Sentenza 17 marzo 1950
Massime • 1
Il mandatario impegna la responsabilità extracontrattuale indiretta del mandante per fatto doloso o colposo, commesso in occasione dello svolgimento del mandato, quando ricorra l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto, quando cioè il mandatario assuma un comportamento tale che il suo agire appaia rientrare verosimilmente nei limiti del mandato, di modo che il terzo di buona fede sia, senza sua colpa, tratto in inganno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1950, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1950 |
Testo completo
Il mandatario impegna la responsabilità extracontrattuale indiretta del mandante per fatto doloso o colposo, commesso in occasione dello svolgimento del mandato, quando ricorra l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto, quando cioè il mandatario assuma un comportamento tale che il suo agire appaia rientrare verosimilmente nei limiti del mandato, di modo che il terzo di buona fede sia, senza sua colpa, tratto in inganno.