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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3529/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. SCOTTO DI Parte_1
TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'I.N.P.S. deducendo: “Che, l'odierno ricorrente, possedendo i requisiti di cittadinanza e/o residenza richiesti dalla Legge, avanzava regolare domanda di percezione del sussidio denominato reddito di cittadinanza;
Che, in data 27.03.2019 presentava domanda n
2019-784875 al fine di ottenere il riconoscimento del sussidio denominato “reddito di cittadinanza”; Che, con provvedimento del 28.03.2021 l'Istituto revocava il beneficio per
“Presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli, aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2 comma 1 lett.
C 1della legge 26/2019”. Che, con successiva comunicazione del 16.02.2022 veniva notificato un indebito per euro 16.955,04 per il periodo aprile 2019-settembre 2020 per la motivazione di cui alla comunicazione del 28.03.2021; Che, per tale motivo, lo stesso veniva accusato del reato ex art. 640 bis c.p. perché mediante artifizi e raggiri, consistiti nella presentazione di richiesta di reddito di cittadinanza datata 27.03.2019, nella quale ometteva di dichiarare il possesso del motoveicolo Honda SH 300 (c.c. 279) targa EH93636 allo stesso intestato dal
10.09.2018, indiceva in errore il personale INPS sull'esistenza di un requisito di cui all'art. 2 del D.L. 4/2019 e lo determinava ad erogare, in suo favore, il reddito di cittadinanza, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto pari ad euro 18.684,90 a danno dello Stato.
Che, con sentenza del 24.10.2023 il ricorrente veniva assolto dai reati allo stesso imputati perché il fatto non costituisce reato. Infatti, nel corso del giudizio veniva accertato che, il ricorrente, nell'anno 2018 aveva provveduto a vendere la moto, senza tuttavia riuscire ad ottenere dall'acquirente l'immediato passaggio di proprietà. Formalità, questa, che veniva espletata solo nel 2021. Alla luce delle risultanze istruttorie, il ricorrente nel periodo in contestazione, non aveva la detenzione del bene, essendo stato provato che lo stesso lo aveva già venduto, con provato passaggio di denaro, nell'anno 2018”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della conseguente revoca del reddito di cittadinanza e, di conseguenza, e condannare l'INPS al ripristino della prestazione e alla eventuale restituzione di quanto trattenuto a titolo di indebito;
Annullare, di conseguenza, la richiesta di restituzione della somma di euro
16.955,04”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
precisava: “Nel caso che ci occupa, la domanda RDC risulta presentata in data 27/3/2019 e dunque prima del maturare del biennio prescritto dalla normativa con riferimento alla data di immatricolazione del veicolo;
il tutto a prescindere dall'eventuale circostanza dedotta in ricorso che il veicolo sia stato successivamente alienato. La insussistenza del presupposto di legge alla data di presentazione della domanda, oltre che la non corretta dichiarazione, a prescindere dalle responsabilità penali che ne avrebbero potuto conseguire, fa sì che la prestazione percepita debba considerarsi indebita in quanto riscossa sine titulo.”.
Con note scritte depositate il 10/05/2024 parte ricorrente deduceva di aver ricevuto il provvedimento di revoca in autotutela con cui l'INPS aveva annullato il “provvedimento, notificato in data 16/02/2022, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - Reddito di cittadinanza" Revoca del beneficio relativamente alle domande con prot.
e e reiezione domanda con prot. Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
Atteso che l'INPS, nonostante due consecutivi rinvii, non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto al ricorrente, a seguito del provvedimento di revoca in autotutela, la causa veniva istruita mediante audizione del Funzionario Inps che dichiarava: “Noi abbiamo effettuato i pagamenti dovuti del reddito di cittadinanza sull'apposita carta rilasciata da sicché certamente parte ricorrente non avrebbe CP_5
potuto riscontrare i pagamenti sul proprio conto corrente personale” ed esibiva le disposizioni di pagamento effettuate.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente – premesso di aver ricevuto in data 27.05.2025 il pagamento della complessiva somma di euro 12.300,00 - ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto, verificato l'intervenuto provvedimento di revoca in autotutela del provvedimento, notificato in data 16/02/2022, e la liquidazione di quanto dovuto al ricorrente
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, motivato dalla inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3529/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. SCOTTO DI Parte_1
TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'I.N.P.S. deducendo: “Che, l'odierno ricorrente, possedendo i requisiti di cittadinanza e/o residenza richiesti dalla Legge, avanzava regolare domanda di percezione del sussidio denominato reddito di cittadinanza;
Che, in data 27.03.2019 presentava domanda n
2019-784875 al fine di ottenere il riconoscimento del sussidio denominato “reddito di cittadinanza”; Che, con provvedimento del 28.03.2021 l'Istituto revocava il beneficio per
“Presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli, aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2 comma 1 lett.
C 1della legge 26/2019”. Che, con successiva comunicazione del 16.02.2022 veniva notificato un indebito per euro 16.955,04 per il periodo aprile 2019-settembre 2020 per la motivazione di cui alla comunicazione del 28.03.2021; Che, per tale motivo, lo stesso veniva accusato del reato ex art. 640 bis c.p. perché mediante artifizi e raggiri, consistiti nella presentazione di richiesta di reddito di cittadinanza datata 27.03.2019, nella quale ometteva di dichiarare il possesso del motoveicolo Honda SH 300 (c.c. 279) targa EH93636 allo stesso intestato dal
10.09.2018, indiceva in errore il personale INPS sull'esistenza di un requisito di cui all'art. 2 del D.L. 4/2019 e lo determinava ad erogare, in suo favore, il reddito di cittadinanza, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto pari ad euro 18.684,90 a danno dello Stato.
Che, con sentenza del 24.10.2023 il ricorrente veniva assolto dai reati allo stesso imputati perché il fatto non costituisce reato. Infatti, nel corso del giudizio veniva accertato che, il ricorrente, nell'anno 2018 aveva provveduto a vendere la moto, senza tuttavia riuscire ad ottenere dall'acquirente l'immediato passaggio di proprietà. Formalità, questa, che veniva espletata solo nel 2021. Alla luce delle risultanze istruttorie, il ricorrente nel periodo in contestazione, non aveva la detenzione del bene, essendo stato provato che lo stesso lo aveva già venduto, con provato passaggio di denaro, nell'anno 2018”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della conseguente revoca del reddito di cittadinanza e, di conseguenza, e condannare l'INPS al ripristino della prestazione e alla eventuale restituzione di quanto trattenuto a titolo di indebito;
Annullare, di conseguenza, la richiesta di restituzione della somma di euro
16.955,04”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
precisava: “Nel caso che ci occupa, la domanda RDC risulta presentata in data 27/3/2019 e dunque prima del maturare del biennio prescritto dalla normativa con riferimento alla data di immatricolazione del veicolo;
il tutto a prescindere dall'eventuale circostanza dedotta in ricorso che il veicolo sia stato successivamente alienato. La insussistenza del presupposto di legge alla data di presentazione della domanda, oltre che la non corretta dichiarazione, a prescindere dalle responsabilità penali che ne avrebbero potuto conseguire, fa sì che la prestazione percepita debba considerarsi indebita in quanto riscossa sine titulo.”.
Con note scritte depositate il 10/05/2024 parte ricorrente deduceva di aver ricevuto il provvedimento di revoca in autotutela con cui l'INPS aveva annullato il “provvedimento, notificato in data 16/02/2022, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - Reddito di cittadinanza" Revoca del beneficio relativamente alle domande con prot.
e e reiezione domanda con prot. Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
Atteso che l'INPS, nonostante due consecutivi rinvii, non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto al ricorrente, a seguito del provvedimento di revoca in autotutela, la causa veniva istruita mediante audizione del Funzionario Inps che dichiarava: “Noi abbiamo effettuato i pagamenti dovuti del reddito di cittadinanza sull'apposita carta rilasciata da sicché certamente parte ricorrente non avrebbe CP_5
potuto riscontrare i pagamenti sul proprio conto corrente personale” ed esibiva le disposizioni di pagamento effettuate.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente – premesso di aver ricevuto in data 27.05.2025 il pagamento della complessiva somma di euro 12.300,00 - ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto, verificato l'intervenuto provvedimento di revoca in autotutela del provvedimento, notificato in data 16/02/2022, e la liquidazione di quanto dovuto al ricorrente
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, motivato dalla inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino