase stragiudiziale come documentate da parte attrice che ha prodotto la relativa fattura ammontanti ad euro 29.182,40 (cfr. spese parte 3 attore), somme che opportunamente rivalutate ad oggi ammontano complessivamente ad euro 43.533,00;
ritenuto quanto alle spese per l'acquisto della nuova autovettura che l'unica documentazione prodotta dall'attore sono due preventivi (cfr. doc. 26 di parte attrice) e non vi è prova sufficiente della necessità di detto acquisto posto che anche dalla patente non risulta che all'attore siano state imposte delle limitazioni in tal senso (cfr. doc. 25 di parte attrice), per cui la relativa domanda va rigettata;
rilevato quindi che a fronte di una danno accertato ad oggi di euro 664.333,00 di cui alle due voci sopra indicate (danno non patrimoniale e spese sostenute), la compagnia assicurativa ha già versato acconti per complessivi euro 472.000,00 per cui, applicati i criteri di cui Cass.n.1637/20, residua ancora come dovuto un importo di euro 108.463,00;
ritenuto pertanto che i convenuti e la compagnia assicuratrice OP [...]
vanno condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma CP_7 Parte_1 residua di euro 108.463,00 relativa al risarcimento del danno non patrimoniale e al rimborso delle spese sostenute, con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi, data della
8 liquidazione, sino al saldo effettivo, mentre la causa va rimessa in istruzione per la determinazione del risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa come da separata ordinanza;
rilevato infine che vanno liquidate le spese legali per questa sentenza da ritenersi definitiva in relazione alle voci di danno liquidate, spese pertanto che seguono la soccombenza e che si liquidano come in dispositivo oltre alle spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore;
P.Q.M.
il Tribunale, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione OP dell'incidente per cui è causa, condanna in solido tra loro e la compagnia OP assicuratrice a pagare a a titolo di risarcimento del danno Controparte_7 Parte_1 non patrimoniale e al rimborso delle spese sostenute la somma residua di euro 108.463,00 con gli interessi legali su detta somma da oggi sino al saldo;
b) condanna in solido tra loro e la compagnia assicuratrice OP [...]
a rimborsare a le spese legali del presente giudizio che si liquidano in CP_7 Parte_1 euro 30.000,00 per compensi professionali ed euro 1.250,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonchè le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore;
c) rilette la causa in istruzione per la determinazione del risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia il 12 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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