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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taverna - . 88055 Taverna CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. RIGETTO AUTOTUTELA TARES 2013
- sul ricorso n. 2436/2025 depositato il 24/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taverna - . 88055 Taverna CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25806578 GIA' RG 9098202
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25806578 RICH. RIUNIONE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25806578 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente
RGR n. 909/2025: “(…) - nel merito accertare l'insussistenza della pretesa essendo stata avanzata nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto oggetto di contestazione e, conseguentemente, dichiarare illegittimo e dunque annullare il rifiuto espresso dal Comune di Taverna, in data 9.4.2025, all'istanza di autotutela obbligatoria, ex art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, proposta dal ricorrente per l'annullamento del “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973, n. 141208, relativo al
Tributo TARES – Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data 1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del 24.10.2019” e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica il “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973”, n. 141208, relativo al Tributo TARES –
Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data
1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del
24.10.2019, per le ragioni tutte più ampiamente esposte nella parte motiva del presente atto. Con conseguente condanna, per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza, delle controparti alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarre al procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c. (…)”.
RGR n. 2436/2025: “(…) accertare l'insussistenza della pretesa essendo stata avanzata nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto oggetto di contestazione e, conseguentemente, dichiarare illegittimo e dunque annullare il rifiuto espresso dal Comune di Taverna, in data 9.4.2025, all'istanza di autotutela obbligatoria, ex art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, proposta dal ricorrente per l'annullamento del “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973, n. 141208, relativo al Tributo TARES – Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data 1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del 24.10.2019” e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica il “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973”, n. 141208, relativo al Tributo TARES – Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data 1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del 24.10.2019, per le ragioni tutte più ampiamente esposte nella parte motiva del presente atto. Con conseguente condanna, per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza, delle controparti alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarre al procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c. (…)”.
Area s.r.l.
RGR n. 2436/2025: “(…) In via principale, respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto. In via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Area s.r.l., accertare l'assenza di responsabilità del Concessionario, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c. (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto notificato in data 1° giugno 2023, la società Area S.r.l., quale concessionario per la riscossione del Comune di Taverna, notificava all'avv. Ricorrente_1 un preavviso di fermo amministrativo n. 141208, relativo a un credito di euro 126,00 per TARES anno 2013, fondato sul titolo esecutivo n. 365235.
Il credito traeva origine dall'avviso di accertamento n. 114 del 27 novembre 2018, notificato l'11 dicembre
2018, e dalla successiva ingiunzione di pagamento n. 365235, notificata il 24 ottobre 2019.
1.2. Avverso il preavviso di fermo amministrativo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di NZ (RG n. 2100/2023), deducendo l'insussistenza del presupposto impositivo, in quanto non proprietario di immobili siti nel Comune di Taverna.
1.3. Con sentenza n. 2/2025, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che la pretesa tributaria si era cristallizzata per mancata impugnazione degli atti impositivi presupposti. Nella medesima pronuncia, tuttavia, il giudice evidenziava che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 219 del 2023, restava astrattamente aperta al contribuente la possibilità di richiedere l'esercizio dell'autotutela obbligatoria ai sensi dell'art. 10-quater, co. 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000.
1.4. In seguito a tale sentenza, il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela al Comune di Taverna, deducendo la manifesta illegittimità della pretesa tributaria per assenza del presupposto d'imposta, non essendo egli né proprietario né detentore dell'immobile cui il tributo si riferiva.
1.5. Con provvedimento del 9 aprile 2025, il Comune di Taverna rigettava l'istanza di autotutela, osservando che: a) gli atti impositivi presupposti non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi da oltre un anno;
b) l'immobile non risultava di proprietà del ricorrente, ma il tributo era stato richiesto in qualità di detentore dell'immobile, come desumibile dai pagamenti pregressi e dalla mancata presentazione di una dichiarazione di cessazione;
c) non ricorrevano, pertanto, i presupposti di manifesta illegittimità richiesti dall'art. 10-quater della legge n.
212 del 2000.
1.6. Avverso tale diniego il contribuente proponeva ricorso, iscritto al RGR n. 909/2025 di questa Corte, deducendo la violazione dell'art. 10-quater della legge n. 212 del 2000 e sostenendo che l'erronea individuazione del soggetto passivo integrasse un caso di errore di persona ovvero di errore sul presupposto d'imposta.
1.7. Nelle more della definizione del giudizio RGR n. 909/2025, la società Area S.r.l. notificava, in data 26 agosto 2025, l'intimazione di pagamento n. 25806578, emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, relativa alla TARES 2013 del Comune di Taverna, avverso la quale il Ricorrente_1 proponeva distinta impugnazione, iscritta al RGR n. 2436/2025 di questa Corte.
In tale nuovo giudizio, il ricorrente ribadiva le argomentazioni difensive già proposte nel ricorso n. 909/2025, concludendo per l'annullamento della intimazione de qua.
1.8. Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, deducendo la formazione del giudicato in relazione alla sentenza n. 2/2025, con conseguente preclusione alla rinnovata contestazione del merito della pretesa tributaria. La resistente altresì sosteneva che l'atto impositivo presupposto – l'avviso di accertamento TARES – sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente sindacabilità dell'intimazione di pagamento esclusivamente per vizi propri.
1.9. Il Comune di Taverna, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva né nel giudizio RGR n.
909/2025, né in quello RGR n. 2436/2025.
1.10. All'udienza del 12 gennaio 2026, i due giudizi erano riuniti, stante la loro evidente connessione, e la controversia era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il giudizio iscritto al RGR n. 909/2025 ha ad oggetto l'impugnazione del diniego espresso di autotutela obbligatoria adottato dal Comune di Taverna in data 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 10-quater della legge n.
212 del 2000, come introdotto dal d.lgs. n. 219 del 2023.
A seguito della riforma, il legislatore ha tipizzato una serie di ipotesi nelle quali l'amministrazione finanziaria
è tenuta ad annullare anche atti impositivi divenuti definitivi, qualora essi risultino manifestamente illegittimi per: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il diniego espresso di autotutela è oggi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g- bis), d.lgs. n. 546 del 1992; tuttavia, il sindacato giurisdizionale su tale diniego resta strutturalmente circoscritto.
Esso non consente al giudice di procedere a una rinnovata valutazione del merito del rapporto tributario né di sostituirsi all'amministrazione in complesse ricostruzioni fattuali o istruttorie, ma è limitato alla verifica della ricorrenza di una delle ipotesi tipizzate dall'art. 10-quater e, soprattutto, della sussistenza di una manifesta illegittimità, intesa come vizio oggettivo, immediatamente percepibile, non dipendente da accertamenti complessi o da fatti controversi.
Giova premettere che, nella fattispecie, non appare sussistere il limite posto dall'art. 10-quater, co. 2
(insussistenza dell'obbligo di procedere all'annullamento in autotutela per decorso di un anno dalla definitività del provvedimento), posto che l'atto de quo (preavviso di fermo amministrativo n. 141208) è stato tempestivamente impugnato dinnanzi al giudice tributario (RG n. 2100/2023) e, successivamente, ne è stato chiesto l'annullamento in autotutela ancora prima che la sentenza n. 2/2025, emessa nel giudizio RG n.
2100/2023, passasse in giudicato.
3. Venendo al merito della controversia, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che la pretesa TARES per l'anno 2013 sia stata avanzata nei confronti di un soggetto privo di qualsiasi rapporto di proprietà o detenzione con l'immobile cui il tributo si riferisce.
Tale deduzione non è stata prospettata come questione controversa o bisognosa di approfondimenti istruttori, ma come errore oggettivo sul presupposto soggettivo dell'imposta, rilevante ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000.
3.1. Preliminarmente, tuttavia, occorre valutare se la sentenza n. 2/2025 di questa Corte, ormai passata in giudicato, con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto il tributo per cui è causa, precluda ogni contestazione della pretesa tributaria.
Al suddetto quesito la Corte ritiene di dover dare risposta negativa.
Tale pronuncia, infatti, si limita a rilevare la definitività formale degli atti impositivi – propedeutici al preavviso di fermo - per mancata impugnazione, senza contenere alcun accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo o alla soggettività passiva del contribuente.
Essa non esprime, dunque, alcuna valutazione positiva sul merito della pretesa tributaria e non può assumere efficacia preclusiva rispetto a un giudizio avente ad oggetto non l'atto impositivo in sé, ma la legittimità del diniego di autotutela obbligatoria.
3.2. Di contro, assume rilievo decisivo la sentenza n. 1104/2024 di questa Corte, anch'essa passata in giudicato, resa tra le medesime parti e relativa allo stesso immobile, ancorché riferita all'annualità TARI
2015, con cui è stata esclusa la soggettività passiva del ricorrente, non risultando egli né proprietario né detentore del bene per averlo ceduto ad altro soggetto sin dal 1999.
Tale pronuncia non ha carattere contingente, ma riguarda un elemento strutturale e permanente del rapporto tributario - ovvero la proprietà o detenzione del bene, che integra il presupposto soggettivo dell'imposizione
- ed il giudicato esterno formatosi su tali elementi esplica efficacia anche con riferimento a periodi d'imposta diversi, ove l'amministrazione non alleghi circostanze nuove o sopravvenute (Cass., SS.UU., 16 giugno
2006, n. 13916).
3.3. In presenza di un giudicato che esclude la sussistenza del presupposto impositivo – nella specie, tanto sotto il profilo della proprietà quanto sotto quello della detenzione dell'immobile – l'errore sul presupposto dell'imposta di cui all'art. 10-quater, comma 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000 deve ritenersi manifesto in re ipsa, poiché desumibile direttamente da una statuizione giurisdizionale irrevocabile, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori o valutazioni discrezionali.
Ne consegue che l'Amministrazione, a fronte di un giudicato che ha negato la soggettività passiva del contribuente in relazione al medesimo immobile, non dispone di alcun margine valutativo in ordine alla sussistenza del presupposto dell'imposta, essendo tenuta a prenderne atto e a conformarvi la propria azione.
3.4. Il diniego di autotutela adottato dal Comune di Taverna risulta, pertanto, illegittimo per violazione dell'art. 10-quater, co. 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000, avendo l'amministrazione omesso di esercitare un potere divenuto obbligatorio in presenza di un errore manifesto sul presupposto impositivo.
Pertanto, il diniego deve essere annullato e deve essere affermata l'insussistenza della pretesa tributaria nei confronti del ricorrente per difetto di soggettività passiva. Invero, la pronuncia del giudice tributario, una volta accertata l'illegittimità dell'atto impositivo o del rifiuto di rimuoverlo in autotutela, ha natura sostitutiva e non meramente demolitoria, sostituendosi integralmente all'atto annullato.
Vale precisare che la definitività dell'avviso di accertamento non è di per sé ostativa all'esercizio dell'autotutela obbligatoria. L'art. 10-quater consente – e impone – l'annullamento anche di atti definitivi quando l'illegittimità sia manifesta, sicché la stabilità formale del titolo non può essere utilizzata per eludere un potere divenuto doveroso né per impedire il sindacato giurisdizionale sul mancato esercizio di un siffatto potere.
4. L'illegittimità del diniego di autotutela obbligatoria si riflette necessariamente anche sull'intimazione di pagamento n. 25806578, oggetto del giudizio iscritto al RGR n. 2436/2025, notificata dalla società Area s.
r.l. ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, relativa al medesimo credito TARES per l'anno 2013.
Tale atto, infatti, non è sorretto da una propria autonomia sostanziale, ma costituisce atto meramente consequenziale e funzionalmente dipendente dalla persistenza del titolo legittimante la riscossione.
Nel caso di specie, l'accertata illegittimità del diniego di autotutela discende dalla manifesta insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta, che l'Amministrazione era tenuta a rilevare e rimuovere. Ne consegue che la prosecuzione dell'azione esecutiva risulta priva di valido fondamento giuridico.
Pertanto, anche l'intimazione di pagamento deve essere annullata, in quanto atto consequenziale a una pretesa che l'Amministrazione avrebbe dovuto rimuovere in autotutela.
Diversamente opinando, l'autotutela obbligatoria verrebbe svuotata di contenuto effettivo, in contrasto con la ratio della riforma.
5. La novità della questione, il recente intervento normativo e la complessità interpretativa del nuovo istituto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 909/2025 e n. 2436/2025, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza della pretesa tributaria nei confronti del ricorrente per difetto di soggettività passiva;
2) Per l'effetto, annulla: a) il provvedimento del Comune di Taverna del 9 aprile 2025 di rigetto dell'istanza di autotutela obbligatoria proposta dal ricorrente;
b) l'intimazione di pagamento n. 25806578;
3) Spese compensate.
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
LU IA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taverna - . 88055 Taverna CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. RIGETTO AUTOTUTELA TARES 2013
- sul ricorso n. 2436/2025 depositato il 24/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taverna - . 88055 Taverna CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25806578 GIA' RG 9098202
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25806578 RICH. RIUNIONE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25806578 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente
RGR n. 909/2025: “(…) - nel merito accertare l'insussistenza della pretesa essendo stata avanzata nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto oggetto di contestazione e, conseguentemente, dichiarare illegittimo e dunque annullare il rifiuto espresso dal Comune di Taverna, in data 9.4.2025, all'istanza di autotutela obbligatoria, ex art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, proposta dal ricorrente per l'annullamento del “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973, n. 141208, relativo al
Tributo TARES – Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data 1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del 24.10.2019” e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica il “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973”, n. 141208, relativo al Tributo TARES –
Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data
1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del
24.10.2019, per le ragioni tutte più ampiamente esposte nella parte motiva del presente atto. Con conseguente condanna, per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza, delle controparti alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarre al procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c. (…)”.
RGR n. 2436/2025: “(…) accertare l'insussistenza della pretesa essendo stata avanzata nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto oggetto di contestazione e, conseguentemente, dichiarare illegittimo e dunque annullare il rifiuto espresso dal Comune di Taverna, in data 9.4.2025, all'istanza di autotutela obbligatoria, ex art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, proposta dal ricorrente per l'annullamento del “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973, n. 141208, relativo al Tributo TARES – Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data 1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del 24.10.2019” e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica il “preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973”, n. 141208, relativo al Tributo TARES – Tassa rifiuti anno 2013 del Comune di Taverna, notificato al ricorrente, a mezzo messo comunale in data 1.6.2023, poi ritirato presso la Casa Comunale il successivo 6.6.2023, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quale il titolo esecutivo richiamato nel provvedimento, n. 365235 del 24.10.2019, per le ragioni tutte più ampiamente esposte nella parte motiva del presente atto. Con conseguente condanna, per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza, delle controparti alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarre al procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c. (…)”.
Area s.r.l.
RGR n. 2436/2025: “(…) In via principale, respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto. In via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Area s.r.l., accertare l'assenza di responsabilità del Concessionario, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c. (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto notificato in data 1° giugno 2023, la società Area S.r.l., quale concessionario per la riscossione del Comune di Taverna, notificava all'avv. Ricorrente_1 un preavviso di fermo amministrativo n. 141208, relativo a un credito di euro 126,00 per TARES anno 2013, fondato sul titolo esecutivo n. 365235.
Il credito traeva origine dall'avviso di accertamento n. 114 del 27 novembre 2018, notificato l'11 dicembre
2018, e dalla successiva ingiunzione di pagamento n. 365235, notificata il 24 ottobre 2019.
1.2. Avverso il preavviso di fermo amministrativo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di NZ (RG n. 2100/2023), deducendo l'insussistenza del presupposto impositivo, in quanto non proprietario di immobili siti nel Comune di Taverna.
1.3. Con sentenza n. 2/2025, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che la pretesa tributaria si era cristallizzata per mancata impugnazione degli atti impositivi presupposti. Nella medesima pronuncia, tuttavia, il giudice evidenziava che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 219 del 2023, restava astrattamente aperta al contribuente la possibilità di richiedere l'esercizio dell'autotutela obbligatoria ai sensi dell'art. 10-quater, co. 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000.
1.4. In seguito a tale sentenza, il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela al Comune di Taverna, deducendo la manifesta illegittimità della pretesa tributaria per assenza del presupposto d'imposta, non essendo egli né proprietario né detentore dell'immobile cui il tributo si riferiva.
1.5. Con provvedimento del 9 aprile 2025, il Comune di Taverna rigettava l'istanza di autotutela, osservando che: a) gli atti impositivi presupposti non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi da oltre un anno;
b) l'immobile non risultava di proprietà del ricorrente, ma il tributo era stato richiesto in qualità di detentore dell'immobile, come desumibile dai pagamenti pregressi e dalla mancata presentazione di una dichiarazione di cessazione;
c) non ricorrevano, pertanto, i presupposti di manifesta illegittimità richiesti dall'art. 10-quater della legge n.
212 del 2000.
1.6. Avverso tale diniego il contribuente proponeva ricorso, iscritto al RGR n. 909/2025 di questa Corte, deducendo la violazione dell'art. 10-quater della legge n. 212 del 2000 e sostenendo che l'erronea individuazione del soggetto passivo integrasse un caso di errore di persona ovvero di errore sul presupposto d'imposta.
1.7. Nelle more della definizione del giudizio RGR n. 909/2025, la società Area S.r.l. notificava, in data 26 agosto 2025, l'intimazione di pagamento n. 25806578, emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, relativa alla TARES 2013 del Comune di Taverna, avverso la quale il Ricorrente_1 proponeva distinta impugnazione, iscritta al RGR n. 2436/2025 di questa Corte.
In tale nuovo giudizio, il ricorrente ribadiva le argomentazioni difensive già proposte nel ricorso n. 909/2025, concludendo per l'annullamento della intimazione de qua.
1.8. Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, deducendo la formazione del giudicato in relazione alla sentenza n. 2/2025, con conseguente preclusione alla rinnovata contestazione del merito della pretesa tributaria. La resistente altresì sosteneva che l'atto impositivo presupposto – l'avviso di accertamento TARES – sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente sindacabilità dell'intimazione di pagamento esclusivamente per vizi propri.
1.9. Il Comune di Taverna, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva né nel giudizio RGR n.
909/2025, né in quello RGR n. 2436/2025.
1.10. All'udienza del 12 gennaio 2026, i due giudizi erano riuniti, stante la loro evidente connessione, e la controversia era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il giudizio iscritto al RGR n. 909/2025 ha ad oggetto l'impugnazione del diniego espresso di autotutela obbligatoria adottato dal Comune di Taverna in data 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 10-quater della legge n.
212 del 2000, come introdotto dal d.lgs. n. 219 del 2023.
A seguito della riforma, il legislatore ha tipizzato una serie di ipotesi nelle quali l'amministrazione finanziaria
è tenuta ad annullare anche atti impositivi divenuti definitivi, qualora essi risultino manifestamente illegittimi per: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il diniego espresso di autotutela è oggi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g- bis), d.lgs. n. 546 del 1992; tuttavia, il sindacato giurisdizionale su tale diniego resta strutturalmente circoscritto.
Esso non consente al giudice di procedere a una rinnovata valutazione del merito del rapporto tributario né di sostituirsi all'amministrazione in complesse ricostruzioni fattuali o istruttorie, ma è limitato alla verifica della ricorrenza di una delle ipotesi tipizzate dall'art. 10-quater e, soprattutto, della sussistenza di una manifesta illegittimità, intesa come vizio oggettivo, immediatamente percepibile, non dipendente da accertamenti complessi o da fatti controversi.
Giova premettere che, nella fattispecie, non appare sussistere il limite posto dall'art. 10-quater, co. 2
(insussistenza dell'obbligo di procedere all'annullamento in autotutela per decorso di un anno dalla definitività del provvedimento), posto che l'atto de quo (preavviso di fermo amministrativo n. 141208) è stato tempestivamente impugnato dinnanzi al giudice tributario (RG n. 2100/2023) e, successivamente, ne è stato chiesto l'annullamento in autotutela ancora prima che la sentenza n. 2/2025, emessa nel giudizio RG n.
2100/2023, passasse in giudicato.
3. Venendo al merito della controversia, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che la pretesa TARES per l'anno 2013 sia stata avanzata nei confronti di un soggetto privo di qualsiasi rapporto di proprietà o detenzione con l'immobile cui il tributo si riferisce.
Tale deduzione non è stata prospettata come questione controversa o bisognosa di approfondimenti istruttori, ma come errore oggettivo sul presupposto soggettivo dell'imposta, rilevante ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000.
3.1. Preliminarmente, tuttavia, occorre valutare se la sentenza n. 2/2025 di questa Corte, ormai passata in giudicato, con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto il tributo per cui è causa, precluda ogni contestazione della pretesa tributaria.
Al suddetto quesito la Corte ritiene di dover dare risposta negativa.
Tale pronuncia, infatti, si limita a rilevare la definitività formale degli atti impositivi – propedeutici al preavviso di fermo - per mancata impugnazione, senza contenere alcun accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo o alla soggettività passiva del contribuente.
Essa non esprime, dunque, alcuna valutazione positiva sul merito della pretesa tributaria e non può assumere efficacia preclusiva rispetto a un giudizio avente ad oggetto non l'atto impositivo in sé, ma la legittimità del diniego di autotutela obbligatoria.
3.2. Di contro, assume rilievo decisivo la sentenza n. 1104/2024 di questa Corte, anch'essa passata in giudicato, resa tra le medesime parti e relativa allo stesso immobile, ancorché riferita all'annualità TARI
2015, con cui è stata esclusa la soggettività passiva del ricorrente, non risultando egli né proprietario né detentore del bene per averlo ceduto ad altro soggetto sin dal 1999.
Tale pronuncia non ha carattere contingente, ma riguarda un elemento strutturale e permanente del rapporto tributario - ovvero la proprietà o detenzione del bene, che integra il presupposto soggettivo dell'imposizione
- ed il giudicato esterno formatosi su tali elementi esplica efficacia anche con riferimento a periodi d'imposta diversi, ove l'amministrazione non alleghi circostanze nuove o sopravvenute (Cass., SS.UU., 16 giugno
2006, n. 13916).
3.3. In presenza di un giudicato che esclude la sussistenza del presupposto impositivo – nella specie, tanto sotto il profilo della proprietà quanto sotto quello della detenzione dell'immobile – l'errore sul presupposto dell'imposta di cui all'art. 10-quater, comma 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000 deve ritenersi manifesto in re ipsa, poiché desumibile direttamente da una statuizione giurisdizionale irrevocabile, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori o valutazioni discrezionali.
Ne consegue che l'Amministrazione, a fronte di un giudicato che ha negato la soggettività passiva del contribuente in relazione al medesimo immobile, non dispone di alcun margine valutativo in ordine alla sussistenza del presupposto dell'imposta, essendo tenuta a prenderne atto e a conformarvi la propria azione.
3.4. Il diniego di autotutela adottato dal Comune di Taverna risulta, pertanto, illegittimo per violazione dell'art. 10-quater, co. 1, lett. e), della legge n. 212 del 2000, avendo l'amministrazione omesso di esercitare un potere divenuto obbligatorio in presenza di un errore manifesto sul presupposto impositivo.
Pertanto, il diniego deve essere annullato e deve essere affermata l'insussistenza della pretesa tributaria nei confronti del ricorrente per difetto di soggettività passiva. Invero, la pronuncia del giudice tributario, una volta accertata l'illegittimità dell'atto impositivo o del rifiuto di rimuoverlo in autotutela, ha natura sostitutiva e non meramente demolitoria, sostituendosi integralmente all'atto annullato.
Vale precisare che la definitività dell'avviso di accertamento non è di per sé ostativa all'esercizio dell'autotutela obbligatoria. L'art. 10-quater consente – e impone – l'annullamento anche di atti definitivi quando l'illegittimità sia manifesta, sicché la stabilità formale del titolo non può essere utilizzata per eludere un potere divenuto doveroso né per impedire il sindacato giurisdizionale sul mancato esercizio di un siffatto potere.
4. L'illegittimità del diniego di autotutela obbligatoria si riflette necessariamente anche sull'intimazione di pagamento n. 25806578, oggetto del giudizio iscritto al RGR n. 2436/2025, notificata dalla società Area s.
r.l. ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, relativa al medesimo credito TARES per l'anno 2013.
Tale atto, infatti, non è sorretto da una propria autonomia sostanziale, ma costituisce atto meramente consequenziale e funzionalmente dipendente dalla persistenza del titolo legittimante la riscossione.
Nel caso di specie, l'accertata illegittimità del diniego di autotutela discende dalla manifesta insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta, che l'Amministrazione era tenuta a rilevare e rimuovere. Ne consegue che la prosecuzione dell'azione esecutiva risulta priva di valido fondamento giuridico.
Pertanto, anche l'intimazione di pagamento deve essere annullata, in quanto atto consequenziale a una pretesa che l'Amministrazione avrebbe dovuto rimuovere in autotutela.
Diversamente opinando, l'autotutela obbligatoria verrebbe svuotata di contenuto effettivo, in contrasto con la ratio della riforma.
5. La novità della questione, il recente intervento normativo e la complessità interpretativa del nuovo istituto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 909/2025 e n. 2436/2025, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza della pretesa tributaria nei confronti del ricorrente per difetto di soggettività passiva;
2) Per l'effetto, annulla: a) il provvedimento del Comune di Taverna del 9 aprile 2025 di rigetto dell'istanza di autotutela obbligatoria proposta dal ricorrente;
b) l'intimazione di pagamento n. 25806578;
3) Spese compensate.
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
LU IA