CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 948/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in appello, dall'Avv. Maria Stefania Valentini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Catanzaro al corso G. Manzini, 164
Appellante
E
(P.I. ), in persona del suo procuratore legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Peppino Mariano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catanzaro alla Piazza Le Pera, 9
Appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento dell'appello proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la impugnata sentenze e, per l'effetto:
“Nel merito in accoglimento del presente appello, voglia riformare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro n. 2010/2018, pubblicata il 03/12/2018, non notificata – R.G.A.C. 4721/2008, per tutte le ragioni sopra evidenziate”.
“Accogliere, sempre in riforma della sentenza sopra descritta, la domanda proposta dal
Sig. perché fondata in fatto e in diritto, con condanna della stessa Parte_1
(già al pagamento in favore del Sig. CP_1 Controparte_2 Parte_1 della somma di € 13.800,00 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà quantificata nel corso del giudizio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo”;
“Conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento della somma di cui sopra in favore di parte appellante con accessori come per legge”.
“In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.”
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza n.2010/18 del 28 novembre Parte_1
2018, depositata in cancelleria il 03 dicembre 2018.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato in data 22.12.2008, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, la al fine di sentirla Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 13.800,00, ovvero alla somma maggiore o minore, in forza dei contratti di assicurazione stipulati con la convenuta, a titolo di indennizzo per i danni subiti ai propri immobili. L'attore ha dedotto (i) di aver stipulato due contratti di assicurazione con la compagnia convenuta, uno denominato “Full Casa”, recante il numero di polizza 054755449, e l'altro denominato “Orario Continuato”, recante il numero di polizza 054755454; (ii) che, in data 27.11.2007, a causa delle cattive condizioni atmosferiche, i tetti e le gronde, sia della propria abitazione che del capannone di sua proprietà, hanno subito danni;
(iii) che, a seguito di quest'ultimi, all'interno dei due fabbricati si sono verificate delle infiltrazioni di acqua con conseguenti danni agli stessi, da ritenersi rientranti tra le garanzie assicurative prestate, in quanto causati da forti piogge e venti;
(iv) che, in virtù delle suddetta polizze, ha provveduto in data 25.5.2008 e, successivamente con comunicazione dell'1.7.2008, ad avvisare la compagnia assicurativa per l'attivazione delle polizze, ma quest'ultima non ha provveduto ad indennizzarlo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la la quale ha Controparte_2 chiesto il rigetto della domanda, affermando l'inoperatività delle polizze, in quanto i danni subiti sono da ricondursi alla vetustà e al degrado degli immobili di proprietà dello . Pt_1
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'escussione dei testi di parte attrice, è stata decisa dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 2010/2018, pubblicata in
3.12.2018, che ha così statuito: “rigetta la domanda attorea;
condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. che si liquidano in euro 2.738,00 per
[...] compensi professionali oltre IVA e CAP come per legge.”
Il Tribunale, in estrema sintesi analizzando comparativamente le due perizie di parte prodotte dai contendenti e ritenuta maggiormente attendibile perché più analitica quella prodotta dall'assicurazione, ha escluso che i danni lamentati dall'attore fossero riferibili ad eventi atmosferici, affermando, al contrario, che essi siano dipesi dallo stato di degrado e vetustà dell'immobile e come tali esclusi dalla garanzia assicurativa.
1.2. Avverso la suddetta sentenza , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 7.5.2019, ha proposto appello affidandolo all'unico ed articolato motivo che sarà successivamente esaminato. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.9.2019, la CP_1 già si è costituita in giudizio per eccepire l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art 348 bis cpc e, in ogni caso, per chiederne il rigetto nel merito perché infondato.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2020, ha rigettato l'istanza di inibitoria, nonché l'istanza istruttoria di C.T.U., rinviando la causa all'udienza del 14.2.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, a seguito di revoca del mandato al procuratore, si è costituito, con comparsa di costituzione depositata in data 2.2.2023, nuovo procuratore per parte appellante, concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 12.3.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.6.2025, per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato carico di lavoro gravante sul consigliere relatore.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di sezione e
Consigliere relatore, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 26.2.2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 7.3.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via preliminare, con riguardo l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc, sollevata dalla appellata occorre precisare che detta CP_1 eccezione può essere esaminata solo alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti, e non può essere delibata in questa fase.
2.2. Venendo, ora, all'esame del merito della controversia, l'appellante, con un unico ed articolato motivo ha censurato la sentenza per violazione di legge ed erronea motivazione sotto profili diversi.
1) in primo luogo, critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto riscontrabili le conclusioni cui è giunto il perito della convenuta compagnia assicuratrice nella documentazione fotografica di parte attrice, senza considerare gli esiti delle prove testimoniali assunte e la consulenza di parte attrice, esprimendosi su questioni che avrebbero richiesto la competenza di un CTU, non avendo il giudicante alcuna cognizione tecnica.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato a fondare il proprio convincimento sulla base della relazione dell'Ing. tecnico della in quanto non Per_1 CP_1 accurata e, pertanto, inattendibile, non avendo lo stesso visionato nell'interezza gli immobili che hanno subito il sinistro lamentato.
2) Parte appellante critica la sentenza anche laddove il Tribunale ha affermato che gli immobili dello stesso sono vetusti, sostenendo che i fabbricati sono stati costruiti e ristrutturati a regola d'arte, a nulla rilevando le eventuali screpolature rilevate nelle foto prodotte in atti.
3) L'appellante si duole, ancora, della statuizione di rigetto della richiesta istruttoria della Consulenza Tecnica d'Ufficio che avrebbe potuto fornire una prova oggettiva circa l'accertamento dei fatti, anche con riferimento alla valutazione dei dati meteorologici, erroneamente valutati dal giudice di prime cure, il quale non ha considerato la presenza di forti venti e ingenti piogge nei giorni precedenti la denuncia del sinistro datata 27.11.2007.
L'appellante sostiene che il Tribunale non ha considerato le dichiarazioni rese dai testi escussi che hanno compiutamente confermato i capitoli di prova indicati dall'odierno appellante e ammessi dallo stesso giudice, dichiarazioni che trovano riscontro nella relazione di parte attrice, che avrebbero dovuto portare a dichiarare come pienamente provato il danno e la sua riconducibilità al sinistro denunciato.
4) Parte appellante, infine, censura la sentenza di primo grado nella parti in cui ha affermato che la compagnia convenuta ha dimostrato che nessuno dei danni riscontrati negli immobili è oggetto di copertura assicurativa per come invocata, in quanto evidenzia che i danni sono effetto del traboccamento di condotti, gronde e pluviali, per come riconducibili testualmente alle clausole indicate nelle polizze sottoscritte e come dallo stesso provato attraverso prova testimoniale e perizia tecnica di parte, che avrebbero dovuto portare al riconoscimento del sinistro come indennizzabile e alla conseguente condanna della convenuta. Evidenzia, al riguardo, la violazione del giudice di prime cure dell'arti 1370 cc che impone al giudice, in presenza di clausole contrattuali assicurative ambigue, di ricorrere all'interpretazione a favore del contraente che aderisce a schemi negoziali unilateralmente predisposti da altri.
2.3. L'appello è infondato in tutti i profili in cui si articola.
Il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda attorea.
Prima di affrontare il merito della impugnazione deve darsi atto del fatto che le uniche fotografie leggibili presenti in atti sono solo parte di quelle contenute nella relazione di parte a firma geometra si tratta delle fotografie a colori che rappresentano il Tes_1 canale di gronda. Le altre foto pure prodotte nel fascicolo di parte appellante, digitalizzato e allegato al fascicolo telematico, risultano totalmente nere e non intelligibili.
Deve poi rilevarsi che in base ai contratti di assicurazione, oggetto della controversia, tra gli eventi atmosferici causa dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati che la compagnia assicuratrice si obbliga a indennizzare, per come specificatamente indicati all'art. 1.4 – Precisazioni, i danni causati da “bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi […] i soli danni da fuoriuscita di liquidi a seguito di:
[…] rigurgito di fognatura e traboccamento di condotti e pluviali”, oppure se derivanti da fenomeni atmosferici quali “[…] grandine, uragano, bufera, tempesta, tromba
d'aria, vento e quanto da esso trasportato o fatto crollare;
” nonché “[…] da bagnatura
e/o allagamento, accumulo di polvere, sabbia, o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei locali a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.” (rispettivamente a pagg. 14 e 15 della polizza n. 054755449 e a pagg. 13 e 14 della polizza n. 054755454)
Questo essendo l'oggetto della copertura assicurativa, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare: 1) il verificarsi nella data indicata come data del sinistro di eventi atmosferici del tipo di quelli contemplati dalla clausola contrattuale;
2) il verificarsi di danni direttamente riconducibili a detti eventi e quindi il nesso di causalità tra i primi e i secondi. Va allora in primo luogo evidenziato che il tenore dell'atto di citazione di primo grado, non integrato dalle successive difese, era così generico da non consentire di individuare con precisione né quali fossero gli eventi atmosferici né quali danni avessero causato all'attore. Parimenti generica la perizia di parte prodotta dall'attore in primo grado, sia in punto di descrizione dei danni sia ancor prima in relazione all'epoca di conferimento dell'incarico e a quello del suo espletamento. La perizia è stata poi integrata con l'escussione come teste del suo autore che, tuttavia, si è limitato a confermarne il contenuto ed ha riconosciuto le fotografie mostrategli che, per come già ricordato in premessa, nella produzione odierna son in gran parte illeggibili.
Altrettanto generica la deposizione del teste anche essa verte esclusivamente sul Tes_2 riconoscimento di foto attualmente non disponibili per la corte
Appare quindi evidente l'infondatezza del lamento spinto dall'appellante in ordine alla mancata valutazione della prova testimoniale da parte del Tribunale, nulla potendosi ricavare di utile per la tesi attrice da quella prova, tanto è vero che lo stesso appellante non ha saputo indicare quali fossero gli specifici passi delle deposizione ingiustamente trascurati dal giudice di primo grado.
Parimenti infondata è la censura in ordine alla erronea valutazione dei dati climatici.
Ribadito che nella citazione gli eventi atmosferici non sono neanche adeguatamente descritti, deve qui rilevarsi che da quei dati emerge l'assoluta assenza di precipitazione piovose nel giorno indicato come dell'evento dannoso, mentre non è dato evincere l'esistenza di un vento con caratteristiche tali da rientrare nel novero degli eventi catastrofici descritti nella polizza assicurativa.
Da ultimo deve rilevarsi che l'assoluta mancanza di dati obiettivi da rimettere ad una valutazione tecnicamente qualificata rende ragione del rigetto della richiesta istruttoria della consulenza tecnica d'ufficio.
3. Le spese di lite
3.1. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55 2014, come modificati dal DM n. 147 del 2022, applicati nei valori medi dello scaglione di riferimento, individuato in ragione dell'importo richiesto in quello compreso da € 5.201 € 26.000 e ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia,
3.2. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro n. 2010/201, pubblicata in data 3.12.2018, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva
[...]
e cpa;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero