Art. 10.
Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione dei prodotti del comparto florovivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamita' naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone e mantengano gli occupati alla data dell'evento calamitoso, e' concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi cosi' sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.
Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comparti floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamita' naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della Cassa per l'integrazione dei salari di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 , per un massimo di centottanta giorni.
Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione dei prodotti del comparto florovivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamita' naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone e mantengano gli occupati alla data dell'evento calamitoso, e' concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi cosi' sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.
Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comparti floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamita' naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della Cassa per l'integrazione dei salari di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 , per un massimo di centottanta giorni.