Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 13974 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
FORMISANO GIANLUCA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro rapp.to/a e difeso/a dall'avv.CAVALCANTI GIULIANA VIA ALCIDE DE CP_1
GASPERI, 55 80133 NAPOLI ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.07.203 e ritualmente notificato il signor Parte_1
titolare di pensione di inabilità Cat INVCIV n. 07149428, esponeva che con
[...]
provvedimento del 18.01.2018 l' revocava la prestazione collegata al reddito CP_1
per mancata comunicazione della dichiarazione dei redditi del 2014 e generava un indebito di €.3767,40 con una trattenuta pari al 20% sulla pensione percepita dallo stesso. Contestava il ricorrente di aver ricevuto precedenti comunicazioni circa il termini per inviare il RED, termini che l' solitamente modificava, invocava quindi CP_1
l'art. 13 comma 6 lett. C) del D.L. n. 7872010 di aver quindi inoltrato in data
06.09.2019 ricorso amministrativo, al quale l' non dava alcun seguito. Aveva CP_1
L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dall' sulla CP_1
pensione del ricorrente e condannare il predetto Controparte_2
alla restituzione della somma di € 3.767,40, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Precisava l' che la revoca della prestazione era avvenuta per CP_1
omessa dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2014, condotta negligente e contraria alle disposizioni di legge che aveva legittimato la revoca in sede di ricostituzione per l'anno 2015 .
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'udienza odierna la causa matura per la decisione viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue.
Preliminarmente occorre precisare che siamo nell'ambito dell' indebito assistenziale in relazione al quale la Giurisprudenza di legittimità ha affermato che si tratti di materia non soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Ha quindi elaborato ( cass. Civ. 1446/2008) il seguente condiviso principio "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)". In effetti, la Corte Costituzionale con successive ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000, in riferimento proprio all'indebito assistenziale ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ed ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di cassazione ha affermato con Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Per quanto qui rileva, deve invero trovare applicazione la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni quali appunto la pensione di inabilità civile la cui fruizione è subordinata, tra l'altro, al possesso di redditi non superiori ai limiti fissati dalla legge. Invero, l'art. 35, comma 8, del d.l. 30.12.2008, n. 207, conv. in l. . 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento
è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.
L'art. 13, comma 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010, conv in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita:“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il legislatore ha quindi assimilato, quanto alla disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali, le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali. Il richiamato art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del d.l. n. 207/2008 (introdotto, come detto, dal d.l. n. 78/2010) è sostitutiva di quella precedente di cui ai commi 11-13 dello stesso art. 35 d.l. n
207/2008 che prevedevano un obbligo generalizzato di presentare comunicazione all'Istituto di previdenza relativa ai redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con conseguenti misure sanzionatorie in caso di omissioni.
Essa rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale.
Laddove, invece, i percettori della prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' il quale ha piena facoltà di CP_1
accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Inoltre , nella circolare dell' n. 47 del 16.3.2018 si legge: «Per i “redditi conosciuti indirettamente”, cioè CP_1
per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell' , il giorno in cui l' medesimo ne ha avuto conoscenza coincide con CP_2 CP_2
la data di acquisizione dell'informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' ». Inoltre CP_2 il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per CP_1
la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Le modalità ed i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell' , sono state stabilite con la circolare n. 195 del 30.11.2015 con la CP_2
quale si è precisato che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco.
Venendo quindi all'oggetto del giudizio si osserva che il provvedimento di revoca e recupero dell' è motivato dalla mancata comunicazione dei redditi anno CP_1
2014.Nonostante quanto dichiarato dall' circa precedenti solleciti dalla CP_1
documentazione in atti depositata si evince che nessuna delle comunicazione prodotte risulta ricevuta dal ricorrente ( non risultano allegate prove di spedizione e ricezione).
Occorre stabilire quindi se per la mancata comunicazione sia o meno ripetibile l'indebito e se sia ravvisabile un comportamento doloso in capo al ricorrente per non aver comunicato i redditi del 2014
Orbene nel caso de quo è pacifico che il ricorrente ha percepito sempre un solo reddito costituito dalla pensione e che la sua situazione reddituale non è mai variata.
La richiamata Circolare 195/2015 dell' ha precisato quindi che sono tenuti alla CP_1 comunicazione oltre alle altre ipotesi descritte anche quelli la cui situazione di reddito sia variata. Nel caso de quo l' non ha provato che il ricorrente avesse ulteriori CP_1
redditi che determinavano un superamento dei limiti prescritti e la circolare richiamata impegnava pertanto l' , almeno per l'anno di riferimento a dover fare CP_2
riferimento ai dati già conosciuti non percependo il beneficiario altri redditi diversi dalla pensione di inabilità
Del resto il richiamato art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di
“di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame invece è pacifico che la situazione reddituale di non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano CP_1
rimasti inalterati
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va accolto e vanno restituite le somme trattenute dall . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando l'attività svolta e il valore del giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr.ssa
Adele Di Lorenzo definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente:
a)Dichiara insussistente l'indebito oggetto del presente giudizio per un ammontare di
€. 3767,40 di cui alla nota del 18/01/2018 e condanna l' alla restituzione degli CP_1
importi indebitamente trattenuti oltre interessi legali ex art. 429 cpc fino al soddisfo;
b)condanna l' al pagamento delle competenze, che liquida in €. 100,00 oltre spese CP_1
generali, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore avv.
Gianluca Formisano
Napoli addì 09/04/2025 ore 14:00
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo