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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1828/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 18/04/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili avverso la sentenza n.
3161/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.3.2024 tra
EL GIUDICE (C.F. ), N. A Pt_1 C.F._1
POZZUOLI (NA) IL 10/06/1975, residente in [...]alla P.zzetta
Mondragone n.8/9, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
MARCONE ANNA con studio in VIA MONTE DI DIO 4, 80100
NAPOLI , indirizzo pec: Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a TORRE EL CP_1 C.F._2
GRECO (NA) il 16/02/1969, residente in [...]alla Piazzetta Cariati 1, assistito e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. LUCARELLI
MAURIZIO con studio in Napoli alla Traversa Privata Tommaso De
Amicis 52, indirizzo pec: Email_2
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Viviana Anziano.
CONCLUSIONI: per parte appellante: In via istruttoria si reiterano la seguenti richieste: a) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle ultime tre denunce dei redditi di che, pur tenendo conto della sopravvenuta successione dal genitore, saranno CP_1 solo indicative dell'effettiva capacità economica dell'obbligato; b) l'ammissione della prova orale come richiesta nell'atto introduttivo -lecita e possibile in appello- e che qui si abbia per trascritta se ritenuta ancora necessaria dalla Corte all'esito degli elementi già acquisiti al processo di appello;
c) l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo e integrate dalle presenti con decorrenza dal deposito del ricorso. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la Corte di appello ritenesse la causa non ancora matura per la decisione e ritenesse non esservi i presupposti per l'accoglimento del ricorso ex art 473 39 bis cpc, si chiede che già medio tempore sia disposto il collocamento e l'affido esclusivo del minore presso la madre e siano emessi i piu' urgenti chiesti provvedimenti economici in favore dell'appellata e di suo figlio stante il pericolo nel ritardo e l'impossibilità di continuare a sostenersi con il mantenimento versato all'attualità che non prevede alcuna forma di sostentamento per l'appellante, dedita alla cura ed all'assistenza del ragazzo ed impossibilitata ad essere proficuamente collocata nel mondo lavorativo. Impugna e contesta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta perché non provata e in ogni caso infondata.
Il silenzio della controparte alle necessità quotidiane del figlio, privato anche dell'autovettura, suggeriscono, anche da un punto di vista morale, la condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed attribuzione delle spese di lite al sottoscritto avvocato anticipatario.
per parte appellata: Assegnare la causa in decisione, accogliere le rese conclusioni ed in particolare rigetto dell'appello in quanto del tutto pag. 2/11 improponibile, inammissibile e totalmente infondato in fatto ed in diritto confermando le statuizioni previste nella sentenza del Tribunale di Napoli condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Il P.g. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
1) Il giudizio di prime cure.
- Con ricorso depositato il 7.7.2021 chiedeva CP_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 20.7.2005 con;
l'affido condiviso Controparte_2
del figlio nato a [...] il [...]; la Persona_1
collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo a suo carico del pagamento di un assegno di mantenimento mensile di € 700,00. Si costituiva la non opponendosi alla richiesta di divorzio, CP_2
chiedendo in via riconvenzionale un assegno divorzile in suo favore pari all'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, un assegno per contribuire al mantenimento del figlio di euro 1.000,00 oltre ad euro 450,00 per il pagamento delle spese di locazione dell'abitazione familiare.
- in data 27\01\2023, veniva depositata sentenza parziale sullo status e la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie.
- in data 29\06\2023 veniva depositata istanza congiunta di trasformazione del divorzio in congiunto con i patti e condizioni concordate tra le parti, sottoscritta dagli Avvocati costituiti e dalle parti.
pag. 3/11 - in data 14\07\2023 venivano depositate note congiunte di trattazione scritta sottoscritte dalle parti e dai loro avvocati costituiti.
- in data 25\08\2023 veniva depositata costituzione di nuovo difensore della Del Giudice e successivamente depositata sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c. con richiesta di fissazione d'udienza in presenza.
- in data 08\09\2023, il Presidente Istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12\10\2023;
- in tale udienza, venivano sentite le parti e la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge.
Con sentenza n. 3161/2024 del 20.3.2024 il Tribunale di Napoli così decideva :
1. recepisce integralmente le condizioni concordate tra le parti;
2. dichiara compensate le spese del giudizio per tre quarti e condanna la resistente al pagamento del restante quarto liquidate in € 800,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
La decisione era così motivata in oridne al recepimento dell'accordo cui erano giunte le parti: la prima è stabilire se sia possibile per le parti di un giudizio dopo il raggiungimento di un accordo recedere unilateralmente dallo stesso in virtù di un ripensamento;
in secondo luogo, stabilire se il recesso unilaterale possa essere giustificato da circostanze sopravvenute;
in terzo luogo, seppur ritenendo l'accordo vincolante ed esclusa la ricorrenza di circostanze sopravvenute, stabilire se l'accordo sia conforme
o meno all'interesse del figlio minore. In ordine al primo interrogativo è agevole rispondere negativamente: non vi è alcun dubbio che le parti abbiano raggiunto un pieno accordo tra loro come documentato sia con
l'istanza congiunta di anticipazione dell'udienza sia con le note di
pag. 4/11 trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14 settembre 2023.
L'accordo, infatti oltre alla sua valenza processuale (la cosiddetta consensualizzazione di una causa contenziosa), ha anche una valenza sostanziale in virtù del reciproco incontro delle volontà. La stessa resistente, che per un verso reputa che effettivamente l'accordo sia in vigore, discorre in più occasioni di una sorta di vizio della volontà, non meglio qualificato, causato dallo stato di emergenza in cui sarebbe caduta la resistente. Tuttavia, da tali asserzioni non trae le debite conseguenze e del resto è difficile immaginare che la resistente, munita di difesa tecnica e
a sua volta avvocato e quindi con un pieno bagaglio culturale in grado di permetterle di apprezzare il senso dell'accordo, lo abbia stipulato senza rendersi conto delle sue implicazioni. In ordine al secondo interrogativo va decisamente escluso che siano intercorse circostanze sopravvenute alla stipula dell'accordo: certamente non è sopravvenuta la circostanza della perdita del lavoro posto che l'istanza congiunta con allegato l'accordo risale alla fine di giugno del 2023. Né può dirsi circostanza sopravvenuta il presunto inadempimento del ricorrente sia d'ordine economico che di ordine esistenziale anche perché il rimedio agli ipotizzati inadempimenti di parte non può essere la risoluzione di un accordo quanto piuttosto la sua azione coattiva. Inoltre, ad avviso della difesa della resistente il marito
(più esattamente l'ex coniuge) prima l'avrebbe rassicurata sulla circostanza che avrebbe provveduto ad ogni ulteriore esigenza (sua e del figlio) e poi si sarebbe rimangiato la parola. Ad avviso della resistente esisterebbero, infatti, ulteriori pattuizioni mai consacrate negli atti processuali, che pretenderebbe di provare con gli screen shot dei messaggi tra loro. Ora, a parte l'insufficienza probatoria del documento, si tratta di
pag. 5/11 una circostanza mai dedotta in precedenza e, in ogni caso, superata dall'accordo allegato all'istanza congiunta chiaramente finalizzato a dare un'effettiva ed esaustiva disciplina ai rapporti personali ed economici tra le parti. Quanto, infine, alla verifica della conformità dell'accordo all'interesse del figlio minore è agevole osservare che l'assegno di mantenimento a carico del padre passa dagli originari € 600,00 a €
1.000,00 € mensili con un notevole miglioramento dunque del contributo economico a carico del padre per il figlio minore. La difesa della resistente insiste più volte sulla circostanza che però l'accordo non prevedrebbe alcuna assegnazione di una casa familiare dimenticando che nessuna assegnazione poteva essere prevista avendo la resistente già da tempo lasciato l'originaria casa familiare. Inoltre, nelle argomentazioni della resistente sembra cogliersi anche un giudizio di insufficienza della somma pattuita a titolo di mantenimento del figlio minore, ma, premesso che è stata liberamente pattuita dalle parti, l'insufficienza non deriverebbe dalla inadeguatezza rispetto ai bisogni del figlio quanto piuttosto dal peso economico derivante dal canone di locazione della nuova abitazione presa in fitto dalla sig.ra secondo una propria scelta volontaria. CP_2
Ancora in ordine al regime di affido come può ipotizzarsi un affido esclusivo se le parti non solo provengono da una sentenza di separazione, che ha previsto l'affido condiviso, ma la stessa madre ha convenuto a giugno del 2023 di confermare tale regime ?.
2) il giudizio di appello
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine Contr breve di giorni 30 la Giudice impugnava la predetta sentenza e chiedeva in via principale:
pag. 6/11 -disporre l'ascolto di che lo sollecita;
Per_1
- acquisire a mezzo dei servizi sociali relazione sullo stato di salute psichica dal prof. insegnante di sostegno di che lo Persona_2 Per_1
segue quotidianamente sin dalle scuole medie;
- ammettersi la prova orale con il teste indicato e sulle circostanze dedotte;
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Affidare il figlio in via esclusiva alla madre con Persona_3
residenza privilegiata presso di lei;
- ordinare che il sig. versi un assegno di mantenimento in CP_1
favore del minore rideterminato in €. 2.000,00 Persona_3
stante la convivenza stanziale ed esclusiva con la madre, o della diversa somma che il Giudice riterrà equa, con spese straordinarie mediche, scolastiche, di viaggio e sportive a carico del padre nella misura del 75% stante la diversa capacità economica delle parti;
-ordinare che il sig. provveda al pagamento del canone di CP_1
locazione pari a €. 1.100,00 oltre €. 80,00 per oneri condominiali per la casa dove oggi vivono madre e figlio o quella diversa somma che riterrà di giustizia;
-Confermare il mantenimento della somma di €200,00 in favore dell'avv.
a titolo di assegno divorzile;
CP_2
-Chiede che la decorrenza dei predetti assegni parta dalla proposizione del ricorso;
-Condannare la controparte alle spese di entrambi i giudizi;
In via subordinata
-per la compensazione delle spese di lite del I grado e per la condanna a quelle di questo grado di giudizio.
pag. 7/11 Chiede Ordinarsi alla controparte le ultime 3 DDRR . Contr La Giudice motivava l'appello assumendo che il giudice poteva anche di ufficio valutare la corrispondenza dell'accordo agli interessi del minore e che l'accordo concluso certamente , per plurimi motivi, non era confacente a tale interesse sia sotto il profilo economico che sotto il profilo relazionale come invece erroneamente aveva ritenuto il Tribunale. Rilevava poi che, in difformità di quanto argomentato dal Tribunale, successivamente all'accordo ed anche alal conclusione del giudizio di primo grado erano intervenuti fatti nuovi che ben potevano essere fatti valere nel giudizio di appello. Si costituiva il resistente che chiedeva il rigetto del ricorso , interveniva il P.G. che chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte a conclusione della prima udienza di comparizione disponeva l'ascolto del minore, all'esito del quale era fissato un termine per il deposito di note conclusionali in luogo dell'udienza di discussione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa con ordinanza del
26.2.2025, è stata riservata in decisione senza termini.
3) I motivi della decisione.
a) Preliminarmente va chiarito che parte appellante non contesta la validità della prima argomentazione posta dal Tribunale a base della sua decisione ovvero che non è possibile unilateralmente recedere da un accordo stipulato in sede processuale, volontà che comunque ella non aveva mai manifestato. Peraltro oltre l'aspetto sostanziale quanto al profilo processuale deve rilevarsi che una volta depositate congiuntamente note conclusionali con cui le pag. 8/11 parti non chiedevano in favore della Del Giudice alcun assegno di divorzile atteso che il Tribunale ha deciso conformemente alle richieste delle parti il motivo di appello con cui si chiede l'assegno divorzile è inammissibile per carenza di interesse ad agire atteso che la sentenza del Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla , così come modificata in sede di Parte_2
conclusioni. Egualmente è inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. la richiesta di prova testimoniale perchè formulata per la prima volta in appello.
b) Parte appellante ritiene invece che la motivazione del giudice di prime cure sia errata laddove ha ritenuto inesistenti fatti nuovi tali da consentire un superamento dell'accordo raggiunto tra le parti in relazione al figlio minore ovvero nel non ritenere ab origine non confacente all'interesse del minore l'accordo raggiunto tra i genitori. Orbene da una pur attenta lettura dell'atto di appello non
è dato recepire quale siano i fatti nuovi sopravvenuti successivamente al 14.7.2023 che avrebbero potuto determinare una modifica degli accordi presi tra gli ex coniugi in ordine al mantenimento ed all'affidamento del figlio perché divenuti non più confacenti al suo interesse. In particolare nell'atto di appello non viene neppure vagamente allegato quale sia stato il cambiamento intervenuto nella vita di , ovvero nel CP_1
rapporto tra il padre ed il figlio, che giustificherebbero un superamento degli accordi raggiunti tra i genitori per il suo mantenimento ed il suo affidamento.
pag. 9/11 La del Giudice si duole poi che la decisione del giudice di prime cure
è in nuce, contraria all'interesse del figlio. Orbene come già motivato dal giudice di prime cure sul piano economico certamente essa non è contraria all'interesse del figlio atteso che dai medesimi calcoli effettuato da parte appellante è superiore alla somma prevista in sede di separazione (assegno di mantenimento rivalutato + metà dell'importo versato a titolo di contributo al canone di locazione rivalutato). Quanto invece agli aspetti relazionali all'esito dell'ascolto del minore, che ha dichiarato di preferire di vivere con la madre ma che ha un buon rapporto con il padre che lo segue nelle attività sportive e lo accompagna in auto quando ne ha necessita l'affidamento congiunto, con collocamento presso la madre, risulta certamente quello più confacente all'interesse superiore del minore ad una sana ed equilibrata crescita . Peraltro anche l'episodio del 25 febbraio, riportato nelle note conclusionali di parte appellante, appare confermare l'attiva partecipazione del padre alla vita del figlio atteso che il si è recato a Palidoro per seguire il figlio nel CP_1
programmato ricovero ospedaliero e lo ha poi riaccompagnato a casa in auto. Anche la circostanza che non passa due fine CP_1
settimana al mese con il padre non scaturisce da un disinteresse del padre ma da una scelta del figlio.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
EL con atto depositato il 18.04.2024 nei confronti Controparte_2
di avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_1
3161/2024 così provvede:
Rigetta l'Appello,
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00 , oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 09/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 11/11
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1828/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 18/04/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili avverso la sentenza n.
3161/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.3.2024 tra
EL GIUDICE (C.F. ), N. A Pt_1 C.F._1
POZZUOLI (NA) IL 10/06/1975, residente in [...]alla P.zzetta
Mondragone n.8/9, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
MARCONE ANNA con studio in VIA MONTE DI DIO 4, 80100
NAPOLI , indirizzo pec: Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a TORRE EL CP_1 C.F._2
GRECO (NA) il 16/02/1969, residente in [...]alla Piazzetta Cariati 1, assistito e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. LUCARELLI
MAURIZIO con studio in Napoli alla Traversa Privata Tommaso De
Amicis 52, indirizzo pec: Email_2
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Viviana Anziano.
CONCLUSIONI: per parte appellante: In via istruttoria si reiterano la seguenti richieste: a) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle ultime tre denunce dei redditi di che, pur tenendo conto della sopravvenuta successione dal genitore, saranno CP_1 solo indicative dell'effettiva capacità economica dell'obbligato; b) l'ammissione della prova orale come richiesta nell'atto introduttivo -lecita e possibile in appello- e che qui si abbia per trascritta se ritenuta ancora necessaria dalla Corte all'esito degli elementi già acquisiti al processo di appello;
c) l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo e integrate dalle presenti con decorrenza dal deposito del ricorso. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la Corte di appello ritenesse la causa non ancora matura per la decisione e ritenesse non esservi i presupposti per l'accoglimento del ricorso ex art 473 39 bis cpc, si chiede che già medio tempore sia disposto il collocamento e l'affido esclusivo del minore presso la madre e siano emessi i piu' urgenti chiesti provvedimenti economici in favore dell'appellata e di suo figlio stante il pericolo nel ritardo e l'impossibilità di continuare a sostenersi con il mantenimento versato all'attualità che non prevede alcuna forma di sostentamento per l'appellante, dedita alla cura ed all'assistenza del ragazzo ed impossibilitata ad essere proficuamente collocata nel mondo lavorativo. Impugna e contesta ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta perché non provata e in ogni caso infondata.
Il silenzio della controparte alle necessità quotidiane del figlio, privato anche dell'autovettura, suggeriscono, anche da un punto di vista morale, la condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed attribuzione delle spese di lite al sottoscritto avvocato anticipatario.
per parte appellata: Assegnare la causa in decisione, accogliere le rese conclusioni ed in particolare rigetto dell'appello in quanto del tutto pag. 2/11 improponibile, inammissibile e totalmente infondato in fatto ed in diritto confermando le statuizioni previste nella sentenza del Tribunale di Napoli condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Il P.g. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
1) Il giudizio di prime cure.
- Con ricorso depositato il 7.7.2021 chiedeva CP_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 20.7.2005 con;
l'affido condiviso Controparte_2
del figlio nato a [...] il [...]; la Persona_1
collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo a suo carico del pagamento di un assegno di mantenimento mensile di € 700,00. Si costituiva la non opponendosi alla richiesta di divorzio, CP_2
chiedendo in via riconvenzionale un assegno divorzile in suo favore pari all'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, un assegno per contribuire al mantenimento del figlio di euro 1.000,00 oltre ad euro 450,00 per il pagamento delle spese di locazione dell'abitazione familiare.
- in data 27\01\2023, veniva depositata sentenza parziale sullo status e la causa veniva rimessa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie.
- in data 29\06\2023 veniva depositata istanza congiunta di trasformazione del divorzio in congiunto con i patti e condizioni concordate tra le parti, sottoscritta dagli Avvocati costituiti e dalle parti.
pag. 3/11 - in data 14\07\2023 venivano depositate note congiunte di trattazione scritta sottoscritte dalle parti e dai loro avvocati costituiti.
- in data 25\08\2023 veniva depositata costituzione di nuovo difensore della Del Giudice e successivamente depositata sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c. con richiesta di fissazione d'udienza in presenza.
- in data 08\09\2023, il Presidente Istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12\10\2023;
- in tale udienza, venivano sentite le parti e la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge.
Con sentenza n. 3161/2024 del 20.3.2024 il Tribunale di Napoli così decideva :
1. recepisce integralmente le condizioni concordate tra le parti;
2. dichiara compensate le spese del giudizio per tre quarti e condanna la resistente al pagamento del restante quarto liquidate in € 800,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
La decisione era così motivata in oridne al recepimento dell'accordo cui erano giunte le parti: la prima è stabilire se sia possibile per le parti di un giudizio dopo il raggiungimento di un accordo recedere unilateralmente dallo stesso in virtù di un ripensamento;
in secondo luogo, stabilire se il recesso unilaterale possa essere giustificato da circostanze sopravvenute;
in terzo luogo, seppur ritenendo l'accordo vincolante ed esclusa la ricorrenza di circostanze sopravvenute, stabilire se l'accordo sia conforme
o meno all'interesse del figlio minore. In ordine al primo interrogativo è agevole rispondere negativamente: non vi è alcun dubbio che le parti abbiano raggiunto un pieno accordo tra loro come documentato sia con
l'istanza congiunta di anticipazione dell'udienza sia con le note di
pag. 4/11 trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14 settembre 2023.
L'accordo, infatti oltre alla sua valenza processuale (la cosiddetta consensualizzazione di una causa contenziosa), ha anche una valenza sostanziale in virtù del reciproco incontro delle volontà. La stessa resistente, che per un verso reputa che effettivamente l'accordo sia in vigore, discorre in più occasioni di una sorta di vizio della volontà, non meglio qualificato, causato dallo stato di emergenza in cui sarebbe caduta la resistente. Tuttavia, da tali asserzioni non trae le debite conseguenze e del resto è difficile immaginare che la resistente, munita di difesa tecnica e
a sua volta avvocato e quindi con un pieno bagaglio culturale in grado di permetterle di apprezzare il senso dell'accordo, lo abbia stipulato senza rendersi conto delle sue implicazioni. In ordine al secondo interrogativo va decisamente escluso che siano intercorse circostanze sopravvenute alla stipula dell'accordo: certamente non è sopravvenuta la circostanza della perdita del lavoro posto che l'istanza congiunta con allegato l'accordo risale alla fine di giugno del 2023. Né può dirsi circostanza sopravvenuta il presunto inadempimento del ricorrente sia d'ordine economico che di ordine esistenziale anche perché il rimedio agli ipotizzati inadempimenti di parte non può essere la risoluzione di un accordo quanto piuttosto la sua azione coattiva. Inoltre, ad avviso della difesa della resistente il marito
(più esattamente l'ex coniuge) prima l'avrebbe rassicurata sulla circostanza che avrebbe provveduto ad ogni ulteriore esigenza (sua e del figlio) e poi si sarebbe rimangiato la parola. Ad avviso della resistente esisterebbero, infatti, ulteriori pattuizioni mai consacrate negli atti processuali, che pretenderebbe di provare con gli screen shot dei messaggi tra loro. Ora, a parte l'insufficienza probatoria del documento, si tratta di
pag. 5/11 una circostanza mai dedotta in precedenza e, in ogni caso, superata dall'accordo allegato all'istanza congiunta chiaramente finalizzato a dare un'effettiva ed esaustiva disciplina ai rapporti personali ed economici tra le parti. Quanto, infine, alla verifica della conformità dell'accordo all'interesse del figlio minore è agevole osservare che l'assegno di mantenimento a carico del padre passa dagli originari € 600,00 a €
1.000,00 € mensili con un notevole miglioramento dunque del contributo economico a carico del padre per il figlio minore. La difesa della resistente insiste più volte sulla circostanza che però l'accordo non prevedrebbe alcuna assegnazione di una casa familiare dimenticando che nessuna assegnazione poteva essere prevista avendo la resistente già da tempo lasciato l'originaria casa familiare. Inoltre, nelle argomentazioni della resistente sembra cogliersi anche un giudizio di insufficienza della somma pattuita a titolo di mantenimento del figlio minore, ma, premesso che è stata liberamente pattuita dalle parti, l'insufficienza non deriverebbe dalla inadeguatezza rispetto ai bisogni del figlio quanto piuttosto dal peso economico derivante dal canone di locazione della nuova abitazione presa in fitto dalla sig.ra secondo una propria scelta volontaria. CP_2
Ancora in ordine al regime di affido come può ipotizzarsi un affido esclusivo se le parti non solo provengono da una sentenza di separazione, che ha previsto l'affido condiviso, ma la stessa madre ha convenuto a giugno del 2023 di confermare tale regime ?.
2) il giudizio di appello
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine Contr breve di giorni 30 la Giudice impugnava la predetta sentenza e chiedeva in via principale:
pag. 6/11 -disporre l'ascolto di che lo sollecita;
Per_1
- acquisire a mezzo dei servizi sociali relazione sullo stato di salute psichica dal prof. insegnante di sostegno di che lo Persona_2 Per_1
segue quotidianamente sin dalle scuole medie;
- ammettersi la prova orale con il teste indicato e sulle circostanze dedotte;
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Affidare il figlio in via esclusiva alla madre con Persona_3
residenza privilegiata presso di lei;
- ordinare che il sig. versi un assegno di mantenimento in CP_1
favore del minore rideterminato in €. 2.000,00 Persona_3
stante la convivenza stanziale ed esclusiva con la madre, o della diversa somma che il Giudice riterrà equa, con spese straordinarie mediche, scolastiche, di viaggio e sportive a carico del padre nella misura del 75% stante la diversa capacità economica delle parti;
-ordinare che il sig. provveda al pagamento del canone di CP_1
locazione pari a €. 1.100,00 oltre €. 80,00 per oneri condominiali per la casa dove oggi vivono madre e figlio o quella diversa somma che riterrà di giustizia;
-Confermare il mantenimento della somma di €200,00 in favore dell'avv.
a titolo di assegno divorzile;
CP_2
-Chiede che la decorrenza dei predetti assegni parta dalla proposizione del ricorso;
-Condannare la controparte alle spese di entrambi i giudizi;
In via subordinata
-per la compensazione delle spese di lite del I grado e per la condanna a quelle di questo grado di giudizio.
pag. 7/11 Chiede Ordinarsi alla controparte le ultime 3 DDRR . Contr La Giudice motivava l'appello assumendo che il giudice poteva anche di ufficio valutare la corrispondenza dell'accordo agli interessi del minore e che l'accordo concluso certamente , per plurimi motivi, non era confacente a tale interesse sia sotto il profilo economico che sotto il profilo relazionale come invece erroneamente aveva ritenuto il Tribunale. Rilevava poi che, in difformità di quanto argomentato dal Tribunale, successivamente all'accordo ed anche alal conclusione del giudizio di primo grado erano intervenuti fatti nuovi che ben potevano essere fatti valere nel giudizio di appello. Si costituiva il resistente che chiedeva il rigetto del ricorso , interveniva il P.G. che chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte a conclusione della prima udienza di comparizione disponeva l'ascolto del minore, all'esito del quale era fissato un termine per il deposito di note conclusionali in luogo dell'udienza di discussione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa con ordinanza del
26.2.2025, è stata riservata in decisione senza termini.
3) I motivi della decisione.
a) Preliminarmente va chiarito che parte appellante non contesta la validità della prima argomentazione posta dal Tribunale a base della sua decisione ovvero che non è possibile unilateralmente recedere da un accordo stipulato in sede processuale, volontà che comunque ella non aveva mai manifestato. Peraltro oltre l'aspetto sostanziale quanto al profilo processuale deve rilevarsi che una volta depositate congiuntamente note conclusionali con cui le pag. 8/11 parti non chiedevano in favore della Del Giudice alcun assegno di divorzile atteso che il Tribunale ha deciso conformemente alle richieste delle parti il motivo di appello con cui si chiede l'assegno divorzile è inammissibile per carenza di interesse ad agire atteso che la sentenza del Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla , così come modificata in sede di Parte_2
conclusioni. Egualmente è inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c. la richiesta di prova testimoniale perchè formulata per la prima volta in appello.
b) Parte appellante ritiene invece che la motivazione del giudice di prime cure sia errata laddove ha ritenuto inesistenti fatti nuovi tali da consentire un superamento dell'accordo raggiunto tra le parti in relazione al figlio minore ovvero nel non ritenere ab origine non confacente all'interesse del minore l'accordo raggiunto tra i genitori. Orbene da una pur attenta lettura dell'atto di appello non
è dato recepire quale siano i fatti nuovi sopravvenuti successivamente al 14.7.2023 che avrebbero potuto determinare una modifica degli accordi presi tra gli ex coniugi in ordine al mantenimento ed all'affidamento del figlio perché divenuti non più confacenti al suo interesse. In particolare nell'atto di appello non viene neppure vagamente allegato quale sia stato il cambiamento intervenuto nella vita di , ovvero nel CP_1
rapporto tra il padre ed il figlio, che giustificherebbero un superamento degli accordi raggiunti tra i genitori per il suo mantenimento ed il suo affidamento.
pag. 9/11 La del Giudice si duole poi che la decisione del giudice di prime cure
è in nuce, contraria all'interesse del figlio. Orbene come già motivato dal giudice di prime cure sul piano economico certamente essa non è contraria all'interesse del figlio atteso che dai medesimi calcoli effettuato da parte appellante è superiore alla somma prevista in sede di separazione (assegno di mantenimento rivalutato + metà dell'importo versato a titolo di contributo al canone di locazione rivalutato). Quanto invece agli aspetti relazionali all'esito dell'ascolto del minore, che ha dichiarato di preferire di vivere con la madre ma che ha un buon rapporto con il padre che lo segue nelle attività sportive e lo accompagna in auto quando ne ha necessita l'affidamento congiunto, con collocamento presso la madre, risulta certamente quello più confacente all'interesse superiore del minore ad una sana ed equilibrata crescita . Peraltro anche l'episodio del 25 febbraio, riportato nelle note conclusionali di parte appellante, appare confermare l'attiva partecipazione del padre alla vita del figlio atteso che il si è recato a Palidoro per seguire il figlio nel CP_1
programmato ricovero ospedaliero e lo ha poi riaccompagnato a casa in auto. Anche la circostanza che non passa due fine CP_1
settimana al mese con il padre non scaturisce da un disinteresse del padre ma da una scelta del figlio.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
EL con atto depositato il 18.04.2024 nei confronti Controparte_2
di avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_1
3161/2024 così provvede:
Rigetta l'Appello,
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00 , oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 09/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
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