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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione Prima Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il GOP dott.ssa Daniela Linarello, lette le note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 18 febbraio 2025, nella causa iscritta al nr. 807/2024 Ruolo G.Lav.Prev.Ass, ha pronunciato la seguente:
NZ
. Promossa da
con l'avv.Gianluca De Santis Parte_1
Ricorrente Nei confronti di
con gli Avv.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Toamioli CP_1
Resistente RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.04.2024, il sig. conveniva l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertata l'insussistenza di ostacoli per la pensione di inabilità lavorativa ex art. 12 L. n. 118/71, stante il mancato superamento CP_ del limite reddituale ivi previsto e, per l'effetto, condannato l' a corrispondere all'odierno ricorrente i ratei mensili della pensione di inabilità civile, ex art. 12 L. n. 118/71, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (29.06.2023) e/o da altra data ritenuta da giustizia.
L' costituendosi ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza essendo CP_1 stata proposta oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326comma 3 L. n. 326/03.
Sennonché, preliminare ad ogni ulteriore rilievo, si impone quello officioso di inammissibilità della domanda.
Ed invero, l'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003, convertito con mod. e integr. dalla l. 326/2003, dispone:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudizi aria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha, da ultimo, affermato: “E' stata risolta la questione che ne è oggetto in più sentenze di questa Corte, che ha chiarito che il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso
D.L. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza del D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 47 del 2004) si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicchè, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie, sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato (Cass. 09/12/2016, n. 25268 e successive conformi, tra cui
Cass. n. 576 del 2019, Cass. n. 26472 del 2018, Cass. n. 15573 del 2017)” (Corte Cassazione, sent. n.
12658/2019).
Considerato che il provvedimento di rigetto è stato comunicato all'odierno ricorrente il 25/07/2023 (v. all. 3 e 3.1) e comunque, al più tardi, il 04/10/2023 (data del ricorso amministrativo davanti al Comitato
Prov.le – cfr. Ricorso introduttivo), mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è del 02/04/2024,
è evidente l'inutile decorso del termine decadenziale di cui al citato art. 42, comma 3, con conseguente inammissibilità della spiegata domanda.
P.Q.M
Dichiara il giudizio inammissibile.
Spese compensate.
Catanzaro,18 febbraio 2025
Il giudice onorario di pace
Dott.ssa Daniela Linarello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione Prima Civile Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il GOP dott.ssa Daniela Linarello, lette le note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 18 febbraio 2025, nella causa iscritta al nr. 807/2024 Ruolo G.Lav.Prev.Ass, ha pronunciato la seguente:
NZ
. Promossa da
con l'avv.Gianluca De Santis Parte_1
Ricorrente Nei confronti di
con gli Avv.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Toamioli CP_1
Resistente RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.04.2024, il sig. conveniva l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertata l'insussistenza di ostacoli per la pensione di inabilità lavorativa ex art. 12 L. n. 118/71, stante il mancato superamento CP_ del limite reddituale ivi previsto e, per l'effetto, condannato l' a corrispondere all'odierno ricorrente i ratei mensili della pensione di inabilità civile, ex art. 12 L. n. 118/71, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (29.06.2023) e/o da altra data ritenuta da giustizia.
L' costituendosi ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza essendo CP_1 stata proposta oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326comma 3 L. n. 326/03.
Sennonché, preliminare ad ogni ulteriore rilievo, si impone quello officioso di inammissibilità della domanda.
Ed invero, l'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003, convertito con mod. e integr. dalla l. 326/2003, dispone:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudizi aria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha, da ultimo, affermato: “E' stata risolta la questione che ne è oggetto in più sentenze di questa Corte, che ha chiarito che il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso
D.L. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza del D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 47 del 2004) si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicchè, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie, sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato (Cass. 09/12/2016, n. 25268 e successive conformi, tra cui
Cass. n. 576 del 2019, Cass. n. 26472 del 2018, Cass. n. 15573 del 2017)” (Corte Cassazione, sent. n.
12658/2019).
Considerato che il provvedimento di rigetto è stato comunicato all'odierno ricorrente il 25/07/2023 (v. all. 3 e 3.1) e comunque, al più tardi, il 04/10/2023 (data del ricorso amministrativo davanti al Comitato
Prov.le – cfr. Ricorso introduttivo), mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è del 02/04/2024,
è evidente l'inutile decorso del termine decadenziale di cui al citato art. 42, comma 3, con conseguente inammissibilità della spiegata domanda.
P.Q.M
Dichiara il giudizio inammissibile.
Spese compensate.
Catanzaro,18 febbraio 2025
Il giudice onorario di pace
Dott.ssa Daniela Linarello