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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12387/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE
Oggi 5 giugno 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 12387/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12387/2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Camera, del Foro di Cosenza
-ATTRICE- contro
C.F. , in persona del direttore generale Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo, del Foro di Milano
-CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio allegando che in data Parte_1 Controparte_1
15.10.2019, alle ore 03:00 circa, in Darfo Boario Terme si era verificato l'incendio dell'autovettura Ford Mustang tg. FX540FJ di sua proprietà, assicurata per incendio e furto con la predetta compagnia, e che, nonostante le trattative stragiudiziali, quest'ultima non aveva corrisposto il risarcimento (rectius, indennizzo) previsto dalla polizza.
Si è costituita in giudizio e ha contestato le richieste di controparte sia Controparte_1 in merito all'an che al quantum debeatur, evidenziando in particolare talune anomalie nella storia del veicolo di proprietà dell'attrice.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex lege (trattandosi di contratto di assicurazione), è stato istruito mediante prove orali e acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. del verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco.
Con provvedimento del Magistrato Coordinatore di Sezione del 29.2.2024 il fascicolo è stato assegnato allo scrivente Giudice, il quale ha disposto C.T.U. al fine di ricostruire la storia del veicolo incendiato e il suo valore al momento del sinistro.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. La domanda formulata dall'attrice non può trovare accoglimento.
3 Al fine di verificare la fondatezza delle allegazioni attoree risulta indispensabile dare conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing. Per_1
nella relazione finale e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di
[...] causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide
(sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez.
V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II,
20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Nel rispondere al quesito n. 1 (“ricostruisca la storia del veicolo oggetto di causa a far data dalla sua immatricolazione”), il C.T.U. ha esposto quanto segue (cfr. pagg. 13-18 relaz. finale): “Il veicolo Ford Mustang recante telaio 1FATP8UH0H5204079 era stato immatricolato per la prima volta in California (USA), in data 20.06.2016 , poi in data 05/02/2018 era stato immatricolato in
Louisiana (USA); quando aveva già percorso 68.804 km. In data 20.02.2018 l'autovettura veniva coinvolta in un sinistro stradale, in cui veniva danneggiata gravemente la parte anteriore ed il lato anteriore destro, come dalle immagini allegate alla “Comparsa di Costituzione e Risposta2, agli atti.
Dopodiché nel marzo 2018 il veicolo veniva proposto all'asta incidentato. In data 19.03.2018 il veicolo veniva esportato incidentato in Bulgaria ove veniva poi immatricolato con la targa B8812HH, intestato al sig. , residente a [...](Bulgaria). Dall'analisi delle Controparte_2 immagini fotografiche del veicolo incidentato, si evince che vi sono molte differenze rispetto al veicolo incendiato di proprietà della sig. . […] Le sostanziali differenze (di cui alcune indicate con cerchio Pt_1
e freccia in giallo nelle immagini precedenti) riscontrate sul veicolo incendiato in Italia di proprietà della sig. , rispetto alle condizioni del veicolo incidentato in USA, indicano che verosimilmente, Pt_1 si tratta di due veicoli diversi. Infatti, le modifiche necessarie per rendere il veicolo incidentato uguale al veicolo incendiato avrebbero dovuto comportare costi parecchio onerosi: basti pensare che solo per il cambio di tinta del mezzo sarebbero stati necessari almeno 6.000 €, la sostituzione dei fanali sia anteriori che posteriori avrebbe comportato un costo di almeno € 4.000,00. Poi si dovrebbero considerare le modifiche della carrozzeria come il cofano e i parafanghi anteriori con prese d'aria, le quali avrebbero dovuto comportare un'ulteriore spesa di almeno altri € 3.000,00. Per la sostituzione dei cerchi in lega diamantati si stima una cifra di altri € 1000,00. Il totale delle modifiche estetiche avrebbe quindi inciso sul prezzo d'acquisto del veicolo per una cifra di almeno € 14.000,00, che avrebbe dovuto aggiungersi al costo delle riparazioni della parte anteriore del veicolo incidentato.
L'acquisto del veicolo per una cifra di € 27.000,00 sarebbe quindi risultato nettamente antieconomico, perché il venditore avrebbe dovuto sostenere un costo di almeno € 20.000,00 per poterlo riparare e modificarlo esteticamente. E' quindi verosimile che si tratti di due differenti veicoli. In data
08.05.2019 il veicolo veniva cancellato dal registro automobilistico bulgaro per esportazione verso un paese della Comunità Europea, in quanto acquistato dalla sig. In data 06.08.2019 Parte_1
4 l'autovettura veniva immatricolata in Italia per il valore dichiarato di €. 27.000,00 intestata alla sig.ra
Il veicolo si incendiava poi il 15.10.2019, a 2 mesi dall'acquisto da parte della sig.ra Parte_1
”. Pt_1
Il C.T.U. ha aggiunto che “non è stata dimostrata la corrispondenza tra il numero di telaio indicato sul libretto di circolazione e quello effettivamente punzonato sulla vettura incendiata” (pag. 26 relaz. finale).
Sulla scorta di tali considerazioni, l'ing. ha così risposto al quesito n. 2 (“accerti il Per_1 valore del veicolo attoreo al momento del sinistro, tenuto anche conto delle condizioni previste dalla polizza assicurativa”): “Non è possibile stabilire il valore preciso del veicolo attoreo, in quanto non vi
è documentazione certa che attesti la sua provenienza, i km percorsi, i sinistri pregressi, la manutenzione effettuata, la fattura d'acquisto, lo stato di conservazione e di uso”, limitandosi a indicare soltanto una stima generica per un veicolo similare (cfr. pag. 18 relaz. finale).
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le gravi e documentate incertezze in ordine alla corrispondenza tra il veicolo incendiato e quello acquistato dall'attrice e, di conseguenza, al suo effettivo valore precludano la liquidazione dell'indennizzo richiesto.
Peraltro, si osserva che non risultano prodotti in giudizio né il frontespizio della polizza n.
226.013.0000067887 né le condizioni di assicurazione in formato integrale (avendo la convenuta prodotto solo un loro estratto - cfr. doc. 5 fasc. conv.).
Neppure può assumere rilievo dirimente la proposta formulata da in sede CP_1 stragiudiziale. Infatti, l'offerta dell'assicuratore non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio, potendo essere funzionale ad evitare l'esercizio di azioni giudiziarie (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 27/11/2015).
In conclusione, la domanda formulata dall'attrice deve essere rigettata.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a integrale carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del disputatum.
Per le medesime ragioni i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico dell'attrice.
Brescia, 5 giugno 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE
Oggi 5 giugno 2025 il Giudice, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto depositato dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 12387/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12387/2020 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Camera, del Foro di Cosenza
-ATTRICE- contro
C.F. , in persona del direttore generale Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo, del Foro di Milano
-CONVENUTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio allegando che in data Parte_1 Controparte_1
15.10.2019, alle ore 03:00 circa, in Darfo Boario Terme si era verificato l'incendio dell'autovettura Ford Mustang tg. FX540FJ di sua proprietà, assicurata per incendio e furto con la predetta compagnia, e che, nonostante le trattative stragiudiziali, quest'ultima non aveva corrisposto il risarcimento (rectius, indennizzo) previsto dalla polizza.
Si è costituita in giudizio e ha contestato le richieste di controparte sia Controparte_1 in merito all'an che al quantum debeatur, evidenziando in particolare talune anomalie nella storia del veicolo di proprietà dell'attrice.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex lege (trattandosi di contratto di assicurazione), è stato istruito mediante prove orali e acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. del verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco.
Con provvedimento del Magistrato Coordinatore di Sezione del 29.2.2024 il fascicolo è stato assegnato allo scrivente Giudice, il quale ha disposto C.T.U. al fine di ricostruire la storia del veicolo incendiato e il suo valore al momento del sinistro.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. La domanda formulata dall'attrice non può trovare accoglimento.
3 Al fine di verificare la fondatezza delle allegazioni attoree risulta indispensabile dare conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito precisare che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing. Per_1
nella relazione finale e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di
[...] causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide
(sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ., Sez.
V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II,
20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Nel rispondere al quesito n. 1 (“ricostruisca la storia del veicolo oggetto di causa a far data dalla sua immatricolazione”), il C.T.U. ha esposto quanto segue (cfr. pagg. 13-18 relaz. finale): “Il veicolo Ford Mustang recante telaio 1FATP8UH0H5204079 era stato immatricolato per la prima volta in California (USA), in data 20.06.2016 , poi in data 05/02/2018 era stato immatricolato in
Louisiana (USA); quando aveva già percorso 68.804 km. In data 20.02.2018 l'autovettura veniva coinvolta in un sinistro stradale, in cui veniva danneggiata gravemente la parte anteriore ed il lato anteriore destro, come dalle immagini allegate alla “Comparsa di Costituzione e Risposta2, agli atti.
Dopodiché nel marzo 2018 il veicolo veniva proposto all'asta incidentato. In data 19.03.2018 il veicolo veniva esportato incidentato in Bulgaria ove veniva poi immatricolato con la targa B8812HH, intestato al sig. , residente a [...](Bulgaria). Dall'analisi delle Controparte_2 immagini fotografiche del veicolo incidentato, si evince che vi sono molte differenze rispetto al veicolo incendiato di proprietà della sig. . […] Le sostanziali differenze (di cui alcune indicate con cerchio Pt_1
e freccia in giallo nelle immagini precedenti) riscontrate sul veicolo incendiato in Italia di proprietà della sig. , rispetto alle condizioni del veicolo incidentato in USA, indicano che verosimilmente, Pt_1 si tratta di due veicoli diversi. Infatti, le modifiche necessarie per rendere il veicolo incidentato uguale al veicolo incendiato avrebbero dovuto comportare costi parecchio onerosi: basti pensare che solo per il cambio di tinta del mezzo sarebbero stati necessari almeno 6.000 €, la sostituzione dei fanali sia anteriori che posteriori avrebbe comportato un costo di almeno € 4.000,00. Poi si dovrebbero considerare le modifiche della carrozzeria come il cofano e i parafanghi anteriori con prese d'aria, le quali avrebbero dovuto comportare un'ulteriore spesa di almeno altri € 3.000,00. Per la sostituzione dei cerchi in lega diamantati si stima una cifra di altri € 1000,00. Il totale delle modifiche estetiche avrebbe quindi inciso sul prezzo d'acquisto del veicolo per una cifra di almeno € 14.000,00, che avrebbe dovuto aggiungersi al costo delle riparazioni della parte anteriore del veicolo incidentato.
L'acquisto del veicolo per una cifra di € 27.000,00 sarebbe quindi risultato nettamente antieconomico, perché il venditore avrebbe dovuto sostenere un costo di almeno € 20.000,00 per poterlo riparare e modificarlo esteticamente. E' quindi verosimile che si tratti di due differenti veicoli. In data
08.05.2019 il veicolo veniva cancellato dal registro automobilistico bulgaro per esportazione verso un paese della Comunità Europea, in quanto acquistato dalla sig. In data 06.08.2019 Parte_1
4 l'autovettura veniva immatricolata in Italia per il valore dichiarato di €. 27.000,00 intestata alla sig.ra
Il veicolo si incendiava poi il 15.10.2019, a 2 mesi dall'acquisto da parte della sig.ra Parte_1
”. Pt_1
Il C.T.U. ha aggiunto che “non è stata dimostrata la corrispondenza tra il numero di telaio indicato sul libretto di circolazione e quello effettivamente punzonato sulla vettura incendiata” (pag. 26 relaz. finale).
Sulla scorta di tali considerazioni, l'ing. ha così risposto al quesito n. 2 (“accerti il Per_1 valore del veicolo attoreo al momento del sinistro, tenuto anche conto delle condizioni previste dalla polizza assicurativa”): “Non è possibile stabilire il valore preciso del veicolo attoreo, in quanto non vi
è documentazione certa che attesti la sua provenienza, i km percorsi, i sinistri pregressi, la manutenzione effettuata, la fattura d'acquisto, lo stato di conservazione e di uso”, limitandosi a indicare soltanto una stima generica per un veicolo similare (cfr. pag. 18 relaz. finale).
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le gravi e documentate incertezze in ordine alla corrispondenza tra il veicolo incendiato e quello acquistato dall'attrice e, di conseguenza, al suo effettivo valore precludano la liquidazione dell'indennizzo richiesto.
Peraltro, si osserva che non risultano prodotti in giudizio né il frontespizio della polizza n.
226.013.0000067887 né le condizioni di assicurazione in formato integrale (avendo la convenuta prodotto solo un loro estratto - cfr. doc. 5 fasc. conv.).
Neppure può assumere rilievo dirimente la proposta formulata da in sede CP_1 stragiudiziale. Infatti, l'offerta dell'assicuratore non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio, potendo essere funzionale ad evitare l'esercizio di azioni giudiziarie (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 27/11/2015).
In conclusione, la domanda formulata dall'attrice deve essere rigettata.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a integrale carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del disputatum.
Per le medesime ragioni i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico dell'attrice.
Brescia, 5 giugno 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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