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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10712/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10712/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giovanbattista Parte_1 C.F._1
Grazioli e Marco Odracci attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario NT P.IVA_1
Bellicini convenuta con la chiamata di
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Nicola Lenzi terza chiamata
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità a titolo contrattuale della NT
quale Banca negoziatrice nei confronti di parte attrice per aver garantito il bene emissione del titolo
(assegno circolare oggetto di causa) e per tutti i dettagliati motivi e circostanze di cui all'atto di citazione e per tutto quanto dedotto da parte attrice;
- per l'effetto, condannare al risarcimento integrale del danno a NT favore del Cliente Sig. con condanna al pagamento dell'intero importo facciale Parte_1
pagina 1 di 15 dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) oltre interessi legali dalla data del reclamo 20.10.2021 al saldo, con specificazione che dalla data del 23.09.2022 relativa alla notifica dell'atto di citazione si applichi il saggio legale ex art. 1284, comma 3, c.c., e oltre al rimborso delle spese legali, pari ad Euro
1.999,99, sostenute ante causam e dell'ulteriore importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF;
In via subordinata e nel merito:
- per il denegato caso di mancata sussistenza dei presupposti della responsabilità della
[...]
a titolo contrattuale, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo NT
extracontrattuale della medesima negoziatrice per aver garantito il NT
bene emissione del titolo (assegno circolare oggetto di causa) e per tutti i dettagliati motivi e circostanze di cui all'atto di citazione e per tutto quanto dedotto da parte attrice;
- per l'effetto, condannare al risarcimento del danno a favore del NT
Cliente Sig. con condanna al pagamento della somma pari all'intero importo facciale Parte_1 dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) o in subordine al maggiore o minore valore dell'orologio compravenduto che dovesse risultare in corso di causa o, in estremo subordine, al valore determinato in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre al pagamento delle spese legali, pari ad Euro 1.999,99, sostenute ante causam e all'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF;
- stante la chiamata di terzo spiegata da nei confronti di NT [...]
, per il caso di accertamento di responsabilità concorrente E_
di con E_ NT condannare entrambi i predetti Istituti di credito a pagare, anche in solido, per l'intero o, in subordine, ciascun Istituto di credito per la quota della relativa responsabilità come accertata o ritenuta equa e di giustizia, la somma pari all'intero importo facciale dell'assegno (pari ad Euro
83.000,00) o in subordine la somma pari al maggiore o minore valore dell'orologio compravenduto che dovesse risultare in corso di causa o, in estremo subordine, al valore determinato in via equitativa, oltre interessi legali, con specificazione che dalla data del 23.09.2022 relativa alla notifica dell'atto di citazione si applichi il saggio legale ex art. 1284, comma 3, c.c., e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre al pagamento delle spese legali, pari ad Euro 1.999,99, sostenute ante causam e all'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e accessori di legge in relazione al presente procedimento.
pagina 2 di 15 In via istruttoria:
Si insiste nelle eccezioni di inammissibilità, già dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
(vecchio rito) di parte attrice, su tutti i capitoli di prova testimoniale richiesti da NT
, anche reiterati nel foglio di p.c. di quest'ultima, e segnatamente i capitoli da 1 a 11 in quanto
[...] irrilevanti e da 12 a 22 in quanto valutativi”.
Per la : NT
“contrariis reiectis, spese rifuse con CPA ed IVA di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO In via principale: rigettare integralmente le domande dell'attore in quanto completamente infondate, per i motivi di cui in atti.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore accertare la responsabilità, esclusiva o concorrente, di E_
e per l'effetto condannarla a rifondere all'attore le somme che gli risulteranno dovute per
[...] capitale, interessi e spese di lite, per l'intero o per la quota della sua responsabilità come verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia;
ovvero condannarla a manlevare e tenere indenne
[...]
di tutte le somme, per capitale, interessi e spese di lite, che essa dovesse NT corrispondere all'attore per le ragioni da questi dedotte in giudizio, per l'intero o per la quota della sua responsabilità come verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia.
In ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, ridurre l'ammontare del risarcimento/rimborso/indennizzo a questi eventualmente spettante, nella misura che verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia, in considerazione della sua concorrente responsabilità nella verificazione del danno.
IN VIA ISTRUTTORIA Reitera la richiesta di ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 cpc:
1) Vero che nella mattina del 30.8.2021, presso la Filiale di NE di , NT
mi veniva esibito dal Sig. un assegno circolare ad egli intestato dell'importo di €uro Parte_1
83.000,00 tratto da , Filiale di Casalecchio di Reno? CP_3
2) Vero che, nella mattina del 30.8.2021 presso la Filiale di NE di , il NT
Sig. mi riferiva di voler versare l'assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 Parte_1
tratto a suo favore da sul proprio conto corrente ivi intrattenuto? CP_3
3) Vero che, nella mattina del 30.8.2021, il Sig. , presso la Filiale di NE di Parte_1
, mi chiedeva di telefonare alla filiale CP_1 NT Controparte_4 per avere conferma dell'emissione a suo favore dell'assegno circolare di €uro 83.000,00?
pagina 3 di 15 7) Vero che nella mattina del 30.8.2021, su richiesta del Sig. , contattavo Parte_1
telefonicamente la filiale di Casalecchio di Reno? CP_3
8) Vero che per contattare telefonicamente la filiale di Casalecchio di Reno, chiamavo il CP_3
numero 051574140?
9) Vero che tale numero telefonico 051574140 era presente sia sul sito internet di sia sul CP_3
motore di ricerca Google come associato alla filiale di Casalecchio di Reno?
12) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto alle sue dimensioni?
[...]
13) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto alla sua forma?
[...]
14) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto al tipo di carta su cui era
[...]
stampato?
15) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto al tipo ed alle dimensioni
[...]
dei caratteri di stampa utilizzati?
16) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto alla sua composizione
[...]
grafica?
Chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc, applicabile ratione temporis”.
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Respingere le domande tutte svolte dalla nei confronti della , NT CP_3
perché infondate in fatto e diritto.
SUBORDINATAMENTE, nel denegato e non creduto caso che le domande formulate dalla
[...]
nei confronti della venissero ritenute anche parzialmente fondate, NT CP_3
Accertare e dichiarare in capo al Sig. un concorso di colpa nella causazione del Parte_1 danno di cui ha richiesto il risarcimento e per l'effetto
Determinare nella misura – minima – che risulterà di giustizia in esito al presente giudizio, se del caso anche con valutazione equitativa a sensi dell'art.1226 c.c., l'importo dovuto dalla al netto CP_3 della diminuzione del denegato quantum risarcitorio da operarsi a sensi dell'art. 1227 c.c., ed altresì
pagina 4 di 15 Determinare nella misura – massima – che risulterà di giustizia in esito al presente giudizio, se del caso anche con valutazione equitativa a sensi dell'art.1226 c.c., la quota di riparto interno della responsabilità competente alla nell'eventuale concorso di responsabilità NT che fosse denegatamente ritenuto sussistere tra questa e la e, per l'effetto, CP_3
Dichiarare tenuta e quindi condannare la , in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, a rivalere e tenere indenne la per quanto fosse dalla CP_3
medesima dovuto o sborsato in favore del Sig. in accoglimento delle domande Parte_1 attoree, ed in esito dell'escussione dell' stessa, per la parte eccedente la sua quota di CP_3
riparto interno della responsabilità medesima.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi ordine di esibizione a sensi dell'art. 210 c.p.c. a carico della CP_1 NT dell'assegno n. 4316189474 apparentemente emesso dalla
[...] E_
in data 27 agosto 2021 e negoziato dalla stessa in
[...] NT data 30 agosto seguente, a favore di per l'importo di € 83.000,00. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
***
pagina 5 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 23.9.2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1
al fine di farne dichiarare la responsabilità a titolo contrattuale, quale NT
banca negoziatrice per aver garantito il c.d. “bene-emissione” di un titolo (assegno circolare) rivelatosi falso e, per l'effetto, ottenere la condanna dell'istituto di credito al risarcimento in proprio favore del danno quantificato nell'“intero importo facciale dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) oltre interessi dalla data del reclamo 20.10.2021 al saldo e oltre al rimborso delle spese legali, pari ad Euro
1.999,99, sostenute ante causam e dell'ulteriore importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF”; in via subordinata, l'attore ha domandato accertarsi la responsabilità della a CP_1
titolo extracontrattuale, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno in favore dell'attore nel predetto “importo facciale dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) o in subordine al maggiore o minore valore dell'orologio compravenduto che dovesse risultare in corso di causa o, in estremo subordine, al valore determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre al pagamento delle spese legali, pari ad Euro 1.999,99, sostenute ante causam e all'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF”.
Si è costituita in giudizio la banca convenuta che, contestata la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e negata la sussistenza di una propria responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ha chiesto, in via pregiudiziale, la chiamata in causa della (apparente) banca emittente Controparte_5
concludendo, in principalità, per l'integrale rigetto delle domande attoree e chiedendo,
[...]
“nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, accertare la responsabilità, esclusiva o concorrente, di e per E_
l'effetto condannarla a rifondere all'attore le somme che gli risulteranno dovute, per l'intero o per la somma che verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia;
ovvero condannarla a manlevare e tenere indenne delle somme che essa dovesse corrispondere all'attore per le NT ragioni da questi dedotte in giudizio, per l'intero o per la quota della sua responsabilità come verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia”.
Differita l'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa di CP_3 quest'ultima si è costituita in giudizio negando qualsivoglia responsabilità in capo a sé e affermando la responsabilità esclusiva della banca convenuta per l'eventualità in cui i fatti posti a fondamento delle domande attoree fossero risultati provati;
ha, inoltre, dedotto la responsabilità concorrente dell'attore ex art. 1227 c.c. e contestato, in ogni caso, la sussistenza della prova del danno. Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
pagina 6 di 15 All'udienza del 30.3.2023 il giudice ha disposto l'esperimento della mediazione, che ha dato esito negativo. Concessi, quindi, alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, sono state parzialmente ammesse le istanze di prova orale formulate dalle parti.
Alle udienze del 13.2.2024 e del 9.4.2024 sono stati escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi.
All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il g.i. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e, ivi, trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- La domanda attorea va rigettata per assorbente difetto di prova del danno lamentato.
2.1.- Ha esposto l'attore di aver posto in vendita nel mese di agosto 2021, tramite il sito internet di annunci “Subito.it”, un orologio di marca “Audemars Piguet” di sua proprietà al prezzo di € 85.000,00.
Pubblicato l'annuncio, l'attore ha riferito di essere stato contattato telefonicamente da un potenziale acquirente, nonché collezionista di orologi, presentatosi come , così come risultante Persona_1 dal documento d'identità e dal codice fiscale esibiti, con il quale ha allegato di aver trattato e concordato la vendita del suddetto orologio al prezzo di € 83.000,00; sempre secondo il racconto di parte attrice, le parti si sarebbero prospettate vicendevolmente la possibilità di darsi appuntamento, per concludere ed eseguire il contratto, presso la filiale della ove il NT Parte_1
aveva aperto il proprio rapporto di conto corrente n. 452-2668/86, prevedendo che il pagamento sarebbe avvenuto mediante consegna di assegno circolare da verificarsi immediatamente prima della conclusione della compravendita.
L'attore ha, quindi, asserito di aver ottenuto dalla (nella persona della dipendente CP_1 CP_6
la disponibilità tanto in riferimento alla possibilità di concludere il contratto di compravendita
[...] all'interno dei locali della predetta filiale, quanto di far verificare dalla stessa la corretta CP_1 emissione del titolo e, dunque, “validità ed efficacia del pagamento” al fine di poter depositare, solo in caso di esito positivo, presso la stessa l'assegno circolare costituente il titolo di pagamento e in tal modo eseguire il contratto con la consegna dell'orologio all'acquirente. In conformità ai suddetti
“accordi” venditore e compratore si erano, quindi, incontrati il giorno 30.8.2021 presso la filiale di
NE della convenuta e in quella sede il aveva consegnato al presunto AI Parte_1
l'orologio “Audemars Piguet” di cui all'annuncio, ricevendo a titolo di pagamento del prezzo un assegno circolare dell'importo di € 83.000,00 tratto a suo favore da Filiale di Casalecchio CP_3 del Reno (BO). Come precedentemente “concordato” con la il dipendente della filiale presente CP_1 in quella data, su richiesta dell'attore, gli aveva confermato che, per la verifica della Controparte_7
corretta emissione del titolo, sarebbe stato sufficiente, come da prassi, interloquire telefonicamente con pagina 7 di 15 la banca emittente per avere il riscontro richiesto, secondo la pratica c.d. di bene-emissione.
Presentatosi, quindi, l'aspirante acquirente, quest'ultimo e il erano stati fatti accomodare dal Parte_1
predetto bancario in un'apposita sala all'interno della filiale ove, appurata da parte del AI
l'originalità dell'orologio, quest'ultimo aveva consegnato, direttamente al bancario Controparte_7
l'assegno circolare n. 4316189474-12 27.8.2021 del Il Parte_2 Pt_3 Parte_1
dipendente della si era, quindi, recato presso la propria postazione per effettuare i preannunciati CP_1 controlli, confermando, all'esito “l'autenticità e la regolarità dell'assegno”, nonché specificando di aver ottenuto telefonicamente dalla banca emittente conferma dell'effettiva emissione dell'assegno. A quel punto l'attore, “non essendoci motivo alcuno per mettere in dubbio la professionalità e la competenza della propria Banca”, aveva versato sul conto corrente personale n. 452-2668/86 l'assegno ricevuto e, quindi, concluso la compravendita e consegnato l'orologio all'acquirente.
Sennonché, in data 2.9.2021, il era stato contattato da un dipendente della filiale di Parte_1
NE della , il quale gli aveva comunicato che l'assegno circolare NT
ricevuto in pagamento e versato sul suo conto era risultato “falso/clonato/contraffatto”, con conseguente storno della somma di € 83.000,00 precedentemente accreditata.
Ritenendo di essere stato vittima di truffa, l'attore aveva sporto querela nei confronti del sedicente per tale reato, nonché proposto autonomi reclami nei confronti della Persona_1 [...]
, di e della capogruppo ICCREA Banca s.p.a., NT Controparte_8
le quali avevano respinto le sue richieste, negando la propria responsabilità.
L'attore aveva, quindi, promosso ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere il risarcimento del danno subito e dallo stesso quantificato nel “valore facciale dell'assegno circolare contraffatto”, ottenendo provvedimento favorevole nei confronti della , dal momento che il NT
Collegio aveva disposto che “l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di €
83.000,00, oltre interessi dal reclamo al saldo”, disponendo altresì a carico della NT
il pagamento in favore della Banca d'Italia della somma di € 200,00, quale contributo alle
[...]
spese della procedura, e in favore del ricorrente della somma di € 20,00, quale rimborso dell'importo versato per la presentazione del ricorso.
La nonostante avesse in precedenza affermato che si sarebbe attenuta alla decisione del CP_1
Collegio, con comunicazione PEC del 21.06.2022, ne aveva disattesa integralmente la spontanea esecuzione, manifestando espressamente l'intenzione non procedere all'adempimento della decisione.
Di qui l'azione giudiziale promossa all'attore.
2.2.- Costituendosi in giudizio, la ha svolto una serie di contestazioni NT
specifiche, eccependo, in particolare, la carenza di prova in ordine:
pagina 8 di 15 - all'effettivo possesso dell'orologio “Audemars Piguet” descritto in citazione in capo al Parte_1
- al valore del bene;
- alla circostanza che, realmente, il bene fosse stato messo in vendita sul sito “Subito.it” e fosse stato poi effettivamente venduto a terzi;
- “soprattutto” al fatto che “quell'orologio sia mai stato consegnato al sedicente acquirente in effettiva esecuzione del contratto di compravendita” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4).
La difesa della convenuta ha, poi, negato che il danno presuntivamente patito dall'attore a causa della condotta ascritta alla Banca si identificasse con la mancata percezione della somma di € 83.000,00 portata dal titolo contraffatto, trattandosi dell'asserito prezzo della compravendita inter alios acta e la cui realizzazione era solo “in spe creditoris”; ha, al riguardo, evidenziato che l'unico danno presuntivamente patito dall'attore consisteva nella (asserita) perdita del bene mobile, da provarsi in ogni suo elemento: possesso dell'orologio, relativo valore, effettiva perdita della disponibilità del bene a causa della condotta della per avvenuta consegna al sedicente acquirente in esecuzione del CP_1
presunto contratto di compravendita contro il prezzo di € 83.000,00 pagato a mezzo assegno circolare contraffatto, fatti singolarmente e specificamente contestati dalla CP_1
2.3.- Anche la terza chiamata, costituendosi in giudizio e negando il proprio coinvolgimento nella vicenda narrata (stante la falsità del titolo, l'impossibilità stessa per di emettere assegni CP_3
circolari e la sua tempestiva richiesta di assistenza alla Telecom per guasto delle linee telefoniche), ha, quanto alla narrazione attorea, puntualmente contestato la “(mancata) prova della consegna del bene”, rilevando “altresì che il danno (patrimoniale) asseritamente patito dall'odierno attore dovrebbe essere individuato nella perdita del bene alienato, e non già nella perdita del valore portato dall'assegno ottenuto in pagamento, essendone stato quest'ultimo privo ab origine, poiché falso” (cfr. comparsa di costituzione di pag. 15). CP_3
La difesa della terza chiamata ha, inoltre, negato che potesse assolvere “a tale onere” il “contratto” di compravendita che il avrebbe concluso con il presunto acquirente, di cui al doc. 10 parte Parte_1 attrice;
anche ha, infine, contestato l'esistenza della prova della proprietà del bene in capo CP_3 all'attore e del suo preciso valore.
3.- L'istruttoria svolta ha consentito di confermare solo in parte le allegazioni attoree, offrendo un quadro inidoneo a pervenire alla pronuncia di condanna nei confronti delle controparti.
3.1.- È stata, in primo luogo, smentita la circostanza (ritenuta dal Collegio Arbitrale di Milano rilevante ai fini del riconoscimento della responsabilità della banca negoziatrice in sede di arbitrato: si veda, al riguardo, il precedente del Collegio di Coordinamento n. 20978/2020 richiamato a pag. 5 della decisione) che la Banca convenuta, per il tramite dei propri dipendenti e avrebbe CP_6 CP_7
pagina 9 di 15 ripetutamente rassicurato il cliente circa il buon fine della operazione. Invero ciò che è chiaramente emerso dalle deposizioni dei due dipendenti bancari escussi nel presente giudizio, confermata da quella del direttore di filiale, è esattamente il contrario.
dopo aver confermato di essere stata contattata dall'attore il quale le chiese di poter Controparte_6 usufruire dei locali della banca per concludere il contratto in oggetto e di avere dalla stessa banca “la certezza dell'incasso dell'assegno con cui l'acquirente lo avrebbe pagato”, ha dichiarato: “Il giorno
27.8.2021 mi trovavo presso la Filiale della Banca. Ricordo di aver ricevuto la telefonata del signor con la quale mi preannunciava che la settimana a venire avrebbe dovuto concludere la Parte_1
compravendita di un orologio;
mi chiedeva di poter venire in filiale a concludere la trattativa;
gli risposi di no, in quanto non avevamo e non abbiamo tuttora salottini a disposizione dei clienti, ma unicamente uffici e in quanto la non può prestare i propri locali per le trattative tra privati. CP_1
mi chiese anche come poter avere la certezza dell'incasso dell'assegno con cui l'acquirente Parte_1 lo avrebbe pagato e io risposi che l'unico modo per avere la certezza dell'incasso era farsi fare un bonifico. Il rispose che era volontà dell'acquirente pagare unicamente a mezzo di assegno Parte_1 circolare e io ribattei che la garanzia dell'avvenuto pagamento l'avrebbe potuta avere solo dopo alcuni giorni. ADR: il a quel punto mi disse: “so che tra banche potete sentirvi”; io Parte_1
confermai, ma precisando che ciò non avrebbe garantito il buon esito dell'incasso e quindi del pagamento. Voglio aggiungere che, sapendo che la settimana seguente sarei stata in ferie, nei passaggi di consegna ho lasciato al collega l'indicazione che sarebbe venuto il signor a CP_7 Parte_1 versare l'assegno circolare e avrebbe nell'occasione chiesto di telefonare alla banca emittente per il
“bene-emissione””.
Nessuna certezza o anche solo rassicurazione in ordine al buon esito dell'incasso a seguito di controllo telefonico c.d. di “bene-emissione” fu, dunque, offerta dalla banca al cliente, e ciò tanto preventivamente quanto contestualmente all'operazione di vendita.
Infatti, il teste presente in filiale il giorno dell'operazione, ha dichiarato: “Il 30.8.2021 ero CP_7
sostituto della collega allo sportello della filiale. Era il primo giorno dal mio Controparte_6
rientro dalle ferie. Il 30.8.2021 sono rientrato dalle ferie e mi sono trovato sulla scrivania una serie di consegne da parte della collega che nel frattempo era andata in ferie. Tra queste Controparte_6 consegne vi era l'indicazione che in mattinata sarebbe passato il signor per versare Parte_1
un assegno circolare e che avrebbe chiesto il bene-emissione dell'assegno stesso. ADR: Si tratta di una prassi tra banche che si sostanzia in una telefonata ove si richiedono dei dati dell'assegno e ove la banca emittente conferma o meno se ha emesso l'assegno. In particolare, viene richiesto il numero dell'assegno e la data di emissione. Preciso che non è una prassi codificata. Verso le 9.00-9.05 è
pagina 10 di 15 arrivato in banca il signor da solo. Aveva con sé una borsina di carta con all'interno una Parte_1
sorta di cofanetto nero lucido. Mi ha detto che doveva incassare un assegno circolare e voleva avere la garanzia che fosse valido in quanto doveva vendere un orologio. […] Ho risposto al che Parte_1
tramite la prassi della bene-emissione non avrei potuto garantirgli nulla;
ricordo di aver accompagnato tale risposta con un netto gesto delle mani che faceva capire la categoricità dell'affermazione. Ho aggiunto al cliente che la prassi era una telefonata informale tra banche e che non era una dichiarazione col timbro della banca emittente. ha detto che andava bene”. Parte_1
Infine, direttore dell'Agenzia di NE, ha sul punto riferito: “Mi trovavo al piano Testimone_1 di sopra, quindi non ho assistito all'esecuzione dell'operazione di cui sono stato informato la mattina stessa dal collega nel momento in cui il signor è arrivato in filiale;
in particolare, il CP_7 Parte_1
collega mi ha informato del fatto che sarebbe avvenuto questo versamento di assegno circolare;
CP_7
mi ha accennato anche al fatto che ci sarebbe stata una telefonata alla banca emittente finalizzata alla richiesta di un bene-emissione. Trovandomi al piano superiore, sono sceso fisicamente, non ho visto il cliente ma ho chiesto al collega: “abbiamo avvisato il cliente che il bene-emissione non è garanzia del buon esito del titolo?”; ricordo bene che il collega, nel corridoio, mi ha risposto: “certo”. A quel punto sono tornato nel mio ufficio;
successivamente al 2.9.2021 è pervenuto “l'impagato” e, visto l'addebito sul conto corrente del cliente, l'ho subito chiamato per avvisarlo della situazione”.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, dunque, dall'istruttoria è emerso chiaramente che la
, per il tramite dei propri funzionari, non assunse alcun impegno a una NT
verifica connotata da requisiti di certezza verso il proprio cliente, nemmeno essendo nella possibilità di compiere detta verifica di autenticità (si veda, al riguardo, quanto sul punto chiarito dal teste Tes_2
.
[...]
Né in senso contrario depone lo scambio di e-mail tra l'attore e il direttore della filiale del 15.9.2021, ove quest'ultimo si limita a descrivere l'apparecchiatura antifrode presente in filiale e a chiarire le informazioni offerte dalla banca emittente in merito al mancato pagamento in ragione della falsità del titolo (cfr. doc. 7 di parte attrice). 1 All'epoca responsabile del settore assegni presso il centro servizi della , il quale ha spiegato che NT la verifica di autenticità di un assegno circolare può essere effettuata dalla sola banca emittente, la quale “riscontrando il numero dell'assegno, l'ABI, il CAB e l'importo, oltre al nome del beneficiario, verifica se tali dati coincidono con quelli annotati nei propri registri. I dati degli assegni circolari sono, infatti, registrati presso l'emittente. ADR: quando un assegno viene emesso non vi è, a livello interbancario, una archivio a disposizione di tutte le banche”. Il teste ha aggiunto che “nei controlli automatici tramite lettorino … non rientra la verifica preliminare della possibilità per la banca che figura come emittente di emettere il titolo. Preciso che l'assegno in questione riporta i dati della banca alla quale va inviato l'assegno per il pagamento. Questi dati sono l'ABI e il CAB della banca in questione. Nella fattispecie l'assegno riporta: ABI 08000 e CAB 03200; la procedura verifica il codice ABI, quindi, nella fattispecie, che 08000 esista sugli archivi come banca aderente alla procedura CIT-Check Image Truncation;
non verifica, invece, che tale codice ABI corrisponda effettivamente alla banca che figura come emittente. ADR: i controlli nemmeno prevedono la verifica della corrispondenza tra il logo stampigliato sull'assegno circolare e ABI e CAB”. pagina 11 di 15 3.2.- Ma, ben più radicale ostacolo alla possibilità di chiamare a rispondere la banca negoziatrice (o la banca apparente emittente) del danno lamentato dall'attore, tanto a titolo di responsabilità contrattuale
(anche sub specie di responsabilità da contatto sociale), quanto di responsabilità extracontrattuale (a seconda che la verifica di bene-emissione compiuta dalla banca negoziatrice sia qualificata come prestazione contrattuale ovvero quale mera forma di cortesia al di fuori del rapporto contrattuale in essere con il cliente) è il mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva consegna e, quindi, perdita dell'orologio da parte dell'attore al presunto acquirente.
Trattasi, invero, di acquisizione preliminare a ogni statuizione di responsabilità contro l'intermediario negoziatore del titolo, di cui è gravato il danneggiato: “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (Fattispecie relativa alla mancata comunicazione da parte di una banca ad uno dei coeredi dell'esistenza di depositi paterni estinti da altro coerede pochi giorni prima della morte del de cuius)” (Cass. n. 5960/2005; conf. Cass. n. 21140/20072).
Lo stesso dicasi per il nesso di causa tra inadempimento/fatto illecito e danno: “per l'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede che vi sia un nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno nel senso che, senza l'inadempimento o il fatto illecito, non si sarebbe verificato e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (già Cass. n.
1143/1965; conforme la successiva giurisprudenza, ex multis, Cass. n. 2044/2000).
3.3.- L'onere in questione non è stato nella specie assolto.
Invero, l'unica persona che ha assistito (parzialmente) ai fatti di causa, circa la Controparte_9
presenza o meno dell'orologio ha dichiarato: “Verso le 9.00-9.05 è arrivato in banca il signor da solo. Aveva con sé una borsina di carta con all'interno una sorta di cofanetto nero Parte_1 lucido. Mi ha detto che doveva incassare un assegno circolare e voleva avere la garanzia che fosse valido in quanto doveva vendere un orologio. Io non ho mai visto nell'arco della giornata l'orologio, ma solo la borsina bianca di carta che conteneva il cofanetto”. Il teste ha proseguito il racconto dei fatti riferendo con precisione che, “chiuso il confronto con il cliente, ha suonato all'ingresso della filiale una persona tutta vestita di nero che non conoscevo;
ho chiesto al se fosse Parte_1
l'acquirente. Preciso che all'epoca portavamo tutti la mascherina e pertanto i volti erano parzialmente coperti. ha controllato il telefono e ha risposto che era lui;
ho quindi fatto entrare l'uomo e Parte_1
l'ho fatto accomodare con il in un ufficio distante 6 o 7 metri dallo sportello, chiuso a vetri;
Parte_1 preciso che dalla mia postazione non potevo vedere l'interno di tale ufficio. […] Sono, quindi, tornato nell'ufficio dove mi attendevano e il signore che mi aveva presentato l'assegnato. ADR: si
Parte_1 era presentato come il signor “ ”. Ho detto: “a posto, facendo un cenno affermativo con la Per_1 testa”; a quel punto ho invitato i signori a venire allo sportello;
ho chiesto al signor se
Parte_1 dovevo versare l'assegno; lui ha confermato;
gliel'ho quinto porto per fargli fare la firma di girata sul retro;
dopo tale sottoscrizione ho proceduto con il versamento. Non so nulla circa la compravendita e le relative condizioni, so solo che si trattava di un orologio. Non ho assistito a nessun'altra attività oltre a quelle indicate sopra […] Dopo il versamento ho visto il signore qualificatosi come AI ricevere dal la busta di carta con dentro il cofanetto nero chiuso. ADR: non ho
Parte_1
personalmente visto il certificato di garanzia. ADR: entrato in ufficio dove avevo lasciato e Parte_1
il tale presentatosi come dopo la telefonata per il bene-emissione, ho visto sul tavolo di detto Per_1
ufficio il cofanetto chiuso, se non erro, fuori dalla busta di carta. ADR: che si trattava di un orologio me lo aveva detto all'inizio il quando mi aveva richiesto la garanzia della validità del Parte_1 titolo”.
Più volte interrogato sul punto dal giudice, il teste ha dunque negato di aver visto l'orologio CP_7
oggetto della presunta compravendita, avendo egli unicamente scorto, dapprima, a mano del Parte_1 una “borsina di carta con all'interno una sorta di cofanetto nero lucido”, constatando, poi, la presenza
“sul tavolo di detto ufficio” del “cofanetto chiuso, se non erro, fuori dalla busta di carta”.
Alla domanda se e come sapesse che l'oggetto contenuto dentro il cofanetto fosse un orologio, il teste ha, infine, risposto: “che si trattava di un orologio me lo aveva detto all'inizio il quando mi Parte_1 aveva richiesto la garanzia della validità del titolo”.
Avendo appreso la circostanza narrata direttamente dall'attore (de relato actoris) la rilevanza dell'assunto è “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (ex multis, Cass. n.
4530/2025, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 8358/2007).
pagina 13 di 15 Né supporta la prova dell'effettiva consegna dell'orologio oggetto di causa al presunto acquirente in data 30.8.2021 quando addotto dall'attore a fondamento della proprietà e del valore del bene (v. docc. 1
e 2 copia fotostatica dell'orologio e della garanzia;
doc. 3 annuncio di vendita;
doc. 10 copia contratto di compravendita;
doc. 15 denuncia querela;
doc. 32 perizia orologio;
docc. 34 e 35 video dell'orologio), nonché quanto narrato al riguardo dal teste titolare del negozio di orologi (a Tes_3
Brescia in c.so Magenta n. 17) ove l'attore si recò per la stima di un “Audemars Piguet, modello Royal
Oak extra piatto che il signor mi ha portato in negozio nel giugno del 2021”, vale a dire due Parte_1
mesi prima della presunta vendita.
È evidente che, dal mero fatto che nel giugno del 2021 l'attore si sia presentato nel negozio del signor con “l'orologio … contenuto nella sua scatola … provvisto di tutti i documenti …”, Tes_3 specificando “che l'orologio era suo”, non possa ricavarsi, nemmeno in via indiziaria, che il cofanetto nero chiuso consegnato in data 30.8.2021 dal al sedicente presso la filiale di Parte_1 Per_1
NE della , il cui contenuto nessun testimone ha potuto appurare, NT
racchiudesse effettivamente un orologio e, precisamente, l'“Audemars Piguet, modello Royal Oak extra piatto”, stimato dal € 85.000. Tes_3
La consegna dell'orologio non si evince poi dal presunto atto di vendita prodotto sub doc. 10 dall'attore: trattasi di foglio manoscritto, recante i dati dell'orologio, la data del 30 agosto 2021 e - apparentemente - le firme del venditore e del compratore (circostanza, quest'ultima, non effettivamente verificabile), che nulla attesta circa l'effettiva consegna del bene.
La carenza probatoria circa la perdita di disponibilità del bene non è, infine, superata dalla comunicazione e-mail del 30.9.2021 con cui rispondendo alla missiva in pari data Controparte_7 inviata da al direttore di agenzia ha confermato “le circostanze dei Parte_4 Testimone_1 fatti come hai elencato”, ratificando cioè che: “il Dott. ha assistito sia nella saletta Controparte_7 messa a disposizione all'interno della filiale di NE che alla sua postazione al banco/cassa, sia alla conclusione sia all'esecuzione della vendita dell'orologio tra me e il Sig. (quindi alla Per_1 consegna dell'orologio da parte mia al Sig. dinanzi alla cassa nonché alla consegna Per_1 dell'assegno circolare direttamente dal Sig. al Dott. nella saletta, poi contestualmente, Per_1 CP_7 dopo le verifiche di chiamata e controllo dell'assegno, posto all'incasso)”.
Va, al riguardo, ribadito che, in sede di escussione orale, interrogato espressamente sul punto, il teste ha chiarito di aver unicamente assistito alla consegna di un cofanetto nero chiuso e di aver presunto, senza tuttavia averlo verificato, “che si trattava di un orologio” dal fatto che glielo avesse “detto all'inizio il quando mi aveva richiesto la garanzia della validità del titolo”. Parte_1
Del resto, l'attore non ha mai allegato che il cofanetto de quo fu dal medesimo o dal Parte_1
pagina 14 di 15 sedicente aperto alla presenza del signor consentendo, in tal modo, al dipendente Per_1 CP_7
bancario di constatare il contenuto della scatola.
Ora, correttamente le difese dei due istituti bancari hanno rimarcato che il danno patito dall'attore non può - all'evidenza - consistere nel mancato pagamento di un assegno falso, essendo, piuttosto, rappresentato dalla perdita del bene asseritamente avvenuta per effetto della dichiarazione di bene emissione dell'assegno poi rivelatosi falso.
Condizione perché una ipotetica responsabilità dell'intermediario possa configurarsi è, pertanto,
l'acquisizione della prova dell'effettiva perdita di tale bene, vale a dire della consegna all'acquirente del bene in tesi compravenduto.
Nel caso di specie, deve ribadirsi che dalle evidenze in atti non risulta che l'orologio asseritamente pagato con l'assegno contraffatto sia stato effettivamente consegnato al truffatore, né detta prova può essere ricavata per via indiziaria.
Quanto sopra è dirimente e assorbe ogni ulteriore valutazione in termini di responsabilità.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno poste carico dell'attore tanto quelle della convenuta quanto quelle della terza chiamata, secondo il principio di causalità, anche in ragione della espressa estensione della domanda attorea nei riguardi di CP_3
Tali spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 NT0
e della
[...] Controparte_5 condanna l'attore a rifondere a convenuta e terza chiamata le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte, in € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Che ha parimenti affermato: “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno).”. 3 Assente per ferie era la teste mentre era presente in filiale, ma “al piano di sopra”, il direttore dell'agenzia di CP_6 NE, che ha, infatti, dichiarato di non aver “assistito all'esecuzione dell'operazione di cui sono stato informato la mattina stessa dal collega nel momento in cui il signor è arrivato in filiale”. CP_7 Parte_1 pagina 12 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10712/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giovanbattista Parte_1 C.F._1
Grazioli e Marco Odracci attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario NT P.IVA_1
Bellicini convenuta con la chiamata di
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Nicola Lenzi terza chiamata
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità a titolo contrattuale della NT
quale Banca negoziatrice nei confronti di parte attrice per aver garantito il bene emissione del titolo
(assegno circolare oggetto di causa) e per tutti i dettagliati motivi e circostanze di cui all'atto di citazione e per tutto quanto dedotto da parte attrice;
- per l'effetto, condannare al risarcimento integrale del danno a NT favore del Cliente Sig. con condanna al pagamento dell'intero importo facciale Parte_1
pagina 1 di 15 dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) oltre interessi legali dalla data del reclamo 20.10.2021 al saldo, con specificazione che dalla data del 23.09.2022 relativa alla notifica dell'atto di citazione si applichi il saggio legale ex art. 1284, comma 3, c.c., e oltre al rimborso delle spese legali, pari ad Euro
1.999,99, sostenute ante causam e dell'ulteriore importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF;
In via subordinata e nel merito:
- per il denegato caso di mancata sussistenza dei presupposti della responsabilità della
[...]
a titolo contrattuale, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo NT
extracontrattuale della medesima negoziatrice per aver garantito il NT
bene emissione del titolo (assegno circolare oggetto di causa) e per tutti i dettagliati motivi e circostanze di cui all'atto di citazione e per tutto quanto dedotto da parte attrice;
- per l'effetto, condannare al risarcimento del danno a favore del NT
Cliente Sig. con condanna al pagamento della somma pari all'intero importo facciale Parte_1 dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) o in subordine al maggiore o minore valore dell'orologio compravenduto che dovesse risultare in corso di causa o, in estremo subordine, al valore determinato in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre al pagamento delle spese legali, pari ad Euro 1.999,99, sostenute ante causam e all'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF;
- stante la chiamata di terzo spiegata da nei confronti di NT [...]
, per il caso di accertamento di responsabilità concorrente E_
di con E_ NT condannare entrambi i predetti Istituti di credito a pagare, anche in solido, per l'intero o, in subordine, ciascun Istituto di credito per la quota della relativa responsabilità come accertata o ritenuta equa e di giustizia, la somma pari all'intero importo facciale dell'assegno (pari ad Euro
83.000,00) o in subordine la somma pari al maggiore o minore valore dell'orologio compravenduto che dovesse risultare in corso di causa o, in estremo subordine, al valore determinato in via equitativa, oltre interessi legali, con specificazione che dalla data del 23.09.2022 relativa alla notifica dell'atto di citazione si applichi il saggio legale ex art. 1284, comma 3, c.c., e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre al pagamento delle spese legali, pari ad Euro 1.999,99, sostenute ante causam e all'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e accessori di legge in relazione al presente procedimento.
pagina 2 di 15 In via istruttoria:
Si insiste nelle eccezioni di inammissibilità, già dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
(vecchio rito) di parte attrice, su tutti i capitoli di prova testimoniale richiesti da NT
, anche reiterati nel foglio di p.c. di quest'ultima, e segnatamente i capitoli da 1 a 11 in quanto
[...] irrilevanti e da 12 a 22 in quanto valutativi”.
Per la : NT
“contrariis reiectis, spese rifuse con CPA ed IVA di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO In via principale: rigettare integralmente le domande dell'attore in quanto completamente infondate, per i motivi di cui in atti.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore accertare la responsabilità, esclusiva o concorrente, di E_
e per l'effetto condannarla a rifondere all'attore le somme che gli risulteranno dovute per
[...] capitale, interessi e spese di lite, per l'intero o per la quota della sua responsabilità come verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia;
ovvero condannarla a manlevare e tenere indenne
[...]
di tutte le somme, per capitale, interessi e spese di lite, che essa dovesse NT corrispondere all'attore per le ragioni da questi dedotte in giudizio, per l'intero o per la quota della sua responsabilità come verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia.
In ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, ridurre l'ammontare del risarcimento/rimborso/indennizzo a questi eventualmente spettante, nella misura che verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia, in considerazione della sua concorrente responsabilità nella verificazione del danno.
IN VIA ISTRUTTORIA Reitera la richiesta di ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 cpc:
1) Vero che nella mattina del 30.8.2021, presso la Filiale di NE di , NT
mi veniva esibito dal Sig. un assegno circolare ad egli intestato dell'importo di €uro Parte_1
83.000,00 tratto da , Filiale di Casalecchio di Reno? CP_3
2) Vero che, nella mattina del 30.8.2021 presso la Filiale di NE di , il NT
Sig. mi riferiva di voler versare l'assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 Parte_1
tratto a suo favore da sul proprio conto corrente ivi intrattenuto? CP_3
3) Vero che, nella mattina del 30.8.2021, il Sig. , presso la Filiale di NE di Parte_1
, mi chiedeva di telefonare alla filiale CP_1 NT Controparte_4 per avere conferma dell'emissione a suo favore dell'assegno circolare di €uro 83.000,00?
pagina 3 di 15 7) Vero che nella mattina del 30.8.2021, su richiesta del Sig. , contattavo Parte_1
telefonicamente la filiale di Casalecchio di Reno? CP_3
8) Vero che per contattare telefonicamente la filiale di Casalecchio di Reno, chiamavo il CP_3
numero 051574140?
9) Vero che tale numero telefonico 051574140 era presente sia sul sito internet di sia sul CP_3
motore di ricerca Google come associato alla filiale di Casalecchio di Reno?
12) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto alle sue dimensioni?
[...]
13) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto alla sua forma?
[...]
14) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto al tipo di carta su cui era
[...]
stampato?
15) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto al tipo ed alle dimensioni
[...]
dei caratteri di stampa utilizzati?
16) Vero che il titolo per cui è causa (assegno circolare dell'importo di €uro 83.000,00 tratto da CP_3
possedeva le caratteristiche materiali dell'assegno circolare quanto alla sua composizione
[...]
grafica?
Chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 cpc, applicabile ratione temporis”.
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Respingere le domande tutte svolte dalla nei confronti della , NT CP_3
perché infondate in fatto e diritto.
SUBORDINATAMENTE, nel denegato e non creduto caso che le domande formulate dalla
[...]
nei confronti della venissero ritenute anche parzialmente fondate, NT CP_3
Accertare e dichiarare in capo al Sig. un concorso di colpa nella causazione del Parte_1 danno di cui ha richiesto il risarcimento e per l'effetto
Determinare nella misura – minima – che risulterà di giustizia in esito al presente giudizio, se del caso anche con valutazione equitativa a sensi dell'art.1226 c.c., l'importo dovuto dalla al netto CP_3 della diminuzione del denegato quantum risarcitorio da operarsi a sensi dell'art. 1227 c.c., ed altresì
pagina 4 di 15 Determinare nella misura – massima – che risulterà di giustizia in esito al presente giudizio, se del caso anche con valutazione equitativa a sensi dell'art.1226 c.c., la quota di riparto interno della responsabilità competente alla nell'eventuale concorso di responsabilità NT che fosse denegatamente ritenuto sussistere tra questa e la e, per l'effetto, CP_3
Dichiarare tenuta e quindi condannare la , in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, a rivalere e tenere indenne la per quanto fosse dalla CP_3
medesima dovuto o sborsato in favore del Sig. in accoglimento delle domande Parte_1 attoree, ed in esito dell'escussione dell' stessa, per la parte eccedente la sua quota di CP_3
riparto interno della responsabilità medesima.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi ordine di esibizione a sensi dell'art. 210 c.p.c. a carico della CP_1 NT dell'assegno n. 4316189474 apparentemente emesso dalla
[...] E_
in data 27 agosto 2021 e negoziato dalla stessa in
[...] NT data 30 agosto seguente, a favore di per l'importo di € 83.000,00. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
***
pagina 5 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 23.9.2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1
al fine di farne dichiarare la responsabilità a titolo contrattuale, quale NT
banca negoziatrice per aver garantito il c.d. “bene-emissione” di un titolo (assegno circolare) rivelatosi falso e, per l'effetto, ottenere la condanna dell'istituto di credito al risarcimento in proprio favore del danno quantificato nell'“intero importo facciale dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) oltre interessi dalla data del reclamo 20.10.2021 al saldo e oltre al rimborso delle spese legali, pari ad Euro
1.999,99, sostenute ante causam e dell'ulteriore importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF”; in via subordinata, l'attore ha domandato accertarsi la responsabilità della a CP_1
titolo extracontrattuale, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno in favore dell'attore nel predetto “importo facciale dell'assegno (pari ad Euro 83.000,00) o in subordine al maggiore o minore valore dell'orologio compravenduto che dovesse risultare in corso di causa o, in estremo subordine, al valore determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e oltre al pagamento delle spese legali, pari ad Euro 1.999,99, sostenute ante causam e all'ulteriore pagamento dell'importo di Euro 20,00 per spese di avvio del procedimento ABF”.
Si è costituita in giudizio la banca convenuta che, contestata la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e negata la sussistenza di una propria responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ha chiesto, in via pregiudiziale, la chiamata in causa della (apparente) banca emittente Controparte_5
concludendo, in principalità, per l'integrale rigetto delle domande attoree e chiedendo,
[...]
“nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, accertare la responsabilità, esclusiva o concorrente, di e per E_
l'effetto condannarla a rifondere all'attore le somme che gli risulteranno dovute, per l'intero o per la somma che verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia;
ovvero condannarla a manlevare e tenere indenne delle somme che essa dovesse corrispondere all'attore per le NT ragioni da questi dedotte in giudizio, per l'intero o per la quota della sua responsabilità come verrà accertata o ritenuta equa e di giustizia”.
Differita l'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa di CP_3 quest'ultima si è costituita in giudizio negando qualsivoglia responsabilità in capo a sé e affermando la responsabilità esclusiva della banca convenuta per l'eventualità in cui i fatti posti a fondamento delle domande attoree fossero risultati provati;
ha, inoltre, dedotto la responsabilità concorrente dell'attore ex art. 1227 c.c. e contestato, in ogni caso, la sussistenza della prova del danno. Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
pagina 6 di 15 All'udienza del 30.3.2023 il giudice ha disposto l'esperimento della mediazione, che ha dato esito negativo. Concessi, quindi, alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, sono state parzialmente ammesse le istanze di prova orale formulate dalle parti.
Alle udienze del 13.2.2024 e del 9.4.2024 sono stati escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi.
All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il g.i. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e, ivi, trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- La domanda attorea va rigettata per assorbente difetto di prova del danno lamentato.
2.1.- Ha esposto l'attore di aver posto in vendita nel mese di agosto 2021, tramite il sito internet di annunci “Subito.it”, un orologio di marca “Audemars Piguet” di sua proprietà al prezzo di € 85.000,00.
Pubblicato l'annuncio, l'attore ha riferito di essere stato contattato telefonicamente da un potenziale acquirente, nonché collezionista di orologi, presentatosi come , così come risultante Persona_1 dal documento d'identità e dal codice fiscale esibiti, con il quale ha allegato di aver trattato e concordato la vendita del suddetto orologio al prezzo di € 83.000,00; sempre secondo il racconto di parte attrice, le parti si sarebbero prospettate vicendevolmente la possibilità di darsi appuntamento, per concludere ed eseguire il contratto, presso la filiale della ove il NT Parte_1
aveva aperto il proprio rapporto di conto corrente n. 452-2668/86, prevedendo che il pagamento sarebbe avvenuto mediante consegna di assegno circolare da verificarsi immediatamente prima della conclusione della compravendita.
L'attore ha, quindi, asserito di aver ottenuto dalla (nella persona della dipendente CP_1 CP_6
la disponibilità tanto in riferimento alla possibilità di concludere il contratto di compravendita
[...] all'interno dei locali della predetta filiale, quanto di far verificare dalla stessa la corretta CP_1 emissione del titolo e, dunque, “validità ed efficacia del pagamento” al fine di poter depositare, solo in caso di esito positivo, presso la stessa l'assegno circolare costituente il titolo di pagamento e in tal modo eseguire il contratto con la consegna dell'orologio all'acquirente. In conformità ai suddetti
“accordi” venditore e compratore si erano, quindi, incontrati il giorno 30.8.2021 presso la filiale di
NE della convenuta e in quella sede il aveva consegnato al presunto AI Parte_1
l'orologio “Audemars Piguet” di cui all'annuncio, ricevendo a titolo di pagamento del prezzo un assegno circolare dell'importo di € 83.000,00 tratto a suo favore da Filiale di Casalecchio CP_3 del Reno (BO). Come precedentemente “concordato” con la il dipendente della filiale presente CP_1 in quella data, su richiesta dell'attore, gli aveva confermato che, per la verifica della Controparte_7
corretta emissione del titolo, sarebbe stato sufficiente, come da prassi, interloquire telefonicamente con pagina 7 di 15 la banca emittente per avere il riscontro richiesto, secondo la pratica c.d. di bene-emissione.
Presentatosi, quindi, l'aspirante acquirente, quest'ultimo e il erano stati fatti accomodare dal Parte_1
predetto bancario in un'apposita sala all'interno della filiale ove, appurata da parte del AI
l'originalità dell'orologio, quest'ultimo aveva consegnato, direttamente al bancario Controparte_7
l'assegno circolare n. 4316189474-12 27.8.2021 del Il Parte_2 Pt_3 Parte_1
dipendente della si era, quindi, recato presso la propria postazione per effettuare i preannunciati CP_1 controlli, confermando, all'esito “l'autenticità e la regolarità dell'assegno”, nonché specificando di aver ottenuto telefonicamente dalla banca emittente conferma dell'effettiva emissione dell'assegno. A quel punto l'attore, “non essendoci motivo alcuno per mettere in dubbio la professionalità e la competenza della propria Banca”, aveva versato sul conto corrente personale n. 452-2668/86 l'assegno ricevuto e, quindi, concluso la compravendita e consegnato l'orologio all'acquirente.
Sennonché, in data 2.9.2021, il era stato contattato da un dipendente della filiale di Parte_1
NE della , il quale gli aveva comunicato che l'assegno circolare NT
ricevuto in pagamento e versato sul suo conto era risultato “falso/clonato/contraffatto”, con conseguente storno della somma di € 83.000,00 precedentemente accreditata.
Ritenendo di essere stato vittima di truffa, l'attore aveva sporto querela nei confronti del sedicente per tale reato, nonché proposto autonomi reclami nei confronti della Persona_1 [...]
, di e della capogruppo ICCREA Banca s.p.a., NT Controparte_8
le quali avevano respinto le sue richieste, negando la propria responsabilità.
L'attore aveva, quindi, promosso ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere il risarcimento del danno subito e dallo stesso quantificato nel “valore facciale dell'assegno circolare contraffatto”, ottenendo provvedimento favorevole nei confronti della , dal momento che il NT
Collegio aveva disposto che “l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di €
83.000,00, oltre interessi dal reclamo al saldo”, disponendo altresì a carico della NT
il pagamento in favore della Banca d'Italia della somma di € 200,00, quale contributo alle
[...]
spese della procedura, e in favore del ricorrente della somma di € 20,00, quale rimborso dell'importo versato per la presentazione del ricorso.
La nonostante avesse in precedenza affermato che si sarebbe attenuta alla decisione del CP_1
Collegio, con comunicazione PEC del 21.06.2022, ne aveva disattesa integralmente la spontanea esecuzione, manifestando espressamente l'intenzione non procedere all'adempimento della decisione.
Di qui l'azione giudiziale promossa all'attore.
2.2.- Costituendosi in giudizio, la ha svolto una serie di contestazioni NT
specifiche, eccependo, in particolare, la carenza di prova in ordine:
pagina 8 di 15 - all'effettivo possesso dell'orologio “Audemars Piguet” descritto in citazione in capo al Parte_1
- al valore del bene;
- alla circostanza che, realmente, il bene fosse stato messo in vendita sul sito “Subito.it” e fosse stato poi effettivamente venduto a terzi;
- “soprattutto” al fatto che “quell'orologio sia mai stato consegnato al sedicente acquirente in effettiva esecuzione del contratto di compravendita” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4).
La difesa della convenuta ha, poi, negato che il danno presuntivamente patito dall'attore a causa della condotta ascritta alla Banca si identificasse con la mancata percezione della somma di € 83.000,00 portata dal titolo contraffatto, trattandosi dell'asserito prezzo della compravendita inter alios acta e la cui realizzazione era solo “in spe creditoris”; ha, al riguardo, evidenziato che l'unico danno presuntivamente patito dall'attore consisteva nella (asserita) perdita del bene mobile, da provarsi in ogni suo elemento: possesso dell'orologio, relativo valore, effettiva perdita della disponibilità del bene a causa della condotta della per avvenuta consegna al sedicente acquirente in esecuzione del CP_1
presunto contratto di compravendita contro il prezzo di € 83.000,00 pagato a mezzo assegno circolare contraffatto, fatti singolarmente e specificamente contestati dalla CP_1
2.3.- Anche la terza chiamata, costituendosi in giudizio e negando il proprio coinvolgimento nella vicenda narrata (stante la falsità del titolo, l'impossibilità stessa per di emettere assegni CP_3
circolari e la sua tempestiva richiesta di assistenza alla Telecom per guasto delle linee telefoniche), ha, quanto alla narrazione attorea, puntualmente contestato la “(mancata) prova della consegna del bene”, rilevando “altresì che il danno (patrimoniale) asseritamente patito dall'odierno attore dovrebbe essere individuato nella perdita del bene alienato, e non già nella perdita del valore portato dall'assegno ottenuto in pagamento, essendone stato quest'ultimo privo ab origine, poiché falso” (cfr. comparsa di costituzione di pag. 15). CP_3
La difesa della terza chiamata ha, inoltre, negato che potesse assolvere “a tale onere” il “contratto” di compravendita che il avrebbe concluso con il presunto acquirente, di cui al doc. 10 parte Parte_1 attrice;
anche ha, infine, contestato l'esistenza della prova della proprietà del bene in capo CP_3 all'attore e del suo preciso valore.
3.- L'istruttoria svolta ha consentito di confermare solo in parte le allegazioni attoree, offrendo un quadro inidoneo a pervenire alla pronuncia di condanna nei confronti delle controparti.
3.1.- È stata, in primo luogo, smentita la circostanza (ritenuta dal Collegio Arbitrale di Milano rilevante ai fini del riconoscimento della responsabilità della banca negoziatrice in sede di arbitrato: si veda, al riguardo, il precedente del Collegio di Coordinamento n. 20978/2020 richiamato a pag. 5 della decisione) che la Banca convenuta, per il tramite dei propri dipendenti e avrebbe CP_6 CP_7
pagina 9 di 15 ripetutamente rassicurato il cliente circa il buon fine della operazione. Invero ciò che è chiaramente emerso dalle deposizioni dei due dipendenti bancari escussi nel presente giudizio, confermata da quella del direttore di filiale, è esattamente il contrario.
dopo aver confermato di essere stata contattata dall'attore il quale le chiese di poter Controparte_6 usufruire dei locali della banca per concludere il contratto in oggetto e di avere dalla stessa banca “la certezza dell'incasso dell'assegno con cui l'acquirente lo avrebbe pagato”, ha dichiarato: “Il giorno
27.8.2021 mi trovavo presso la Filiale della Banca. Ricordo di aver ricevuto la telefonata del signor con la quale mi preannunciava che la settimana a venire avrebbe dovuto concludere la Parte_1
compravendita di un orologio;
mi chiedeva di poter venire in filiale a concludere la trattativa;
gli risposi di no, in quanto non avevamo e non abbiamo tuttora salottini a disposizione dei clienti, ma unicamente uffici e in quanto la non può prestare i propri locali per le trattative tra privati. CP_1
mi chiese anche come poter avere la certezza dell'incasso dell'assegno con cui l'acquirente Parte_1 lo avrebbe pagato e io risposi che l'unico modo per avere la certezza dell'incasso era farsi fare un bonifico. Il rispose che era volontà dell'acquirente pagare unicamente a mezzo di assegno Parte_1 circolare e io ribattei che la garanzia dell'avvenuto pagamento l'avrebbe potuta avere solo dopo alcuni giorni. ADR: il a quel punto mi disse: “so che tra banche potete sentirvi”; io Parte_1
confermai, ma precisando che ciò non avrebbe garantito il buon esito dell'incasso e quindi del pagamento. Voglio aggiungere che, sapendo che la settimana seguente sarei stata in ferie, nei passaggi di consegna ho lasciato al collega l'indicazione che sarebbe venuto il signor a CP_7 Parte_1 versare l'assegno circolare e avrebbe nell'occasione chiesto di telefonare alla banca emittente per il
“bene-emissione””.
Nessuna certezza o anche solo rassicurazione in ordine al buon esito dell'incasso a seguito di controllo telefonico c.d. di “bene-emissione” fu, dunque, offerta dalla banca al cliente, e ciò tanto preventivamente quanto contestualmente all'operazione di vendita.
Infatti, il teste presente in filiale il giorno dell'operazione, ha dichiarato: “Il 30.8.2021 ero CP_7
sostituto della collega allo sportello della filiale. Era il primo giorno dal mio Controparte_6
rientro dalle ferie. Il 30.8.2021 sono rientrato dalle ferie e mi sono trovato sulla scrivania una serie di consegne da parte della collega che nel frattempo era andata in ferie. Tra queste Controparte_6 consegne vi era l'indicazione che in mattinata sarebbe passato il signor per versare Parte_1
un assegno circolare e che avrebbe chiesto il bene-emissione dell'assegno stesso. ADR: Si tratta di una prassi tra banche che si sostanzia in una telefonata ove si richiedono dei dati dell'assegno e ove la banca emittente conferma o meno se ha emesso l'assegno. In particolare, viene richiesto il numero dell'assegno e la data di emissione. Preciso che non è una prassi codificata. Verso le 9.00-9.05 è
pagina 10 di 15 arrivato in banca il signor da solo. Aveva con sé una borsina di carta con all'interno una Parte_1
sorta di cofanetto nero lucido. Mi ha detto che doveva incassare un assegno circolare e voleva avere la garanzia che fosse valido in quanto doveva vendere un orologio. […] Ho risposto al che Parte_1
tramite la prassi della bene-emissione non avrei potuto garantirgli nulla;
ricordo di aver accompagnato tale risposta con un netto gesto delle mani che faceva capire la categoricità dell'affermazione. Ho aggiunto al cliente che la prassi era una telefonata informale tra banche e che non era una dichiarazione col timbro della banca emittente. ha detto che andava bene”. Parte_1
Infine, direttore dell'Agenzia di NE, ha sul punto riferito: “Mi trovavo al piano Testimone_1 di sopra, quindi non ho assistito all'esecuzione dell'operazione di cui sono stato informato la mattina stessa dal collega nel momento in cui il signor è arrivato in filiale;
in particolare, il CP_7 Parte_1
collega mi ha informato del fatto che sarebbe avvenuto questo versamento di assegno circolare;
CP_7
mi ha accennato anche al fatto che ci sarebbe stata una telefonata alla banca emittente finalizzata alla richiesta di un bene-emissione. Trovandomi al piano superiore, sono sceso fisicamente, non ho visto il cliente ma ho chiesto al collega: “abbiamo avvisato il cliente che il bene-emissione non è garanzia del buon esito del titolo?”; ricordo bene che il collega, nel corridoio, mi ha risposto: “certo”. A quel punto sono tornato nel mio ufficio;
successivamente al 2.9.2021 è pervenuto “l'impagato” e, visto l'addebito sul conto corrente del cliente, l'ho subito chiamato per avvisarlo della situazione”.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, dunque, dall'istruttoria è emerso chiaramente che la
, per il tramite dei propri funzionari, non assunse alcun impegno a una NT
verifica connotata da requisiti di certezza verso il proprio cliente, nemmeno essendo nella possibilità di compiere detta verifica di autenticità (si veda, al riguardo, quanto sul punto chiarito dal teste Tes_2
.
[...]
Né in senso contrario depone lo scambio di e-mail tra l'attore e il direttore della filiale del 15.9.2021, ove quest'ultimo si limita a descrivere l'apparecchiatura antifrode presente in filiale e a chiarire le informazioni offerte dalla banca emittente in merito al mancato pagamento in ragione della falsità del titolo (cfr. doc. 7 di parte attrice). 1 All'epoca responsabile del settore assegni presso il centro servizi della , il quale ha spiegato che NT la verifica di autenticità di un assegno circolare può essere effettuata dalla sola banca emittente, la quale “riscontrando il numero dell'assegno, l'ABI, il CAB e l'importo, oltre al nome del beneficiario, verifica se tali dati coincidono con quelli annotati nei propri registri. I dati degli assegni circolari sono, infatti, registrati presso l'emittente. ADR: quando un assegno viene emesso non vi è, a livello interbancario, una archivio a disposizione di tutte le banche”. Il teste ha aggiunto che “nei controlli automatici tramite lettorino … non rientra la verifica preliminare della possibilità per la banca che figura come emittente di emettere il titolo. Preciso che l'assegno in questione riporta i dati della banca alla quale va inviato l'assegno per il pagamento. Questi dati sono l'ABI e il CAB della banca in questione. Nella fattispecie l'assegno riporta: ABI 08000 e CAB 03200; la procedura verifica il codice ABI, quindi, nella fattispecie, che 08000 esista sugli archivi come banca aderente alla procedura CIT-Check Image Truncation;
non verifica, invece, che tale codice ABI corrisponda effettivamente alla banca che figura come emittente. ADR: i controlli nemmeno prevedono la verifica della corrispondenza tra il logo stampigliato sull'assegno circolare e ABI e CAB”. pagina 11 di 15 3.2.- Ma, ben più radicale ostacolo alla possibilità di chiamare a rispondere la banca negoziatrice (o la banca apparente emittente) del danno lamentato dall'attore, tanto a titolo di responsabilità contrattuale
(anche sub specie di responsabilità da contatto sociale), quanto di responsabilità extracontrattuale (a seconda che la verifica di bene-emissione compiuta dalla banca negoziatrice sia qualificata come prestazione contrattuale ovvero quale mera forma di cortesia al di fuori del rapporto contrattuale in essere con il cliente) è il mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva consegna e, quindi, perdita dell'orologio da parte dell'attore al presunto acquirente.
Trattasi, invero, di acquisizione preliminare a ogni statuizione di responsabilità contro l'intermediario negoziatore del titolo, di cui è gravato il danneggiato: “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (Fattispecie relativa alla mancata comunicazione da parte di una banca ad uno dei coeredi dell'esistenza di depositi paterni estinti da altro coerede pochi giorni prima della morte del de cuius)” (Cass. n. 5960/2005; conf. Cass. n. 21140/20072).
Lo stesso dicasi per il nesso di causa tra inadempimento/fatto illecito e danno: “per l'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede che vi sia un nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno nel senso che, senza l'inadempimento o il fatto illecito, non si sarebbe verificato e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (già Cass. n.
1143/1965; conforme la successiva giurisprudenza, ex multis, Cass. n. 2044/2000).
3.3.- L'onere in questione non è stato nella specie assolto.
Invero, l'unica persona che ha assistito (parzialmente) ai fatti di causa, circa la Controparte_9
presenza o meno dell'orologio ha dichiarato: “Verso le 9.00-9.05 è arrivato in banca il signor da solo. Aveva con sé una borsina di carta con all'interno una sorta di cofanetto nero Parte_1 lucido. Mi ha detto che doveva incassare un assegno circolare e voleva avere la garanzia che fosse valido in quanto doveva vendere un orologio. Io non ho mai visto nell'arco della giornata l'orologio, ma solo la borsina bianca di carta che conteneva il cofanetto”. Il teste ha proseguito il racconto dei fatti riferendo con precisione che, “chiuso il confronto con il cliente, ha suonato all'ingresso della filiale una persona tutta vestita di nero che non conoscevo;
ho chiesto al se fosse Parte_1
l'acquirente. Preciso che all'epoca portavamo tutti la mascherina e pertanto i volti erano parzialmente coperti. ha controllato il telefono e ha risposto che era lui;
ho quindi fatto entrare l'uomo e Parte_1
l'ho fatto accomodare con il in un ufficio distante 6 o 7 metri dallo sportello, chiuso a vetri;
Parte_1 preciso che dalla mia postazione non potevo vedere l'interno di tale ufficio. […] Sono, quindi, tornato nell'ufficio dove mi attendevano e il signore che mi aveva presentato l'assegnato. ADR: si
Parte_1 era presentato come il signor “ ”. Ho detto: “a posto, facendo un cenno affermativo con la Per_1 testa”; a quel punto ho invitato i signori a venire allo sportello;
ho chiesto al signor se
Parte_1 dovevo versare l'assegno; lui ha confermato;
gliel'ho quinto porto per fargli fare la firma di girata sul retro;
dopo tale sottoscrizione ho proceduto con il versamento. Non so nulla circa la compravendita e le relative condizioni, so solo che si trattava di un orologio. Non ho assistito a nessun'altra attività oltre a quelle indicate sopra […] Dopo il versamento ho visto il signore qualificatosi come AI ricevere dal la busta di carta con dentro il cofanetto nero chiuso. ADR: non ho
Parte_1
personalmente visto il certificato di garanzia. ADR: entrato in ufficio dove avevo lasciato e Parte_1
il tale presentatosi come dopo la telefonata per il bene-emissione, ho visto sul tavolo di detto Per_1
ufficio il cofanetto chiuso, se non erro, fuori dalla busta di carta. ADR: che si trattava di un orologio me lo aveva detto all'inizio il quando mi aveva richiesto la garanzia della validità del Parte_1 titolo”.
Più volte interrogato sul punto dal giudice, il teste ha dunque negato di aver visto l'orologio CP_7
oggetto della presunta compravendita, avendo egli unicamente scorto, dapprima, a mano del Parte_1 una “borsina di carta con all'interno una sorta di cofanetto nero lucido”, constatando, poi, la presenza
“sul tavolo di detto ufficio” del “cofanetto chiuso, se non erro, fuori dalla busta di carta”.
Alla domanda se e come sapesse che l'oggetto contenuto dentro il cofanetto fosse un orologio, il teste ha, infine, risposto: “che si trattava di un orologio me lo aveva detto all'inizio il quando mi Parte_1 aveva richiesto la garanzia della validità del titolo”.
Avendo appreso la circostanza narrata direttamente dall'attore (de relato actoris) la rilevanza dell'assunto è “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (ex multis, Cass. n.
4530/2025, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 8358/2007).
pagina 13 di 15 Né supporta la prova dell'effettiva consegna dell'orologio oggetto di causa al presunto acquirente in data 30.8.2021 quando addotto dall'attore a fondamento della proprietà e del valore del bene (v. docc. 1
e 2 copia fotostatica dell'orologio e della garanzia;
doc. 3 annuncio di vendita;
doc. 10 copia contratto di compravendita;
doc. 15 denuncia querela;
doc. 32 perizia orologio;
docc. 34 e 35 video dell'orologio), nonché quanto narrato al riguardo dal teste titolare del negozio di orologi (a Tes_3
Brescia in c.so Magenta n. 17) ove l'attore si recò per la stima di un “Audemars Piguet, modello Royal
Oak extra piatto che il signor mi ha portato in negozio nel giugno del 2021”, vale a dire due Parte_1
mesi prima della presunta vendita.
È evidente che, dal mero fatto che nel giugno del 2021 l'attore si sia presentato nel negozio del signor con “l'orologio … contenuto nella sua scatola … provvisto di tutti i documenti …”, Tes_3 specificando “che l'orologio era suo”, non possa ricavarsi, nemmeno in via indiziaria, che il cofanetto nero chiuso consegnato in data 30.8.2021 dal al sedicente presso la filiale di Parte_1 Per_1
NE della , il cui contenuto nessun testimone ha potuto appurare, NT
racchiudesse effettivamente un orologio e, precisamente, l'“Audemars Piguet, modello Royal Oak extra piatto”, stimato dal € 85.000. Tes_3
La consegna dell'orologio non si evince poi dal presunto atto di vendita prodotto sub doc. 10 dall'attore: trattasi di foglio manoscritto, recante i dati dell'orologio, la data del 30 agosto 2021 e - apparentemente - le firme del venditore e del compratore (circostanza, quest'ultima, non effettivamente verificabile), che nulla attesta circa l'effettiva consegna del bene.
La carenza probatoria circa la perdita di disponibilità del bene non è, infine, superata dalla comunicazione e-mail del 30.9.2021 con cui rispondendo alla missiva in pari data Controparte_7 inviata da al direttore di agenzia ha confermato “le circostanze dei Parte_4 Testimone_1 fatti come hai elencato”, ratificando cioè che: “il Dott. ha assistito sia nella saletta Controparte_7 messa a disposizione all'interno della filiale di NE che alla sua postazione al banco/cassa, sia alla conclusione sia all'esecuzione della vendita dell'orologio tra me e il Sig. (quindi alla Per_1 consegna dell'orologio da parte mia al Sig. dinanzi alla cassa nonché alla consegna Per_1 dell'assegno circolare direttamente dal Sig. al Dott. nella saletta, poi contestualmente, Per_1 CP_7 dopo le verifiche di chiamata e controllo dell'assegno, posto all'incasso)”.
Va, al riguardo, ribadito che, in sede di escussione orale, interrogato espressamente sul punto, il teste ha chiarito di aver unicamente assistito alla consegna di un cofanetto nero chiuso e di aver presunto, senza tuttavia averlo verificato, “che si trattava di un orologio” dal fatto che glielo avesse “detto all'inizio il quando mi aveva richiesto la garanzia della validità del titolo”. Parte_1
Del resto, l'attore non ha mai allegato che il cofanetto de quo fu dal medesimo o dal Parte_1
pagina 14 di 15 sedicente aperto alla presenza del signor consentendo, in tal modo, al dipendente Per_1 CP_7
bancario di constatare il contenuto della scatola.
Ora, correttamente le difese dei due istituti bancari hanno rimarcato che il danno patito dall'attore non può - all'evidenza - consistere nel mancato pagamento di un assegno falso, essendo, piuttosto, rappresentato dalla perdita del bene asseritamente avvenuta per effetto della dichiarazione di bene emissione dell'assegno poi rivelatosi falso.
Condizione perché una ipotetica responsabilità dell'intermediario possa configurarsi è, pertanto,
l'acquisizione della prova dell'effettiva perdita di tale bene, vale a dire della consegna all'acquirente del bene in tesi compravenduto.
Nel caso di specie, deve ribadirsi che dalle evidenze in atti non risulta che l'orologio asseritamente pagato con l'assegno contraffatto sia stato effettivamente consegnato al truffatore, né detta prova può essere ricavata per via indiziaria.
Quanto sopra è dirimente e assorbe ogni ulteriore valutazione in termini di responsabilità.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno poste carico dell'attore tanto quelle della convenuta quanto quelle della terza chiamata, secondo il principio di causalità, anche in ragione della espressa estensione della domanda attorea nei riguardi di CP_3
Tali spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 NT0
e della
[...] Controparte_5 condanna l'attore a rifondere a convenuta e terza chiamata le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte, in € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Che ha parimenti affermato: “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno).”. 3 Assente per ferie era la teste mentre era presente in filiale, ma “al piano di sopra”, il direttore dell'agenzia di CP_6 NE, che ha, infatti, dichiarato di non aver “assistito all'esecuzione dell'operazione di cui sono stato informato la mattina stessa dal collega nel momento in cui il signor è arrivato in filiale”. CP_7 Parte_1 pagina 12 di 15