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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 650 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. SCRIVA Parte_1
DOMENICA, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato in data 26.2.2025, ha dedotto di essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di
Cittanova.
Nel 2024 aveva lavorato per 51 giornate, dal 23 marzo al 23 maggio alle dipendenze dell'azienda in Cittanova, nei terreni agricoli siti Parte_2
nel comune di Cittanova, occupandosi della raccolta dei frutti, pulizia del terreno, potatura e concimazione.
In data 23.05.2024 cessava la sua attività lavorativa per astensione obbligatoria, essendo maturato il termine fissato per la data presunta di parto ed in data
28.07.2024 dava alla luce una bimba. In data 19.11.2024 presentava domanda per la liquidazione dell'indennità di maternità obbligatoria per i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi.
L' rigettava la sua domanda sul presupposto che non risultava trasmesso il CP_1
certificato di gravidanza.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che tuttavia veniva disatteso.
Per tal motivo, chiedeva al giudice adito che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla liquidazione dell'indennità di maternità obbligatoria per il periodo dal
28.05.2024 al 28.10.2024, oltre interessi legali moratori ed anatocistici dal dì del dovuto al soddisfo;
condannato l' al pagamento dell'indennità di maternità CP_1
obbligatoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l resistente, CP_1
impugnando e contestando il dedotto avversario, ribadendo che la ricorrente non aveva provveduto a trasmettere il certificato di gravidanza e, pertanto, la sua domanda non poteva essere accolta.
Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la ricorrente eccepiva che il mancato invio del certificato di gravidanza con la data presunta del parto non poteva ritenersi valido motivo per il rigetto della domanda, in quanto il congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti costituiva un diritto indisponibile che derivava dal divieto assoluto di adibizione al lavoro.
Pertanto, nel caso di mancata trasmissione del certificato medico con la data presunta del parto, il periodo di astensione andava calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite la piattaforma “Cons ANPR”.
La causa veniva istruita documentalmente, senza necessità di ulteriore attività
istruttoria e ritenuta matura per la decisione, in data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta a sentenza.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta per quanto di seguito specificato.
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento alla corresponsione dell'indennità
di maternità avendo la ricorrente partorito una bambina.
Orbene, il congedo di maternità è disciplinato dal D. Lgs n. 151 del 2001 (artt.
16-21).
L'articolo 16 dispone che "è vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”
Quanto alla documentazione, l'art. 21 stabilisce che: "1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.”
Dal punto di vista economico l'art. 22 prevede che “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art.
12, comma”, nonché “l''indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio
1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Se queste sopra riportate sono le norme che disciplinano l'istituto del congedo per maternità, dalla loro lettura emerge che il mancato riconoscimento da parte dell' dell'indennità di maternità richiesta dalla ricorrente è Controparte_2
illegittimo in quanto non fondato su alcuna norma. Ed invero, non vi è alcuna norma che prescrive che l'indennità di malattia debba essere corrisposta solo ed esclusivamente nel caso di trasmissione del certificato di gravidanza.
L'articolo 21 stabilisce sì che le donne debbano presentare il certificato di gravidanza al datore di lavoro e all'ente erogatore della prestazione, ma tale norma non contiene alcuna decadenza, non prevedendo che il certificato in questione debba essere prodotto entro un determinato termine a pena di decadenza dalla possibilità di fruire dell'indennità di maternità.
È appena il caso di rammentare che il beneficio in questione è riconosciuto a tutela di beni di rango costituzionale e l' non può in sede amministrativa CP_1
arbitrariamente introdurre una decadenza non prevista da alcuna norma di legge.
Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il periodo di maternità contempla comunque un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre, destinataria di tutele e non di sanzioni. La mancata presentazione preventiva della documentazione non comporta CP_ conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità. La decisione dell di ridurre l'indennità da cinque a quattro mesi complessivi non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole e alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.”
(Cassazione civile sez. lav. 30/04/2013, n.10180).
Ma del resto è lo stesso che con il messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024 CP_1
che riconosce che la mancata trasmissione del certificato di gravidanza non possa far venir meno il diritto della lavoratrice madre a percepire l'indennità di maternità, salvo poi agire diversamente nel caso concreto.
Ed invero, in tale messaggio l , pur evidenziando in via preliminare CP_1
l'obbligatorietà del certificato telematico di gravidanza, nel contempo, richiamando la stessa pronuncia giurisprudenziale sopra riportata, conviene che tale certificato non può precludere il diritto all'indennità di maternità e fornisce una soluzione nel caso in cui tale certificato non venga inviato.
Al punto 4 del suddetto messaggio si legge: “Nel caso, infine, di totale assenza della documentazione sopra menzionata, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.
E tale soluzione dovrà essere applicata al caso di specie. Per tutto quanto sopra, la domanda va accolta con la condanna dell' alla CP_1
corresponsione a favore della ricorrente delle prestazioni dedotta in giudizio,
l'indennità-congedo di maternità, nella misura dovuta per legge, oltre interessi nella misura legale, dal 121° successivo alla proposizione della domanda;
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1.in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di maternità di cui al d.lgs. 151/2001 nella misura di legge per il periodo dal 28.5.2024 al 28.10.2024 e, per l'effetto,
2. condanna l' ad erogare alla ricorrente la suddetta indennità nella misura CP_1
prevista per legge, oltre interessi legali dal 121° successivo alla proposizione della domanda;
3.condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che liquida in € 886,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 10.4.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio