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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 1 7 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E CP_1
S E R E N A B A R C E L E CP_2 Parte_1
Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato LICARI
[...]
GIOVANNELLA MARIA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 5/4/2024, i coniugi esposero che in data 10/12/1994 avevano contratto matrimonio concordatario in ET (TP) dal quale erano nati i figli (maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente) e (maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente indipendente).
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti il mantenimento del figlio
. Per_2
Con sentenza emessa il 1 2/7/2024 il Tribunale di
Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 21 marzo 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (5
luglio 2024).
Pag. 2 La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre otto mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con Parte_3 Parte_4
ricorso depositato in data 5/4/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in ET (TP)
[...] Parte_4
il 10/12/1994 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i ET (TP) al n. 39 parte
Pag. 3 II, serie A, anno 1994, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di ET (TP) perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 9/4/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E CP_1
S E R E N A B A R C E L E CP_2 Parte_1
Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato LICARI
[...]
GIOVANNELLA MARIA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 5/4/2024, i coniugi esposero che in data 10/12/1994 avevano contratto matrimonio concordatario in ET (TP) dal quale erano nati i figli (maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente) e (maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente indipendente).
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti il mantenimento del figlio
. Per_2
Con sentenza emessa il 1 2/7/2024 il Tribunale di
Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 21 marzo 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (5
luglio 2024).
Pag. 2 La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre otto mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con Parte_3 Parte_4
ricorso depositato in data 5/4/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in ET (TP)
[...] Parte_4
il 10/12/1994 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i ET (TP) al n. 39 parte
Pag. 3 II, serie A, anno 1994, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di ET (TP) perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 9/4/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4