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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/04/2024, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Carlotta Bruno giudice relatore dott. Prisca Picalarga giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2381/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PERRI Parte_1 C.F._1
NATALE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MASTRANTONIO NUNZIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Monte CO il 29.5.2010, con atto trascritto presso il Comune di Monte CO (RM), atto n. 10, parte II, serie A, anno 2010.
Dall'unione è nata una figlia, (n. 4.9.2011). Per_1 Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dei coniugi con affido condiviso della figlia, collocazione presso l'abitazione materna, assegnazione della casa coniugale ed assegno di mantenimento a carico del padre.
Si è costituito chiedendo a sua volta la pronuncia di separazione dei coniugi e, per il Controparte_1
resto, il rigetto delle domande di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione personale del 17.7.2023, il Giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affido condiviso della minore , secondo il disposto dell'art. Per_1
337-ter comma 2 secondo periodo c.c., con collocazione prevalente presso la madre;
3. assegna alla madre, quale genitore presso cui è collocata in via prevalente, la casa familiare sita in Monte Per_1
CO, unitamente agli arredi ivi contenuti;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le modalità indicati in parte motiva;
5. dispone che il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di euro 175,00 Per_1
mensili, da corrispondersi a partire dalla data della domanda entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero mediante bonifico sul conto corrente da questa comunicato, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di Velletri nella misura del 50%”. Quanto alle modalità di frequentazione padre figlia stabilite in parte motiva, vengono qui di seguito ritrascritte:
“Ritenuto, quanto alle frequentazioni padre – figlia, atteso il sostanziale accordo fra le parti le quali hanno già trovato una regolamentazione di fatto, di provvedere come richiesto dal padre, il quale dunque potrà vedere la minore e tenerla con sé “ogni giorno dall'uscita di scuola compreso il sabato per pranzare insieme ed accompagnarla in palestra, dove verrà ripresa dalla mamma, il papa potrà vederla e tenerla con se un giorno infrasettimanale durante il giorno di riposo dello stesso con pernottamento presso di lui, con accompagno scuola la mattina successiva. Il papa inoltre, potrà vederla e tenerla con sé tre domeniche consecutive e due fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera nel periodo che riposa secondo i turni del datore di lavoro ovvero ogni sei settimane
e nelle altre settimane potrà tenerla il sabato o la domenica secondo i turni cosi come anche richiesto dalla madre”; che, quanto alle festività, possa essere integralmente recepito il piano genitoriale depositato con il ricorso introduttivo”. L'udienza è stata quindi rinviata per l'audizione della minore e per l'eventuale fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 10.4.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 21.7.2023, della quale hanno quindi chiesto la conferma. Atteso l'accordo raggiunto, ritenuta superflua l'audizione della minore, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Monte CO (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2010;
3. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e conferma le condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 21.7.2023;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22.4.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Carlotta Bruno giudice relatore dott. Prisca Picalarga giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2381/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PERRI Parte_1 C.F._1
NATALE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MASTRANTONIO NUNZIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Monte CO il 29.5.2010, con atto trascritto presso il Comune di Monte CO (RM), atto n. 10, parte II, serie A, anno 2010.
Dall'unione è nata una figlia, (n. 4.9.2011). Per_1 Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dei coniugi con affido condiviso della figlia, collocazione presso l'abitazione materna, assegnazione della casa coniugale ed assegno di mantenimento a carico del padre.
Si è costituito chiedendo a sua volta la pronuncia di separazione dei coniugi e, per il Controparte_1
resto, il rigetto delle domande di parte ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione personale del 17.7.2023, il Giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affido condiviso della minore , secondo il disposto dell'art. Per_1
337-ter comma 2 secondo periodo c.c., con collocazione prevalente presso la madre;
3. assegna alla madre, quale genitore presso cui è collocata in via prevalente, la casa familiare sita in Monte Per_1
CO, unitamente agli arredi ivi contenuti;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le modalità indicati in parte motiva;
5. dispone che il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di euro 175,00 Per_1
mensili, da corrispondersi a partire dalla data della domanda entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero mediante bonifico sul conto corrente da questa comunicato, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di Velletri nella misura del 50%”. Quanto alle modalità di frequentazione padre figlia stabilite in parte motiva, vengono qui di seguito ritrascritte:
“Ritenuto, quanto alle frequentazioni padre – figlia, atteso il sostanziale accordo fra le parti le quali hanno già trovato una regolamentazione di fatto, di provvedere come richiesto dal padre, il quale dunque potrà vedere la minore e tenerla con sé “ogni giorno dall'uscita di scuola compreso il sabato per pranzare insieme ed accompagnarla in palestra, dove verrà ripresa dalla mamma, il papa potrà vederla e tenerla con se un giorno infrasettimanale durante il giorno di riposo dello stesso con pernottamento presso di lui, con accompagno scuola la mattina successiva. Il papa inoltre, potrà vederla e tenerla con sé tre domeniche consecutive e due fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera nel periodo che riposa secondo i turni del datore di lavoro ovvero ogni sei settimane
e nelle altre settimane potrà tenerla il sabato o la domenica secondo i turni cosi come anche richiesto dalla madre”; che, quanto alle festività, possa essere integralmente recepito il piano genitoriale depositato con il ricorso introduttivo”. L'udienza è stata quindi rinviata per l'audizione della minore e per l'eventuale fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 10.4.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 21.7.2023, della quale hanno quindi chiesto la conferma. Atteso l'accordo raggiunto, ritenuta superflua l'audizione della minore, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Monte CO (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2010;
3. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e conferma le condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 21.7.2023;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22.4.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi