Sentenza 11 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Sentenza breve 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/02/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12992/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 12992 del 2024, proposto da
NA D'RI, rappresentata e difesa dall'avvocato RE Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in MA, via dei Portoghesi, 12;
Tribunale per i Minorenni di MA;
Commissione Esaminatrice del Concorso Giudici Onorari del Tribunale per i Minorenni di MA 2023 - 2025;
nei confronti
ER CR;
IA di RA;
IAngela EL;
NT ZE;
LL UA;
NN Troise;
per l’ottemperanza
alla sentenza della Sezione I del TAR Lazio - MA, n. 13430 del 3 luglio 2024 e per il risarcimento dei danni derivanti da tale pronuncia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa NA D’RI ha adìto questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza delle Amministrazioni intimate (il Ministero della Giustizia; il Consiglio Superiore della Magistratura; il Tribunale per i Minorenni di MA; la Commissione Esaminatrice del Concorso per nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i Minorenni di MA per il triennio 2023 -2025) alla sentenza della Sezione, n. 13430 del 3 luglio 2024, con cui è stato accolto il ricorso avverso la graduatoria finale – oltre che gli atti presupposti, connessi e conseguenziali – relativa al concorso per nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di MA per il triennio 2023 - 2025, pubblicato in data 1.3.2023 dal Consiglio Superiore della Magistratura, contestando in giudizio la posizione nella predetta graduatoria, reputata illegittima.
In estrema sintesi, la ricorrente ha lamentato che: “ i) sarebbe irragionevole il punteggio attribuitole dalla Commissione per l’attività professionale svolta e per gli altri titoli posseduti (I motivo di ricorso); ii) sarebbe illegittima la mancata esclusione dalla procedura di quattro candidate (di genere femminile) non in possesso dei requisiti di partecipazione, perché destinatarie, in passato, di provvedimenti di non conferma (II motivo di ricorso); iii) riguardo ad altre due candidate (di genere femminile) che avevano già svolto più di tre trienni e che sono state riconfermate, non sarebbe stata valutata la sussistenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla loro peculiare competenza; condizione, questa, che ne avrebbe giustificato la conferma ai sensi del bando (II motivo di ricorso ”.
Con riguardo al punteggio attribuito dalla Commissione per la macro-voce “ Attività professionale ”, si è statuito che:
“ la scheda di valutazione contempla due voci distinte alle quali attribuire un punteggio: (a) “Attività professionale svolta” (da 5 a 10 punti) e (b) “Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale” (da 1 a 5 punti). Di conseguenza, se un candidato ha svolto un’attività che abbia le peculiari caratteristiche descritte da quest’ultima sottovoce sub b), non è possibile ometterne la valutazione, ricomprendendola nel punteggio attribuito per la prima sottovoce.
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto una duplice dichiarazione nella domanda di partecipazione alla procedura. Da un lato, ha dichiarato di esercitare alla data attuale: i) attività di collaborazione alla ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università AP di MA (sin dal 1 marzo 2018); ii) attività di ricercatore presso la ON TA LU (sin dal 2015); iii) la professione di psicoterapeuta presso uno studio privato (sin dal 2013, cfr. curriculum vitae e autorelazione su esperienze professionali). Dall’altro lato, essa ha dichiarato di aver svolto – in passato – due ulteriori attività professionali, quali appunto quelle di psicologo-psicoterapeuta presso il Servizio di psichiatria Ospedale SARE di MA (per 4/5 anni) e di psicologo-psicoterapeuta presso l’Infermeria della Caserma dei Carabinieri S. D’Acquisto (per 5 anni). Queste ultime due attività appaiono astrattamente riconducibili alla categoria “ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale”, contemplata dalla seconda sottovoce della scheda di valutazione. Il servizio di psicologo presso un ospedale pubblico e presso l’infermeria della caserma dei Carabinieri implica infatti, senz’altro, l’esercizio di una funzione di sostegno, cura e assistenza dei soggetti ivi ricoverati. Tali attività, peraltro, sono state svolte per un periodo apprezzabile di tempo. Risulta, così, palesemente illogica e irragionevole – e quindi illegittima per eccesso di potere – la mancata attribuzione di alcun punteggio a favore della ricorrente (su un range da 1 a 5 punti) per la sotto-voce “Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ”.
Dunque, tale profilo di doglianza è stato favorevolmente delibato.
La ricorrente ha, poi, contestato il punteggio attribuito dalla Commissione per la macro-voce “ Titoli accademici ”.
Tale profilo, però, è stato ritenuto infondato, in quanto “ alla ricorrente è stato attribuito il massimo punteggio possibile sia per la laurea conseguita, sia per il diploma della scuola di specializzazione. Ad essa è stato, poi, attribuito un ulteriore punto nell’ambito della sottovoce “Altri titoli”. Di conseguenza, i due titoli ulteriori rispetto alla laurea e al diploma di specializzazione, dichiarati dalla ricorrente nella domanda (ossia il Dottorato di Ricerca in “Neuroscienze del Comportamento” e il Master di I Livello in “Diritto del Minore”), sono stati puntualmente presi in esame dalla Commissione, e concretamente valutati all’interno della citata sottovoce “Altri titoli”. L’attribuzione a questi ultimi titoli di un solo punto su tre non appare manifestamente illogica o irrazionale ”.
La ricorrente ha, infine, contestato che “ quattro candidate (collocatesi in posizione superiore in graduatoria rispetto alla ricorrente) (…) sarebbero state confermate nelle funzioni di giudice onorario, nonostante le stesse fossero state destinatarie, in passato, di un provvedimento di non-conferma quali “esperti di sorveglianza”, così violando l’art. 1, comma 1, lett. d), del bando, che prevede che “non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all’incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di sorveglianza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate ””.
Neppure tale profilo, tuttavia, è stato ritenuto fondato, come esplicitato nella sentenza per ciascuna delle quattro candidate in questione.
Di conseguenza, è stata accolta unicamente la censura inerente all’illegittima, perché omessa, attribuzione del corretto punteggio spettante per la sottovoce “ Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ”, all’interno della macro-voce “ Attività professionale ”.
Il Tribunale ha precisato che “ l’annullamento degli atti determina l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi, affidando ad una commissione in diversa composizione la rinnovazione della valutazione del punteggio attribuibile alla ricorrente per la citata sottovoce, nel rispetto dei vincoli conformativi di cui alla presente sentenza ”; ed ha, inoltre, statuito che “ non può essere accolta, in questa sede, né la domanda di accertamento di uno specifico punteggio ulteriore attribuibile alla ricorrente, essendo questa un’attività valutativa discrezionale riservata all’Amministrazione, né la domanda di condanna ad includere la ricorrente nell’elenco dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di MA, per il triennio 2023-2025, trattandosi di un’attività logicamente dipendente e susseguente alla valutazione che sarà effettuata dall’Amministrazione stessa in sede di riesercizio del potere ”.
La sentenza è stata notificata alle parti in data 17.7.2024 ed è passata in giudicato.
Ma prima di tale notifica, nell’adunanza dell’8.5.2024 e nell’ambito del procedimento 77/CV/2022, avente ad oggetto la “ nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di MA, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020 ”, il CSM ha rilevato, per quanto d’interesse:
- che “ la dott.ssa NA D'RI, che ha svolto due trienni nella sede in esame (2017- 2019 e 2020-2022), con la citata delibera consiliare del 7 dicembre 2022 non veniva confermata nell'incarico ai sensi degli artt. 3, comma 2, lettera b) e 6, comma 6, lettera c), del bando, atteso che a seguito della valutazione comparativa con i nuovi aspiranti, il punteggio ottenuto (punti 36), riportato nella scheda di valutazione, collocava la stessa in graduatoria in posizione non utile ai fini della conferma nell'incarico ”;
- che, “ allo stato, le domande delle aspiranti NA D'RI e NN AR LI possono essere prese in considerazione atteso che la sopravvenuta vacanza nell'organico di quattro giudici onorari, alla luce dello scorrimento della graduatoria, muta la situazione di fatto che aveva legittimato il precedente giudizio consentendo di riesaminare la citata delibera assunta in data 7 dicembre 2022 nella sola parte in cui si disponeva la non conferma delle stesse nell'incarico di giudice onorario, al tempo motivato non sulla mancanza di requisiti previsti a pena di inammissibilità ma esclusivamente sulla valutazione comparativa con i nuovi aspiranti e, pertanto, in virtù del punteggio che le colloca in graduatoria in posizione utile, possono essere proposte per la conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di MA ”;
- ed ha deliberato di “ confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di MA per la restante parte del triennio 2023-2025, previa revoca della delibera consiliare del 7 dicembre 2022 nella sola parte in cui dichiarava la non conferma delle stesse, le seguenti aspiranti: 1. NA D'RI ”.
Successivamente alla notifica (17.7.2024) della sentenza n. 13430/2024, nell’adunanza del 24.7.2024 il CSM ha esaminato la pratica avente ad oggetto “ 140/CP/2023 - Dott.ssa NA D'RI: ricorso straordinario al Capo dello Stato, con richiesta di misure cautelari, per l'annullamento della delibera del 1 marzo 2023 di approvazione della graduatoria della procedura di nomina dei giudici onorari del Tribunale dei Minorenni di MA per il triennio 2023-2025, della delibera consiliare del 7 dicembre 2022, con la quale è stata disposta la non conferma della ricorrente nella predetta procedura, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Nota in data nota pervenuta in data 13 giugno 2023 del Ministero della giustizia con la quale si invita l'Avvocatura Generale dello Stato a chiedere che il predetto ricorso straordinario sia deciso (mediante trasposizione) in sede giurisdizionale mediante opposizione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 al fine di ottenerne il rigetto. Sentenza n. 13430/2024, pubblicata in data 3 luglio 2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, parzialmente lo accoglie ”.
In particolare, il CSM, dopo aver preliminarmente precisato che a sé spettasse, “ quale Amministrazione parte resistente in giudizio, dare esecuzione alla pronuncia del giudice amministrativo e provvedere a quanto dalla stessa disposto ”, e, dopo aver riepilogato l’attività trasfusa nella deliberazione dell’8.5.2024, ha rilevato, sempre per quanto interessa la ricorrente:
- che “ il rinnovo del procedimento, con l'obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi, affidando ad una commissione diversa composizione, la rinnovazione della valutazione del punteggio, risulterebbe sostanzialmente superfluo atteso che il Consiglio Superiore della Magistratura in data 8 maggio 2024, revocava la delibera impugnata e, conseguentemente confermava la dott.ssa NA D'RI nell'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di MA per la restante parte del triennio 2023-2025, determinando a suo favore il conseguimento del bene della vita a cui la stessa aspirava ”;
- che “ non vi sono provvedimenti del Consiglio da assumere in merito alla sentenza n. 13430/2024, pubblicata in data 3 luglio 2024, del T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima), in quanto la ricorrente ha già conseguito il bene della vita a cui aspirava, mentre, una diversa decisione determinerebbe un inutile aggravio del procedimento, cosi violando, tra l'altro, uno dei criteri direttivi che regolano l'attività amministrativa, ovvero, quello che impone ad ogni amministrazione di eliminare ogni fase non necessaria del procedimento al fine di garantire la rapidità dell'adozione del provvedimento, tra l'atro già assunto ”;
- ed ha, quindi, deliberato di “ prendere atto, alla luce della revoca della delibera oggetto d'impugnazione, della sentenza n. 13430/2024, pubblicata in data 3 luglio 2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, parzialmente lo accoglie, atteso che non vi sono provvedimenti del Consiglio da adottare ”.
La decisione di non provvedere ulteriormente è stata comunicata al difensore della ricorrente con PEC, prot. P 19460/2024 del 21.10.2024.
In data 11.11.2024 la dott.ssa D’RI ha chiesto alla Presidente del Tribunale per i Minorenni di MA quando avrebbe iniziato a svolgere il proprio incarico e, in data 15.11.2024, tale richiesta è stata riscontrata dall’Ufficio di Presidenza del predetto Tribunale comunicandosi che fossero prossimi ad essere pubblicati, su disposizione del Presidente, i nuovi calendari dal mese di gennaio 2025, nei quali la stessa ricorrente sarebbe stata contemplata.
Nel ricorso per ottemperanza la ricorrente ha lamentato che “ in violazione del disposto della citata sentenza del TAR Lazio, le Amministrazioni e Organismi interessati, in particolare il Consiglio Superiore per la Magistratura, omettevano di adempiere all’ordine giudiziario di provvedere alla formazione di una commissione, in diversa composizione, per la rideterminazione del punteggio attribuibile alla dr.ssa D’RI per la Sottovoce “Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale”, all’interno della macro-voce “Attività professionale” ”: che “ l’adempimento all’ordine giudiziale avrebbe difatti effetto retroattivo alla data del 1°.03.2023, data così prorogata dal C.S.M al fine di ultimare la graduatoria finale del concorso per nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di MA per il triennio 2023-2025 ”; e che, quindi, “ l’ingresso disposto per slittamento della graduatoria, conseguente alla sopraggiunta carenza di magistrati onorari, comportava la conferma dell’incarico solo in data 8 maggio 2024, e soltanto “per la restante parte del triennio 2023-2025” ” (cfr. pag. 7).
Ha, quindi, prospettato di aver subìto un danno che “ si può agevolmente quantificare in relazione agli onorari non conseguiti a seguito della mancata immissione nella funzione ”, e ciò sulla base del fatto che “ nel triennio precedente (…) prestava servizio di Giudice Onorario per tre giorni la settimana a esclusione del mese di agosto ” (cfr., ancora, pag. 7).
A fondamento del ricorso ha dedotto: “ violazione/elusione della sentenza del Tar Lazio n. 13430/2024. Violazione dell’effetto conformativo stabilito nella sentenza del Tar Lazio n. 13430/2024 per diniego di riesame della posizione della ricorrente. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta ”.
La ricorrente ha rappresentato che non si sarebbe proceduto, da parte del CSM, a valutare l’attribuzione degli “ ulteriori punti che secondo il bando le spettano per le esperienze maturate, concessi ad altri concorrenti a pari condizioni nella misura minima di 3 punti, massima di 5 punti ”; ed ha, inoltre, stigmatizzato che “ oltre a non fornire alcuna certezza in merito alla data d’inizio dell’incarico, ulteriormente posticipato al mese di gennaio 2025, il CSM ha trascurato che quasi due terzi del triennio stesso – precisamente, alla data attuale, 22 mesi – sono decorsi invano senza che la dr.ssa D’RI, pur avendovi pieno diritto, fosse stata immessa nell’incarico perdendo incolpevolmente la possibilità di esercitarlo, con grave danno, morale ed economico ” (cfr. pag. 9).
La ricorrente ha, quindi, contestato la mancata, “ tempestiva immissione nella funzione (…), ancora non realizzata malgrado la delibera del C.S.M. dell’8 maggio 2024, che, ove tempestivamente adempiuta, avrebbe consentito di ridurre il mancato svolgimento della funzione ”; ed ha soggiunto che “ all’esito della conferma dell’incarico per slittamento della graduatoria, (…) malgrado abbia prestato il prescritto giuramento, non verrà immessa in servizio prima del gennaio 2025, il che le causa ulteriore danno, morale ed economico, derivante dal mancato proseguimento della funzione di giudice onorario, con il conseguente mancato conferimento di incarichi retribuiti ” (cfr. pag. 10).
Ha, pertanto, indicato l’attività che non avrebbe effettuato sia con riguardo all’anno 2023 (marzo 5 settimane - 15 turni; aprile 4 settimane - 12 turni; maggio 5 settimane - 15 turni; giugno 5 settimane - escluso 2 giugno - 14 turni; luglio 4 settimane + 1 giorno/ turno - 13 turni; settembre 4 settimane +1 giorno/ turno - 13 turni; ottobre 4 settimane + 2 giorni/ turni - 14 turni; novembre 5 settimane - 15 turni; dicembre 4 settimane + 1 giorno/ turno - 13 turni: totale 2023: 40 settimane per 124 giorni di turno) e all’anno 2024 (gennaio 5 settimane - 15 turni; febbraio 4 settimane + 2 giorni/ turni - 14 turni; marzo 4 settimane + 1 giorno/ turno - 13 turni; aprile 4 settimane + 1 giorno/ turno - 13 turni; maggio 5 settimane - 15 turni; giugno 4 settimane - 12 turni; luglio 5 settimane - 15 turni; settembre 4 settimane + 1 giorno/ turno - 13 turni; ottobre 5 settimane - 15 turni; novembre 4 settimane + 1 giorno/ turno - 13 turni; dicembre 4 settimane + 2 giorni/ turni - 15 turni: totale 2024: 48 settimane per 153 giorni di turno).
In sintesi, un totale di 277 giorni di turno in 88 settimane lavorative: cosicché, “ moltiplicando per i 277 giorni di turno la doppia indennità complessiva giornaliera di € 196,26, il danno totale da perdita di guadagno, causato dall’inadempimento delle amministrazioni resistenti, ammonta a € 54.364,02 ” (cfr. pag. 12).
Ha, pertanto, chiesto l’ottemperanza, con istanza di nomina di un commissario ad acta e applicazione delle cc.dd. astreintes , oltre che il risarcimento della somma sopra indicata.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura (6.12.2024), i quali, nella memoria del 17.1.2025, hanno opposto l’infondatezza della domanda di ottemperanza, in quanto “ il Consiglio non avrebbe potuto, in ogni caso, attribuire retroattivamente alla ricorrente, in fase di riedizione del potere, le funzioni per cui essa aveva concorso: conformemente a quanto avviene in ogni procedura amministrativa consiliare soggetta ad un obbligo di riedizione, infatti, la nuova delibera di eventuale rivalutazione del punteggio attribuibile alla odierna ricorrente avrebbe avuto efficacia ex nunc ” (cfr. pag. 5), nonché della domanda risarcitoria perché non sarebbe imputabile all’Amministrazione una responsabilità da fatto illecito, né uns responsabilità correlabile ad una violazione o elusione del giudicato; e, in ogni caso, hanno opposto che “ la ricorrente muove dal duplice – e indimostrato – assunto per cui, da un lato, sarebbe stata con certezza inserita in tutti i turni di udienze calendarizzate nei mesi dalla stessa indicati e che, d’altro lato, ciascuna di tali udienze avrebbe superato le 5 ore di durata. Si tratta di affermazioni prive di riscontro e, come tali, in ogni caso inidonee a determinare l’insorgere di presunzioni tanto in punto di determinazione del numero delle udienze nel cui ambito ella avrebbe formato i collegi giudicanti quanto, e a maggior ragione, in punto di individuazione della durata delle singole udienze, dalla quale ultima dipenderebbe, ove in concreto dimostrata, la corresponsione della doppia indennità giornaliera in caso di superamento della soglia delle 5 ore ” (cfr. pag. 11).
Prima dell’udienza in Camera di Consiglio, fissata per la trattazione del ricorso, la ricorrente ha ribadito (nella memoria del 4.2.2024) che “ non ha ancora svolto alcuna udienza né le è stato conferito alcun incarico, malgrado l’inserimento in graduatoria per scorrimento risalga all’8 maggio 2024 ” (cfr. pag. 3); che, anzi, “ all’esito della formazione dei primi calendari delle udienze per l’anno 2025, essa è stata trattata in maniera sfavorevole rispetto ai propri colleghi e persino rispetto ai Magistrati Onorari di primo incarico, come dimostra la documentazione allegata. (…) Difatti, secondo il calendario delle Udienze Civili del I Semestre 2025, alla dr.ssa D’RI sono state assegnate soltanto tre udienze, nelle date: 18 febbraio - 6 maggio – 1° luglio 2025, mentre agli altri colleghi ne sono state assegnate numerose in più ”, indicando tali risultanze in una tabella (cfr. pag. 4); che, quanto al profilo risarcitorio, “ i M.O. pienamente operativi svolgono almeno 54 udienze in sei mesi, solo tra Civile e Penale, oltre agli altri procedimenti istruttori in materia di filiazione, adozione, art. 28 c.p.p. minorile per messa alla prova, sorveglianza, etc. e così in totale non meno di 140 udienze, camere di consiglio e istruttorie in un anno ” (cfr. pag. 5); a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
La domanda di ottemperanza è fondata e, pertanto, va accolta.
Nella sentenza n. 13430 del 3 luglio 2024 è stato accolto un profilo puntuale di carente valutazione dei requisiti della ricorrente correlato alla mancata attribuzione del punteggio spettante per la sottovoce “ Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ”, all’interno della macro-voce “ Attività professionale ”.
Si è, inoltre, rilevato che “ non può essere accolta, in questa sede, né la domanda di accertamento di uno specifico punteggio ulteriore attribuibile alla ricorrente, essendo questa un’attività valutativa discrezionale riservata all’Amministrazione, né la domanda di condanna ad includere la ricorrente nell’elenco dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di MA, per il triennio 2023-2025, trattandosi di un’attività logicamente dipendente e susseguente alla valutazione che sarà effettuata dall’Amministrazione stessa in sede di riesercizio del potere ”.
Nella specie, il remand statuito dalla Sezione non è stato effettuato in quanto, prima di tale attività, il CSM ha deliberato la conferma della ricorrente – ma per scorrimento della graduatoria – quale giudice onorario del Tribunale per i minorenni di MA, e ciò per la restante parte del triennio 2023-2025: quindi per un periodo che non avrebbe potuto contemplare, alla data dell’8.5.2024, i precedenti mesi del 2023 e del 2024, sarebbe a dire i mesi del triennio di riferimento (2023 – 2025).
La ricorrente ha lamentato che non le sarebbe stato attribuito il punteggio legittimamente spettante, essendole stati riconosciuti “ solo 36 punti, con la conseguente estromissione dalla graduatoria pubblicata il 1° marzo 2023 per un solo punto, atteso che la cinquantaseiesima concorrente inserita nella graduatoria, la dr.ssa Di Ruzza Federica, riportava un punteggio di 37 punti ” (cfr. pagg. 6 – 7).
La prima deliberazione del CSM ha inteso, per così dire, anticipare la corresponsione del bene della vita chiesto dalla ricorrente, vale a dire la conferma nell’incarico, ma secondo modalità, tempi e consistenza della spettanza (“ allo stato, le domande delle aspiranti NA D'RI e NN AR LI possono essere prese in considerazione ”) che, ad avviso del Collegio, non possono ritenersi rispondenti all’obbligo conformativo derivante dalla pronuncia della Sezione.
A maggior ragione non può reputarsi rispondente al predetto obbligo conformativo la deliberazione assunta il successivo 24.7.2024, quindi dopo la notificazione della sentenza oggetto di odierna ottemperanza e, dunque, con piena consapevolezza di quale dovesse essere l’attività prescritta manu judicis .
La ricorrente non ha impugnato né il provvedimento dell’8.5.2024, né quello adottato in data 24.7.2024, ma tale decisione non può, certo, sostanziare un comportamento acquiescente in considerazione dell’esecutività della pronuncia in questione e, pertanto, dell’obbligo di ottemperare da parte dell’Amministrazione in modo esatto e conforme.
Dunque, la conferma della ricorrente “ alla luce dello scorrimento ” ha rappresentato l’estrinsecazione di un autonomo potere amministrativo, ma ben lontana dal poter costituire, peraltro a priori rispetto alla notifica della sentenza, una modalità – direttamente o indirettamente – esatta, quanto piuttosto elusiva, del giudicato.
L’Amministrazione, pertanto, dovrà eseguire il comando esplicitato nella sentenza e, pertanto, provvedere alla riassegnazione del punteggio illegittimamente negato, di conseguenza rielaborando la graduatoria per effetto del nuovo punteggio in favore della ricorrente: ciò occorre per stabilire quale sarebbe dovuta essere, ab origine , la reale posizione in graduatoria della ricorrente, rilevando, tale accertamento, ai fini della presa in servizio e di ogni profilo concernente l’esercizio delle funzioni di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di MA.
La ricorrente, poi, ha proposto una domanda di risarcimento del danno che deriverebbe dal mancato svolgimento, sin dall’origine, e quindi per 22 mesi arretrati, dell’incarico oggetto del contendere.
In linea generale, l’art. 112, comma 3 c.p.a. prevede che “ può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, (…) azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ”.
Risulta, pertanto, riconosciuta dall’ordinamento processuale l’esperibilità di una residuale tutela risarcitoria, anche in unico grado, per i danni connessi a ciò che è avvenuto successivamente all’intervento del giudicato, che nella specie si è formato in data 17.9.2024.
Certamente sono ricomprensibili i danni derivanti dalla violazione o elusione del giudicato, che rinvengono il loro presupposto in un comportamento imputabile all’Amministrazione inadempiente. In aggiunta a tale previsione, il legislatore ha ritenuto di estendere il rimedio anche alle ipotesi in cui il danno, pur in assenza di violazione o elusione del giudicato, è comunque “connesso” all’impossibilità di ottenerne l’esecuzione in forma specifica; nella sostanza, in deroga alla disciplina generale della responsabilità civile, si ammette una forma di responsabilità che prescinde dall’inadempimento imputabile alla parte tenuta ad eseguire il giudicato (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2).
Più nello specifico, nella plenaria 2/2017 si è evidenziato che “ rispetto alla disciplina civilistica dell’inadempimento dell’obbligazione cosi sommariamente richiamata, l’art. 112, comma 3, c.p.a. introduce un elemento di specialità, perché dispone che l’impossibilità derivante da causa non imputabile (non dovuta cioè a violazione o elusione del giudicato) non estingue l’obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura “risarcitoria”, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato ”.
Si tratta quindi di una forma di responsabilità che, nei casi di impossibilità non imputabile a violazione o elusione del giudicato, presenta i caratteri della responsabilità oggettiva, non essendo ammessa alcuna prova liberatoria sull’assenza di dolo o colpa dell’Amministrazione inadempiente e potendo la responsabilità essere esclusa solo per la insussistenza (originaria) o il venir meno del nesso di causalità, il cui onere probatorio grava sul debitore medesimo.
In tal modo è stato introdotto nell’ordinamento processuale un rimedio tipicamente compensativo, ossia una sorta di ottemperanza per equivalente, connessa all’impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza, sottolineando l’aspetto appunto “rimediale” della tutela, come emersa a seguito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006.
Si è, infatti, osservato che “ la funzione sostitutiva del rimedio giustifica, allora, la scelta del legislatore sia di prevederne l’ammissibilità in sede di ottemperanza, anche in un unico grado, in quanto “connessa” all’impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato, sia di slegarla dal requisito della colpa, sia pure intesa, in tema di illecito della pubblica amministrazione, nella lettura “oggettiva” che ne dà la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: trattandosi di una tutela che sostituisce l’ottemperanza non più possibile in forma specifica, essa soggiace, sia sul piano del rito, sia sul piano dei presupposti sostanziali, alle stesse regole dell’azione di ottemperanza (in forma specifica), che pure si caratterizza come rimedio “oggettivo”, sganciato dalla prova del dolo o della colpa. E’, in altri termini, una ragionevole scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio della impossibilità di esecuzione del giudicato ”.
Ma la plenaria, nondimeno, ha enucleato, tra gli altri, due importanti principi di diritto.
In prima battuta, ha statuito che “ dal giudicato amministrativo, quando riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all'amministrazione, un'obbligazione, il cui oggetto consiste nel concedere “in natura” il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza ”.
Ed ha soggiunto che “ l’impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato - che dà vita in capo all'amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l'art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica - non estingue l'obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l'insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta ”.
Nella specie, la sentenza n. 13430 del 3 luglio 2024 deve essere ottemperata nel senso che l’Amministrazione debba provvedere alla riassegnazione del punteggio alla ricorrente ed alla rielaborazione della graduatoria, nei termini sopra statuiti.
Trattandosi di attività ancora da esercitare, in esito a tale attività sarà definitivamente accertato il punteggio di conferma della ricorrente e la sua collocazione nella graduatoria di merito, sicché la domanda risarcitoria non potrà che essere scrutinata successivamente.
Conseguentemente, il Collegio, non definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di ottemperanza, ordinando al Consiglio Superiore della Magistratura di provvedere – entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a cura di una commissione in diversa composizione rispetto all’originaria valutazione – nei sensi espressi in motivazione, impregiudicata restando la nomina di un commissario ad acta .
Non si ravvisano i presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, lett e) c.p.a., e ciò in ragione del fatto che l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza non sembra poter essere qualificata alla stregua di un’aperta contrarietà, quanto di una condotta inesatta e, ove persistente, anche elusiva.
La decisione sulle spese deve essere rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di ottemperanza, nei sensi espressi in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza in Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Rinvia la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO