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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 380/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. NATALE Parte_1
CARBONE, giusta procura in atti;
- appellato ricorrente in riassunzione
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Controparte_1
FERRARO, giusta procura in atti;
- appellante – resistente in riassunzione
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 242/15, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta dal dirigente della , riconoscendogli il diritto al pagamento dell'indennità Parte_1 Controparte_1 sostitutiva per ferie non godute negli anni 2008, 2009 e 2010, per complessivi euro 39.007,19 oltre accessori, compensando tale importo con quanto dovuto (una mensilità) dal ricorrente a titolo di penale prevista dall'art. 4 del contratto individuale di lavoro, per aver esercitato il diritto di recesso senza rispettare il termine di preavviso di 30 giorni, e, per l'effetto, condannava la al CP_1 pagamento della differenza pari a euro 22.958,23, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
La proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza deducendo, per CP_1 quanto ancora di interesse che: 1) il dirigente aveva comunque goduto di almeno quindici giorni di ferie per ciascun anno, nel periodo estivo;
2) il Tribunale aveva erroneamente computato, nella base di calcolo dell'indennità, la voce retributiva relativa all'indennità di presidenza ad interim.
Con sentenza n. 91/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, questa Corte accoglieva l'appello proposto dalla condannando l'appellato a restituire le somme riscosse in forza della CP_1 sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, ritenendo che il diritto all'indennità sostitutiva sussistesse solo a condizione che la mancata fruizione non fosse dipesa da causa non imputabile al lavoratore e che tale condizione negativa non si fosse verificata nella presente fattispecie, avuto riguardo alla posizione apicale del il quale poteva Parte_1 programmare le ferie e individuare all'interno dell' ente chi tra gli altri dirigenti potesse sostituirlo durante la sua assenza, sottoponendo poi la programmazione al vertice politico.
Avverso tale decisione il proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
Con ordinanza n. 13679 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte in diversa composizione per nuovo esame.
Ritualmente riassunta la causa, il ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
Costituendosi, la ha chiesto l'integrale rigetto della domanda originaria spiegata dal CP_1
in subordine ha insistito sulle due questioni già dedotte in appello, chiedendo la Parte_1 riforma parziale della sentenza di primo grado e “la conseguente condanna del ricorrente in riassunzione medesimo, anche in tal caso, alla restituzione di tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo”
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 23 ottobre 2025 previsto nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Motivi della decisione
Con l'ordinanza n. 13679 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute sorge qualora l'Amministrazione non dimostri di aver messo il dipendente, anche se in posizione apicale, in condizione di fruirne, gravando dunque sul datore di lavoro il relativo onere probatorio.
La Suprema Corte, dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e eurounitario, ha infatti statuito che “il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte
a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 (sentenza Grande Sezione, 6 novembre 2018, causa C - 684/16, MaxPlanck - Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla Grande
Sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C - 570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C -
619/2016, sentenza del 16 marzo 2006, e a. , C - 131/04 Persona_1 Persona_2
e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione,
Cass. , Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)
In particolare, la sentenza di questa Corte, Sez. Lav. , n. 21780 dell'8 luglio 2022, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, soprattutto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea della Grande Sezione del 6 novembre
2018, rese in cause riunite C - 569 e C - 570/2016, Stadt Wuppertal, in causa C - 619/2016, ed in causa C - 684/2016, nonché dall'art. 7 delle direttive Persona_1 Per_3
2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. , Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Nella specie, è incontestato che nessun invito a godere delle ferie vi è mai stato da parte della
P.A. controricorrente.
Non rileva, al riguardo, l'eventuale natura apicale della posizione del ricorrente, all'interno della medesima P.A.
Innanzitutto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 8 Controparte_1 del 1996, il quale dispone che "Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal
Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del
Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale", il detto ricorrente era tenuto, comunque, ad ottenere l'autorizzazione del Presidente del Consiglio
Regionale.
Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ormai superato l'indirizzo che tendeva a diversificare la posizione dei dirigenti, con riferimento all'indennità in esame, a seconda che avessero o meno il potere di organizzare in piena autonomia le proprie ferie (in quest'ottica,
Cass. , Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022), stabilendosi che grava, comunque, sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare che era stato fatto tutto il possibile affinché il dipendente godesse del periodo di congedo e che la fruizione di detto congedo non era stata impedita da esigenze di servizio.
In atri termini, è stato ormai chiarito al riguardo che , la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. , non è esclusa dal fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi. Infatti, residua pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile (Cass. 27 gennaio 2022, n. 2403).
Infine, si sottolinea che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare la circostanza, dedotta dal ricorrente (e non utilmente contestata dalla controricorrente) dell'estrema difficoltà di organizzare una propria sostituzione visto che oltre alle funzioni di Segretario generale del Consiglio regionale
g li erano state affidate "ad interim" anche quelle di dirigente di tutte quattro Aree esistenti nel
Consiglio.”
Ai sensi della citata pronuncia, dunque, deve escludersi che incomba sul dirigente l'onere di provare di non aver potuto fruire delle ferie;
al contrario, sarebbe spettato all'Amministrazione datrice di lavoro fornire la prova positiva di averlo posto nelle condizioni di poterne fruire . Nel caso di specie, la non ha assolto tale onere probatorio, come già sotto rappresentato dalla Controparte_1
S.C., non avendo documentato di aver programmato, sollecitato o autorizzato la fruizione delle ferie da parte del dirigente. Anzi, l'Ente ha impostato la propria difesa su un presupposto diametralmente opposto, sostenendo che “il lavoratore con qualifica di Dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie, senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non spetta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative al godimento spettasse il ricorrente in quanto dirigente avrebbe potuto al dipendente dimostrare l'esistenza di improrogabili esigenze di servizio che gli avrebbero impedito di usufruirne. “
Tale prospettazione è del tutto in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte finendo per ribaltare l'onere della prova, come delineato dalla Suprema Corte
Acclarato che dunque la non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente è CP_1 necessario analizzare le questioni assorbite in grado di appello e in questa sede riproposte.
Come è noto, infatti, nella fase di rinvio il Giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi nemmeno l'eventuale contumacia della parte interessata, “che non può implicare rinuncia ed abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (cfr. da ult., ex multis , Cass., sez.lav., 2.5.2024, n. 11866) I, 19.6.2019, n. 16506; id., sez. trib.,
12.2.2019, n. 4070; id., sez. III, 30.11.2015, n. 24336). La sostiene che il dirigente avrebbe comunque goduto di almeno quindici giorni di CP_1 ferie per ciascun anno, chiedendo la riduzione proporzionale dell'indennità.
L'onere della prova della dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto invece essere dedicato alle ferie incombe sul lavoratore.
Ma a fronte della puntuale allegazione compiuta dal del mancato godimento delle Parte_1 ferie puntualmente indicate anno per anno, la non effettuato alcuna efficace contestazione. CP_1
Infatti, la mera affermazione secondo cui “come si evince dalle note a firma dei Segretari
Generali pro-tempore del Consiglio regionale ivi compreso lo stesso ricorrente in riassunzione, concernenti le ferie degli anni 2008-2009-2010 ed opportunamente versate in atti (tutto il personale
(dirigente e non) deve fruirne per un periodo almeno quindicinale”, costituisce in fondo un ragionamento svolto in via meramente ipotetica. La in altri termini si è limitata a dedurre e CP_1 produrre note nelle quali viene sancita la necessità il personale fruisca di un periodo quindicinale di ferie nel periodo di agosto, ma non ha mai sostenuto che il dirigente in effetti ne avesse fruito.
Peraltro , a prova del mancato godimento di ferie emerge dalle buste paga versate in atti: in quelle relative al mese di agosto non è indicata alcuna retribuzione dovuta a titolo di ferie,
Diversamente, è fondata la censura relativa al calcolo della base retributiva utilizzata dal
Tribunale. Il primo giudice ha incluso tra le voci retributive anche l'indennità di presidenza ad interim, pari a € 94,17 mensili per gli anni 2009-2010 e a € 93,23 per il 2008.
A tal proposito si osserva, non soltanto, che tale voce, ha natura temporanea ed è correlata a un incarico aggiuntivo, non costituendo componente fissa o continuativa della retribuzione ordinaria, ma soprattutto che il ha chiesto la corresponsione di indennità sostitutiva delle ferie solo Parte_1 in relazione alla sua qualità di ex “dipendente di ruolo del Consiglio regionale con la qualifica di«Segretario-Direttore generale»”,
Essa deve pertanto essere esclusa dal calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In relazione al quantum il conteggio operato dalla pari a 93,23 giornalieri per il 2008 CP_1
e a 94,17 giornalieri per il 2009 e 2010 non è stata efficacemente contestato dal e trova Parte_1 sostanziale riscontro nelle buste paga.
Operata la detrazione delle predette somme, l'indennità spettante risulta ridotta come segue:
- anno 2010: € 9.110,47 – € 1.600,89 = € 7.509,58
- anno 2009: € 15.005,48 – € 2.636,76 = € 12.368,72
- anno 2008: € 14.891,24 – € 2.610,44 = € 12.280,80 per un totale complessivo di € 32.159,10, da cui decurtare l'importo € 16.048,96, compensato dal giudice di prime cure , con statuizione non attinta da alcuna impugnazione.
In definitiva in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n., 242/15, l'indennità di sostituzione delle ferie maturate e non godute deve essere rideterminata in 16.110,14 euro, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
In ordine alla domanda proposta dalla relativa alla restituzione “alla restituzione di CP_1 tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo” già proposta in appello e dunque non tardiva, si rileva che il ha rappresentato di avere Parte_1 già concordato un piano di rientro di cui però non vi è prova in atti.
La domanda deve essere accolta nel senso che il deve essere condannato alla Parte_1 restituzione di tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse e non restituite in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo
Le spese dei primi due gradi di giudizio devono essere interamente compensate, stante il contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca dello svolgimento dei predetti gradi.
Le spese del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio devono essere compensate in ragione di ½ stante l'accoglimento solo parziale della domanda, restando l'ulteriore metà carico della nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22 valori medi CP_1 dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello proposto dalla contro , avverso la sentenza n. 242/15 Controparte_1 Parte_1 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 19 febbraio 2015, riassunto da a seguito dell'Ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n. 13679/24 del 16 Parte_1 maggio 2024 così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza ridetermina in €16.110,14, l'importo dovuto dalla al a titolo di indennità sostitutiva di ferie CP_1 Parte_1 non godute, oltre interessi dal dovuto al soddisfo condannando il alla restituzione di Parte_1 tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse e non restituite in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo
Compensa le spese dei primi due gradi di giudizio.
Compensa in ragione di ½ le spese del giudizio di cassazione edella presente fase di giudizio;
condanna la alla corresponsione, in favore di , delle restante metà CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 770,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità ed in
€ 1.453,00, oltre accessori di legge per la presente fase di giudizio. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 380/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. NATALE Parte_1
CARBONE, giusta procura in atti;
- appellato ricorrente in riassunzione
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Controparte_1
FERRARO, giusta procura in atti;
- appellante – resistente in riassunzione
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 242/15, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta dal dirigente della , riconoscendogli il diritto al pagamento dell'indennità Parte_1 Controparte_1 sostitutiva per ferie non godute negli anni 2008, 2009 e 2010, per complessivi euro 39.007,19 oltre accessori, compensando tale importo con quanto dovuto (una mensilità) dal ricorrente a titolo di penale prevista dall'art. 4 del contratto individuale di lavoro, per aver esercitato il diritto di recesso senza rispettare il termine di preavviso di 30 giorni, e, per l'effetto, condannava la al CP_1 pagamento della differenza pari a euro 22.958,23, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
La proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza deducendo, per CP_1 quanto ancora di interesse che: 1) il dirigente aveva comunque goduto di almeno quindici giorni di ferie per ciascun anno, nel periodo estivo;
2) il Tribunale aveva erroneamente computato, nella base di calcolo dell'indennità, la voce retributiva relativa all'indennità di presidenza ad interim.
Con sentenza n. 91/2018, pubblicata il 18 settembre 2018, questa Corte accoglieva l'appello proposto dalla condannando l'appellato a restituire le somme riscosse in forza della CP_1 sentenza di primo grado, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, ritenendo che il diritto all'indennità sostitutiva sussistesse solo a condizione che la mancata fruizione non fosse dipesa da causa non imputabile al lavoratore e che tale condizione negativa non si fosse verificata nella presente fattispecie, avuto riguardo alla posizione apicale del il quale poteva Parte_1 programmare le ferie e individuare all'interno dell' ente chi tra gli altri dirigenti potesse sostituirlo durante la sua assenza, sottoponendo poi la programmazione al vertice politico.
Avverso tale decisione il proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
Con ordinanza n. 13679 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte in diversa composizione per nuovo esame.
Ritualmente riassunta la causa, il ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
Costituendosi, la ha chiesto l'integrale rigetto della domanda originaria spiegata dal CP_1
in subordine ha insistito sulle due questioni già dedotte in appello, chiedendo la Parte_1 riforma parziale della sentenza di primo grado e “la conseguente condanna del ricorrente in riassunzione medesimo, anche in tal caso, alla restituzione di tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo”
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 23 ottobre 2025 previsto nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Motivi della decisione
Con l'ordinanza n. 13679 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute sorge qualora l'Amministrazione non dimostri di aver messo il dipendente, anche se in posizione apicale, in condizione di fruirne, gravando dunque sul datore di lavoro il relativo onere probatorio.
La Suprema Corte, dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e eurounitario, ha infatti statuito che “il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte
a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 (sentenza Grande Sezione, 6 novembre 2018, causa C - 684/16, MaxPlanck - Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla Grande
Sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C - 570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C -
619/2016, sentenza del 16 marzo 2006, e a. , C - 131/04 Persona_1 Persona_2
e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione,
Cass. , Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)
In particolare, la sentenza di questa Corte, Sez. Lav. , n. 21780 dell'8 luglio 2022, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, soprattutto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea della Grande Sezione del 6 novembre
2018, rese in cause riunite C - 569 e C - 570/2016, Stadt Wuppertal, in causa C - 619/2016, ed in causa C - 684/2016, nonché dall'art. 7 delle direttive Persona_1 Per_3
2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. , Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova:
- di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Nella specie, è incontestato che nessun invito a godere delle ferie vi è mai stato da parte della
P.A. controricorrente.
Non rileva, al riguardo, l'eventuale natura apicale della posizione del ricorrente, all'interno della medesima P.A.
Innanzitutto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 8 Controparte_1 del 1996, il quale dispone che "Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal
Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del
Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale", il detto ricorrente era tenuto, comunque, ad ottenere l'autorizzazione del Presidente del Consiglio
Regionale.
Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ormai superato l'indirizzo che tendeva a diversificare la posizione dei dirigenti, con riferimento all'indennità in esame, a seconda che avessero o meno il potere di organizzare in piena autonomia le proprie ferie (in quest'ottica,
Cass. , Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022), stabilendosi che grava, comunque, sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare che era stato fatto tutto il possibile affinché il dipendente godesse del periodo di congedo e che la fruizione di detto congedo non era stata impedita da esigenze di servizio.
In atri termini, è stato ormai chiarito al riguardo che , la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. , non è esclusa dal fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi. Infatti, residua pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile (Cass. 27 gennaio 2022, n. 2403).
Infine, si sottolinea che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare la circostanza, dedotta dal ricorrente (e non utilmente contestata dalla controricorrente) dell'estrema difficoltà di organizzare una propria sostituzione visto che oltre alle funzioni di Segretario generale del Consiglio regionale
g li erano state affidate "ad interim" anche quelle di dirigente di tutte quattro Aree esistenti nel
Consiglio.”
Ai sensi della citata pronuncia, dunque, deve escludersi che incomba sul dirigente l'onere di provare di non aver potuto fruire delle ferie;
al contrario, sarebbe spettato all'Amministrazione datrice di lavoro fornire la prova positiva di averlo posto nelle condizioni di poterne fruire . Nel caso di specie, la non ha assolto tale onere probatorio, come già sotto rappresentato dalla Controparte_1
S.C., non avendo documentato di aver programmato, sollecitato o autorizzato la fruizione delle ferie da parte del dirigente. Anzi, l'Ente ha impostato la propria difesa su un presupposto diametralmente opposto, sostenendo che “il lavoratore con qualifica di Dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie, senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non spetta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative al godimento spettasse il ricorrente in quanto dirigente avrebbe potuto al dipendente dimostrare l'esistenza di improrogabili esigenze di servizio che gli avrebbero impedito di usufruirne. “
Tale prospettazione è del tutto in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte finendo per ribaltare l'onere della prova, come delineato dalla Suprema Corte
Acclarato che dunque la non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente è CP_1 necessario analizzare le questioni assorbite in grado di appello e in questa sede riproposte.
Come è noto, infatti, nella fase di rinvio il Giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi nemmeno l'eventuale contumacia della parte interessata, “che non può implicare rinuncia ed abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (cfr. da ult., ex multis , Cass., sez.lav., 2.5.2024, n. 11866) I, 19.6.2019, n. 16506; id., sez. trib.,
12.2.2019, n. 4070; id., sez. III, 30.11.2015, n. 24336). La sostiene che il dirigente avrebbe comunque goduto di almeno quindici giorni di CP_1 ferie per ciascun anno, chiedendo la riduzione proporzionale dell'indennità.
L'onere della prova della dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto invece essere dedicato alle ferie incombe sul lavoratore.
Ma a fronte della puntuale allegazione compiuta dal del mancato godimento delle Parte_1 ferie puntualmente indicate anno per anno, la non effettuato alcuna efficace contestazione. CP_1
Infatti, la mera affermazione secondo cui “come si evince dalle note a firma dei Segretari
Generali pro-tempore del Consiglio regionale ivi compreso lo stesso ricorrente in riassunzione, concernenti le ferie degli anni 2008-2009-2010 ed opportunamente versate in atti (tutto il personale
(dirigente e non) deve fruirne per un periodo almeno quindicinale”, costituisce in fondo un ragionamento svolto in via meramente ipotetica. La in altri termini si è limitata a dedurre e CP_1 produrre note nelle quali viene sancita la necessità il personale fruisca di un periodo quindicinale di ferie nel periodo di agosto, ma non ha mai sostenuto che il dirigente in effetti ne avesse fruito.
Peraltro , a prova del mancato godimento di ferie emerge dalle buste paga versate in atti: in quelle relative al mese di agosto non è indicata alcuna retribuzione dovuta a titolo di ferie,
Diversamente, è fondata la censura relativa al calcolo della base retributiva utilizzata dal
Tribunale. Il primo giudice ha incluso tra le voci retributive anche l'indennità di presidenza ad interim, pari a € 94,17 mensili per gli anni 2009-2010 e a € 93,23 per il 2008.
A tal proposito si osserva, non soltanto, che tale voce, ha natura temporanea ed è correlata a un incarico aggiuntivo, non costituendo componente fissa o continuativa della retribuzione ordinaria, ma soprattutto che il ha chiesto la corresponsione di indennità sostitutiva delle ferie solo Parte_1 in relazione alla sua qualità di ex “dipendente di ruolo del Consiglio regionale con la qualifica di«Segretario-Direttore generale»”,
Essa deve pertanto essere esclusa dal calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In relazione al quantum il conteggio operato dalla pari a 93,23 giornalieri per il 2008 CP_1
e a 94,17 giornalieri per il 2009 e 2010 non è stata efficacemente contestato dal e trova Parte_1 sostanziale riscontro nelle buste paga.
Operata la detrazione delle predette somme, l'indennità spettante risulta ridotta come segue:
- anno 2010: € 9.110,47 – € 1.600,89 = € 7.509,58
- anno 2009: € 15.005,48 – € 2.636,76 = € 12.368,72
- anno 2008: € 14.891,24 – € 2.610,44 = € 12.280,80 per un totale complessivo di € 32.159,10, da cui decurtare l'importo € 16.048,96, compensato dal giudice di prime cure , con statuizione non attinta da alcuna impugnazione.
In definitiva in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n., 242/15, l'indennità di sostituzione delle ferie maturate e non godute deve essere rideterminata in 16.110,14 euro, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
In ordine alla domanda proposta dalla relativa alla restituzione “alla restituzione di CP_1 tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo” già proposta in appello e dunque non tardiva, si rileva che il ha rappresentato di avere Parte_1 già concordato un piano di rientro di cui però non vi è prova in atti.
La domanda deve essere accolta nel senso che il deve essere condannato alla Parte_1 restituzione di tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse e non restituite in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo
Le spese dei primi due gradi di giudizio devono essere interamente compensate, stante il contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca dello svolgimento dei predetti gradi.
Le spese del giudizio di cassazione e del presente grado di giudizio devono essere compensate in ragione di ½ stante l'accoglimento solo parziale della domanda, restando l'ulteriore metà carico della nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22 valori medi CP_1 dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello proposto dalla contro , avverso la sentenza n. 242/15 Controparte_1 Parte_1 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 19 febbraio 2015, riassunto da a seguito dell'Ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n. 13679/24 del 16 Parte_1 maggio 2024 così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza ridetermina in €16.110,14, l'importo dovuto dalla al a titolo di indennità sostitutiva di ferie CP_1 Parte_1 non godute, oltre interessi dal dovuto al soddisfo condannando il alla restituzione di Parte_1 tutte le maggiori somme dallo stesso riscosse e non restituite in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo
Compensa le spese dei primi due gradi di giudizio.
Compensa in ragione di ½ le spese del giudizio di cassazione edella presente fase di giudizio;
condanna la alla corresponsione, in favore di , delle restante metà CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 770,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità ed in
€ 1.453,00, oltre accessori di legge per la presente fase di giudizio. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)