Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. senza riabilitazione niente guidaBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 20 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03054/2026REG.PROV.COLL.
N. 08758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8758 del 2025, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1074/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il Cons. ER MI RI e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, da parte dell'avvocato dello Stato D'Errico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Prefettura di Foggia, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2011, ha disposto a carico del sig. -OMISSIS- la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 d. lgs. 285 del 1992 (Codice della strada), in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, per la durata di un anno e sei mesi.
Il ricorrente, con istanza del 30 ottobre 2023, ha chiesto il rilascio del nulla osta necessario al conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida.
Non risultando nei suoi confronti alcun provvedimento riabilitativo, la Prefettura di Foggia, con nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 6 maggio 2024, in applicazione dell’art. 120, comma 1, codice della strada, ha emesso parere negativo.
Di conseguenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ufficio della Motorizzazione civile di Bari, Sezione coordinata di Foggia, con nota prot. n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2024, ha respinto la richiesta di nullaosta al conseguimento della patente di guida.
Con ricorso innanzi al TAR Puglia il sig. -OMISSIS- ha impugnato i sopra indicati atti di rigetto della Prefettura di Foggia e dell’Ufficio della Motorizzazione civile.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la violazione di plurime disposizioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1074/25 il Tar Puglia ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Avverso tale statuizione giudiziale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Foggia, hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: error in iudicando ; violazione dell’art. 120 commi 1 e 3 d. lgs. n. 285/92.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 2.4.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Premette anzitutto il Collegio che non vi è appello sul capo di sentenza in cui il giudice di prime cure, nello scrutinare il merito della controversia, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione.
Per tali ragioni, ai sensi dell’art. 9 c.p.a, sulla relativa statuizione è sceso il giudicato.
3. Nel merito, l’appello è fondato.
4. Ai sensi dell’art. 120 comma 3 d. lgs. n. 285/92 (Codice della Strada – C.d.S.): “ La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 ”.
Orbene, le “ situazioni preclusive ” menzionate dal terzo comma del citato art. 120 C.d.S. sono quelle “ di cui al comma 1 ”, e segnatamente l’essere il destinatario un delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero soggetto sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero condannato per reati in materia di stupefacenti. Il tutto “ fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi ”.
5. Per tali ragioni, ai fini del nullaosta per il conseguimento di nuova patente di guida non è sufficiente il mero decorso del triennio dal precedente provvedimento di revoca, occorrendo altresì la sussistenza di “ provvedimenti riabilitativi ”.
A opinare diversamente si determinerebbe una ingiustificata di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida, e chi ne ha invece subito la revoca, con l’ulteriore effetto paradossale di un trattamento privilegiato in favore di questi ultimi.
Per tali ragioni, del tutto correttamente l’Amministrazione ha negato il nullaosta al conseguimento della patente di guida, avendo preso atto – con valutazione di carattere vincolato – dell’insussistenza di titolo riabilitativo.
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
PA VA NI OT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
ER MI RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MI RI | PA VA NI OT |
IL SEGRETARIO