Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579/2024 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nato a ES (PA) l'08.11.1956 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e , nata AL (PA) il C.F._2 Parte_3
23.11.1961 ( ), il primo difensore in causa propria e quale C.F._3
rappresentante e difensore, per mandato in atti, degli altri due, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Palermo, in via Principe di Granatelli n.
76,
appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4
appellata contumace
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_1
Provinciale di Controparte_3
Palermo (C.F. ; P.IVA_2
appellati contumaci
Conclusioni degli appellanti: “IL GIUDICE ADITO VOGLIA - Ammettere in rito il
presente ricorso, adottando e disponendo ogni conseguente incombente
processuale.- Nel merito, accogliere tutte le superiori doglianze d'appello, e
statuire - in riforma integrale dell'impugnata sentenza, in conformità, revocando
ed annullando la precitata ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo
presso terzi oggetto di causa (procedimento, rubricato al n. 2845/2022 del R.G.E
del Tribunale Esecuzioni Civili di Palermo), pronunciata, in data 04.04.2023, dal
Giudice delle Esecuzioni Mobiliari di Palermo, ritenendo ed affermando
espressamente, per l'effetto ed in ogni caso, che tale procedimento non è affetto
da inefficacia del relativo atto di pignoramento né si è estinto, adottando ogni
altra connessa statuizione di rito anche in ordine alla sua conseguente
prosecuzione, avanti al precitato del Giudice dell'Esecuzioni Mobiliari. - Con
vittoria di spese del doppio grado.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Questi i fatti di causa: - i germani , odierni appellanti, promossero innanzi Pt_1
al Tribunale di Palermo una procedura esecutiva presso terzi (iscritta al n.ro 3
2845/2022 R.G.E.) per recuperare un credito vantato nei confronti di CP_1
, notificando l'atto di pignoramento alla debitrice esecutata in data
[...]
13.06.2022 e ai terzi pignorati, e , CP_3 Controparte_2
rispettivamente in data 09.06.2022 ed in data 14.06.2022; la prima udienza di comparizione veniva differita, con provvedimento del giudice designato, al
20.10.2022; in occasione di tale udienza il G.E., osservando che il procedimento era stato iscritto a ruolo in data 24.06.2022 e ritenendo, per tale ragione, che fosse soggetto al rispetto degli incombenti di cui al novellato comma 5 dell'art. 543 c.p.c., sollecitò parte esecutante a depositare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura notificato alle altre parti, rinviando a tal fine all'udienza del
10.01.2023, poi differita, ai sensi dell'art.631 c.p.c., al 4.4.2023; a tale data,
constatando la mancata prova della effettuazione dell'adempimento e negando la chiesta remissione nei termini, il G.E dichiarò con ordinanza l'inefficacia del pignoramento e l'improcedibilità della esecuzione.
Con sentenza n. 4235/2023, pubblicata il 2.10.2023, il Tribunale di Palermo
rigettò il reclamo proposto dai . Pt_1
Avverso il decisum hanno proposto appello i reclamanti soccombenti chiedendo l'integrale riforma di esso con favore di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Nessuno degli appellati si è costituito.
La causa è stata posta in decisione in data 10 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo
*** 4
Con il primo motivo di gravame gli appellanti, riproponendo quanto già dedotto in sede di reclamo, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha condiviso l'opzione ermeneutica del G.E. di ritenere applicabile alla procedura esecutiva da loro promossa (e in cui avevano nelle more anche spiegato intervento per altra voce di credito) l'adempimento introdotto dall'art.1 comma 32 della Legge
n.206/2021. Sostengono che la relativa previsione di diritto intertemporale, posta dal comma 37 del medesimo testo di legge (che così recita: “Le disposizioni dei
commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.”) debba essere interpretata nel senso che l'adempimento debba essere curato solo nelle procedure iniziate (in tal dovendosi leggere l'espressione “procedimenti instaurati”) a decorrere dalla data del 22.6.2022 e che l'inizio coincida con la notifica del pignoramento e non con quella di iscrizione a ruolo del fascicolo. Rimarcano come la diversa esegesi condivisa dalla sentenza impugnata si presenti priva di aggancio normativo e di conforto giurisprudenziale, avendo il collegio decidente fatto richiamo solo a due precedenti interni al medesimo Ufficio senza neppure esaminare le plurime argomentazioni di segno contrario addotte in seno all'atto di reclamo.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti, in subordine, ripropongono la eccezione di avvenuta consumazione alla data del 4.4.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630 comma 2 c.p.c., del potere del G.E. di dichiarare ex officio l'estinzione della procedura, atteso che una tale dichiarazione avrebbe dovuto semmai essere resa entro la prima udienza. 5
Il primo motivo è fondato e dispensa dall'esame del secondo.
La sentenza reclamata ha basato la sua opzione ermeneutica sulla scorta di
“ragioni logiche e teleologiche” di interpretazione della disposizione che ha introdotto il nuovo incombente a carico del creditore precedente.
Orbene, in disparte la genericità del richiamo alle esigenze di natura deflattiva e ordinatoria il cui perseguimento costituirebbe la ratio della imposizione del nuovo adempimento, il vaglio avrebbe dovuto piuttosto focalizzarsi sulla norma di diritto intertemporale ed essere compiuto applicando i criteri indicati dall'articolo 12
comma 1 delle Preleggi.
Del resto, la non appropriatezza di un procedimento ermeneutico incentrato sulla disposizione processuale nuova emerge chiaramente ove si tenga conto, come rimarcato dagli appellanti, che la previsione di diritto intertemporale non disciplina solo l'entrata in vigore del comma 32 ma anche di altri commi della medesima
, modificativi di distinti aspetti della procedura di espropriazione forzata, Pt_4
tra cui, ad esempio, il comma 29, modificativo dell'art.26 bis c.p.c. in materia di competenza territoriale, profilo che, evidentemente, assume rilievo a monte della stessa notifica del pignoramento.
Ciò posto, la nozione di “instaurazione” della procedura esecutiva non può che essere intesa come coincidente con quella di avvio/inizio, come ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità in relazione ad altri interventi di modifica normativa che hanno utilizzato la medesima espressione linguistica (si rinvia ai richiami contenuti nell'atto di gravame). 6
Per quanto attiene alla espropriazione forzata, in tutte le sue diverse tipologie, è
univoco il disposto dell'articolo 491 c.p.c. che la fa coincidere con il pignoramento il quale, avendo forma di atto di ingiunzione/citazione, deve intendersi perfezionato con la sua notificazione alla controparte, anche alla luce del principio generale desumibile dall'art.39 c.p.c..
La scelta di valorizzare il momento dell'iscrizione a ruolo – che, peraltro, potrebbe anche portare a sacrificare notevolmente, e senza colpa del creditore procedente, i tempi a disposizione di quest'ultimo per effettuare l'avviso (tenuto conto del non perfetto coordinamento dei termini fissati dai commi 3 e 4
dell'art.543 c.p.c.) – si presenta, pertanto, distante da una interpretazione conforme al criterio letterale ed a quello sistematico.
Muovendo da tali considerazioni, nel caso in esame, poiché la notifica del pignoramento sia alla debitrice che ai terzi si era perfezionata prima del
22.6.2022, gli appellanti non erano tenuti ad osservare l'onere di cui al novellato comma 5 dell'articolo 543 c.p.c..
Pertanto, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'ordinanza del 4.4.2023
deve essere annullata e le parti vanno rimesse innanzi al G.E. per la prosecuzione della procedura.
Secondo il principio di causalità, le spese di entrambi i gradi sostenute dagli appellanti vanno poste a carico della , la quale, peraltro, si era costituita, CP_1
seppur tardivamente, manifestando la sua opposizione all'accoglimento del reclamo. Nessun carico si stima invece di porre sui terzi pignorati, rimasti 7
sostanzialmente e processualmente indifferenti rispetto all'oggetto della controversia.
Le spese si liquidano per come in dispositivo, applicando i minimi tariffari in relazione alle fasi effettivamente svolte, attesa la semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia degli appellati,
in integrale riforma della sentenza n. 4235/2023, pubblicata il 2.10.2023 dal
Tribunale di Palermo, appellata da , e Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3
-annulla l'ordinanza pronunciata dal Giudice delle Esecuzioni mobiliari del
Tribunale di Palermo in data 4.4.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n.ro
2845/2022 R.G.E. e rimette le parti davanti a tale giudice per la prosecuzione della procedura.
Condanna a rifondere agli appellanti le spese del primo grado, Controparte_1
che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre euro 174,00 per esborsi documentati, e quelle del presente grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre euro 382,50 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/2014, CPA ed IVA come per legge.
Palermo, 10.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
130 disp. att. c.p.c., a seguito di trattazione scritta.