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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 317/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Travesio (PN) il
17/04/2008, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza n. 17/2024, pubblicata il 10/05/2024 e passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 264/2024 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
(UD) il 01/08/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1. Disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra
[...]
(cf. ) ed (cf. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) a Travesio (PN) in data 17.4.2008, con atto iscritto nel C.F._2
Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2008, parte I^,
numero 2, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione di legge.
2. Confermare l'assegnazione della casa già coniugale sita a Travesio (PN),
Via Riosecco 141 al signor , proprietario esclusivo della Parte_1
Per_ stessa, in cui manterranno la residenza anche i figli ed . Persona_2
3. Confermare l'affidamento in forma condivisa del figlio minore
[...]
nato il [...], ad [...] i genitori, con collocamento Per_2
prevalente a favore del padre, presso la cui abitazione vivrà prevalentemente
Per_ anche la figlia maggiorenne , sia ora che durante il prossimo periodo di studi universitari al rientro dal trasferimento infrasettimanale nella città in cui avrà sede l'ateneo prescelto.
Per
4. Disporre che la madre ed il figlio minore si incontrino senza restrizioni,
con libera frequentazione e pernottamento da parte di entrambi i ragazzi dell'abitazione della signora , dandone avviso al padre. CP_1
Per
5. Prevedere che il figlio minore possa trascorrere con ciascun genitore anche più giorni continuativi sia durante le vacanze natalizie che quelle pasquali, nonché due settimane anche non continuative sia con il padre che
2 con la madre durante l'estate, da concordare tra i genitori sentito il ragazzo.
6. Prendere atto dell'impegno delle Parti a discutere e concordare tra loro le principali decisioni relative al figlio per salute, scuola, sport, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse del ragazzo.
7. Disporre il mantenimento ordinario diretto dei figli a carico di ciascun
Per_ Per genitore nel tempo in cui ed si troveranno presso di loro, fino all'indipendenza economica dei ragazzi.
8. Disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere in Per_2
forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese alla signora CP_1
l'importo di €. 450,00 quale ulteriore contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€. 225,00 ciascuno). Ciò a far tempo dal mese di gennaio 2025 fino al dicembre 2025 compresi.
9. Porre integralmente a carico del signor -fino Per_2
all'indipendenza economica dei ragazzi- l'onere delle spese straordinarie per i
Per_ Per figli ed , così come individuate e con le modalità descritte dal
Protocollo d'intesa vigente a Pordenone, comprensive di tutte le spese universitarie, anche per un alloggio presso la città universitaria, prendendo atto che le Parti convengono di riconoscere come straordinarie anche le spese per i capi di abbigliamento dei figli. Se anticipate dalla madre, le spese andranno rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
in tal caso, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate al padre corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione. Le detrazioni per le spese previste per la prole saranno a favore del solo signor così Per_2
qualsiasi importo per i figli eventualmente rimborsato dagli Enti pubblici (ad es. Dote famiglia).
10. Prendere atto che le Parti concordano che il beneficio dell'assegno unico universale per i figli sia goduto integralmente dal signor con Per_2
onere per entrambe le Parti di sottoscrivere tempestivamente quanto all'uopo
3 necessario.
11. Disporre l'attribuzione di un assegno divorzile una tantum di €. 20.000,00
(ventimila/00) a favore della signora che il signor CP_1 Per_2
corrisponderà in forma tracciabile in due rate: la prima di €. 10.000,00, da versarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
la seconda,
sempre di €. 10.000,00, da corrispondersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
12. Prendere atto del consenso prestato da ciascuna Parte per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé ed il figlio minore.
13. Prendere atto che, con la perfetta esecuzione delle pattuizioni di cui sopra, i signori e si danno reciprocamente atto di non Per_2 CP_1
vantare ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altra, per qualsiasi causa o ragione.
14. Con compensazione delle spese di lite”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Travesio (PN), in data 17/04/2008;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRAVESIO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 2, parte I, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5 dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 317/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Travesio (PN) il
17/04/2008, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza n. 17/2024, pubblicata il 10/05/2024 e passata in giudicato alla data stessa della pubblicazione – R.G. 264/2024 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
(UD) il 01/08/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1. Disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra
[...]
(cf. ) ed (cf. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) a Travesio (PN) in data 17.4.2008, con atto iscritto nel C.F._2
Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2008, parte I^,
numero 2, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione di legge.
2. Confermare l'assegnazione della casa già coniugale sita a Travesio (PN),
Via Riosecco 141 al signor , proprietario esclusivo della Parte_1
Per_ stessa, in cui manterranno la residenza anche i figli ed . Persona_2
3. Confermare l'affidamento in forma condivisa del figlio minore
[...]
nato il [...], ad [...] i genitori, con collocamento Per_2
prevalente a favore del padre, presso la cui abitazione vivrà prevalentemente
Per_ anche la figlia maggiorenne , sia ora che durante il prossimo periodo di studi universitari al rientro dal trasferimento infrasettimanale nella città in cui avrà sede l'ateneo prescelto.
Per
4. Disporre che la madre ed il figlio minore si incontrino senza restrizioni,
con libera frequentazione e pernottamento da parte di entrambi i ragazzi dell'abitazione della signora , dandone avviso al padre. CP_1
Per
5. Prevedere che il figlio minore possa trascorrere con ciascun genitore anche più giorni continuativi sia durante le vacanze natalizie che quelle pasquali, nonché due settimane anche non continuative sia con il padre che
2 con la madre durante l'estate, da concordare tra i genitori sentito il ragazzo.
6. Prendere atto dell'impegno delle Parti a discutere e concordare tra loro le principali decisioni relative al figlio per salute, scuola, sport, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse del ragazzo.
7. Disporre il mantenimento ordinario diretto dei figli a carico di ciascun
Per_ Per genitore nel tempo in cui ed si troveranno presso di loro, fino all'indipendenza economica dei ragazzi.
8. Disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere in Per_2
forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese alla signora CP_1
l'importo di €. 450,00 quale ulteriore contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€. 225,00 ciascuno). Ciò a far tempo dal mese di gennaio 2025 fino al dicembre 2025 compresi.
9. Porre integralmente a carico del signor -fino Per_2
all'indipendenza economica dei ragazzi- l'onere delle spese straordinarie per i
Per_ Per figli ed , così come individuate e con le modalità descritte dal
Protocollo d'intesa vigente a Pordenone, comprensive di tutte le spese universitarie, anche per un alloggio presso la città universitaria, prendendo atto che le Parti convengono di riconoscere come straordinarie anche le spese per i capi di abbigliamento dei figli. Se anticipate dalla madre, le spese andranno rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
in tal caso, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate al padre corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione. Le detrazioni per le spese previste per la prole saranno a favore del solo signor così Per_2
qualsiasi importo per i figli eventualmente rimborsato dagli Enti pubblici (ad es. Dote famiglia).
10. Prendere atto che le Parti concordano che il beneficio dell'assegno unico universale per i figli sia goduto integralmente dal signor con Per_2
onere per entrambe le Parti di sottoscrivere tempestivamente quanto all'uopo
3 necessario.
11. Disporre l'attribuzione di un assegno divorzile una tantum di €. 20.000,00
(ventimila/00) a favore della signora che il signor CP_1 Per_2
corrisponderà in forma tracciabile in due rate: la prima di €. 10.000,00, da versarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
la seconda,
sempre di €. 10.000,00, da corrispondersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
12. Prendere atto del consenso prestato da ciascuna Parte per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé ed il figlio minore.
13. Prendere atto che, con la perfetta esecuzione delle pattuizioni di cui sopra, i signori e si danno reciprocamente atto di non Per_2 CP_1
vantare ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altra, per qualsiasi causa o ragione.
14. Con compensazione delle spese di lite”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Travesio (PN), in data 17/04/2008;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRAVESIO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 2, parte I, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5 dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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