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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1122/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Gobbi
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza del 06.12.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 26.03.2020, premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con a Roma in data 27.02.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
suddetto Comune al n. 00285, Parte 1, Serie 01 – anno 1999, che dalla loro unione erano nati i figli
(in data 18.11.2002) e (in data 20.11.2006), che il rapporto Persona_1 Persona_2
coniugale era da tempo degenerato in insanabili contrasti, i quali avevano determinato l'improseguibilità della loro convivenza facendo venir meno l'affectio maritalis così che, dal 04 gennaio 2022, il marito si era allontanato dall'abitazione coniugale omettendo qualsiasi apporto economico in favore alla famiglia (fatta eccezione per un solo versamento di € 500,00 in data
11.07.2023), mentre ella rimaneva con i figli nella casa coniugale di sua proprietà, che nonostante i tentativi non era stato possibile raggiungere un accordo di separazione, ha adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione dal coniuge, l'affidamento congiunto del figlio minore con Per_2
collocazione presso di lei nella casa coniugale da lasciare nella sua disponibilità, unitamente alla figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, il mantenimento dei due figli, a carico Per_1
del marito, nella misura mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), nonchè per se stessa in misura pari ad euro 400,00 mensili.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla separazione dal coniuge ed ha, altresì, CP_1
rappresentato di aver raggiunto un accordo con la ricorrente nelle more del giudizio, ha, quindi, chiesto la conversione del rito da giudiziale in consensuale, alle condizioni concordate sottoscritte dalle parti in data 14.11.2024 ed allegate alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 06.12.2024, tenuta con la modalità della trattazione scritta, hanno esperito positivamente il tentativo di conciliazione nel senso che le parti, pur insistendo nella domanda di separazione, hanno confermato di aver raggiunto un accordo ed hanno domandato la pronuncia alle condizioni concordate, eccetto quelle inerenti l'affidamento del figlio divenuto nelle more Per_2
maggiorenne e la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale. Il Giudice, preso atto della concorde volontà delle parti e della volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui alle memorie depositate per l'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni stabilite dai coniugi, meriti di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c..
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151
c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. Quanto alle condizioni della separazione, premesso che nelle more del giudizio il figlio Per_2
(nato il [...]) è divenuto maggiorenne e nulla occorre provvedere in ordine al suo affidamento, il Tribunale ritiene che le conclusioni congiunte rassegnate con le memorie delle parti per l'udienza del 06.12.2024, tenuta con la modalità della trattazione scritta, siano rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di mantenimento dei figli maggiori d'età minori d'età di cui agli artt. 337 septies
c.c.. Per le ragioni esposte, la domanda di separazione può essere accolta alle condizioni convenute dalle parti nelle more del giudizio.
4. In ragione dell'esito della lite, definita secondo condizioni condivise, vanno integralmente compensate le spese processuali.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario a Roma in data 27.02.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 00285, Parte 1, Serie 01 – anno 1999, alle condizioni concordate nelle more del giudizio, depositate con istanza del 14.11.2024 e confermate con le memorie depositate dalle parti per l'udienza del 06.12.2024, ossia:
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi tra loro mutuo e reciproco rispetto;
2) I figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e avranno Per_2 Persona_1
domicilio prevalente con la propria madre, Sig.ra nella casa familiare di proprietà Parte_1
della stessa;
3) In ragione di quanto sopra, la casa familiare sita in GN LA (RM), Via delle
Costellazioni n. 45, di proprietà della Sig.ra – e dalla quale il Sig. si è Parte_1 CP_1
già allontanato – rimarrà nella relativa piena disponibilità della medesima Sig.ra e Parte_1
sarà alla stessa assegnata;
4) Il Sig. corrisponderà un contributo economico a titolo di mantenimento sia per il CP_1
figlio che per la figlia , entrambi non economicamente autosufficienti, pari a Per_2 Per_1 complessivi € 900,00 mensili (€ 450,00 mensili per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente come per legge, e da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese in favore della Sig.ra Parte_1
con primo pagamento di tali somme da corrispondersi entro il giorno cinque del mese di dicembre
2024;
5) In aggiunta a quanto sopra, entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie dei figli e – previamente concordate e Per_2 Per_1
successivamente documentate – nonché quelle mediche non coperte da SSN e per uno sport, da individuarsi come da Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle voci di spesa nei procedimenti di famiglia siglato tra il Tribunale di Tivoli e il consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Tivoli in data 29.10.2018; 6) L'assegno familiare in favore dei figli (c.d. Assegno Unico Universale), ovvero qualsivoglia contributo pubblico anche diversamente denominato previsto in favore dei figli, spetterà e verrà erogato, per espresso accordo delle parti, alla Sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
7) I coniugi provvederanno personalmente al proprio mantenimento economico disponendo ciascuno di risorse adeguate;
8) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
9) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
10) Con compensazione delle spese di lite tra le parti e rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.”.
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 21 gennaio 2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia