Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7729/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7729/2024 avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
vertente
TRA
(CF. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosaria De Simone, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Sangianantoni, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.2.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori (09.03.2020) ed (01.12.2022) Per_1 Per_2 nate dalla relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, la ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso di sé; 2) la disciplina dei tempi di permanenza delle minori con il padre;
3) la previsione di un assegno di mantenimento indiretto a carico del padre di euro 500,00 per ciascuna minore oltre alla contribuzione la 50% delle spese straordinarie;
4) l'integrale percezione dell'assegno unico per le figlie e la previsione a carico del resistente di un contributo alla locazione di euro 200,00 mensili.
si costituiva con comparsa depositata in data 17.1.2025 chiedendo: CP_1
1) l'affidamento congiunto delle minori con collocazione presso la madre;
2) tempi di permanenza paritari delle minori presso i genitori con mantenimento diretto da parte di entrambi;
3) la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie per le minori.
Alla udienza del 18.2.2025, sentite le parti, il G.D. invitava i difensori ex art. 473- bis.22 c.p.c. alla discussione orale e riservava al Collegio per la decisione.
A) Va rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò non di meno, l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano
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capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore (cfr. Trib. Salerno, sez. I, 18 aprile 2017, in
De Jure).
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita delle figlie.
Pertanto, le due minori vanno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (come richiesto da entrambe le parti).
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni IGnificative relative alle minori.
Quanto ai tempi di permanenza presso il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, il IG. potrà tenere le minori una settimana il martedì, il CP_1 giovedì ed il venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle 9:00 in periodo non scolastico) sino alle 20:30 (21:00 nel periodo estivo) e quella successiva il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle 9:00 in periodo non scolastico) sino alle 20:30 (21:00 nel periodo estivo) ed il venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle 9:00 in periodo non scolastico) sino alla domenica alle ore 18:30; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore alternandosi i genitori di anno in anno;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso
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accordo; durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le eIGenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib.
Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Nella fattispecie in esame, è emerso che:
1) la di anni 25, lavora da poco come segretaria presso un'azienda con Pt_1 contratto a tempo determinato ed una retribuzione netta di circa mille euro;
in precedenza ha lavorato come commessa presso vari negozi;
vive presso l'abitazione della famiglia di origine;
2) il , di anni 39, è un avvocato libero professionista;
ha dichiarato per CP_1
l'anno di imposta 2023 un reddito netto di 14.462,00 euro, per l'anno di imposta
2022 un reddito netto di 9.433,00, per l'anno di imposta 2021 un reddito netto di
6.888,00 euro;
ha contratto due finanziamenti con rate mensili per complessivi
470,00 euro;
vive presso l'abitazione della famiglia di origine;
ha riferito di pagare integralmente le spese per l'attività sportiva di ginnastica artistica praticata dalla figlia pari a 45,00 euro mensili (cfr. pag. 5 della comparsa di Per_1 costituzione);
3) il resistente ha formalizzato a verbale la propria volontà di rinunciare alla sua
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quota di spettanza dell'assegno unico per le figlie (pari a circa 400,00 euro) onde consentirne l'integrale percezione da parte della ricorrente (come già avviene);
4) la ricorrente alla udienza ha riferito che il nucleo familiare non godeva di un tenore di vita alto prima della crisi.
Pertanto, tenuto conto degli ampli tempi di permanenza presso il padre, della rinuncia alla quota di spettanza dell'AU e della maggiore capacità reddituale del legata alla propria competenza lavorativa specifica (avvocato), va CP_1 quantificato in euro 100,00 per figlia l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare eIGenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
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C) La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- affida le minori (09.03.2020) ed Persona_3 Persona_4
(01.12.2022) congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza verranno assunte di comune accordi;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni IGnificative relative alle minori;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé le minori una settimana il martedì, il giovedì ed il venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle
9:00 in periodo non scolastico) sino alle 20:30 (21:00 nel periodo estivo) e quella successiva il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle 9:00 in periodo non scolastico) sino alle 20:30 (21:00 nel periodo estivo) ed il venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle 9:00 in periodo non scolastico) sino alla domenica alle ore 18:30; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore alternandosi i genitori di anno in anno;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di
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anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di
15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- prende atto della rinuncia del IG. alla sua quota di spettanza CP_1 dell'assegno unico per le figlie al fine di consentirne l'integrale percezione alla IG.ra ; Parte_1
- determina in 200,00 euro (100,00 per figlia) oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che dovrà versare per CP_1 il mantenimento delle minori alla IG.ra entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di conIGlio del 24.2.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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