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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 10.3.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4940/2022avente ad oggetto «azione di regresso»
TRA
in Parte_1
persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliato in CA, via Cifali, n.
76/A, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale, rappresentato e difeso dall'avv.
Sebastiano Maugeri, giusta procura generale ad lites per notaio dott.ssa , rep. Persona_1
n. 771 Racc. n. 551 del 18.12.2018
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., RT
Convenuto contumace
, nato a [...] il [...] CP_2
Convenuto contumace
Oggetto: azione di regresso.
Conclusioni: come da ricorso e da conclusioni di cui all'odierno verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 15 giugno 2022, l' ha adito il Tribunale di Pt_1
CA, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni «1) dare atto ed accertare che l' Sede di CA ha erogato ed erogherà a CA NG, Pt_1 in seguito all'infortunio sul lavoro da quest'ultimo patito il 22.10.2013, prestazioni assicurative per un ammontare complessivo pari ad € 108.916,06 salvo miglior conteggio
e fatti salvi i miglioramenti ulteriori del valor capitale della rendita;
2) ritenuta la
1 responsabilità penale di , quale amministratore unico della società CP_2 CP_1
datore di lavoro dell'infortunato CA NG del cui fatto la detta società debba
[...]
civilmente rispondere;
3) dichiarare conseguentemente ex artt.10 e 11 del D.P.R.
n°1124/65, la responsabilità civile in solido, in via di regresso verso l' , della società Pt_1
quale datore di lavoro e di quale amministratore unico della RT CP_2 suddetta società, in ordine all'accadimento del medesimo infortunio;
4) per l'effetto condannare in solido la società in persona del legale rappr. pro tempore, RT
e al pagamento in favore dell' istante della somma di € Controparte_3 Pt_1
108.916,06 per le causali di cui in narrativa, salvo miglior conteggio dei ratei rendita e miglioramenti di legge del valor capitale della rendita maturati e maturandi che si fa riserva di richiedere in corso di causa o di quell'importo che sarà beneviso in relazione alle componenti di danno così accertato di spettanza dell'Ente pubblico, con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito e con il limite delle prestazioni erogate;
vinte le spese, le competenze e gli onorari del giudizio e con sentenza esecutiva».
A sostegno della domanda ha esposto:
- che CA NG, dipendente della società esercente attività di RT
ristrutturazione di opere edili sita in CA, in qualità di operaio con qualifica di muratore in calcestruzzo, era stato impiegato nel mese di ottobre 2013 nei lavori di rifacimento degli intonaci dello stabile condominiale sito in CA alla via Torino;
- che in data 22.10.2013, dovendo completare gli intonaci dei rimanenti ballatoi del primo piano, onde evitare maggior disagi ai negozianti delle botteghe site al piano terra, era stato deciso, per ragioni di speditezza, che si smontasse tutta l'impalcatura complessiva dell'edificio e si provvedesse diversamente per il primo piano mediante l'utilizzo di un ponteggio mobile;
- che il ponteggio era stato allestito in modo sbrigativo;
- che, iniziate le lavorazioni, CA NG era caduto per terra dal ponteggio mobile, alto circa due metri e mezzo, procurandosi gravi lesioni personali, nella specie frattura al bacino;
- che CA era caduto per via del ribaltamento di una pedana, che era stata montata sul ponteggio mobile, che, tra l'altro, risultava fissato esclusivamente con del fil di ferro e poggiava a terra su due piedi, anziché su quattro;
2 - che inoltre le componenti del medesimo ponteggio mobile (cavalletti) erano state fissate in modo superficiale ed approssimativo con bacchette e fil di ferro, piuttosto che con morsetti e traversini;
- che il fil di ferro si era spezzato, non riuscendo a reggere il peso del lavoratore e aveva comportato il divaricamento del cavalletto e della bacchetta provocando la caduta della piattaforma metallica e di conseguenza del lavoratore;
- che in conseguenza dell'infortunio de quo erano derivate al CA NG lesioni personali, accertate dall' , che gli avevano procurato una inabilità temporanea Pt_1
assoluta al lavoro, esclusa franchigia, dal 26.10.2013 al 27.06.2014, pari a complessivi 245 giorni e una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 25% di danno biologico;
- che, per le conseguenze del suddetto infortunio sul lavoro, l' aveva erogato in Pt_1
favore di CA NG le prestazioni assicurative previste dal DPR n.1124/65 e dal
D.Lgs. n.38/2000, per un ammontare complessivo, calcolato al 10.09.2020, di €
108.916,06 (indennità temporanea dal 26.10.2013 al 27.06.2014 – 245 gg.- pari ad €
11.539,32; valore capitale rendita d.b. 25% calcolato al 10.09.2020 pari ad € 68.425,57; acconti e ratei pagati fino al 10.09.2020 pari ad € 27.496,97; interessi su ratei pagati fino al
10.09.2020 pari ad € 293,54; n. 3 voci spese protesi pari a complessivi € 976,70; certificazioni medico legali e visite accertamento postumi pari a complessivi € 183,96);
- che tali somme risultano da attestazione di credito del 21.09.2020 a firma del Dirigente della Sede di CA;
Pt_1
- che per l'accertamento della responsabilità penale dell'infortunio sul lavoro occorso a
CA NG in data 22.10.2013 era stato instaurato procedimento penale n. 14992/2013
R.G.N.R. a carico di , nella qualità di amministratore unico della società CP_2
e datore di lavoro dell'infortunato, imputato per il reato p. e p. dall'art. 40 RT
cpv e 590 c.p.;
- che tale procedimento si era concluso, in primo grado, con sentenza di condanna penale n° 5784/18 emessa dal Tribunale di CA, II Sezione Penale, in data 11.12.2018, depositata il 27.03.2019, divenuta irrevocabile in data 28.06.2019, nei confronti dell'imputato , dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla CP_2
pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
In punto di diritto, l' ha invocato gli artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/65 e l'art.651 c.p.p. e Pt_1
ha dedotto la responsabilità civile del datore di lavoro riguardo la sussistenza del fatto, la sua illiceità e la responsabilità dello stesso, argomentando in ordine all'insussistenza di
3 alcun rischio elettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Quindi l' ha Pt_1
concluso nei termini sopra riportati.
Svoltasi l'udienza dell'11.11.2022, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo e la causa è stata rinviata all'udienza del 13.2.2023, all'esito della quale è stata nuovamente ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, eseguita, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Quindi la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 17.6.2024 e per carico del ruolo all'udienza del 17.12.2024 ed infine nuovamente all'udienza del 7.3.2025, differita al
10.3.2025 corrispondente a giorno tabellare di udienza della scrivente, cui è stato assegnato il presente procedimento a seguito di scardinamento. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dall' la causa è stata decisa con sentenza resa Pt_1 all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Va in primo luogo dichiarata la contumacia della società e di RT [...]
, che, sebbene ritualmente evocati in giudizio mediante notificazione eseguita – al CP_2
ricorrere dei relativi presupposti – ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si sono costituiti in giudizio.
3. Oggetto del presente giudizio è l'azione di regresso promossa dall' nei confronti Pt_1
della società e del legale rappresentante in relazione RT CP_2 all'infortunio sul lavoro occorso in data 22.10.2013 a CA NG.
4. Al riguardo, va subito rilevato che nel processo avente ad oggetto l'azione di regresso promossa dall' per le somme pagate all'infortunato a titolo di indennità e spese Pt_1 accessorie, l'onere della prova è ripartito negli stessi termini previsti dall'art. 2087 c.c. per l'azione di risarcimento del danno promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
L' deve, quindi, provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, Pt_1 nonché il nesso causale tra il danno e la prestazione, mentre l'imprenditore-datore di lavoro deve dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (v. per tutte Cass. n. 10529/2008).
L'azione di regresso dell' nei confronti della persona civilmente obbligata può poi Pt_1 essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio (v. i
4 numerosi interventi della Corte costituzionale in materia: Corte cost. n. 22/1967; Corte cost. n. 102/1981; Corte cost. n. 118/1986; Corte cost. n. 372/1988).
Infine, con riguardo agli elementi di prova, va condiviso l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile (Cass.
Sez. 3, sentenza n. 14766 del 26.06.2007) e che, ai fini del proprio convincimento, il giudice può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 22020 del 19.10.2007;
Sez. 3, sent. n. 15714 del 2.07.2010).
Per quanto poi concerne l'efficacia della sentenza penale avente ad oggetto i fatti sottesi all'azione di regresso, costante è l'affermazione per cui «il giudicato penale che abbia accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso può esser fatto valere dall , ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, per ciò che attiene Pt_1
all'accertamento della sussistenza del fatto e alla sua riferibilità all'imputato» (così Cass.
n. 13890/1999).
5. Ciò premesso sul piano generale e venendo al caso di specie, l' ha dedotto che Pt_1
l'infortunio in esame si è verificato per colpa, negligenza e imprudenza della convenuta e del convenuto legale rappresentante, , per avere posto in RT CP_2 essere le illecite condotte per le quali quest'ultimo è stato condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato.
6. La responsabilità penale della convenuta nella persona del legale RT
rappresentante, e di per i fatti per cui è causa è stata accertata con sentenza n. CP_2
5784/2018 resa dal Tribunale di CA.
In particolare, in qualità di legale rappresentante della è CP_2 RT
stato condannato per il delitto di cui agli artt. 40 cpv e 590 c.p., perché nella qualità di amministratore della ditta incaricata per la ricostruzione del prospetto RT esterno dell'immobile sito in CA tra le vie Torino e Leonardo da Vinci, per colpa, segnatamente negligenza ed imprudenza, in particolare omettendo di realizzare le adeguate strutture (parapetti e barriere) volte ad assicurare la sicurezza dei lavoratori impegnati in lavori di ripristino degli intonaci sulla impalcatura sospesa posta nel predetto prospetto, nonché di vigilare affinché gli operai predetti indossassero i dispositivi di protezione,
5 cagionava al dipendente CA NG, operaio addetto a lavori edili, lesioni personali segnatamente “trauma contusivo bacino lombare, in specie frattura del bacino con prognosi da determinare”, lesioni cagionate dalla caduta dall'alto della impalcatura (v. sentenza
Trib. CA, sez. II penale, 5784/2018, divenuta irrevocabile in data 28.6.2019, in atti).
Il legale rappresentante dell'odierna convenuta, anche questo convenuto, per CP_2
detto reato, è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Nella parte motiva della citata sentenza, più specificamente, si legge quanto segue:
«Queste le risultanze dell'istruttoria, appare incontestato e dimostrato che la caduta dal ponteggio del CA sia dovuta, per come riferito dai lavoratori presenti (CA, Per_2
e ), al fissaggio, superficiale ed approssimativo, delle componenti del Parte_2
ponteggio mobile, ancorato semplicemente con le bacchette e con del fil di ferro, piuttosto che con morsetti e traversini. Sul punto vengono in rilievo anche i rilievi fotografici operati dalla Polizia nel l'immediatezza dei fatti, nei quali si evidenzia che il fil di ferro con cui erano ancorate le parti metalliche (bacchette e cavalletti) si è spezzato non riuscendo a reggere il peso del lavoratore presente sulla piattaforma (cfr. produzione PM udienza del 14.03.2017; in particolare rilievi fotografici nn. 9-16). Spezzandosi il detto filo, il cavalletto e la bacchetta si sono divaricati provocando la caduta della piattaforma metallica e, di conseguenza, del CA.
Omissis. – Queste risultanze sono sufficienti ad evidenziare non solo la specifica omissione di controllo, ma anche la sussistenza della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire e del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante medesimo e l'evento dannoso (cfr. Cass. n.
3786/2014).
L'adozione delle cautele antinfortunistiche (corretto ancoraggio e fissaggio delle parti tubolari con dispositivi solidi e sufficientemente duraturi), infatti, avrebbe certamente evitato l'evento verificatosi, impedendo la divaricazione dei tubolari metallici e la conseguente caduta della pedana.
Né ad escludere la responsabilità del può invocarsi P interruzione del nesso CP_2
causale, ascrivibile ad abnorme comportamento del lavoratore.
La giurisprudenza consolidata afferma, infatti, che “il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo
6 alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro
- o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.” (Cass. n. 7188/2018; conformi, ex multiis, Cass. n.
3787/2014, Cass. n. 15124/2016).
Nel caso di specie gli operai CA, e stavano completando le Per_2 Parte_2
lavorazioni di rifacimento della facciata, in ambiente lavorativo e nel rispetto delle mansioni loro affidate.
Conformemente alle risultanze processuali, va dunque ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli» (v. sentenza Trib. CA, sez. II penale, 5784/2018, divenuta irrevocabile in data 28.6.2019, in atti).
La predetta sentenza è divenuta irrevocabile in data 28.6.2019 (v. fasc. ricorrente).
7. L'accertamento dei fatti contenuto nella più volte citata sentenza Trib. CA, sez. II penale, 5784/2018 è, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., vincolante per il giudice civile e, conseguentemente, lo esime da qualsiasi ulteriore accertamento, laddove, come nella specie, sussistono nei fatti accertati nella diversa sede tutti i parametri della responsabilità civile.
È stato al riguardo affermato che nel processo avente ad oggetto l'azione di regresso dell' per le somme pagate all'infortunato a titolo di indennità e spese accessorie, la Pt_1
sentenza penale dibattimentale di condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose in danno del dipendente ha efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 651 c.p.c.
«quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso», dovendo pertanto il giudice civile esaminare la natura e il contenuto del provvedimento del giudice penale e riscontrare se, alla luce di tale norma, sussistano tutti i parametri per l'efficacia del giudicato penale ai fini dell'accertamento della responsabilità civile (v. per tutte Cass. n. 13377/1999).
8. Si deve, quindi, ritenere accertata con efficacia di giudicato anche in questa sede risarcitoria l'esclusiva responsabilità del legale rappresentante della società RT quale persona fisica nella causazione dell'incidente sul lavoro subìto da NG CA il
22.10.2013.
I fatti accertati dal giudice penale costituiscono peraltro fonte di responsabilità civile della la quale, nella persona del suo legale rappresentante, ha violato le norme RT antinfortunistiche, nonché il generale obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c.
7 Ed invero, consolidato è l'orientamento in tema di responsabilità del datore in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui «Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere» (cfr.
Cass. n. 4656/2011, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore, infortunatosi mentre era intento nelle operazioni di lavaggio della cucina di un albergo, avesse i caratteri dell'abnormità o dell'imprevedibilità, atteso che, anche ammesso che il dipendente si fosse tolto le calzature di sicurezza prima di terminare il turno di lavoro, era onere del datore di lavoro predisporre controlli idonei per garantire l'osservanza dell'obbligo e ciò tanto più che il lavoratore era stato addetto a mansioni di lavoro diverse da quelle di assunzione ed operava in un ambiente di lavoro nuovo rispetto a quello abituale).
Tale principio è stato ulteriormente precisato dalla Corte di cassazione che ha affermato che «In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto» (Cass. n. 798/2017).
8 9. Sulla base delle superiori considerazioni, deve, quindi, ritenersi che il lavoratore CA
NG non si sarebbe infortunato ove avesse potuto operare in sicurezza.
Da ciò discende la responsabilità della convenuta e di , sui quali CP_1 CP_2 gravava l'obbligo di prevenzione e di sicurezza in favore del lavoratore CA NG, in qualità di datore di lavoro per avere omesso di predisporre – come accertato in sede penale
– un adeguato sistema di protezione dei lavoratori dal rischio di caduta dal ponteggio mobile utilizzato per completare il rifacimento degli intonaci dei ballatoi del primo piano dello stabile condominiale sito in CA, via Torino.
10. In definitiva, sussiste il diritto dell' di ripetere il costo dell'infortunio occorso a Pt_1
CA NG il 22.10.2013 (v. Cass. n. 12561/2017).
11. Infine, devono ritenersi provati i danni riportati dal lavoratore, rilevando in tal senso la documentazione in atti (cfr. denunce di infortunio, fasc. ricorrente).
12. In ordine al quantum, l' ha prodotto attestazione del dirigente della sede di Pt_1
CA del 21.9.2020, dalla quale si evince la corresponsione di prestazioni per il complessivo importo di euro 108.916,06 (a titolo di acconti, valore capitale della rendita calcolata 10.9.2020 ecc.).
Tale attestato è un atto amministrativo assistito da presunzione di legittimità, che può essere ritenuto idonea prova del credito, stante anche la mancanza di specifiche contestazioni (cfr. Cass. n. 9000/1995; Cass. n. 21540/2007; Cass. n. 11617/2010; Cass. n.
21694/2011). Al riguardo è stato infatti affermato che « Nel processo avente per oggetto
l'azione di regresso dell per le some pagate all'infortunato a titolo di indennità e Parte_1
spese accessorie, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a Pt_1
conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati del direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, e può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni pagate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 1° dicembre 1999 n. 13377)»
(così Cass. n. 21540/2007).
13. L' in virtù degli artt. 10 e 11 TU 1124/1965, ha quindi diritto a vedersi rimborsata Pt_1
la predetta somma dal responsabile del sinistro, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
9 La domanda di regresso va, pertanto, accolta e la e vanno RT CP_2 condannati, in solido, al pagamento in favore dell' della complessiva somma di euro Pt_1
108.916,06, oltre interessi legali come per legge dal dovuto al soddisfo.
14. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti contumaci nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara la contumacia della società in persona del legale RT
rappresentante p.t., e di;
CP_2
- dichiara la responsabilità civile della società in persona del legale RT rappresentante p.t., e di per l'infortunio sul lavoro occorso al CP_2
lavoratore CA NG in data 22.10.2013;
- condanna, in solido, la società in persona del legale rappresentante RT
p.t., e al pagamento, in favore dell' a titolo di regresso, CP_2 Parte_1
della somma di euro 108.916,06, oltre interessi legali come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., e RT [...]
alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_2 Parte_1
complessivi euro 4.200,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in CA, il 10.3.2025.
La giudice
Federica Porcelli
10