Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10144 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebastiana Caterina Succu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Francesco Torru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/2008 in
Quartu Sant'Elena, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non
Pag. 1 di 4
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Gli stessi prestano, fin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per un eventuale espatrio.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Settimo San Pietro, ubicata in Via
Corsica n. 15, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 17, particella numero
1865, categoria A/2, classe 6, vani 7, sup. cat. tot. mq. 126, r.c. euro 451,90, di proprietà del SInor unitamente ai mobili, arredi e Controparte_1 pertinenze, viene assegnata alla SI.ra , nell'interesse dei figli Parte_1 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età e/o comunque l'autosufficienza economica.
3. I figli, entrambi minorenni, e , restano affidati ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, i quali di comune accordo adotteranno tutte le decisioni riguardanti gli stessi, e sempre di comune accordo provvederanno alla loro cura, educazione, istruzione e mantenimento.
I genitori, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la Persona_1 Per_2 dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Pag. 2 di 4 a) i bambini durante la settimana potranno stare con il padre durante le ore diurne, dei giorni martedì e giovedì e dovranno fare rientro entro le 19.30 presso la dimora materna, salvo il fatto in cui i bambini vogliano stare a cena con il genitore;
in tale circostanza il medesimo dovrà riportarli entro le ore
22.00 a casa in modo da consentire il giusto riposo per la giornata seguente.
Laddove i bambini vogliano rimanere a dormire presso la casa paterna durante la settimana, sarà onere del padre accompagnarli a scuola l'indomani mattina;
tale circostanza dovrà comunque essere oggetto di valutazione tra i genitori che di comune accordo dovranno verificare la necessità dei minori rispetto agli impegni scolastici.
I compiti scolastici assegnati quotidianamente agli stessi dovranno essere fatti prima del rientro a casa e a cura del genitore dove i minori durante le ore diurne sono situati.
A fine settimana alterni potranno stare dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera prima dell'orario di cena, con il padre che li riporterà presso la dimora materna comunque entro le ore 19.30.
b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. I SInori e percepiscono l'assegno unico Controparte_1 Parte_1 universale che viene erogato dall' per ciascun figlio a carico, fino al CP_2 compimento del 21 esimo anno di età.
L'importo erogato dall'ente annualmente è stato per il 2023 di euro 4.162,40 e per il 2024, alla data del 27.09.2024 di euro 3.190,40.
Nello specifico, la quota mensile per l'anno 2024 è di euro 398,80, di cui euro
199,40 per ciascun figlio cumulato con quello degli assegni familiari dovuti dal datore di lavoro del SInor che ivi confluiscono. CP_1
Il SI. pertanto, al netto della somma di cui all'assegno unico Controparte_1 universale corrisposto dall' per ciascun figlio a carico - pari ad € 398,80 CP_2 complessivi - al quale dichiara di rinunciare in favore della SI.ra Pt_1 affinché possa usufruirne a titolo di mantenimento dei figli, verserà in
[...] favore degli stessi, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, fatta eccezione per mese di dicembre 2024, dove tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10, l'assegno di mantenimento per i figli pari ad € 650,00, per un totale complessivo di € 1.048,80 (650,00+398,80=1.048,80).
Nello specifico le suddette somme dovranno essere così pagate:
- La somma di € 650,00 verrà corrisposta esclusivamente sul c/c che verrà aperto a nome dei figli e presso un Persona_3 Persona_1
Pag. 3 di 4 istituto di credito scelto da entrambi i genitori mediante bonifico bancario all'IBAN: [...] e sarà gestito dalla madre.
L'assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- L'assegno unico erogato dall' nell'interesse dei figli ad oggi versato nel CP_2 conto corrente cointestato dei SInori e , Controparte_1 Parte_1 verrà erogato al seguente IBAN [...], intestato alla SInora . Parte_1
Le parti pertanto, di comune accordo e in ragione della separazione, tramite un Patronato/CAF di fiducia procederanno alla modifica del c/c bancario, presso il quale verrà erogato l'emolumento.
Suddetto importo per la parte di competenza del SInor Controparte_1 che vi rinuncia, avrà valore di mantenimento per i figli.
6. I SInori e provvederanno ciascuno, di Parte_1 Controparte_1 comune accordo, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e . Per_1 Per_2
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
mensa scolastica, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
7. e , così come rilevato nella parte espositiva, Controparte_1 Parte_1 dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, di rinunciare a qualsiasi obbligo di mantenimento e che provvederanno con i propri mezzi al proprio sostentamento, nonché al fisiologico e naturale sostentamento dei figli durante i periodi di permanenza degli stessi con il rispettivo genitore.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4