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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/09/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1620/2018 promossa da:
(C.F. ), ora (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
- P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_2 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata per in RO ( V.V.) Piazza del Popolo n. 23 presso e nello studio dell'avv. dell'avv. Nicola Papa (C.F. ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BELLUZZI FELICE GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in Torre Di Ruggiero (CZ)
Via Rino Gaetano 9 presso il difensore;
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), CP_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 572/2018 depositata in data 5.4.2018, nella causa civile iscritta al R.G. n. 112/2017
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n.572/2018 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia che aveva accolto la domanda di condanna della sensi Controparte_4 dell'art. 141 D. Lgs 209/2005 al risarcimento dei danni personali patiti dal terzo trasportato in occasione di un sinistro stradale avvenuto il Controparte_1
5.12.2011– quantificati in € 3.512, (già sottratto l'acconto ricevuto) oltre ad interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo – oltre al pagamento delle spese legali e delle spese estragiudiziali sulla base della fattura in atti pari a euro 888,16.
Lamenta l'appellante l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure degli artt. 32, commi 3 ter e 3 quater, l. 27/2012 e successive modifiche in tema di prova della menomazione conseguente al sinistro stradale;
l'erronea liquidazione del danno morale unitamente a quello biologico con duplicazione del danno accertato in spregio ai principi fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008; erronea applicazione dei principi ai quali si deve attenere il giudicante nell'ipotesi in cui prima della liquidazione definitiva il debitore abbia versato degli acconti;
violazione degli articoli 2697 c.c. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. ove il Giudice di prime cure ha proceduto a liquidare la somma di € 888,16 che era stata richiesta dal sig.
a titolo di rimborso delle spese che avrebbe corrisposto al suo Controparte_1 consulente per la gestione stragiudiziale del sinistro ex art. 148 Codice delle
Assicurazioni.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame sollevati dalla controparte ed ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di quanto segue.
Per quanto attiene alla doglianza avente ad oggetto l'erroneo riconoscimento da parte del Giudice di Pace del danno biologico in assenza di accertamenti strumentali positivi, va richiamato il recente orientamento espresso dalla Cassazione, la quale ha chiarito che “il D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-quater, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 Cod. Ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno pagina 2 di 7 biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico- strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”. Se è vero che "la normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità”, è altrettanto innegabile che “il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale. Infatti, l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza" (cfr. Cass. n. 10816/2019). Sulla scorta di tale ragionamento la
Corte di legittimità ha ribadito che "ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale" (cfr. Cass. n. 10816/2019).
Nel caso di specie, il CTU nominato nel giudizio a quo, con elaborato depositato, ha accertato che nel sinistro del 5.12.2011 l'odierno appellato ha riportato una
Infrazione VIII costa emitorace destro;
che le lesioni in questione sono state clinicamente accertate;
che alla palpazione il torace è risultato dolente in corrispondenza dell'arco anteriore della ottava costa dell'emitorace di destra. A ben vedere, trattasi di valutazione cui il ctu è pervenuto sulla base di una verifica obiettiva (fondata sulla documentazione medica prodotta e sulla palpazione del pagina 3 di 7 torace) e svolta nel contraddittorio di tutte le parti e i consulenti, dove oltre ai dati forniti dalla stessa vittima si è tenuto conto di quanto accertato direttamente dal medico mediante visita del periziando.
Per tutti tali motivi, anche alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che correttamente il Giudice di Pace abbia riconosciuto all'attore un danno da invalidità permanente nella misura accertata dal
CTU.
Deve, invece, ritenersi fondato il motivo di gravame avente ad oggetto il riconoscimento del danno denominato “morale soggettivo”.
Sul punto, va richiamato l'orientamento espresso anche di recente dalla Cassazione, per cui il danno da sofferenza interiore, inteso come dolore, vergogna, paura, disistima di sé, può essere riconosciuto e liquidato in favore del danneggiato solo ove da questi effettivamente allegato e provato, non potendosi ritenere in re ipsa nel fatto di essere stato vittima di un tamponamento stradale.
In particolare, le compromissioni di carattere morale devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, come confermato dal nuovo testo degli artt. 138
e 139 cod. ass., i quali, sotto l'unitaria definizione di danno non patrimoniale, distinguono il danno dinamico - relazionale causato dalle lesioni alla salute da quello morale. La tesi dell'autonoma risarcibilità del danno morale ha ricevuto un ulteriore avallo da Cass. Sez. 3, n. 23469/2018, secondo cui si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore, di vergogna, di disistima di sé, di paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.
Pertanto, sebbene il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni pagina 4 di 7 micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. 3260/2016 e Cass. 23469/2018).
Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale
(Cass. 29206/2019). Nella specie, parte attrice nel proprio atto introduttivo ha chiesto il ristoro dei danni morali senza alcuna ulteriore allegazione sicchè l'assunto appare evidentemente carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio e, dunque, integralmente indimostrato.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata nella parte in cui ha accolto la pretesa dell'attore di vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno morale soggettivo, poi liquidata in euro 978,17.
Merita altresì di essere accolto il motivo di appello con il quale si censura quanto statuito dal giudicante circa le modalità da seguire per la detrazione, dal credito risarcitorio riconosciuto, delle somme ricevute a titolo di acconto e per il calcolo degli interessi e della rivalutazione riconosciuti sulle predette poste risarcitorie. Risulta, infatti, dall'esame congiunto della motivazione e del dispositivo di sentenza, che il giudice di primo grado abbia omesso, prima di disporre lo scorporo, dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni delle somme versate dalla compagnia a titolo di acconto in favore dell'attore di rendere omogenee le due partite dal punto di vista finanziario devalutandole entrambe alla data dell'incidente.
Sul punto, giova sin d'ora precisare che, in presenza di acconti anticipatamente versati dalla compagnia assicurativa, la liquidazione del danno da ritardato adempimento, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo pagina 5 di 7 intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cfr. Cass. n. 25817/2017).
Conclusivamente, tenuto conto delle somme riconosciute dal Giudice di Pace a titolo di danno biologico permanente e temporaneo ( escluso il danno morale per le ragioni sopra chiarite) e della necessità di riportare ad omogeneità tutti i valori prima di procedere allo scomputo dell'acconto di euro 800,00 versato dalla compagnia e, infine, del dovuto riconoscimento di rivalutazione e interessi compensativi, trattandosi di debito di valore, la somma da riconoscersi in favore dell'appellato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniali subito è pari ad euro 2.281,11 già comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi calcolati conformemente ai principi dettati da Cass. SSUU n. 1712/1995 dalla data del sinistro alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado.
Con riguardo all'ultimo motivo di appello il Tribunale osserva che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass., sez. III, 17/5/2022, n. 15732; Cass., Sez. 3° n. 15265/2023).
Nel caso di specie parte appellata non ha fornito la prova dell'attività stragiudiziale svolta dal legale ex art. 148 Codice Delle Assicurazioni a favore dell'assistito di cui non ha diritto al rimborso non avendo allegato la lettera di richiesta danni alla
Compagnia di assicurazione secondo la procedura di cui all'art. 148. Né è sufficiente pagina 6 di 7 la produzione dell'invio da parte dell'assicurazione dell'offerta in quanto la missiva risulta indirizzata allo studio di un diverso legale non coincidente con quello a cui sarebbe stata pagata la fattura relativa alle spese stragiudiziali prodotta in atti.
Pertanto, la sentenza va riformata anche sotto tale aspetto non sussistendo alcun diritto dell'appellato al rimborso delle spese stragiudiziale nella misura richiesta.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa manda o eccezione disattesa:
in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 572 del
2018
1) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma complessiva di euro 2.281,11, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito in occasione del sinistro di data
5.12.2011;
2) rigetta la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali spiegata da CP_1
;
[...]
3) compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1620/2018 promossa da:
(C.F. ), ora (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
- P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_2 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata per in RO ( V.V.) Piazza del Popolo n. 23 presso e nello studio dell'avv. dell'avv. Nicola Papa (C.F. ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BELLUZZI FELICE GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in Torre Di Ruggiero (CZ)
Via Rino Gaetano 9 presso il difensore;
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), CP_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 572/2018 depositata in data 5.4.2018, nella causa civile iscritta al R.G. n. 112/2017
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n.572/2018 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia che aveva accolto la domanda di condanna della sensi Controparte_4 dell'art. 141 D. Lgs 209/2005 al risarcimento dei danni personali patiti dal terzo trasportato in occasione di un sinistro stradale avvenuto il Controparte_1
5.12.2011– quantificati in € 3.512, (già sottratto l'acconto ricevuto) oltre ad interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo – oltre al pagamento delle spese legali e delle spese estragiudiziali sulla base della fattura in atti pari a euro 888,16.
Lamenta l'appellante l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure degli artt. 32, commi 3 ter e 3 quater, l. 27/2012 e successive modifiche in tema di prova della menomazione conseguente al sinistro stradale;
l'erronea liquidazione del danno morale unitamente a quello biologico con duplicazione del danno accertato in spregio ai principi fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008; erronea applicazione dei principi ai quali si deve attenere il giudicante nell'ipotesi in cui prima della liquidazione definitiva il debitore abbia versato degli acconti;
violazione degli articoli 2697 c.c. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. ove il Giudice di prime cure ha proceduto a liquidare la somma di € 888,16 che era stata richiesta dal sig.
a titolo di rimborso delle spese che avrebbe corrisposto al suo Controparte_1 consulente per la gestione stragiudiziale del sinistro ex art. 148 Codice delle
Assicurazioni.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame sollevati dalla controparte ed ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di quanto segue.
Per quanto attiene alla doglianza avente ad oggetto l'erroneo riconoscimento da parte del Giudice di Pace del danno biologico in assenza di accertamenti strumentali positivi, va richiamato il recente orientamento espresso dalla Cassazione, la quale ha chiarito che “il D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-quater, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 Cod. Ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno pagina 2 di 7 biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico- strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”. Se è vero che "la normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità”, è altrettanto innegabile che “il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale. Infatti, l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza" (cfr. Cass. n. 10816/2019). Sulla scorta di tale ragionamento la
Corte di legittimità ha ribadito che "ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale" (cfr. Cass. n. 10816/2019).
Nel caso di specie, il CTU nominato nel giudizio a quo, con elaborato depositato, ha accertato che nel sinistro del 5.12.2011 l'odierno appellato ha riportato una
Infrazione VIII costa emitorace destro;
che le lesioni in questione sono state clinicamente accertate;
che alla palpazione il torace è risultato dolente in corrispondenza dell'arco anteriore della ottava costa dell'emitorace di destra. A ben vedere, trattasi di valutazione cui il ctu è pervenuto sulla base di una verifica obiettiva (fondata sulla documentazione medica prodotta e sulla palpazione del pagina 3 di 7 torace) e svolta nel contraddittorio di tutte le parti e i consulenti, dove oltre ai dati forniti dalla stessa vittima si è tenuto conto di quanto accertato direttamente dal medico mediante visita del periziando.
Per tutti tali motivi, anche alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che correttamente il Giudice di Pace abbia riconosciuto all'attore un danno da invalidità permanente nella misura accertata dal
CTU.
Deve, invece, ritenersi fondato il motivo di gravame avente ad oggetto il riconoscimento del danno denominato “morale soggettivo”.
Sul punto, va richiamato l'orientamento espresso anche di recente dalla Cassazione, per cui il danno da sofferenza interiore, inteso come dolore, vergogna, paura, disistima di sé, può essere riconosciuto e liquidato in favore del danneggiato solo ove da questi effettivamente allegato e provato, non potendosi ritenere in re ipsa nel fatto di essere stato vittima di un tamponamento stradale.
In particolare, le compromissioni di carattere morale devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, come confermato dal nuovo testo degli artt. 138
e 139 cod. ass., i quali, sotto l'unitaria definizione di danno non patrimoniale, distinguono il danno dinamico - relazionale causato dalle lesioni alla salute da quello morale. La tesi dell'autonoma risarcibilità del danno morale ha ricevuto un ulteriore avallo da Cass. Sez. 3, n. 23469/2018, secondo cui si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore, di vergogna, di disistima di sé, di paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.
Pertanto, sebbene il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni pagina 4 di 7 micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. 3260/2016 e Cass. 23469/2018).
Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale
(Cass. 29206/2019). Nella specie, parte attrice nel proprio atto introduttivo ha chiesto il ristoro dei danni morali senza alcuna ulteriore allegazione sicchè l'assunto appare evidentemente carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio e, dunque, integralmente indimostrato.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata nella parte in cui ha accolto la pretesa dell'attore di vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno morale soggettivo, poi liquidata in euro 978,17.
Merita altresì di essere accolto il motivo di appello con il quale si censura quanto statuito dal giudicante circa le modalità da seguire per la detrazione, dal credito risarcitorio riconosciuto, delle somme ricevute a titolo di acconto e per il calcolo degli interessi e della rivalutazione riconosciuti sulle predette poste risarcitorie. Risulta, infatti, dall'esame congiunto della motivazione e del dispositivo di sentenza, che il giudice di primo grado abbia omesso, prima di disporre lo scorporo, dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni delle somme versate dalla compagnia a titolo di acconto in favore dell'attore di rendere omogenee le due partite dal punto di vista finanziario devalutandole entrambe alla data dell'incidente.
Sul punto, giova sin d'ora precisare che, in presenza di acconti anticipatamente versati dalla compagnia assicurativa, la liquidazione del danno da ritardato adempimento, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo pagina 5 di 7 intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cfr. Cass. n. 25817/2017).
Conclusivamente, tenuto conto delle somme riconosciute dal Giudice di Pace a titolo di danno biologico permanente e temporaneo ( escluso il danno morale per le ragioni sopra chiarite) e della necessità di riportare ad omogeneità tutti i valori prima di procedere allo scomputo dell'acconto di euro 800,00 versato dalla compagnia e, infine, del dovuto riconoscimento di rivalutazione e interessi compensativi, trattandosi di debito di valore, la somma da riconoscersi in favore dell'appellato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniali subito è pari ad euro 2.281,11 già comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi calcolati conformemente ai principi dettati da Cass. SSUU n. 1712/1995 dalla data del sinistro alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado.
Con riguardo all'ultimo motivo di appello il Tribunale osserva che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass., sez. III, 17/5/2022, n. 15732; Cass., Sez. 3° n. 15265/2023).
Nel caso di specie parte appellata non ha fornito la prova dell'attività stragiudiziale svolta dal legale ex art. 148 Codice Delle Assicurazioni a favore dell'assistito di cui non ha diritto al rimborso non avendo allegato la lettera di richiesta danni alla
Compagnia di assicurazione secondo la procedura di cui all'art. 148. Né è sufficiente pagina 6 di 7 la produzione dell'invio da parte dell'assicurazione dell'offerta in quanto la missiva risulta indirizzata allo studio di un diverso legale non coincidente con quello a cui sarebbe stata pagata la fattura relativa alle spese stragiudiziali prodotta in atti.
Pertanto, la sentenza va riformata anche sotto tale aspetto non sussistendo alcun diritto dell'appellato al rimborso delle spese stragiudiziale nella misura richiesta.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa manda o eccezione disattesa:
in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 572 del
2018
1) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma complessiva di euro 2.281,11, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito in occasione del sinistro di data
5.12.2011;
2) rigetta la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali spiegata da CP_1
;
[...]
3) compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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