Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione I Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 9 L.898/70., iscritto al n. 1126/2024 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato all'udienza del 01.04.2025 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1
), nato a [...] il [...] e CP_1
), nata a [...] il [...] entrambi rappresentati
[...] Codice Fiscale_2
e difesi, dall'Avv. Paola Basso, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Sant'Agnello, (NA) in data 10.12.2011.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 23.05.2023 quando il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale;
2. che dalla loro unione è nato il figlio Persona 1 ancora minorenne (nato a [...] il
24/09/2014);
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza del 01.04.2025 i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il GI delegato riservava la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e CP_1
[...] in data 24.07.2024 così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 (C.F.:
C.F. 1 ), nato a [...] il [...] e Controparte_1
Codice Fiscale 2 ), nata a [...] 1'8.02.1972 - (Atto n.142 Parte II Serie A
del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2011);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 10.04.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire