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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 59/2024 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
*** Oggi 19 marzo 2025 innanzi al Giudice dott. Francesco Vigorito, sono comparsi per , l'Avv. Annunziata GALLO Parte_1 Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni ai fini della decisione. L'Avv. si riporta al contenuto dell'atto introduttivo e delle successive note autorizzate. Pt_1 Il Giudice dott. Francesco Vigorito pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 19 marzo
2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59/2024 R.G. tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziata
GALLO, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
CI alla via Castagnevizza – n. 17, indirizzo PEC: Email_1
- OPPONENTE -
e
, cod. fisc.: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato in Roma P.IVA_2 alla via Dei Portoghesi – n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, indirizzo PEC:
Email_2
- OPPOSTO - nonchè cod. fisc. e partita IVA: , con sede legale in Roma al Controparte_2 P.IVA_3 viale Di Tor Marancia – n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. EN LL LL, cod. fisc.: , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Lima – C.F._3
n. 5/A, indirizzo PEC: Email_3
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione della cartella n. 09720210114494086000, l'accoglimento delle seguenti conclusioni;
voglia l'Ill.mo Tribunale adito, inaudita altera parte, in via preliminare, per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum, sospendere la cartella esattoriale 0970210114494086000 impugnata;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato, per i motivi di cui in premessa;
con vittoria di spese del presente procedimento.”
Per il convenuto : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi indicati nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese di lite.”
Per la convenuta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione ritualmente notifica impugnava la cartella di pagamento n. Parte_1
09720210114494086000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 15.150,00 per un provvedimento emesso dal Tribunale di Civitavecchia. L'opponente deduceva la nullità della cartella impugnata per la mancata notifica dell'atto presupposto. In particolare, rappresentava di non aver avuto conoscenza del decreto penale di condanna da cui ha avuto origine il credito oggetto della cartella di pagamento se non dopo la notifica della cartella di pagamento e, inoltre, di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini con riferimento al procedimento penale nell'ambito del quale tale decreto è stato emesso.
Si costituiva il e rappresentava che il decreto penale di condanna Controparte_1 emesso dal giudice Distrettuale presso la Corte di Appello di Roma avente n. 663/2014 emesso nei confronti della opponente quale legale rappresentante della con domicilio fiscale in CP_3
CI (RM), via Coni Zunga 25, risultava essere notificato presso l'indirizzo di residenza di in CI (RM) alla via Del Maestrale – n. 7 per compiuta giacenza “con Parte_1 successivo invio del plico raccomandato A/R ai sensi dell'articolo 149 c.p.c./170 c.p.p.”. Depositava la copia della relata di notifica del 23 febbraio 2018 attestante l'invio con raccomandata AR numero 786005109036 della copia conforme all'originale del decreto n. 663/14 del Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell'art. 149 c.p.c./170 c.p.p.
Costituitasi, eccepiva la propria estraneità ai fatti in quanto l'omessa Controparte_2 notifica del decreto penale di condanna è un adempimento “riconducibile unicamente all'attività dell'Ente creditore”. Spiegava che in base alla Convenzione sottoscritta tra il e la società Controparte_1
per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di Controparte_2 quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, il Tribunale di Civitavecchia “richiedeva il recupero della pena pecuniaria comminata all'odierna ricorrente, in relazione al Decreto Penale di condanna n.
663/2014, del 29.10.20214, divenuto esecutivo in data 17/09/2018, in relazione al procedimento R.G.N.R. n.
6250/2014, del Tribunale di Civitavecchia. In sede di quantificazione, veniva aperta la partita di credito n.
000354/2021, per il recupero di quanto sopra, cui conseguiva la cartella di pagamento n. 09720210114494086000, emessa dall' sottolineando la correttezza del proprio operato. Controparte_4
All'udienza del 23 maggio 2024 il giudice rinviava la causa per la decisine ai sensi dell'art. 281-sexies.
La parte opponente con la comparsa conclusionale rilevava che la controparte non aveva fornito la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata in quanto tra gli atti depositati non risultava essere presente la CAD (comunicazione di avvenuto deposito) dell'avviso di giacenza della raccomandata A/R.
Anche il ed depositavano le Controparte_1 Controparte_2 note conclusionali riportandosi alle proprie comparse costitutive.
2. Omessa o invalida notificazione dell'atto prodromico
L'art. 8 della legge n. 890 del 1982 delinea la procedura da seguire nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale di atti giudiziari. Nel caso in esame la destinataria della cartella di pagamento impugnata lamenta la mancata notifica di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Civitavecchia costituente atto presupposto alla cartella di pagamento notificata da parte di Controparte_2
[...]
L'opposto Ente creditore con riferimento a tale unico motivo di opposizione ha depositato la copia della relata di notifica con cui l'Ufficiale giudiziario ha dato atto che la notificazione dell'atto in copia conforme all'originale era eseguita a mezzo del servizio postale con l'invio di raccomandata A/R e la copia della busta esterna su cui erano stati apposti i seguenti timbri: “INVIATO 23-L IL 8 MAR. 2018”
e “1 SET. 2018 COMPIUTA GIACENZA AL MITTENTE” ed era stato apposto il timbro attestante la compiuta giacenza del plico.
Ai sensi dell'art. 8, cc. 1 e 4 della l. 890 del 1982: “1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.”
Di conseguenza nella fattispecie occorre valutare se la produzione della relazione di notificazione attestante solo l'invio della raccomandata A/R contenente l'atto da notificare sia sufficiente a provare la integrazione dell'adempimento per la corretta notificazione richiesto dalla legge e quali siano le conseguenze del mancato deposito dell'avviso del tentativo di notifica di cui al c. 4 dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982, nel momento in cui la notifica di un atto giudiziario avviene per mezzo del servizio postale.
In particolare la norma di riferimento prevede che l'operatore postale dia notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a mezzo di lettera raccomandata “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. L'Ente creditore non ha fornito la prova che tale adempimento sia stato eseguito.
Tale omissione determina la mancata prova della regolare notifica dell'atto prodromico su cui si fonda la cartella di pagamento opposta alla luce del seguente principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 10012 del 2021): “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo
a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Dunque, l'omissione della notifica è qualificata nella giurisprudenza della Corte di cassazione come causa di nullità della notificazione per vizio dell'attività del notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal mittente allo stesso notificante.
Pertanto, la notificazione dell'atto giudiziario prodromico è da considerarsi, nei riguardi del destinatario opponente, nulla.
3. Qualificazione dell'azione
L'unico motivo di opposizione riguardante l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.., infatti l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che inficia la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esattoriale.
Nel caso in esame la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 28 febbraio 2023, mentre l'opponente ha notificato all'ente impositore e all'agente della riscossione l'atto introduttivo in data 25 gennaio 2024
Poiché ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, costituito nella fattispecie in esame dalla cartella di pagamento, l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
4. Spese del giudizio
Considerato che nonostante l'inammissibilità dell'opposizione con la stessa si è dedotto un vizio del procedimento notificatorio che si era effettivamente realizzato, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 59/2024 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
IL GIUDICE
Francesco Vigorito