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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5471/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 da
1) Parte_1
Nata a Magenta (MI), in data 17.12.1976
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Berra presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, in data 01.07.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Anna Berra presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 08 luglio 2007 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Magenta, anno 2007, Atto
n. 38, parte II, serie A
□ separati consensualmente con verbale in data 09.01.2023 omologato con decreto del 12.01.2023
con i seguenti figli: - nata a [...] il [...], residente in [...]
Giacomo Puccini n. 49; codice fiscale , cittadina italiana;
C.F._3
- nato a [...] il [...], residente in [...]
Puccini n. 49; codice fiscale , cittadino italiana. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Controparte_1 Parte_3 genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre, a Magenta (MI), Via Giacomo
Puccini n. 49. Resta inteso che i genitori manterranno anche per il futuro una linea educativa comune con i minori.
2) Il padre - fermo il diritto di entrambi i genitori ad essere presenti entrambi agli eventi importanti dei bambini - vedrà e terrà con i sé i figli a week end alternati e una sera infrasettimanale indicativamente nel giorno del mercoledì, quando riaccompagnerà i minori presso la madre, mentre sarà incluso il pernottamento quando non ci sarà scuola in giorno successivo;
- per quanto attiene le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con i genitori ad anni alterni la settimana comprensiva del giorno del Natale e del Capodanno;
- il giorno di Pasqua e Pasquetta saranno regolati ad anni alterni;
- ponti ed altre festività scolastiche in maniera alternata;
- durante le vacanze estive i figli potranno stare con i genitori per 15 giorni anche non consecutivi che i genitori concorderanno entro il 1marzo di ogni anno;
3) Il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario automatico la somma per entrambi i figli di € 500,00 somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli.
4) Il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il padre concorda che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
6) La signora si impegna ad acquistare e acquisterà dal signor Parte_1 Parte_2 il 50% a corpo della proprietà della casa coniugale del relativo box e cantina, siti nel Comune di
Magenta (MI), via Giacomo Puccini n. 49, angolo via D. Cimarosa n. 6 così censiti: appartamento ad uso civile di abitazione, composto da tre locali, oltre servizi al piano terzo e un locale al piano sottotetto collegati da scala interna, con annessi, quali pertinenze, un vano di cantina ed un vano a uso autorimessa privata (box) posti al piano seminterrato, il tutto contraddistinto nel Catasto dei
Fabbricati del predetto comune, con regolare intestazione come segue: foglio 2, mappale 129, subalterno 12, Cat. A/3, classe 4, vani 6,5, p.3-4-S1, rendita catastale € 537,12 per quanto riguarda l'appartamento; foglio 2, mappale 129, subalterno 16. Cat. C/6, classe 4, metri quadrati 21, p. S1, rendita catastale € 79,17 per quanto riguarda il box sito in via D. Cimarosa n. 6.
Le parti precisano che le predette unità immobiliari ad uso abitazione sono pervenute nella loro proprietà con atto notarile Registrato a Milano in data 09/10/2014 n° 23654, Serie 1T, Repertorio n°
3538, Raccolta n° 2339, trascritto nei registri immobiliari di Pavia in data 09.10.2024 n. 12881/9141.
Il prezzo della vendita è pari ad € 100.000,00 (centomila/00) che la signora Parte_1 verserà al signor al momento del rogito che verrà stipulato entro 90 giorni dalla Parte_2 pubblicazione della sentenza divorzile.
La somma indicata è corrisposta al fine di consentire al signor che in tal senso si Parte_2 obbliga ed onera entro un anno dal rogito, di dotarsi di idonea abitazione con spazi che consentano di ospitare i figli nei giorni e periodi in cui gli stessi saranno con il padre che ne ha l'affido condiviso, così da garantire che gli stessi possano svolgere le attività personali (studio) e godere di spazi che garantiscano la riservatezza reciproca.
7) I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e rinunciano pertanto alla richiesta di assegno di divorzio l'uno nei confronti dell'altro.
8) I signori e si rilasciano reciproco assenso e autorizzazione Parte_1 Parte_2 al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità e di qualsiasi altro documento necessario per il loro espatrio e per quello dei figli minori.
9) I signori e dichiarano di avere regolato ogni questione, Parte_1 Parte_2 economica e non, salvo quanto previsto al punto 6), relativa al loro matrimonio, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto sopra esposto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Magenta (MI) in data
08.07.2007 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG