TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2022 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DELUCA MICHELE VITTORIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELUCA GIOVANNI BATTISTA;
ATTORI contro
(Partita Iva ), quale procuratrice di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Pantalissi del foro di Pisa P.IVA_3
CONVENUTA
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTA - CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 6 marzo 2025: per l'attrice opponente “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza disattesa e rejetta, Parte_1 in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e/o agli esecutivi, 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento del 7.9.2021; 2) Conseguentemente, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2021 R. Es., 3) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Livorno la cancellazione della trascrizione n. 17132 Registro Generale, n. 11848
Registro Particolare, del 8.9.2021, con esonero da ogni responsabilità; 4) In ogni caso, condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori e difensori, che si dichiarano anticipatari”;
pagina 1 di 3 per la convenuta opposta : In via preliminare, si chiede che il Tribunale, accertata la CP_1
tardività del ricorso in opposizione, lo dichiari inammissibile. Nel merito affinché il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia respingere, perchéinfondate in fatto ed in diritto le domande tutte ex adverso formulate ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato in data 11 giugno 2024.
I. Nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n.188/2021 la debitrice esecutata Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi e chiedeva che il pignoramento immobiliare del 7 settembre 2021 del creditore procedente fosse dichiarato inefficace CP_1 in quanto il creditore procedente, in violazione dell'art. 557 cpc, non aveva depositato nel termine di 15 giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, ma delle copie che non recavano l'attestazione di conformità agli originali.
II. Con ordinanza del 2 aprile 2022, il Giudice dell'esecuzione immobiliare respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo e assegnava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
III. Con atto ritualmente notificato, citava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_1 CP_1
, quale mandataria di e e
[...] Controparte_2 Controparte_4 domandava l'accertamento dell'inefficacia del pignoramento, la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
IV. Con comparsa depositata in data 10 ottobre 2022 si costituiva in giudizio , quale CP_1 mandataria di , e domandava il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_4
ritualmente citata con notifica in data 3 giugno 2022 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo t, indicato nell'atto di Email_1
intervento nel processo esecutivo, e non costituitasi in giudizio.
L'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile.
E' documentato e pacifico che il creditore procedente ha depositato, in sede di iscrizione a ruolo, la copia conforme dell'atto di precetto e del titolo esecutivo e la copia non conforme dell'atto di pignoramento.
pagina 2 di 3 L'opposizione della debitrice esecutata viene qualificata ai sensi dell'art. 617 II comma cpc in quanto viene eccepita l'inefficacia del pignoramento per un vizio formale conseguente all'omesso deposito di copia conforme dell'atto di pignoramento nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 557 cpc.
L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo è avvenuta il giorno 21 settembre 2021, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi doveva essere proposta entro 20 giorni ai sensi dell'art. 617 II comma cpc.
L'opposizione è stata invece depositata in data 2 febbraio 2022. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a Parte_1
favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di CP_1
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
, che è rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
e , ogni diversa domanda, deduzione ed
[...] Controparte_3
eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_4 dichiara inammissibile l'opposizione di Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la Parte_1 CP_1
somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra;
Parte_1 Controparte_4
Livorno, 27 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2022 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. DELUCA MICHELE VITTORIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DELUCA GIOVANNI BATTISTA;
ATTORI contro
(Partita Iva ), quale procuratrice di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Pantalissi del foro di Pisa P.IVA_3
CONVENUTA
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTA - CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 6 marzo 2025: per l'attrice opponente “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza disattesa e rejetta, Parte_1 in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e/o agli esecutivi, 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento del 7.9.2021; 2) Conseguentemente, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2021 R. Es., 3) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Livorno la cancellazione della trascrizione n. 17132 Registro Generale, n. 11848
Registro Particolare, del 8.9.2021, con esonero da ogni responsabilità; 4) In ogni caso, condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori e difensori, che si dichiarano anticipatari”;
pagina 1 di 3 per la convenuta opposta : In via preliminare, si chiede che il Tribunale, accertata la CP_1
tardività del ricorso in opposizione, lo dichiari inammissibile. Nel merito affinché il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia respingere, perchéinfondate in fatto ed in diritto le domande tutte ex adverso formulate ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato in data 11 giugno 2024.
I. Nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n.188/2021 la debitrice esecutata Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi e chiedeva che il pignoramento immobiliare del 7 settembre 2021 del creditore procedente fosse dichiarato inefficace CP_1 in quanto il creditore procedente, in violazione dell'art. 557 cpc, non aveva depositato nel termine di 15 giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, ma delle copie che non recavano l'attestazione di conformità agli originali.
II. Con ordinanza del 2 aprile 2022, il Giudice dell'esecuzione immobiliare respingeva l'istanza di sospensione del processo esecutivo e assegnava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
III. Con atto ritualmente notificato, citava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_1 CP_1
, quale mandataria di e e
[...] Controparte_2 Controparte_4 domandava l'accertamento dell'inefficacia del pignoramento, la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
IV. Con comparsa depositata in data 10 ottobre 2022 si costituiva in giudizio , quale CP_1 mandataria di , e domandava il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_4
ritualmente citata con notifica in data 3 giugno 2022 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo t, indicato nell'atto di Email_1
intervento nel processo esecutivo, e non costituitasi in giudizio.
L'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile.
E' documentato e pacifico che il creditore procedente ha depositato, in sede di iscrizione a ruolo, la copia conforme dell'atto di precetto e del titolo esecutivo e la copia non conforme dell'atto di pignoramento.
pagina 2 di 3 L'opposizione della debitrice esecutata viene qualificata ai sensi dell'art. 617 II comma cpc in quanto viene eccepita l'inefficacia del pignoramento per un vizio formale conseguente all'omesso deposito di copia conforme dell'atto di pignoramento nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 557 cpc.
L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo è avvenuta il giorno 21 settembre 2021, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi doveva essere proposta entro 20 giorni ai sensi dell'art. 617 II comma cpc.
L'opposizione è stata invece depositata in data 2 febbraio 2022. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a Parte_1
favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di CP_1
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
, che è rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
e , ogni diversa domanda, deduzione ed
[...] Controparte_3
eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_4 dichiara inammissibile l'opposizione di Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la Parte_1 CP_1
somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra;
Parte_1 Controparte_4
Livorno, 27 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3